CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA
INDICE
CAPO I - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI 1
ART. I.1: OGGETTO DELL’APPALTO 1
ART. I.2: AMMONTARE DELL’APPALTO 1
A) Importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni 1
B) Oneri per la sicurezza 3
ART. I.3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE A CORPO 3
ART. I.4: OPERE IN ECONOMIA 6
CAPO II - DISCIPLINA DEL CONTRATTO 7
ART. II.1: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI 7
ART. II.2: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 7
ART. II.3: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 7
ART. II.4: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 8
1. Risoluzione del contratto per reati accertati 8
2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 9
3. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti 9
4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo 9
ART. II.5: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 10
ART. II.6: DOMICILIO DELL’APPALTATORE 10
ART. II.7: INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO 10
ART. II.8: RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE 11
ART. II.9: ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 12
ART. II.10: PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI 18
ART. II.11: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 19
ART. II.12: PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE 20
1. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 20
2. Orario e organizzazione del lavoro 21
3. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 22
ART. II.13: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE 24
ART. II.14: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 24
CAPO III - ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 25
ART. III.1: GARANZIE 25
A) Norme generali 25
B) Cauzione provvisoria 26
C) Cauzione definitiva 26
D) Assicurazioni 27
E) Fideiussioni 28
ART. III.2: SUBAPPALTO 28
ART. III.3: VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI 28
ART. III.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO 30
ART. III.5: DANNI 30
ART. III.6: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
...................................................................................................................................................................31
CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.31
ART. IV.1: XXXXXXXXX XXX XXXXXX 00
ART. IV.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 32
ART. IV.3: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 33
A) Termine per la consegna 33
B) Processo verbale di consegna 34
C) Differenze riscontrate all'atto della consegna 35
D) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro 35
ART. IV.4: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 36
1. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori 36
2. Sospensioni e ripresa dei lavori 36
3. Sospensioni illegittime 37
4. Proroghe 38
ART. IV.5: PENALE IN CASO DI RITARDO 38
ART. IV.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI 39
1 Ultimazione dei lavori 39
2 Conto finale 39
3 Avviso ai creditori 40
CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI
......................................................................................................................................................40
ART. V.1: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ 40
ART. V.2: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI 40
OPERE A CORPO 41
OPERE A MISURA 41
OPERE IN ECONOMIA 41
ART. V.3 : ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 42
1. Anticipazione 42
2. Pagamenti in acconto 42
3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo 43
4. Ritardato pagamento 43
5. Interessi per il ritardato pagamento 43
6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti 44
ART. V.4: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 44
ART. V.5: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO 44
ART. V.6: REVISIONE DEI PREZZI 44
CAPO VI - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER IL COLLAUDO DEI LAVORI 45
ART. VI.1: COLLAUDO DEI LAVORI 45
1) Disposizioni preliminari 45
2) Modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo 46
3) Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo 46
4) Processo verbale di visita 47
5) Relazioni 47
6) Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione 48
7) Difetti e mancanze nell'esecuzione 48
8) Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 48
9) Certificato di collaudo 48
10) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 49
11) Obblighi per determinati risultati 49
12) Lavori non collaudabili 49
13) Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo 49
14) Ulteriori provvedimenti amministrativi 50
15) Svincolo della cauzione 50
16) Estinzione delle garanzie fideiussorie 50
CAPO VII - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE 50
ART. VII.1: RISERVE 50
ART. VII.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO 51
1. Accordo bonario 51
2. Definizione delle riserve al termine dei lavori 52
3. Definizione delle controversie 52
4. Tempo del giudizio 52
Allegato | A | Elenco Tavole |
Allegato | B | Quantità di confronto opere a corpo |
Allegato | C | Programma Lavori |
CAPITOLATO D’APPALTO
(DA ESEGUIRSI PARTE A CORPO, PARTE A MISURA E IN ECONOMIA)
CAPO I - Descrizione dell’intervento e designazione delle diverse categorie di lavori ART. I.1: OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo per la valorizzazione della palestra di roccia in località Arbaleyaz del Comune di Gignod, secondo le prescrizioni di contratto e quanto previsto negli elaborati di cui all'allegato A, come meglio specificato nei documenti progettuali.
