Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora. Il Cliente si impegna a ettettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture avverrà mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA. Fermo l’obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l’attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine. Le Parti possono convenire che, in alternativa alla domiciliazione bancaria, l’ettettuazione del pagamento avvenga mediante bonifico bancario o bollettino postale. Il pagamento delle fatture emesse non può essere ditterito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. Ai sensi dell’art. 1194 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.
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Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora. Il Cliente si impegna a ettettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture avverrà mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA. Fermo l’obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore Illumia ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l’attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine. Le Parti possono convenire che, in alternativa alla domiciliazione bancaria, l’ettettuazione del pagamento avvenga mediante bonifico bancario o bollettino postale. Il pagamento delle fatture emesse non può essere ditterito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitoredi Xxxxxxx, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitoredi Xxxxxxx, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Per il Cliente DomesticoConsumatore, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. Ai sensi dell’art. 1194 c.c., il Fornitore Xxxxxxx imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura fattura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale gli altri servizi e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi forniture forniti da Illumia e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessorifornitura del Servizio Internet.
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Samples: www.illumia.it, www.illumia.it
Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora. Il Cliente si impegna a ettettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture avverrà avverrà, di norma, mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA attivata su banche italiane o su banche appartenenti all’area SEPA. Fermo l’obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l’attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine. Le Parti possono convenire che, in alternativa alla domiciliazione bancaria, l’ettettuazione del pagamento avvenga potrà essere prevista mediante bonifico bancario o bollettino postale. Il Senza che ciò costituisca limitazione o esclusione dell’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del Cliente Consumatore, la mera presentazione di uno o più reclami non sospenderà l’obbligazione del Cliente Consumatore di pagare gli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto. Solo per quanto riguarda i Clienti Business, non potranno essere opposte eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture emesse non può essere ditterito o ridotto neanche in caso di contestazioneemesse, né può il debito del Cliente potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente stesso può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. Ai Per quanto riguarda i Clienti Business, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.
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Samples: www.illumia.it, www.illumia.it
Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora. Il Cliente si impegna a ettettuare effettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture avverrà avverrà, di norma, mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA attivata su banche italiane o su banche appartenenti all’area SEPA. Fermo l’obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l’attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine. Le Parti possono convenire che, in alternativa alla domiciliazione bancaria, l’ettettuazione l’effettuazione del pagamento avvenga potrà essere prevista mediante bonifico bancario o bollettino postale. Il Senza che ciò costituisca limitazione o esclusione dell’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del Cliente Consumatore, la mera presentazione di uno o più reclami non sospenderà l’obbligazione del Cliente Consumatore di pagare gli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto. Solo per quanto riguarda i Clienti Business, non potranno essere opposte eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture emesse non può essere ditterito o ridotto neanche in caso di contestazioneemesse, né può il debito del Cliente potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente stesso può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente Business sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Per il Cliente Domestico, dalla data di scadenza di ogni fattura saranno dovuti, senza necessità di messa in mora, gli interessi legali. Ai Per quanto riguarda i Clienti Business, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.
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