Common use of Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Clause in Contracts

Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. Il certificato di collaudo è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. Fino all’approvazione del certificato di cui al di collaudo la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo

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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. All’esito positivo del collaudo ,e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesiintervenuto. 2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale. 3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli attiatti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. 5. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. Fino Finché all’approvazione del certificato di cui al di collaudo comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolocollaudo.

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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesiintervenuto. 2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale. 3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli attiatti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, 205 comma 5, periodi quarto o quinto, 6 del D.Lgs. n. 50/2016decreto Legislativo n.50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 5. Fino Finché all’approvazione del certificato di cui al di collaudo comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolocollaudo.

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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesiintervenuto. 2. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale. 3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli attiatti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205240, comma 5, periodi quarto o quinto12, del D.Lgs. n. 50/2016Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 5. Fino Finché all’approvazione del certificato di cui al di collaudo comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolocollaudo.

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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo è regolare esecuzione, deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 2. Durante l’esecuzione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesirealizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto. 3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 4. Ai sensi dell’art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli attiatti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo all'art. 205, comma 5, periodi quarto o quinto6, del D.Lgs. D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50/201650. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 5. Fino Finché all’approvazione del certificato di cui al di collaudo comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento collaudo. 6. Nel caso di interventi su opere od impianti la cui manutenzione e gestione compete a soggetto od ente diverso rispetto la stazione appaltante, quest’ultima ha la facoltà di richiedere all’ente/soggetto competente l’emissione della opportune verifiche, regolare esecuzione sui lavori realizzati dall’appaltatore e il rilascio l’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, accetta che i lavori eseguiti siano soggetti al controllo dei suddetti soggetti/enti. La mancata emissione dell’atto di un nuovo regolare esecuzione dei lavori da parte dei soggetti/enti competenti potrà impedire l’emissione del certificato ai sensi di regolare esecuzione/collaudo da parte del presente articolodirettore dei lavori/collaudatore.

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