L’area di intervento, rappresentata e definita nei disegni progettuali, è ubicata nel Comune di Gignog località Arbaleyaz
ART. I.2: AMMONTARE DELL’APPALTO
L'ammontare a base d'asta dell'appalto è costituito dall'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, soggetto al ribasso d'asta.
L'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, diminuito del ribasso percentuale dell'offerta giudicata vincitrice applicato convenzionalmente anche all'intera quota di lavori da eseguire in economia, aumentato degli oneri relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza costituisce l'importo a base del contratto d'appalto. Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature, le opere di accesso e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui riceve in consegna i lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli alloggi degli operai; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99, nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant’altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle varianti ai sensi dell’art. 32 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99.
A) Importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni
Nel presente appalto sono comprese opere da compensarsi in forma mista, a corpo ed a misura (ai sensi dell’art. 329 della legge 20 marzo 1865, n. 2248) e in economia, così come stabilito dall’art. 15 comma 4 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificata dalla legge regionale 9
settembre 1999, n. 29.
Forma oggetto del contratto tutto quanto necessario per la realizzazione delle opere di cui sopra specificate nei documenti tecnici di progetto approvati per l'appalto e per la loro esecuzione.
L’importo complessivo dell’appalto, al lordo degli oneri per l'attuazione delle misure per la sicurezza, ammonta presuntivamente a Euro 26.103,00= (ventiseimilacentotre/00), suddivise per categorie di lavoro in:
OPERE A CORPO
CATEGORIA OG 3 - STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
SETTORE A - ZONA A MONTE DELLA PALESTRA € 3 258,99
SETTORI B-C-D - TRATTO SOTTOSTANTE LA PALESTRA € 451,19
SETTORE E - ZONA A VALLE DELLA PALESTRA € 264,00
SETTORE F - ZONA A MONTE DELL'AREA DELL'INTERVENTO € 653,94
SETTORE G - PALESTRA DI ROCCIA € 4 778,20
SOMMANO CATEGORIA OG 3 € 9 406,32
TOTALE OPERE A CORPO € 9 406,32
OPERE A MISURA
CATEGORIA OG 3 - STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
SETTORE A - ZONA A MONTE DELLA PALESTRA € 124,12
SETTORI B-C-D - TRATTO SOTTOSTANTE LA PALESTRA € 9 470,30
SETTORE E - ZONA A VALLE DELLA PALESTRA € 2 360,98
SETTORE F - ZONA A MONTE DELL'AREA DELL'INTERVENTO € 1 272,40
SOMMANO CATEGORIA OG 3 € 13 227,80
TOTALE OPERE A MISURA € 13 227,80
LAVORI IN ECONOMIA
A3) OPERE IN ECONOMIA
CATEGORIA OG 3 - STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Opere in economia, anticipazioni, imprevisti ed arrotondamenti € 1 242,58
Noli elicottero e gruppo elettrogeno € 2 226,30
TOTALE OPERE IN ECONOMIA € 3 468,88
TOTALE DELLE OPERE A BASE D'ASTA € 26 103,00
La suesposta suddivisione costituisce riferimento per la valutazione di eventuali interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 32 comma 2 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99.
Le cifre dei precedenti quadri si riferiscono a importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo e a misura e in economia, soggetti a ribasso d’asta.
L’importo delle categorie sopra indicate potrà quindi variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettiva quantità, e ciò tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste entro i limiti stabiliti dal CAP. GEN. APP. (D.P.R. 145/2000), dell’art. 32 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR. n. 29/99, senza che l’appaltatore possa trarne argomenti per richiedere compensi non previsti dal contratto o prezzi diversi da quelli dell’elenco prezzi che, con la partecipazione alla gara, vengono riconosciuti tacitamente come tutti ugualmente remunerativi.
L’entità effettiva delle quantità sopra riportate sarà desunta a carico e rischio dell’appaltatore dagli elaborati di progetto all’atto dell’offerta in sede di appalto.
