DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE Clausole campione

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE. Art.25-Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE. 59.Ultimazione dei servizi e gratuita manutenzione 1. Alla scadenza dell’Accordo Quadro (temporale o finanziaria) il DEC ne dà comunicazione all’Appaltatore e redige entro 30 (trenta) giorni il certificato di ultimazione del servizio. Il DEC invia il certificato di ultimazione dei servizi al R.U.P. che ne rilascia copia conforme all’Esecutore. 2. Ai sensi del D.M. n. 49/2018, il certificato di ultimazione delle prestazioni potrà prevede l’assegnazione di un termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di servizi di piccola entità, accertate da parte del DEC come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei servizi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni indicate. 3. Al termine dell’esecuzione dei servizi affidati con singolo contratto applicativo, si procede all’accertamento sommario. Senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di manutenzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. 4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei servizi se l’Appaltatore non ha consegnato al DEC le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il DEC non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per l’accertamento della regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo. 5. Il Certificato di Regolare Esecuzione servizio finale attesterà la regolarità della posizione dell’Esecutore nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, nonché l’ammontare complessivo delle prestazioni.
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione delle opere art. 47 – collaudo o accertamento della regolare esecuzione
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE. Art. 45 Scadenza Accordo Quadro ......................................................................................................... Art. 46 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione.................................... Art. 47 Presa in consegna dei lavori ultimati..........................................................................................
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE. Art. 60 - Ultimazione dei lavori‌ Ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 23 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non ...
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