Common use of Termini per il pagamento degli acconti e del saldo Clause in Contracts

Termini per il pagamento degli acconti e del saldo. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente punto 2 del presente articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata a saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. III.1.D non può superare il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo, anche provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa.

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Termini per il pagamento degli acconti e del saldo. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente punto 2 del presente articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata a di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. III.1.D deve essere effettuato non può superare oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo, anche provvisorio, collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. (Ove l'art. III.1, lettera E), del capitolato abbia prescritto la prestazione di specifica garanzia fideiussoria, prevedere: Nel caso l'appaltatore l’appaltatore non abbia preventivamente presentato prestato la garanzia fideiussoriafideiussoria di cui all'art. III.1, lettera E), del presente capitolato, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa) .

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Termini per il pagamento degli acconti e del saldo. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente punto 2 del presente articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata a di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. III.1.D deve essere effettuato non può superare oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo, anche provvisorio, collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l'appaltatore l’appaltatore non abbia preventivamente presentato prestato la garanzia fideiussoriafideiussoria di cui all'art. III.1, lettera E), del presente capitolato, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa) .

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