B) Oneri per la sicurezza
Il seguente progetto, vista l’entità e le caratteristiche delle opere da realizzare, non necessita di piano della sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del Decreto Legislativo 14/08/96 n° 494 e successive modifiche, in quanto dovrà essere realizzato da un’unica impresa. Sarà quindi cura dell’impresa esecutrice dei lavori adottare le misure di sicurezza sul lavoro conformemente al DL 626/94 i cui costi sono da considerarsi inclusi nell’importo a base d’Asta.
I suddetti oneri per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere sono stati calcolati ai sensi dell'art. 31 comma 1 della l.r. n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99.
ART. I.3: DESIGNAZIONE DELLE OPERE A CORPO
Per le opere e provviste da compensarsi a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile secondo quanto stabilito dall’art. 326, comma 2 della L. 2248/1865, all. F. La descrizione dei lavori che compongono l’insieme delle opere a corpo è illustrata nell’apposito elaborato di progetto denominato elenco prezzi delle opere a corpo. Le quantità eventualmente indicate hanno valore esclusivamente in funzione dell'avanzamento della contabilizzazione dei lavori, poiché la loro effettiva entità è desunta dall’appaltatore attraverso gli elaborati tecnici di progetto.
Per la parte dell’opera da eseguirsi a corpo che all’atto esecutivo non ha subito alcuna variazione nelle sue linee generali, non potrà essere invocata all’appaltatore una richiesta di maggiori compensi per lavorazioni più onerose, se le stesse fossero comunque individuabili dai documenti contrattuali per dare l’opera perfettamente realizzata secondo le migliori regole d’arte.
Le opere e le lavorazioni del presente appalto, elencate per le parti a corpo anche nell'allegato B che ha la sola funzione di confronto per l'emissione degli stati di avanzamento lavori, comprendono:
I SETTORE A zona a monte della palestra
1. Realizzazione di una area di sosta: si prevede un'accurata pulizia dell'area con lo sfalcio di erbe e cespugli, lo spostamento di massi e tronchi abbandonati sul terreno disponendo il materiale di risulta verso il pendio in modo da realizzare una massicciata; il tutto al fine di valorizzare lo slargo del sentiero per ottenere un'area di sosta da cui si possono godere suggestivi scorci panoramici (scheda 1).
2. Posa in opera di sedute in legno: si prevede il posizionamento di 2 panchine in legno per la sosta dei visitatori, il posizionamento di 1 cestino porta rifiuti in legno e l’installazione di una bacheca con pannello informativo (scheda 1).
II SETTORE B tratto sottostante palestra (zona a monte)
3. Sistemazione del fondo del sentiero: il sentiero presenta un fondo battuto che richiede solamente lo sfalcio dell'erba e dei cespugli, piccoli riporti di terra da compattare in corrispondenza di piccole buche e affossamenti del terreno e il posizionamento di staccionata di protezione in legno (scheda 2).
4. Sostituzione grata di protezione di un tombino: si prevede la sostituzione della grata di protezione di un tombino del canale, avendo l'accortezza di disporre l'orientamento delle feritoie della griglia in senso trasversale rispetto alla direzione di marcia del sentiero (scheda 3).
III SETTORE C tratto sottostante palestra (zona centrale)
5. Sistemazione del fondo del sentiero: il sentiero presenta un fondo battuto che richiede solamente lo sfalcio dell'erba e dei cespugli, piccoli riporti di terra da compattare in corrispondenza di piccole buche e affossamenti del terreno e il posizionamento di staccionata di protezione in legno (scheda 2).
6. Allargamento sedime del sentiero: procedendo verso valle si incontra un drastico restringimento del sentiero dovuto alla presenza di una sporgenza della parete rocciosa, il tratto pur essendo breve richiede un allargamento del sedime attraverso il taglio dello spuntone di roccia (scheda 5).
IV SETTORE D tratto sottostante palestra (zona a valle)
7. Sistemazione del fondo del sentiero: il sentiero in questo tratto richiede una leggera sistemazione del fondo e il posizionamento di una staccionata di protezione (scheda 2).
