Danni da forza maggiore. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Danni da forza maggiore. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Danni da forza maggiore. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
Danni da forza maggiore. 23.1 L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante il corso dell’esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina vigente.
23.2 L’Appaltatore si impegna ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare o limitare i danni conseguenti alla circostanza di forza maggiore e, comunque, è tenuto alla loro riparazione con diritto all’indennizzo limitato all’importo per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzatura di cantiere e di mezzi d’opera.
23.3 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Danni da forza maggiore. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in caso di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedu- ra stabilita dall’articolo 166 del dpr 207/2010 e xx.xx.. La segnalazione deve essere effettuata dall’appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
Danni da forza maggiore. 1. E’ a completo carico dell’Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d’opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’Appaltatore.
2. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore, cioè in caso di danni causati, in corso d’opera e sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall’Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso. Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
4. Nessun indennizzo è dovuto: quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere; per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera e di utensili; per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilità.
5. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Danni da forza maggiore. Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera.
Danni da forza maggiore. Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 166 del Regolamento, non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera. / nonché quelli (DA COMPLETARE IN BASE ALLO SPECIFICO LAVORO)……….. . …..
Danni da forza maggiore. 1. In caso di danni alle opere, l’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato
2. Non verrà accordato all’esecutore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Ricevuta la denuncia la Direzione Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni
Danni da forza maggiore. 1. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa.
3. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quei danni conseguenti ad assestamenti, franamenti, solcature, interramento di cunette, allagamento degli scavi ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, oppure danni alle trincee ed agli scavi aperti per la rottura di tubazioni, dovendo l’Impresa appaltatrice provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
4. Ogni qualvolta l’Appaltatore, benché informato dal Committente di eventuali danni denunciati da terzi, proceda ulteriormente a sua discrezione nell’esecuzione delle opere, cagionando ed aggravando l’evento dannoso già lamentato, non potrà essere imputata alcuna responsabilità alla Stazione Appaltante.
5. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati al Direttore dei Lavori entro tre giorni dall'inizio del loro avvenimento mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
6. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
7. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, il Direttore dei Lavori redige processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
8. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni d...