Danni da forza maggiore Clausole campione

Danni da forza maggiore. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Danni da forza maggiore. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Danni da forza maggiore. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
Danni da forza maggiore. 23.1 L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante il corso dell’esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina vigente.
Danni da forza maggiore. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in caso di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedu- ra stabilita dall’articolo 166 del dpr 207/2010 e xx.xx.. La segnalazione deve essere effettuata dall’appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
Danni da forza maggiore. 1. E’ a completo carico dell’Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d’opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’Appaltatore.
Danni da forza maggiore. Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera.
Danni da forza maggiore. Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 166 del Regolamento, non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera. / nonché quelli (DA COMPLETARE IN BASE ALLO SPECIFICO LAVORO)……….. . …..
Danni da forza maggiore. TITOLO E):
Danni da forza maggiore. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni alle opere e provviste che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore – acclarata con dichiarazione da parte dell’autorità pubblica - ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dello stesso ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. Pur se causati da forza maggiore, nessun compenso sarà dovuto da ANAS S.p.A. per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio etc.. Non generano altresì alcun diritto al compenso nemmeno i danni cagionati da forza maggiore alle opere provvisionali in quanto destinate ad essere rimosse al termine dell’esecuzione dei lavori. L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni. Laddove non siano state poste in essere tutte le cautele necessarie, non matura alcun diritto al compenso. L’Appaltatore ha altresì l’onere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, di denunciare entro 5 giorni dall’accaduto l’evento dannoso al DL. Ricevuta la denuncia il DL procederà all’accertamento dei fatti, redigendo processo verbale alla presenza dell’Appaltatore. In particolare, dovrà essere accertato: - lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente: - le cause dei danni; - la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore; - l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DL; - l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Il compenso per i danni sarà in ogni caso limitato all’importo delle necessarie spese di riparazione delle opere, che dovranno essere debitamente documentate e che non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell’utile d’impresa e delle spese generali come risultanti dall’offerta. In ogni caso non saranno considerati danni di forza maggiore: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate; - i dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o di geli. Nel caso di contestazione sull’accertamento del DL o comunque sulla decisione della Stazione Appaltante in ordine all’evento o alla indennizzabilità dei danni, l’Appaltatore è te...