INDICE
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CAPO I - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI 1
ART. I.1: OGGETTO DELL’APPALTO 1
ART. I.2: AMMONTARE DELL’APPALTO 1
A) Importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni 1
B) Oneri per la sicurezza 2
ART. I.3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE A CORPO 2
ART. I.4: OPERE IN ECONOMIA 3
CAPO II - DISCIPLINA DEL CONTRATTO 3
ART. II.1: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI 3
ART. II.2: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 3
ART. II.2bis: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 3
ART. II.3: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 3
ART. II.4: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 4
1. Risoluzione del contratto per reati accertati 4
2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 4
3. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti 4
4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo 4
ART. II.5: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 5
ART. II.6: DOMICILIO DELL’APPALTATORE 5
ART. II.7: INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO 5
ART. II.8: RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE 5
ART. II.9: ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 6
ART. II.10: PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI 6
ART. II.11: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 7
ART. II.12: PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE 8
1. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 8
2. Orario e organizzazione del lavoro 8
3. Provvista dei materiali 9
4. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 9
ART. II.13: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE 9
ART. II.14: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 10
CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 10
ART. III.1: GARANZIE 10
A) Norme generali 10
B) Cauzione provvisoria 11
C) Cauzione definitiva 11
D) Assicurazioni 11
E) Fideiussioni 11
ART. III.2: SUBAPPALTO 12
ART. III.3: VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI 13
1. Variazione ai lavori. 13
2. Variazioni dovute ad errori o ommissioni progettuali 14
ART. III.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO 14
ART. III.5: DANNI 14
ART. III.6: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE 15
CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 15
ART. IV.1: XXXXXXXXX XXX XXXXXX 00
ART. IV.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 15
ART. IV.3: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 16
A) Termine per la consegna. 16
B) Processo verbale di consegna 16
C) Differenze riscontrate all'atto della consegna 17
D) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro 17
ART. IV.4: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 17
1. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori 17
2. Sospensioni e ripresa dei lavori 17
3. Sospensioni illegittime 18
4. Proroghe 18
ART. IV.5: PENALE IN CASO DI RITARDO 18
ART. IV.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI 18
1 Ultimazione dei lavori 18
2 Conto finale 19
3 Avviso ai creditori 19
CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI 19
ART. V.1: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ 19
ART. V.2: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI 19
OPERE A CORPO 20
OPERE A MISURA 20
OPERE IN ECONOMIA 20
ART. V.3 : ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 20
1. Anticipazione. 20
2. Pagamenti in acconto 20
3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo 20
4. Ritardato pagamento 21
5. Interessi per il ritardato pagamento 21
6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti 21
ART. V.4: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 21
ART. V.5: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO 21
ART. V.6: REVISIONE DEI PREZZI 21
CAPO VI - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI 21
ART. VI.1: COLLAUDO DEI LAVORI 21
1) Disposizioni preliminari 21
2) Modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo 22
3) Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo 22
4) Processo verbale di visita 22
5) Relazioni 23
6) Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione 23
7) Difetti e mancanze nell'esecuzione 23
8) Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 23
9) Certificato di collaudo 23
10) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 23
11) Obblighi per determinati risultati 23
12) Lavori non collaudabili 24
13) Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo 24
14) Ulteriori provvedimenti amministrativi 24
15) Svincolo della cauzione 24
16) Estinzione delle garanzie fideiussorie 24
16bis)Accettazione delle opere collaudate 24
CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE 24
ART. VII.1: RISERVE 24
ART. VII.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO 25
1. Accordo bonario 25
2. Definizione delle riserve al termine dei lavori 25
3. Definizione delle controversie 25
4. Tempo del giudizio 25
CAPO I - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI
ART. I.1: OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti opere: lavori di ristrutturazione e ampliamento della microcomunità per anziani in località Palatz.
Tali opere sono illustrate negli elaborati progettuali di cui all’art.II.2
L’area di intervento rappresentata e definita nei disegni progettuali è ubicata nel Comune di Gaby.
ART. I.2: AMMONTARE DELL’APPALTO
L'ammontare a base d'asta dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, soggetto al ribasso d'asta, aumentato dell'importo relativo agli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, quest'ultimo non soggetto a ribasso d'asta.
L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta giudicata vincitrice applicato convenzionalmente anche all'intera quota di lavori da eseguire in economia, aumentato degli oneri relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza costituisce l'importo a base del contratto d'appalto. Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature, le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in consegna i lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo gli alloggi degli operai; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell’art. 17 della l r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant’altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle varianti ai sensi dell’art. 32 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
A) Importo relativo alle differenti categorie di lavoro.
Nel presente appalto sono comprese opere da compensarsi in forma mista, a corpo ed a misura ai sensi del comma 4 dell’art. 53 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in economia, così come stabilito dall’art. 15 comma 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, ammonta presuntivamente a Euro 1.968.490,85 (unmilionenovecentosessantomilaquattrocentonovanta/85), suddivisi per categorie di lavoro in:
OPERE A CORPO
CAT. | DESCRIZIONE E CATEGORIE DI LAVORO | IMPORTO |
OG1 | Edifici civili ed industriali | Euro 331.351,02 |
OS3 | Impianti idrico-sanitari | Euro 117.026,05 |
OS28 | Impianti termici e di condizionamento | Euro 246.961,78 |
OS30 | Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | Euro 254.488,20 |
TOTALE OPERE A CORPO | Euro 949.827,05 |
OPERE A MISURA
CAT. | DESCRIZIONE E CATEGORIE DI LAVORO | IMPORTO | |
OG1 | Edifici civili ed industriali | Euro | 964.672,57 |
TOTALE OPERE A MISURA | Euro | 964.672,57 |
LAVORI IN ECONOMIA
OG1 Edifici civili ed industriali Euro 13.991,23
TOTALE OPERE IN ECONOMIA Euro 13.991,23
TOTALE IMPORTO RELATIVO ALL'ESECUZIONI DELLE LAVORAZIONI Euro 1.928.490,85
La suesposta suddivisione costituisce riferimento per la valutazione di eventuali interventi disposti dal direttore dei lavori nei limiti previsti dall 'art. 32 comma 2, lettera a), della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
PROSPETTO CATEGORIE D.P.R. n° 34/2000
CATEGORIE PREVALENTE
OG1 Edifici civili ed industriali Euro 1.310.014,82
ALTRE CATEGORIE SCORPORABILI
OS3 | Impianti idrico-sanitari | Euro 117.026,05 |
OS28 | Impianti termici e di condizionamento | Euro 246.961,78 |
OS30 TOTALE OPERE | Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | Euro 254.488,20 Euro 1.928.490,85 |
Le cifre dei precedenti quadri si riferiscono a importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo e a misura e in economia, soggetti a ribasso d’asta.
Per le opere e provviste da compensarsi a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile . Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, in rapporto alla quantità effettiva di opere eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 53, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ferme restando le limitazioni dell’ art. 32 l.12/96 e successive modifiche e dell’art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’entità effettiva delle quantità sopra riportate sarà desunta a carico e rischio dell’appaltatore dagli elaborati di progetto all’atto dell’offerta in sede di appalto.
