Svincolo della cauzione. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Svincolo della cauzione. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica inoltre la disciplina di cui all’art. 103 del Codice.
Svincolo della cauzione. Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Svincolo della cauzione. Art. 66 - Commissioni collaudatrici
Svincolo della cauzione. Alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Svincolo della cauzione. Lo svincolo della garanzia finanziaria di cui all’art. 11 avverrà su autorizzazione del Dirigente a seguito del favorevole collaudo di tutte le opere (compreso il verde e le essenze arboree), nonché successivamente alla loro cessione al Comune.
Svincolo della cauzione. Alla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx, si procede, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve pre- viste dall’Art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni as- sunte con il contratto di appalto. Le modalità dello svincolo sono quelle descritte all’Art. 8 del presente Capitolato Specia- le di Appalto.
Svincolo della cauzione. L'Amministrazione Comunale, è tenuta allo svincolo della cauzione all'Aggiudicatario immediatamente dopo la liquidazione dell'ultima fattura relativa ai servizi di cui al presente appalto.
Svincolo della cauzione. Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti (la garanzia definitiva può essere svincolata in modo progressivo in proporzione all’avanzamento del servizio, previa autorizzazione dell’ente appaltante o qualora lo svincolo progressivo sia indicato in una clausola contrattuale. In ogni caso, la norma prevede che lo svincolo progressivo può essere concesso nella misura massima dell’80% sull’importo oggetto di garanzia, mentre il residuo della garanzia definitiva rimane valido fino alla data del certificato di regolare esecuzione e, su specifica indicazione dell’Ente appaltante, la garanzia può rimanere valida fino a 12 mesi dall’ultimazione del servizio certificato), la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi, immediatamente dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al Servizio di cui al presente Capitolato.
Svincolo della cauzione. La cauzione viene svincolata quanto il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definiti- vamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore della posa dei pavimenti in Cantone Ticino; in caso di aziende e lavoratori distaccati al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino a condizione che:
a) siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
b) la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.