8. Copertura di un tratto del canale: nella parte finale di questo tratto di sentiero, in corrispondenza delle prime vie di arrampicata, il canale fuoriesce a cielo aperto per proseguire in una conduttura in cls. In corrispondenza dello sbocco della parte coperta il sentiero praticamente si interrompe per uno smottamento del terreno a valle. E' quindi necessaria la copertura di un tratto del canale per una lunghezza di circa due metri sia per favorire l'accesso alle vie di arrampicata sia per dare una continuità al sentiero, con la posa in opera di una griglia metallica. Si prevede all'estremità della nuova copertura il posizionamento di una staccionata di protezione e l’installazione di un cestino per la raccolta dei rifiuti. (scheda 8).
9. Opera di ricostruzione del muro a valle: si prevede la ricostruzione del muro a valle. Vista la natura del pendio costituito da roccia scoscesa, l'intervento sarà realizzato con muri in cls gettati in opera rivestiti in pietra, con armatura ancorata al substrato roccioso tramite barre ad aderenza migliorata infisse nella roccia stessa (scheda 9).
V SETTORE E zona a valle della palestra
10. Realizzazione di drenaggi superficiali: tenuto conto che dal versante scendono alcuni rivoli d'acqua si prevede di realizzare opere di drenaggio (ruscelli), di canalizzazione (tubazione in PEAD) e di convogliamento dell'acqua corrente superficiale nel canale Ru Neuf (scheda 10).
11. Sistemazione del fondo del sentiero: il sentiero in questo tratto richiede una sistemazione del fondo che attualmente si presenta avvallato e piuttosto sconnesso causa cedimento franoso ora stabilizzatosi. Si prevede di ripristinare il sentiero realizzando una palificata viva in legno ad una parete, rinforzata con talee di salicone (scheda 10). Nello slargo che precede il sentiero da consolidare verrà installata una seduta in legno.
VI SETTORE F zona a monte dell'area di intervento
12. Realizzazione di opere di protezione: si prevede la posa in opera di una staccionata di protezione, realizzata con legno trattato, verso valle lungo il tratto di sentiero di larghezza ridotta che corre tra il canale a cielo aperto ed un dirupo di alcuni metri, solo in parte protetto da vegetazione arbustiva e da piccoli alberi. In particolare, sia lungo un punto assai pericoloso in corrispondenza di un muretto a valle, largo circa mezzo metro con il canale da un lato e un salto di alcuni metri dall'altra, sia, tenuto conto che nella parte orientale dell'area il canale passa da cielo aperto a intubato, in corrispondenza dell'imbocco della parte coperta (scheda 12).
13. Copertura di un tratto del canale: In corrispondenza di un muretto a valle, largo circa mezzo metro con il canale da un lato e un salto di alcuni metri dall'altra è necessaria la copertura di un tratto del canale per una lunghezza di circa un metro con la posa in opera di una griglia metallica (scheda 12).
VII SETTORE G palestra di roccia
14. Sostituzione delle placche di identificazione delle vie di arrampicata: si prevede la sostituzione delle placche in vernice che al momento identificano le vie di arrampicata con placche in alluminio grezzo che sono più leggibili e presentano una maggiore durabilità nel tempo (scheda 13).
15. Richiodatura vie di arrampicata: si prevede la richiodatura di n. 14 lunghezze di arrampicata per rendere le vie più idonee e sicure (scheda 14).
16. Segnali direzionali: si prevede la posa in opera di 5 segnali direzionali monofacciali indicanti l'esistenza della palestra di roccia (scheda 14).