B) Oneri per la sicurezza
La stima degli oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso.
Tali oneri verranno compensati con le modalità previste all’articolo V.4 del presente capitolato.
In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Le modificazioni o le integrazioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi rilevate dall’impresa appaltatrice prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, valutate e confermate dal coordinatore del ciclo di cui all’art. 4 comma 3 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, comportano il riconoscimento a favore dell'appaltatore stesso degli eventuali maggiori costi come stabilito all’art. 31 comma 1 bis della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
TOTALE IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA Euro 40.000,00
QUADRO RIASSUNTIVO | ||
AMMONTARE DELL’APPALTO | Euro | 1.968.490,85 |
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (importo soggetto a ribasso d’asta) | Euro | 1.914.499,62 |
LAVORI IN ECONOMIA (importo non soggetto a ribasso d’asta) | Euro | 13.991,23 |
ONERI PER LA SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso d’asta) | Euro | 40.000,00 |
ART. I.3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE A CORPO |
La descrizione dei lavori che compongono l’insieme delle opere a corpo è illustrata nell’apposito elaborato di progetto denominato elenco descrittivo delle opere a corpo. Le quantità eventualmente indicate hanno valore esclusivamente in funzione dell’avanzamento della contabilizzazione dei lavori, poiché la loro effettiva entità è desunta dall’appaltatore attraverso gli elaborati tecnici di progetto.
Per la parte dell’opera da eseguirsi a corpo che all’atto esecutivo non ha subito alcuna variazione nelle sue linee generali, non potrà essere invocata all’appaltatore una richiesta di maggiori compensi per lavorazioni più onerose, se le stesse fossero comunque individuabili dai documenti contrattuali per dare l’opera perfettamente realizzata secondo le migliori regole d’arte.
ART. I.4: OPERE IN ECONOMIA
Nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo I.2 del presente capitolato di appalto, la direzione dei lavori potrà ordinare, senza che l’appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione e misura coi prezzi contemplati nell’elenco prezzi unitari e per i quali - sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Per l’esecuzione delle opere in economia, l’appaltatore è tenuto a fornire, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti.
Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, l'Amministrazione appaltante potrà senza formalità ricorrere all’esecuzione d’ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto.
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
La contabilizzazione delle opere in economia verrà effettuata secondo le modalità di cui all'articolo V.2 del presente capitolato nei limiti dell'importo di contratto convenzionalmente determinato secondo quanto stabilito all'art. I.2 del presente capitolato.
CAPO II - DISCIPLINA DEL CONTRATTO
ART. II.1: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI
All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le norme della l.r. n.12/96 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto da esse non disciplinato, la normativa statale in vigore .
Per normativa statale vigente è da intendersi, oltre al Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il d.p.r. n. 554/99 per le parti non abrogate, il d.m. n. 145/00, le norme richiamate nel bando di gara e nella lettera d’invito, nonché, le disposizioni di cui alla l. n. 2248/1865 allegato F e della la l. n. 1/78 per le parti ancora in vigore.
Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzione dei lavori sono trasferite all'Amministrazione appaltante ed al direttore dei lavori da questa nominato.
ART. II.2: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati – oltre al bando di gara/lettera di invito ed agli atti deliberativi relativi all'appalto – il presente capitolato speciale d’appalto, l’elenco dei prezzi unitari, gli elaborati grafici progettuali, il cronoprogramma dei lavori redatto dall'appaltatore, i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente, la dichiarazione relativa ai subappalti, gli ulteriori elaborati individuati dal coordinatore del ciclo negli atti di gara.
In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:
a) il contratto d'appalto;
b) il capitolato speciale d'appalto;
c) gli elaborati progettuali grafici;
d) gli altri elaborati progettuali.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
• la l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.lgs. n.163/2006;
• la l. n. 2248/1865, allegato F., per quanto applicabile;
• il d.p.r. n. 554/99 per le parti ancora in vigore;
• Il d.m. 145/00.
ART.II.2bis: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte la norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonchè alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il coordinatore del ciclo di cui all’art. 4 l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. II.3: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione, l’approvazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del capo IV della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, l’aggiudicazione provvisoria avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente l’aggiudicatario, mentre l’Amministrazione appaltante è vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 45/95 e successive modificazioni entro la scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria.
Ai sensi del comma 11 dell’art. 25 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni entro e non oltre venti giorni successivi alla comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva il soggetto aggiudicatario deve produrre al coordinatore del ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, non adempia nel termine predetto, l'amministrazione appaltante incamera la cauzione provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dalla consegna della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.
Qualora l’aggiudicazione o la stipulazione del contratto non avvengano nei termini indicati, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notifica all’amministrazione appaltante di cui all'art. 25, comma 12, della l.r. n. 12/1996 e successive modifiche. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipula del contratto, alla restituzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 34, comma 1, della l.r. n. 12/96 e successive integrazioni, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.
In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario l’amministrazione procede all’escussione della cauzione di cui all’art. 34, comma 1, della l. r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di legge, l’appaltatore resterà vincolato dal momento in cui con l’atto di aggiudicazione definitiva viene accettata la sua offerta e l’Amministrazione appaltante avrà il diritto di anticipare la consegna dei lavori. In tal caso, l’appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione ed approvazione, all’esecuzione delle opere e provviste che verranno ordinate dalla direzione dei lavori.
Nel caso di mancata stipula o approvazione del contratto, l’impresa ha diritto al pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, ivi compresi quelli per opere provvisionali, in base ai prezzi di aggiudicazione, a sensi dell’articolo 337 della l. n. 2248,/1865 e dell’art. 109
d.p.r. n. 554/99.
ART. II.4: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Risoluzione del contratto per reati accertati
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della l. 1423/56 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinques della l. n. 575/65 introdotti con l'art. 20 della l. n. 645/82 come successivamente modificato e integrato, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il coordinatore del ciclo valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
1.bis Risoluzione del contratto per varianti.
La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste dall’art. 32, commi 12 e 12 bis della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, per varianti in corso d’opera che eccedano, rispettivamente, il quinto ed i tre decimi dell’importo originario del contratto.
2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Su indicazione del coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al coordinatore del ciclo.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, l'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il coordinatore del ciclo, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al coordinatore del ciclo.
Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione appaltante, su proposta del coordinatore del ciclo, delibera la risoluzione del contratto.
Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del D.lgs. n. 81/2008 e delle norme contenute nei piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti
Il coordinatore del ciclo, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
Qualora l’amministrazione non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall’art. 140, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per far eseguire d'ufficio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 138 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tutte quelle opere necessarie per garantire la messa in sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, e per affidare ad altra impresa i rimanenti lavori.
4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo
L'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione appaltante a norma del primo periodo del presente punto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
L'Amministrazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel
corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
ART. II.5: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di morte o di fallimento dell’appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo dall’art. 140 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una mandante trova applicazione l’art. 37, commi 18 e 19, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
ART. II.6: DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal coordinatore del ciclo, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
ART. II.7: INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO
L'Amministrazione appaltante riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l’offerta come soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione appaltante, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto .
L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).
La cessazione o decadenza dall’incarico dei soggetti designati a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione appaltante può autorizzare la sostituzione dei soggetti incaricati a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.
In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a soggetti non autorizzati a riscuotere.
ART. II.8: RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c. c. e di cui alla l. 1086/71e successive modifiche, in particolare il D.P.R. 380/2001.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all’appaltatore s’intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d’appalto ai soggetti di cui all’art. 28 lett. b), c), d), e), f), della l.r. n. 12/96, e successive modifiche , ai fini del presente articolo l’appaltatore s’intende il legale rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione lavori; il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro verifica la regolarità dei documenti prodotti e la conseguente accettabilità.
L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.
All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.
L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione appaltante e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:
◼ le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
◼ le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati all'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il direttore tecnico ha l'obbligo di vigilare sull’osservanza dei piani di cui all’ art. 100 nonché del piano sostitutivo di cui all’art.131, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
L'Amministrazione appaltante, con atto del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
Il coordinatore del ciclo su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;
- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
ART. II.9: ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.
E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore:
◼ tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria.
◼ la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.
L'Amministrazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti.
Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda a rimborsare le spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione appaltante potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare immediatamente la stessa.
Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore
1. L’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni dei d.lgs. n. 626/94 e n. 494/96 e successive modifiche .
2. L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali.
3. La denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dall’ art. 65 D.P.R. 380/2001 , delle opere in cls. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio.
4. La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L.
5. L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge.
6. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti.
7. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire.
8. la pulizia , con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.
9. Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore.
10. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse l'Amministrazione appaltante esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa.
L’appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell’Amministrazione appaltante.
ART. II.10: PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni dell’art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, delle Direttive CEE in merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.
In particolare, prima della consegna lavori, l’appaltatore deve:
1) presentare all'Amministrazione appaltante, tramite il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche
, e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli operatori che saranno impiegati in cantiere;
2) comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione appaltante ai sensi del precedente articolo II.8 del presente capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dell'eventuale responsabile del controllo della qualità);
3) trasmettere all'Amministrazione appaltante e alla direzione lavori l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavori dipendenti, ed il certificato unico di regolarità contributiva ;
Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dall'Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, forma parte integrante del contratto di appalto ai sensi dell’art. 31 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore consegna all'Amministrazione appaltante le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento che forma parte integrante del contratto di appalto.
L’appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. II.8 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dall’amministrazione appaltante, durante la realizzazione dell’opera, verifica l’attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone, in caso di gravi inosservanze, alla direzione dei lavori ed all'Amministrazione appaltante la sospensione dei lavori, l’allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa appaltatrice.
Copia del piano di sicurezza e di coordinamento dovrà essere messa a disposizione dall’appaltatore ai rappresentanti per la sicurezza dell’impresa e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell’inizio dei lavori.
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà fornire all'Amministrazione appaltante una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovrà riportare le firme del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.
Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale, propone all'organo competente la risoluzione del contratto. Nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'art. 15, comma 8, della l.r. n. 12/1996 e successive modifiche, la presentazione della predetta dichiarazione deve avvenire non oltre venti giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti tale obbligo, il coordinatore del ciclo provvede agli adempimenti di cui sopra.
ART. II.11: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L'appaltatore deve:
− applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;
− rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d’opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.
Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli è inoltre soggetto all'osservanza del precitato 'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, previsto dall'art. 36 della l.n. 300/70.
L'appaltatore deve altresì' osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà' e dignità' dei lavoratori.
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
L'appaltatore deve fornire, ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della l. n. 300/70 calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.
A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento e fino all’attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del coordinatore del ciclo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal coordinatore del ciclo a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione appaltante può pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui sopra fatti dall’Amministrazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del coordinatore del ciclo e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il coordinatore del ciclo provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
ART. II.12: PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE
1. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
L’appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l’esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, ne sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.
Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche, l’appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.
Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.
L'appaltatore e' comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi inerenti:
1. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la delimitazione del cantiere con una solida recinzione, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
2. l’installazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1 x 2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovrà essere adeguato all’estensione del cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovrà recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate nello schema tipo fornito dall’Amministrazione appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l’ultimazione dei lavori, al termine dei lavori la tabella
3. dovrà essere rimossa; in difetto di rimozione, provvederà l’amministrazione appaltante, deducendo le spese dal credito residuo dell’impresa;
4. l’approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell’energia elettrica e dell’acqua potabile necessarie senza compenso a parte;
5. la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all’appaltatore dall’Amministrazione;
6. la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei lavori), la manutenzione e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati;
7. la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto sarà necessario per l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi;
8. la garanzia dell’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori. In tali casi l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso al di fuori dei noli previsti dal contratto che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere alcun ulteriore compenso .
2. Orario e organizzazione del lavoro
Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative all’esecuzione delle opere in calcestruzzo semplice ed armato ed alle condotte), alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.
L’appaltatore dovrà sottoporre alla direzione lavori, per l’approvazione, il programma di esecuzione delle opere illustrante anche i luoghi in cui intende concentrare i mezzi d’opera ed i depositi dei materiali.
L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del coordinatore del ciclo né da ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.
Le opere in trincea o comunque all'aperto verranno eseguite durante l'orario normale, salvo che:
− esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessita' e di urgenza;
− che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel termine stabilito.
Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno, verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.
Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli saranno addebitate le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.
Per le opere in galleria l'appaltatore e' invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio rispetto ai prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicendando le prescritte squadre di operai nel rispetto dei contratti di lavoro.
Qualora ciò non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori e gli saranno addebitate tutte le maggiori spese che l'Amministrazione appaltante avesse in conseguenza a sostenere.
3. Provvista dei materiali
I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.
Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l’approvvigionamento dei materiali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art.III.4 del presente capitolato. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione del coordinatore del ciclo.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni eventuale spesa per eventuali apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta dell’amministrazione l’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di avere pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
4. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori, o, in caso di controversia, da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. A tal fine l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori prima dell'esecuzione di ogni opera o manufatto e dell'installazione di ogni apparecchiatura la "vendor list" e i relativi certificati di qualità, nonché i campioni di tutti i materiali che debbono essere installati. Per ciascuno dei materiali verrà data formale approvazione scritta senza la quale l'installazione degli stessi non si intende approvata e pertanto contabilizzabile. L'appaltatore qualora non ottemperasse a tale prescrizione si dovrà fare carico di tutti gli oneri per la rimozione dei materiali e delle forniture non accettate.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto o qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Le prescrizioni precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione appaltante, l'appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte nel capitolato o che abbiano comportato una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche tecniche stabiliti dal contratto. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l’impiego di materiali di dimensioni, consistenza e qualità inferiori a quelle prescritte nel contratto ovvero che comportino una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sentito il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo l'esame ed il giudizio definitivo in sede di collaudo.
Gli accertamenti e le prove di laboratorio obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Amministrazione appaltante, ove queste non siano espressamente ricomprese e compensate nelle voci di elenco prezzi. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall'Amministrazione appaltante anche ai sensi dell'art. 15, comma 6, della l.r. n. 12/1996 e successive modifiche, l’appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d’opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento l’appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.
