SVINCOLO DELLA CAUZIONE64 Clausole campione

SVINCOLO DELLA CAUZIONE64. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione, di cui all’articolo 117 del codice, prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. All’esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare 61 Allegato II.14 del D.lgs 36/2023 62 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, art. 116 – Collaudo e verifica di conformità. 63 Articolo 28 ALLEGATO II.14 D.lgs 36/2023. (da inserire solo in caso di lavori di importo fino a € 1000.000,00). 64 Articolo 27 ALLEGATO II.14 D.lgs 36/2023.