Tutte le opere sopra descritte sono a corpo, con l'eccezione di quelle lavorazioni quali scavo a mano (VEP B00681 a); demolizione di masse rocciose (VEP ST0202 c); decespugliamento manuale (VEP ST0212 b); spietramento manuale (VEP ST0217 b); calcestruzzo per fondazioni e muri (VEP B01020 a); casseforme per fondazioni (VEP B01080 a); rete elettrosaldata (VEP B01100 a); muratura in pietrame a secco (VEP B03309 b); smontaggio e rimontaggio muratura in pietra (VEP B03315 a); maunaffi in acciaio zincato (VEP B09070 a, b); recinzione in legno (VEP B11117 b, d); regolarizzazione fondo in terra battuta del sentiero (VEP B11934 a); palificata (VEP ST0305 a); talee (VEP ST0316 d); perforazioni di rocce (VEP ST0600 b); barre in acciaio FeB44K (VEP ST0600 d); tubazioni in polietilene (VEP B13120 a1), che per la loro frammentarietà sono di difficile definizione preliminare.
Tutte le opere dovranno essere eseguite rispettando le normative vigenti e l'impresa è tenuta a produrre i certificati degli impianti installati nonché tutti i certificati per i materiali utilizzati.
I lavori indicati nel presente appalto risultano pertanto essere quelli previsti dagli elaborati del progetto allegato, redatto dallo Studio INART di Courmayeur e composto da n° 7 elaborati e n° 3 documenti amministrativi come da Allegato A, e quindi quelli dell'allegato Elenco Prezzi. Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile ed è stipulato a corpo ed a misura come da art. I.2. L'interesse su eventuali somme anticipate dall'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto dal cap. Gen. App. D.P.R. 145 del 19/04/2000, sarà del 5% annuo.
Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 12/96 non sono ammesse varianti ad eccezione di quanto previsto dalla stessa, dal D.P.R. 145/2000 e dal D.P.R. 554/1999.
L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, e nel rispetto di quanto previsto dalle citate norme, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel precedente Capitolato e nel Capitolato Generale. E' fatta comunque salva la possibilità dell'appaltatore di proporre modifiche ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 145/2000 art. 11.
Si applica inoltre quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare dalle L.R. 12/96, L. 109/94, L. 216/95, L. 415/98 e dai D.P.R. 554/1999 e 145/2000.
I prezzi da applicare per compensare le opere in variante saranno prioritariamente desunti da quelli in elenco che hanno contribuito a formare i prezzi a corpo ed a misura e dalle quantità del computo metrico di progetto; in mancanza saranno desunti dal prezziario regionale secondo quanto riportato nei D.P.R. 554/1999 e 145/2000.
ART. I.4: OPERE IN ECONOMIA
Nei casi previsti dalla legge e dal precedente articolo I.2 del presente capitolato di appalto, la direzione dei lavori potrà ordinare, senza che l’appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione e misura coi prezzi contemplati nell’elenco prezzi unitari e per i quali sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione - risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Per l’esecuzione delle opere in economia, l’appaltatore è tenuto a fornire, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza, i materiali, i mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti.
Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, l'Amministrazione appaltante potrà senza formalità ricorrere all’esecuzione d’ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto.
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
La contabilizzazione delle opere in economia verrà effettuata secondo le modalità previste nel presente capitolato e nei DD.P.R. 145/2000 e 554/1999.
CAPO II - Disciplina del contratto
ART. II.1: RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI
All’esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano le norme della LR 20/06/1996 n.12 come modificata dalla LR 08/09/1999, n. 29 e per quanto non da essa disciplinato, come stabilito al comma 4 dell’art. 3 della legge regionale medesima, trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alle legge 11/02/1994 n. 109, come modificata da ultimo dalla legge 18/11/1998, n. 415.
In particolare, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, per la revisione dei prezzi, il subappalto, salvo quanto previsto dall’art. 33 della legge regionale medesima, il cottimo, le prestazioni di garanzia, salvo quanto previsto dall’art. 34 della legge regionale medesima, le copertura assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatarie, gli acconti, la cessione di credito, le proroghe al termine fissato per l’ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, salvo quanto previsto dall’art. 17 della legge regionale medesima, si applica, in quanto compatibile, la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici, oltre a quanto indicato nel presente capitolato.
Per normativa statale vigente in materia di lavori pubblici è da intendersi oltre che la legge 109/94 e successive modificazioni, anche il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145, la legge n. 55 del 19 marzo 1990 (antimafia) e successive modificazioni, le norme richiamate nel bando di gara e nella lettera d’invito, nonché, le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, la legge 2 febbraio 1973, n. 14, la legge 3 gennaio 1978, n. 1, il decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 per le parti ancora in vigore.
Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzioni dei lavori sono trasferite all'Amministrazione appaltante ed al direttore dei lavori da questa nominato.
ART. II.2: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato, i disegni, l’elenco prezzi, la lettera d’invito alla gara, gli atti deliberativi relativi all’appalto.
In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:
a) contratto d'appalto;
b) capitolato d'appalto;
c) elaborati progettuali grafici;
d) altri elaborati progettuali.
Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso, è fatto richiamo all’articolo VII.2 del presente capitolato.
ART. II.3: AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione, l’approvazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del capo IV della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99.
Ai sensi dell’art. 25, comma 11, l’aggiudicazione provvisoria avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente l’aggiudicatario, mentre l’Amministrazione aggiudicatrice è vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell’art. 5 della LR 45/95 e successive modificazioni entro la scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria.
Ai sensi del comma 12 dell’art. 25 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99 nei trenta giorni successivi alla comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva il soggetto aggiudicatario deve produrre al coordinatore del ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'amministrazione appaltante incamera la cauzione provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
La sottoscrizione del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dalla consegna della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.
Qualora l’aggiudicazione o la stipulazione del contratto non avvengano nei termini stabiliti al punto precedente l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notificazione all’amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 114 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con X.X. 00 maggio 1924, n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto, oltre alla restituzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 34, comma 1, della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla LR. 29/99, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo
In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario si procede all’escussione della cauzione provvisoria di cui all’art. 34, comma 1, della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99.
Anche in pendenza della stipulazione del contratto o della sua approvazione, a norma di legge, l’appaltatore resterà vincolato dal momento in cui con l’atto di aggiudicazione viene accettata la sua offerta, e, quindi, l’Amministrazione appaltante avrà il diritto di anticipare la consegna dei lavori.
In tal caso, l’appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione ed approvazione, all’esecuzione delle opere e provviste che verranno ordinate dalla direzione dei lavori, salvo il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti, ivi compresi quelli per opere provvisionali, in base ai prezzi di aggiudicazione, a norma dell’articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso che il contratto non venisse stipulato.
ART. II.4: CASI DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Risoluzione del contratto per reati accertati
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nonché agli articoli 10 ter, quater e quinques della Legge 31/05/1965 n. 575 introdotti con l'articolo 20 della Legge 13/09/1982 n. 645 come successivamente modificato e integrato, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il coordinatore del ciclo valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al coordinatore del ciclo una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Su indicazione del coordinatore del ciclo il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al coordinatore del ciclo.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il coordinatore del ciclo, su proposta del direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al coordinatore del ciclo. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l'Amministrazione appaltante, su proposta del coordinatore del ciclo, delibera la risoluzione del contratto.
Le gravi e ripetute violazioni dei disposti del DLGS n. 494/96, come modificato dal DLGS n. 528/99, e delle norme contenute nei piani contenenti le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’appaltatore o del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto (art. 31, comma 1, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99 - art. 5, comma 1, lettera e) del DLGS n. 494/96, come modificato dal DLGS n. 528/99).
3. Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
Il coordinatore del ciclo, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per far eseguire d'ufficio ad altra impresa, ai sensi dell'art. 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, tutte quelle opere necessarie per garantire la messa in sicurezza del cantiere e delle opere già realizzate, e per affidare ad altra impresa i rimanenti lavori, qualora l'Amministrazione appaltante non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 10, comma 1-ter, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Recesso dal contratto e valutazione del decimo
L'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione appaltante a norma del precedente punto 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
L'Amministrazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 32 comma 12 della LR n. 12/96, come modificata dalla LR 29/99, per varianti in corso d'opera che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.