ART. II.13: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al capo VII del presente capitolato. Fatta salva l’ipotesi di accordo bonario ai sensi dell’art. VII.2.
L’appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all’ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede alla demolizione ed al rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore stesso.
Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al coordinatore del ciclo , il quale può ordinare le necessarie verifiche.
Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.
A fronte di ulteriori inadempienze dell’appaltatore, l'Amministrazione appaltante procede all’escussione delle cauzioni previste dall’art. 34 della l r. n. 12/96 e successive modifiche ed a quanto applicabile dalla vigente normativa statale.
A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale, l’appaltatore è obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall’uso, purché corretto, delle opere.
Ai sensi dell'art. 17 comma 7 della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, il collaudo con esito positivo delle opere strutturali determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del c. c.
Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina l'avvio del periodo di garanzia anche per gli effetti di cui agli articoli 1667 e 1668, del c.c.
Il trascorrere di quest'ultimo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo.
ART. II.14: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
La rappresentanza dell’Amministrazione appaltante presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni. In particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato , di curare che l’esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione appaltante le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l’attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
I compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono rispettivamente definite dall’art. 16 della
l.r. n. 12/96, e successive modifiche e dall’art. 92 del D.lgs. n. 81/2008.
Le persone all’uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l’appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.
Parimenti ogni intervento dell’Amministrazione appaltante, della direzione dei lavori o del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’appaltatore che ne sarà responsabile.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del coordinatore dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.
L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. II.8 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale dell’impresa non potrà rifiutarsi con l’ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa.
L’appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'Amministrazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.
L’appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o dell'Amministrazione appaltante, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l’impresa è tenuta a firmare.
CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
ART. III.1: GARANZIE
Oltre all’art. 34 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, si applicano, ove compatibili con la disciplina regionale, le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, degli articoli 75, 113 e 129 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
A) Norme generali
A carico dell’appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità di legge;
In caso di fideiussione l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
− di aver preso visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati;
− di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, I, C.C.;
− di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
− di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante;
− di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla Regione;
− di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di cauzione provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di cauzione definitiva.
Nel caso di versamento in contanti o tramite titoli del debito pubblico, il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria dell’Amministrazione appaltante. Il valore nominale dei titoli sarà quello segnalato dall’Amministrazione appaltante alla Tesoreria. Le quietanze potranno essere ottenute solo a fronte della presentazione del bando e/o della lettera d’invito.
Qualora venissero usati assegni circolari gli stessi, se di importo inferiore 12.500 Euro, devono essere intestati alla ditta concorrente, essere sottoscritti sul retro per girata e non riportare la clausola di non trasferibilità; se di importo superiore a 12.500 Euro devono necessariamente essere intestati all’Amministrazione appaltante e devono recare la clausola di non trasferibilità.
Non sono ammessi assegni bancari.
Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema si applica l’art.34, comma 2 xxx, xxxxx x.x. x. 00/00 e successive modifiche.
B) Cauzione provvisoria
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione del 2% dell'importo a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A., da prestare in una delle modalità di cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La Regione ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 34, comma 2, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione dell’offerta.
La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell’offerta.
Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria.
C) Cauzione definitiva
L’appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto.
La cauzione definitiva sarà eguale al 10% dell’importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 34, comma 2 della l.r.12/96 e successive modifiche.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Regione prima della data fissata per la stipulazione del contratto.
La mancata presentazione comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all’art. 17 della
l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.
Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Regione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio della Regione, all’uopo sufficiente.
L'Amministrazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.
D) Assicurazioni
Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento.
La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a:
− danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto nonchè a impianti o opere esistenti per l’intero importo di contratto;
− danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto;
− responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro;
− gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto.
La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola.
La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.
E) Fideiussioni
Ai sensi dell'art. 17, comma 7bis, della l.r. n. 12/1996, l'erogazione della rata di saldo al termine delle operazioni di collaudo è subordinata alla presentazione, da parte dell’appaltatore di specifica garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo (oltre al tasso d’interesse calcolato ai sensi dell’art. 102 comma 3 del DPR554/99 e successive modificazioni e integrazioni).
ART. III.2: SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art.33, comma 1 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del contraente, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di seguito specificate.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ed alle catagorie di lavori di cui all’art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche sono subappaltabili ed affidabili in cottimo nella misura complessiva massima del 30%, compresa l'incidenza dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente e nelle categorie di cui al precitato art. 28, comma 16. (Il bando di gara o la lettera di invito definiscono le percentuali di quote subappaltabili delle suddette lavorazioni, in misura eventualmente diversificata) .
I lavori delle categorie diverse dalla prevalente e da quelle indicate dall’art.28, comma 16, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, possono essere subappaltate o affidate in cottimo nella loro totalità.
II lavori appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non possegga i requisiti di qualificazione necessari per la loro esecuzione.
Ai sensi dell’art. 33, comma 2, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l’affidamento in subappalto od in cottimo di lavorazioni d’importo inferiore a 15.000 euro non è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione a condizione che l’affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti all’oggetto dei lavori, che il medesimo produca attestazione di regolarità contributiva e che siano apportate dall'appaltatore le necessarie integrazioni ai piani della sicurezza. In tale ipotesi, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo del subappaltore o del cottimista, l’importo dei lavori e l’oggetto del lavoro e, contestualmente, a trasmettere alla stessa idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni legittimanti di cui al precedente periodo; l'Amministrazione, anche sulla base della documentazione esibita, può esprimere motivato diniego all'affidamento in subappalto o in cottimo.
Ai sensi dell’art. 33, comma 3, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, l’affidamento dei lavori in subappalto od in cottimo di lavorazioni d’importo pari o superiore a 15.000 euro è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno trenta giorni prima della data prevista per l’inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista ;
c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi e alle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’appaltatore;
d) che l’appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto appaltante la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell’attività del subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo;
e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto o cottimo;
f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o cottimista, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 e successive modificazioni, ovvero una delle cause di esclusione di cui all’articolo 23bis della l.r. n. 12/96 e successive modifiche
g) che l’appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l’inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo al coordinatore del ciclo, corredata della dichiarazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) della l.r. n. 12/96 e successive modifiche e della dichiarazione di eventuali forme di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 del c.c.
h) che l’appaltatore garantisca l’adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi e di adempimenti per la sicurezza.
L’amministrazione, accertate le condizioni previste, provvede a rilasciare l’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi, inutilmente i quali, l’autorizzazione si intende concessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.
Ai sensi dell’art. 33, comma 9, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, sono considerati subappalto, e perciò soggiacciono alla disciplina dettata dal presente articolo, i contratti aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali i noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo complessivo dei lavori affidati o comunque di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
In caso di variante in corso d’opera l’indicazione dei lavori o delle opere da subappaltare o concedere in cottimo dovrà avvenire all’atto dell’affidamento della variante stessa.
