Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori in relazione a ciascun contratto attuativo, in quanto l’importo dei lavori di ciascun contratto attuativo sarà inferiore ad 1.000.000,00 di Euro. 2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 3. Omissis. 4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 5. Oltre agli oneri di cui 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori in relazione a ciascun contratto attuativo, in quanto l’importo dei lavori di ciascun contratto attuativo sarà inferiore ad 1.000.000,00 di Euro.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione Direttore dei lavori.
3. Omissis.
4Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione, venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante l’esecuzione dei lavori. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
5. Oltre agli oneri di cui 193 all’art. 224 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.D.P.R. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Per lavori di importo superiore a €.1.000.000,00
1. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori in relazione a ciascun contratto attuativoquando la spesa risultante dal conto finale, in quanto l’importo al netto del ribasso, non superi l'importo di un milione di euro. Per lavori di importo compreso tra 200.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro l'amministrazione può richiedere l'atto di collaudo, anziché il certificato di regolare esecuzione, solo qualora nel corso dei lavori di ciascun contratto attuativo sarà inferiore ad 1.000.000,00 di Euro.
2siano stati evidenziati problemi tecnici particolari o siano state approvate varianti superiori al quinto dell'importo originario del contratto. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
2. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori.
3. Omissis.
4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
54. Oltre agli oneri di cui all’art. 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.D.P.R. 554/99, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Per lavori di importo fino a €.500.000,00
1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori in relazione a ciascun contratto attuativo, in quanto l’importo dei lavori di ciascun contratto attuativo sarà inferiore ad 1.000.000,00 di Eurolavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
3. OmissisNel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori.
4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
5. Oltre agli oneri di cui 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatorepagareall’appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto