Common use of Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione Clause in Contracts

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione, venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante l’esecuzione dei lavori. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del D.P.R. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione è sostituito da un certificato del direttore dei lavori dell’intero appalto accertata dal che attesti la regolare esecuzione dei lavori in relazione a ciascun contratto attuativo, in quanto l’importo dei lavori di ciascun contratto attuativo sarà inferiore ad 1.000.000,00 di Euro. 2. Il certificato del Direttore di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 3. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione, venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante l’esecuzione dei lavoriOmissis. 4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 5. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 193 del D.P.R. 207/2010D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Per lavori di importo fino a €.500.000,00 1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori. 2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi un anno dall’ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. 3. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione, dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori. 4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 5. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del D.P.R. 207/2010, sono Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatorepagareall’appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi un anno dall’ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. 2. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione, dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori. 3. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 4. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 193 del D.P.R. 207/2010D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori. 2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi un anno dall’ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. 3. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione, dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori. 4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 5. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 193 del D.P.R. 207/2010D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. Per lavori di importo superiore a €.1.000.000,00 1. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi un anno dall’ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. 1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi l'importo di un milione di euro. Per lavori di importo compreso tra 200.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro l'amministrazione può richiedere l'atto di collaudo, anziché il certificato di regolare esecuzione, solo qualora nel corso dei lavori siano stati evidenziati problemi tecnici particolari o siano state approvate varianti superiori al quinto dell'importo originario del contratto. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori. 2. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione, dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori. 3. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 4. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 193 del D.P.R. 207/2010554/99, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. In base all’art. 141, comma 3 del Direttore dei lavori. Nel caso cheD. Lgs 12 Aprile 2006, su richiesta dell’Amministrazionen.163, venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante l’esecuzione dei lavori. Nel nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non potrà oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 3. Tutta la strumentazione richiesta per le prove descritte deve essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparatofornita a cura e a spese dell’Aggiudicatario. I risultati ottenuti dai collaudi saranno riportati sui relativi Verbali di collaudo. La DL, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatoreove si trovi ad eccepire, in ordine ai risultati riscontrati, la non conformità alle prescrizioni contrattuali, non emetterà il Verbale di Ultimazione dei Lavori, assegnando all’Aggiudicatario un breve termine, non superiore a 20 giorni, per ottemperare alle prescrizioni di rito. 4. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini Per la nomina del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Oltre agli oneri di cui collaudatore si fa riferimento all’art. 224 120 e all’art. 141 del D.P.R. 207/2010D. Lgs 12 Aprile 2006, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatoren. 163.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. In base all'art. 102, del Direttore dei lavoriD.Lgs. Nel caso che50/2016, su richiesta dell’Amministrazione, venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante l’esecuzione dei lavori. Nel nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il importi sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del D.P.R. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 3. Tutta la strumentazione richiesta per le ulteriori operazioni prove descritte deve essere fornita a cura e a spese dell'Aggiudicatario. I risultati ottenuti dal collaudi saranno riportati sui relativi Verbali di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanzecollaudo. Tali spese sono prelevate dalla rata La DL, ove si trovi ad eccepire, in ordine ai risultati riscontrati, la non conformità alle prescrizioni contrattuali, non emetterà il Verbale di saldo da pagare all’appaltatoreUltimazione dei Lavori, assegnando all'Aggiudicatario un breve termine, non superiore a 20 giorni, per ottemperare alle prescrizioni di rito.

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