Ai sensi dell’art. 21 l. 646/82 e successive modifiche, è vietato all’appaltatore concedere in subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta da parte della Amministrazione appaltante, sotto pena di denuncia all’Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ed è data facoltà all’Amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto di appalto. In tale caso l’appaltatore è il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.
L’affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta inoltre i seguenti obblighi a carico dell’appaltatore:
a) la trasmissione all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori previsti dal contratto di subappalto, della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici e comprovante da parte di queste l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, nonché la copia del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori oggetto di subappalto;
b) la presentazione periodica all’Amministrazione della copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organi previsti dalle contrattazioni collettive relativi alle imprese subappaltatrici;
c) la consegna all’Amministrazione della documentazione atta a consentire la verifica circa il rispetto dei contratti di subappalto autorizzati e il corretto accesso al cantiere da parte di persone autorizzate. L’appaltatore dovrà pertanto informare preventivamente l’Amministrazione della necessità di consentire l’ingresso nell’area di lavoro di personale estraneo alla propria struttura organizzativa od a quella dei subappaltatori autorizzati.
Se durante l’esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l’amministrazione appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente o indesiderabile, l’appaltatore al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediatamente misure per l’annullamento del relativo subappalto o cottimo e per il conseguente allontanamento del contraente.
E’ vietato all’appaltatore, ai sensi dell’art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sotto pena di immediata rescissione del contratto per colpa dell’appaltatore medesimo, far eseguire a terzi le opere o i lavori affidati in subappalto.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto la posa in opera delle seguenti tipologie di opere specializzate:
• l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti pneumatici, di impianti di antintrusione;
• l'installazione, gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto.
In tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche.
Per tutti i sub-contratti non costituenti subappalto stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed aventi ad oggetto prestazioni da eseguirsi in cantiere, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.
Ai sensi dell’art. 33, comma 6, della l.r.. n. 12/1996 e successive modifiche, l’amministrazione corrisponde direttamente all’appaltatore l’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista. In tale caso l’appaltatore deve trasmettere all’amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista, comprovato dall’omessa trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità di cui al precedente capoverso, l’amministrazione, in occasione dei pagamenti successivi alla riscontrata omissione e per tutta la durata del subcontratto, provvede al pagamento diretto al subappaltatore o cottimista, che ne faccia richiesta, dell’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d’appalto, diminuito dell’eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. La richiesta del subappaltatore o cottimista deve essere supportata e corredata da idonea documentazione contabile vistata dal direttore dei lavori per conformità al registro di contabilità.
Ai sensi dell’art. 33, comma 8, della l.r. 12/96 e successive modifiche, l’appaltatore ed il subappaltatore o il cottimista, all’atto della richiesta dell’autorizzazione, possono convenire che l’amministrazione provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; a tal fine, è onere dell'appaltatore:
1. indicare dettagliatamente nella domanda di autorizzazione le lavorazioni che intende subappaltare;
2. comunicare all’Amministrazione, ad ogni stato di avanzamento lavori, l’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista;
3. corredare la comunicazione di cui al precedente punto di apposita documentazione contabile, sottoscritta dal subappaltatore o dal cottimista e vistata dal direttore dei lavori per conformità al registro di contabilità.
La comunicazione e l'unita documentazione contabile devono essere trasmesse all'Amministrazione entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del registro di contabilità. In caso di inosservanza del precitato termine, l’Amministrazione provvederà a sospendere la liquidazione di quanto dovuto all’appaltatore, senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa.
La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l’avvenuta presentazione della prescritta documentazione ad opera dell’appaltatore.
Le prestazioni oggetto del subappalto o del cottimo devono essere fatturate dal subappaltatore o cottimista all'appaltatore. L’appaltatore è comunque, di fronte all’Amministrazione appaltante, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.
ART. III.3: VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI
1. Variazioni ai lavori
Le variazioni o addizioni ai lavori assunti sono regolamentate dall’art.32 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche.
L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali che non siano state disposte e preventivamente approvate dall’Amministrazione appaltante secondo le modalità stabilite dall’art. 32 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche . Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al coordinatore del ciclo, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi della vigente normativa statale sui lavori pubblici. Tali variazioni sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta l’obbligo da parte dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza poter vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i lavori medesimi, salvo che i lavori stessi non possano essere accettati in sede di collaudo secondo le procedure previste all’art. VI.1.8 del presente capitolato.
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 32 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche accertati dal coordinatore del ciclo. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni approvate dall'Amministrazione appaltante, in conformità all’art. 32 l.r. n. 12/96 e successive modifiche e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall’art. III.4 del presente capitolato, ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti all’appaltatore a richiesta della direzione dei lavori.
Per quanto riguarda le varianti di cui all’art. 32 comma 1 lett. a, a bis, b, b bis e d della l.r. n. 12/96, e successive modifiche , gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori, previa l’osservanza degli adempimenti prescritti dall’art. 32, commi 3, 4, 5 e 6 della l.r. 12/96 e successive modifiche .
Per quanto riguarda la varianti di cui all’art. 32, comma 1, lett. c), della l.r. n. 12/96 e successive modifiche si applica quanto previsto dall’art. 32 commi 7, 8,9, 10, 11 e 12 della medesima legge .
Gli interventi di cui all’art. 32, comma 2, della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelli per risolvere aspetti di dettaglio, sono disposti tramite ordine scritto dal direttore dei lavori, dal coordinatore del ciclo e dal dirigente competente, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e previo l’espletamento delle relative procedure di approvazione.
Per le sole ipotesi previste all'articolo 32 della l.r. n. 12/96, e successive modifiche , l'Amministrazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'appaltatore, salvo i casi in cui limiti alla possibilità di variazione siano esplicitamente stabiliti dall’art. 32 della l.r n. 12/96 e successive modifiche . L’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione di nuovi prezzi secondo le procedure di cui all’art. III.4 del presente capitolato.
Se le varianti, nei casi previsti al punto precedente, superano tale limite, il coordinatore del ciclo – fatto salvo quanto previsto dall’art 32, comma 12 e 00xxx, xxxxx xx. x. 00/00 e successive modifiche – ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione l’Amministrazione appaltante deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del coordinatore del ciclo si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se l’Amministrazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dall'importo degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 240 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 . La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della l.r. n.12/96, e successive modifiche .
Nel calcolo di cui sopra non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 12/96 e successive modifiche, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni di cui all'art. I.2.A del presente capitolato d'appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. A tal fine si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 32 della legge regionale n. 12/96 e successive modifiche , l'amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
2. Variazioni dovute ad errori o omissioni progettuali.
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto od in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, in conformità all'art. 32, comma 12, della l.r. n. 12/1996 e successive modifiche, con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
In tale caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell’appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all’appaltatore stesso, sono suo totale carico l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall’amministrazione appaltante.
Ai fini di quanto sopra si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistica-edilizia vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
ART. III.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno:
a) desumendoli dall'elenco prezzi di cui all'art. 42 della l.r. n.12/96 e successive modifiche.
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolare analisi.
Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.
I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore ed approvati dal coordinatore del ciclo. Ove comportassero maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dall'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicherà il disposto di cui all'articolo V.6 del presente capitolato d'appalto.
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
ART. III.5: DANNI
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato.
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.
In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.
ART. III.6: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
L'Amministrazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L’appaltatore dovrà pertanto consegnarli all'Amministrazione appaltante che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’incolumità ed il diligente recupero. Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell’organo competente.
I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione appaltante. L'appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato, ovvero trasportarli a discarica, intendendosi di ciò compensato con i prezzi contrattuali.
Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. IV.1: ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione secondo il programma di cui all’ art. IV.2 del presente capitolato.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all’Imprenditore i lavori che debbono essere incominciati e di stabilire l’esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Poichè l’amministrazione comunale di Gaby e la comunità montana Walser intendono mantenere in funzione la struttura anche durante i lavori, l'intervento è suddiviso in due fasi principali che prevedono prima la realizzazione dell'ampliamento e successivamente le opere di ristrutturazione dell'edificio esistente, la costruzione dell’autorimessa esterna e la sistemazione esterna.
L’impresa dovrà provvedere allo spostamento dell’attuale gruppo elettrogeno, ubicato nel basso fabbricato da demolire prima dell’allestimento del cantiere.
Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore si atterrà sempre alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla direzione lavori e non si accrediteranno all’impresa né le opere da essa eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei lavori stessa, né quelle eseguite irregolarmente per le quali si applicheranno le disposizioni di cui all'art. II.12.3 del presente capitolato.
ART. IV.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione appaltante e alla direzione lavori un dettagliato programma e piano per l'esecuzione dei lavori, prima della consegna dei lavori secondo le indicazioni prescritte dal direttore dei lavori.
Il programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresì essere riassunti in un programma grafico illustrante l'avanzamento cronologico mensile dei lavori.
L'appaltatore dovrà con periodicità trimestrale presentare relazioni dettagliate sul grado di avanzamento lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.
Il programma approvato dalla Direzione Lavori, mentre non vincola l'Amministrazione appaltante che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno contrattuale per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal programma dei lavori originario di appalto.
Il programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato dall'appaltatore.
Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà vincolante per l'Amministrazione appaltante che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le località ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.
Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'appaltatore dovrà disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attività, sia intensificato il lavoro su pochi, cosi da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disguidi nella viabilità.
Ogni termine definito e' imperativo e comporta per l'appaltatore l'obbligo di fare i lavori considerati nel termine indicato ed alle date risultanti dal programma, senza che sia necessario emettere ordine di servizio particolare per ogni opera elementare o categoria di lavoro.
L'appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze e dei rimedi.
Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe e sospensioni per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale assegnato, in quanto nello stesso e' compresa l'incidenza delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, ivi comprese le condizioni di morbida stagionale. Nel tempo contrattuale è altresì compresa la durata dei periodi d’inattività del cantiere durante la stagione invernale dal 1 dicembre al 28 febbraio compresi; non sono comprese invece le sospensioni conseguenti a condizioni climatiche avverse straordinarie eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole.
ART. IV.3: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
A) Termine per la consegna
Dopo la stipula del contratto, o in caso di urgenza, una volta intervenuta l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il coordinatore del ciclo autorizza il direttore dei lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Prima della consegna dei lavori, l’appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i seguenti documenti:
a) il programma ed il piano di esecuzione delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. II.8 del presente capitolato;
b) le eventuali certificazioni delle attrezzature previste per le mobilitazioni;
c) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'appaltatore.
Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. L’approvazione dei documenti da parte di quest’ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna dei lavori.
Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti dagli articoli II.8, II.10, III.1, IV.2 e dal presente articolo, redatti nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il coordinatore del ciclo non autorizza la consegna dei lavori ed impone all’appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente tale periodo l’Amministrazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o in sua assenza alla revoca dell’aggiudicazione.
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione appaltante.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita alla lettera B) del presente articolo; a tale verbale deve essere allegata la documentazione di cui sopra. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni continui di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori.
A consegna intervenuta l'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e comunicata al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e cioè quando:
− il cantiere è stato installato;
− sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;
− sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti congrui dalla D.L.).
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, assegna un termine perentorio non superiore a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, incamerando la cauzione definitiva, di cui all’art. 34, comma 2, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche. Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili all'Amministrazione appaltante, l'appaltatore può formulare esplicita formale richiesta di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante delle spese contrattuali nonché delle altre spese da lui effettivamente sostenute, in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali: 1,00% per la parte dell'importo fino a Euro 258.228,45, 0,50% per l'eccedenza fino a Euro 1.549.370,70, 0,20% per la parte eccedente Euro 1.549.370,70. Nel caso di appalto integrato, l’appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Amministrazione appaltante. Xxx l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso a titolo di risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all’appaltatore.
La richiesta di pagamento, degli importi dovuti all'accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, dovuti al ritardo nella consegna delle opere ed al non accoglimento dell'istanza di recesso deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. VII.1 del presente capitolato.
La facoltà dell'Amministrazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione appaltante per ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, ivi comprese le avversità climatiche, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
B) Processo verbale di consegna
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all’appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero
sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto, la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al coordinatore del ciclo, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
E' ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale sui quali dovranno essere riportate le cause che, per la natura, l'importanza dei lavori o dell’opera ovvero per una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili richiedono la consegna parziale dei lavori. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo IV.4 del presente capitolato.
C) Differenze riscontrate all'atto della consegna
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, il direttore dei lavori redige apposito verbale di constatazione e ne riferisce immediatamente al coordinatore del ciclo, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo VII.1 del presente capitolato
D) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate al punto A) del presente articolo.
ART. IV.4: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
1. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 1004 giorni, comprensivi delle sospensioni, per il periodo invernale presumibilmente dal 1 dicembre al 28 febbraio, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna. Le opere relative all’ampliamento ( esclusa l’autorimessa esterna) devono essere ultimate e consegnate entro il 31 dicembre del 2009.
2. Sospensioni e ripresa dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccedenti la previsione di andamento sfavorevole od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione indicandone le ragioni e l’imputabilità con riferimento al verbale di consegna.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), a bis), b), b bis) e d) della l.r. n. 12/96 e successive modifiche, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Fuori dei casi sopra contemplati, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Il coordinatore del ciclo determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
Qualora la sospensione superi i predetti limiti l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
E' fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere.
Salvo quanto sopra stabilito, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a causa attribuibili all'appaltatore la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al coordinatore del ciclo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al coordinatore del ciclo nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista nell'art. IV.5 del presente capitolato.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo VII.1 del presente capitolato.
L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore.
Le sospensioni disposte ad iniziativa dell’appaltatore così come l'abbandono del cantiere da parte del medesimo danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 136 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 relativo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo.
3. Sospensioni illegittime
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di elenco prezzi, variabile tra il 13 ed il 15 % a seconda della tipologia dei lavori, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi moratori come fissati ogni anno con decreto del Ministro competente in materia di lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione computati sulla percentuale di cui alla precedente lettera a) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
4. Proroghe
L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine, con domanda motivata che deve essere formulata almeno 30 giorni prima della data di conclusione dei lavori, una sola proroga che verrà esaminata dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, sentito il direttore dei lavori. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal coordinatore del ciclo entro 30 giorni dal suo ricevimento.
Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione appaltante.
Agli effetti del diritto di richiedere la proroga summenzionata ai termini contrattuali di esecuzione, le giornate di sciopero saranno riconosciute come tali se almeno il 50% delle maestranze addette al cantiere (considerando tale il solo personale alle dirette dipendenze dell’impresa) si astiene dal lavoro, considerando la presenza media riscontrata nei 15 giorni precedenti, quale registrata sul giornale dei lavori. Le astensioni dal lavoro di durata inferiore a 5 ore non saranno prese in considerazione in nessun caso
ART. IV.5: PENALE IN CASO DI RITARDO
Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate l’appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all’uno per mille del valore del contratto.
Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.
La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato..
La penale viene applicata anche nel caso di ritardo per l’ultimazione, come prevista dall’art. IV.4, delle opere relative all’ampliamento della struttura ( prima fase di intervento).
ART. IV.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
1 Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.
I termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori, lo stato finale dei lavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni.
Il conto finale dovrà essere redatto dal direttore dei lavori nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori.
L'opera e' da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché' le rifiniture accessorie mancanti non ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo capoverso del presente articolo riporta il termine non superiore ai 60 giorni entro il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato e la redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuto completamento delle lavorazioni. Il direttore dei lavori potrà sospendere la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della Amministrazione. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie.
Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.
Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale attestante il loro compimento.
Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l'Amministrazione appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.
2 Conto finale
Il coordinatore del ciclo, esaminati i documenti trasmessi dal direttore dei lavori a corredo del certificato di ultimazione dei lavori invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.
L'appaltatore all'atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. VII.2.1 del presente capitolato, eventualmente aggiornandone l'importo.
Qualora l'appaltatore non firmasse il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato e le riserve abbandonate.
3 Avviso ai creditori
Ricevuta l'attestazione di ultimazione lavori il coordinatore del ciclo provvede a richiedere la pubblicazione, presso i comuni nel territorio in cui si sono eseguiti i lavori e all’Albo dell’Amministrazione appaltante, dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al coordinatore del ciclo i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
Il coordinatore del ciclo invita quindi l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo di credito per il quale non è avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verrà trattenuto un importo corrispondente al credito per il quale non è avvenuta la tacitazione, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che l’Autorità competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.
CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI
ART. V.1: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’
Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli da 156 a 170 e da 183 a 186 del DPR 554/99 per quanto concerne i documenti amministrativi e contabili e le modalità per la loro tenuta.
E’ consentita la redazione dei documenti amministrativi e contabili mediante programmi informatici.
ART. V.2: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI
I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre:
• per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro;
• per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l’illuminazione dei cantieri di lavoro;
• per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra;
• per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi.
Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta l’obbligo per l'Amministrazione appaltante di darne ordinazione all’appaltatore.
Opere a corpo
Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere (art. 53, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163).
I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo.
Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.
Opere a misura
Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite (art. 53, comma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163).
Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. L’appaltatore dovrà, nei tempi opportuni, chiedere alla direzione dei lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura e al peso di tutto ciò che dovesse essere misurato e pesato prima della posa in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non fossero state accertate, l’appaltatore dovrà accettare la valutazione fatta dalla direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e i danni che gliene potessero derivare.
Opere in economia
I compensi per le opere eseguite in economia sono anch’essi soggetti al ribasso d’asta ad eccezione dei prezzi elementari per la manodopera i quali verranno inseriti in contabilità al lordo del ribasso d'asta.
L’appaltatore dovrà, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero accertate per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, l’appaltatore dovrà accettare la valutazione della direzione lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.
ART. V.3 : ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 113, 114 e 116 del DPR 554/99.
1. Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.L. 79/97, convertito in Legge 140/97, all’appaltatore non verrà concessa alcuna forma di anticipazione sull’importo contrattuale.
2. Pagamenti in acconto
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nel corso dei lavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di cui all’articolo II.11 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, riduzione entità dei lavori ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto.
I pagamenti, verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione appaltante è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e verificabili dall'Amministrazione appaltante presso le autorità competenti.
L’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente art. IV.6.1.
Qualora l'Amministrazione appaltante, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà a trattenere sui corrispettivi maturati, successivi all’inadempienza e fintanto che la stessa perduri, una somma pari al 10%dell’importo della rata di acconto o di saldo, in caso d’inadempimento dell’appaltatore, ovvero pari al 10%dell’importo del contratto di subappalto o di cottimo, in caso d’inadempimento del subappaltatore o del cottimista. L’amministrazione incamera definitivamente le somme trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all’atto d’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima.
Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.
3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente punto 2 del presente articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente prestato la garanzia fideiussoria di cui all'art. III.1, lettera E), del presente capitolato, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa) .
4. Ritardato pagamento
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra indicati sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 17, comma 7 bis, della l.r. n. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
5. Interessi per il ritardato pagamento
Qualora il certificato di pagamento della rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il ritardo nell’emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Analogamente qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione del mandato di pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Il saggio degli interessi di mora previsti ai punti precedenti sono quelli fissati annualmente con decreto del Ministro competente in materia di lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti
I pagamenti verranno disposti dall'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per quanto concerne l'esecuzione del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento, della rata di saldo e delle relative fatture emesse dall'appaltatore, incaricherà l'Ufficio competente per l’emissione del mandato di pagamento.
ART. V.4: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
Gli oneri relativi alla sicurezza sono oggetto di specifico compenso non soggetto a ribasso d’asta, e saranno contabilizzati proporzionalmente ai vari stati di avanzamento lavori.
All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà annotato sul libretto delle misure e sul registro di contabilità il relativo compenso.
In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 dal D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti salvo il caso previsto all’art. 31 comma 1 bis della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. V.5: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l’art. 117 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al punto precedente.
L’Amministrazione appaltante, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
ART. V.6: REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell’articolo 133 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Si applica, invece, il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta. Tale prezzo potrà essere aumentato di una percentuale fissata con decreto del Ministro competente in materia di Lavori Pubblici da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi, sulla base del cronoprogramma allegato alla progettazione esecutiva. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 133, dal comma 4 al comma 8, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
CAPO VI - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI
ART. VI.1: COLLAUDO DEI LAVORI
1) Disposizioni preliminari
Il collaudo è obbligatorio ed ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.
Il collaudo in corso d'opera, che può essere richiesto dal direttore dei lavori o dall’appaltatore per l’accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori ovvero all'insorgere di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire in modo rilevante sull'esecuzione dei lavori, è obbligatorio comunque nei casi previsti dal l’art. 17, comma 8, della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalità' e tempistiche indicate dall'art. 17, comma 2, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. Entro il termine previsto dalla legge a partire dalla data dell'attestazione di ultimazione lavori, si procederà al collaudo definitivo, che verrà eseguito dal Collaudatore nominato dall'Amministrazione appaltante, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi e nei limiti disposti dall'art. 17, comma 5, della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, è facoltà dell'amministrazione appaltante sostituire l'espletamento delle operazioni di collaudo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione redatto dal coordinatore del ciclo.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla redazione dello stato finale ed in ogni caso non oltre cinque mesi dalla data di ultimazione lavori di cui all'art. IV.6.1 del presente capitolato e deve essere approvato entro i due mesi successivi alla data di emissione.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni relative al rilascio del certificato di regolare esecuzione, ad eccezione delle predette tempistiche, si procede ai sensi delle norme sul collaudo disciplinate dai successivi punti del presente articolo.
2) Modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo
Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il coordinatore del ciclo che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore ed ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori affinché intervengano alle visite di collaudo.
Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’appaltatore.
Se i funzionari di cui al secondo periodo del presente articolo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al coordinatore del ciclo, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il coordinatore del ciclo, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone all'Amministrazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
L'Amministrazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.
3) Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Inoltre è posta a carico dell’ appaltatore, quando non interviene alle visite di collaudo, pur tempestivamente avvisato, la spesa per il loro esperimento alla presenza di due testimoni estranei alla Amministrazione appaltante.
4) Processo verbale di visita
Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) la località;
b) il titolo dell’opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
j) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
k) i giorni della visita di collaudo;
l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al coordinatore del ciclo entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le
osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal coordinatore del ciclo, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5) Relazioni
L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del coordinatore del ciclo:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
6) Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al coordinatore del ciclo presentandogli le sue proposte. Il coordinatore del ciclo formula le proprie valutazioni e trasmette la relazione con le proposte dell'organo di collaudo all'Amministrazione appaltante, che decide in merito.
7) Difetti e mancanze nell'esecuzione
Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini del successivo punto 12 del presente articolo. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal coordinatore del ciclo, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
8) Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al coordinatore del ciclo, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il coordinatore del ciclo trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, all'Amministrazione appaltante per l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate.
9) Certificato di collaudo
Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) gli estremi del collaudo statico e degli impianti. Nel certificato l'organo di collaudo:
1) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
2) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all'Amministrazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
3) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
Decorsi due anni dalla emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
10) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Qualora l'Amministrazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del coordinatore del ciclo, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta dell'Amministrazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal coordinatore del ciclo, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
11) Obblighi per determinati risultati
Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’appaltatore abbia assunto l’obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d’appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l’appaltatore rimane vincolato fino all’accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del coordinatore del ciclo, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell’accertamento.
12) Lavori non collaudabili
Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa l'Amministrazione appaltante trasmettendo, tramite il coordinatore del ciclo, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui al precedente punto 5 del presente.
13) Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al coordinatore del ciclo sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
14) Ulteriori provvedimenti amministrativi
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al coordinatore del ciclo, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal coordinatore del ciclo per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. L'organo di collaudo restituisce al coordinatore del ciclo tutti i documenti acquisiti.
L'Amministrazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni dell'Amministrazione appaltante sono notificate all'appaltatore.
15) Svincolo della cauzione
Alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
16) Estinzione delle garanzie fideiussorie
Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo senza che le stesse abbiano avuto inizio, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore all'esito del collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'articolo III.1.C del presente capitolato.
16bis) Accettazione delle opere collaudate .
I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, all’appaltatore ed al progettista. L’appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di 10 giorni. All’atto della firma quest’ultimo può aggiungere delle riserve che crede nel proprio interesse rispetto alle operazioni di collaudo . Resta fermo che, se l’appaltatore non sottoscrive i risultati ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve le risultanze dei collaudi medesime si considerano accettate.
L’accettazione delle opere realizzate è in ogni caso, subordinata all’esito positivo del collaudo amministrativo.
Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l’accettazione con conseguenti effetti di cui all’art. 1669 del c.c. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica determina laddove previsto dal contratto d’appalto l’avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest’ultimo periodo senza la contestazione di inconvenienti determina l’accettazione dell’opera.
Il pagamento della rata di saldo, effettuato dopo l’ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del c.c.
Nei casi di collaudo in corso d’opera di cui all'art. 17, comma 8, lettera b) e d), della l.r. n. 12/1996 e successive modifiche, l’esito positivo dello stesso collaudo consente l’accettazione delle opere collaudate; nei casi di cui al medesimo comma 8 lettera a) e c), e), f), il collaudo in corso d’opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i quali si procede secondo il regime ordinario del presente articolo.
CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE
ART. VII.1: RISERVE
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene che gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni dalla firma del registro i contabilità. Il direttore dei lavori espone nel registro nei successivi quindici giorni le sue motivate ragioni.
Nel caso in cui l'appaltatore firmi il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.
ART. VII.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO
Le eventuali controversie tra l’Amministrazione appaltante e l’appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 240, 241, 242, 243, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Ai sensi dell'articolo 241 comma 1 del predetto D.Lgs n. 163/2006, ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, su comune volontà delle parti, è deferita ad un collegio arbitrale. L'arbitrato verrà condotto secondo le norme di cui al seguente punto 3 del presente articolo.
Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta al giudice ordinario.
1. Accordo bonario
Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’articolo art. 240 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al coordinatore del ciclo, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
Il coordinatore del ciclo può promuovere la costituzione di apposita commissione, secondo le modalità di cui all'art.240 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163., affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.
In merito alla proposta nei successivi trenta giorni si pronuncia l'appaltatore e l'Amministrazione appaltante assume le dovute determinazioni in merito. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi dei disposti di cui al successivo punto 2 del presente articolo.
Qualora l’appaltatore e l'Amministrazione appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
L'accordo bonario definito con le modalità precedenti ed accettato dall'appaltatore ha natura transattiva.
L'amministrazione appaltante e l'appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto degli stessi l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
Le dichiarazioni, gli atti del procedimento e i verbali di pre-intesa non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo.
La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
2. Definizione delle riserve al termine dei lavori
Le riserve e le pretese dell'appaltatore che in ragione del loro valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario di cui al presente articolo, sono esaminate e valutate dall'Amministrazione appaltante entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi del precedente articolo VI.1.14.
Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 17 della l.r. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni, senza che l'Amministrazione abbia effettuato il collaudo, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L'Amministrazione appaltante si pronuncerà entro i successivi 90 giorni.
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione appaltante avverrà entro 60 giorni dall'accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'art. VII.1 del presente capitolato non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse
3. Definizione delle controversie
Le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ivi comprese quelle aventi ad oggetto l’adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullità e l’annullabilità del medesimo, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra l'Amministrazione appaltante e l’appaltatore, sono decise da arbitri. Il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’articolo art. 241 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
L’arbitrato ha natura rituale.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici, se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale civile di Aosta.
Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del Collegio, scelto nell’ambito dell’albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio il giudizio si svolge secondo i disposti degli articoli 241, 242 e 243 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il Collegio arbitrale decide con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite. L'arbitrato avrà sede presso la sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
4. Tempo del giudizio
L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 1 del presente articolo o della determinazione prevista al punto 2 del presente articolo oppure alla scadenza dei termini previsti dal predetto punto 2.
Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui al punto 2 del presente articolo.
Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo xxxxxxx, queste sono decise in un unico giudizio.