ART. II.5: MORTE E FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di morte o di fallimento dell’appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli artt. 1674 e 1675 del Codice Civile e dall’art. 8 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
ART. II.6: DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un professionista, gli uffici di società legalmente riconosciuta o gli uffici comunali.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal coordinatore del ciclo, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
ART. II.7: INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE E SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO
L'Amministrazione appaltante riconoscerà quale persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione appaltante, e a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto la persona che ha sottoscritto l'offerta.
L'autorizzazione alla sottoscrizione di offerte per contratti d'appalto dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della camera di commercio e, nel caso di Società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).
La cessazione o decadenza dall’incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
Su istanza motivata e documentata dell'appaltatore l'Amministrazione appaltante può autorizzare la sostituzione della persona incaricata a riscuotere, ricevere, quietanzare nonché sottoscrivere i documenti contabili relativi al contratto.
In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione stessa per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.
ART. II.8: RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE
L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile e di cui alla Legge 1086/71.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all’appaltatore s’intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d’appalto ai soggetti di cui all’art. 28 lett. b), c), d), e), f), della LR. n. 12/96, come modificata dalla LR. n. 29/99, ai fini del presente articolo l’appaltatore s’intende il legale rappresentante del consorzio ovvero dell’associazione temporanea di concorrenti.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'Amministrazione appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione lavori; il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro verifica la regolarità dei documenti prodotti e la conseguente accettabilità. L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.
All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico, di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.
L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione appaltante e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori con addebito all’appaltatore degli eventuali giorni di ritardo. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.
In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:
n le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
n le opere provvisionali, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati all'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99 compete al direttore di cantiere vigilare sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
L'Amministrazione appaltante, con atto del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante. Il coordinatore del ciclo su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
− al rispetto delle norme di sicurezza;
− all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
− all'impiego di materiali idonei;
− all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
− al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione delle demolizioni e rimozioni, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, delle apparecchiature tecnologiche e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
ART. II.9: ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore:
n tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute alla sua differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore
di quello originariamente previsto, la Amministrazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
n la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili.
L'Amministrazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti.
Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda, entro 10 giorni della richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione appaltante, questa potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare la stessa.
Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti :
I. L’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni del DLGS 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
II. L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali.
III. La denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dagli articoli 4 e 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio.
IV. La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso l' ISPESL.
V. L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge.
VI. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti.
VII. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire.
VIII. La pulizia, col personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.
IX. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore.
X. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
XI. La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno e con muro, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti. La realizzazione ed il
mantenimento a sue spese di viabilità provvisorie e alternative, la segnaletica, il ripristino e la pulizia del sito di cantiere.
XII. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
XIII. La costruzione di un piccolo edificio con decenti latrine per uso degli operai addetti ai lavori.
XIV. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e lumi per i segnali notturni nei punti prescritti e quanto potrà occorrere a scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori.
XV. Il mantenimento fino al collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
XVI. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, contro la tubercolosi, e le altre disposizioni in vigore che potranno essere emanate in corso di appalto, anche per quanto riguarda tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini.
In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione Appaltante o ad essa segnalata, l'Amministrazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, in caso anche agli organi competenti, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Nel caso di inadempienza dei subappaltatore, la detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all'importo autorizzato per il subappalto del subappaltatore inadempiente.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione Appaltante, né il titolo a risarcimento danni e/o interessi.
XVII. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'andamento ed avanzamento dei lavori stessi.
XVIII. Il pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, le indennità di cava, nonché per licenze temporanee di passi carrabili, ed il pagamento di ogni imposta e tassa presente e futura inerente alla costruzione di tutte le opere, quali spese di contratto, di registrazione, di segreteria, di copia, ecc.
XIX. La pulizia, col personale necessario, dei locali in costruzione ed in corso di ultimazione se occorra anche per sgombrare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze.
XX. L'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso, e nelle opere costruite od in costruzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto, ed alle persone che eseguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
XXI. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a pie'
d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente Appalto e provviste od eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione Appaltante.
I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
XXII. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori.
Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione Appaltante, in duplice copia, prima dell'inizio dei lavori, il piano della sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto delle normative vigenti. Il mancato rispetto di esso, previa messa in mora dell'Appaltatore, costituirà grave inadempienza contrattuale.
Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell'Appaltatore, per tutte le ditte operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle ditte subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato inizialmente dall'Appaltatore.
Ogni aggiornamento del piano di sicurezza sarà tempestivamente trasmesso all'Amministrazione Appaltante.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o si consorzio, detto obbligo incombe sull'Appaltatore mandatario o designato quale capogruppo.
Il responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese nell'esecuzione dei lavori è il direttore tecnico del cantiere, designato dall'Appaltatore assuntore dei lavori e che agisce a cura e spese di questo.
L'impresa Appaltatrice, gli eventuali subappaltatori e le ditte operanti in cantiere non potranno iniziare alcuna lavorazione se il piano della sicurezza non sia stato preventivamente predisposto. Tutti gli oneri derivanti dal rispetto del piano della sicurezza e di quelli operativi saranno a carico dell'Appaltatore e risultano compensati nelle somme previste a base d'asta.
XXIII. L'uso anticipato, lo sgombero e la pulizia dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto e speciali compensi. Xxxx potrà però richiedere che sia contestato lo stato delle opere per essere garantite dai possibili danni che potessero derivarne.
Entro trenta giorni dal verbale di ultimazione, l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori. Nei prezzi per i lavori e somministrazioni in economia si intende compensato, oltre ad ogni spesa generale per gli oneri di cui sopra, anche l'assistenza e l'utile.
XXIV. Fornire gli operai occorrenti per rilievi, misurazioni e tracciamenti relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
XXV. Fornire a sue spese documentazione fotografica, strumenti metrici o topografici occorrenti per dette operazioni, nel numero e nella qualità che indicherà la Direzione dei Lavori.
XXVI. Assumere di preferenza, maestranze residenti in Valle d'Aosta, all'uopo l'Impresa dovrà richiedere le maestranze a gli uffici preposti al collocamento della manodopera.
XXVII. Sono a carico dell'impresa appaltatrice i lavori relativi ai collaudi e gli onorari spettanti ai Collaudatori degli impianti e delle strutture in cemento armato; a tal fine l'Amministrazione potrà trattenere le spese stesse a rimborso degli onorari, all'atto della liquidazione delle somme dovute a saldo all'Impresa, a fine lavori ed a avvenuto collaudo.
I nominativi dei collaudatori degli impianti saranno scelti dall'Amministrazione Appaltante tra quelli di una o più terne segnalate dall'Appaltatore tra professionisti di provate capacità.
XXVIII. Osservare le prescrizioni, come norma inderogabile, secondo cui nessuna variante al progetto che ecceda i limiti discrezionali della Direzione Lavori, anche se non comporta una maggiore spesa, può essere eseguita se non previamente autorizzata, per iscritto, dall’Amministrazione Appaltante; pertanto, ogni variante, opera, fornitura o magistero che non abbia ottenuto la preventiva sopraddetta approvazione non potrà costituire titolo di credito o di compenso o di motivo di riserva da parte della Impresa Appaltatrice.
XXIX. L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'Appalto, e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
XXX. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme di cui alla precedente clausola da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese:
– per la fornitura dei materiali;
– per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti, idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo Ditte specializzate;
– il fornitore dovrà comunque essere ufficialmente comunicato all'Amministrazione Appaltante, pena l'allontanamento dal cantiere delle ditte non segnalate.
XXXI. L'esecuzione, a sue spese, del calcolo e/o della verifica degli impianti, delle strutture in cemento armato, in ferro, in acciaio, in alluminio, ecc. nonché tutti i disegni esecutivi ed i collaudi tecnici relativi.
XXXII. Il pagamento di tutte le spese connesse alle operazioni di certificazione della regolare esecuzione ed all'esecuzione del collaudo amministrativo sia finale che in corso d'opera (per assaggi, sondaggi, opere provvisionali, ecc.) con la sola esclusione di quella relativa alla parcella del Collaudatore, che sarà a carico dell'Amministrazione.
XXXIII. Il pagamento di tutti gli oneri, le spese, i materiali, il personale, le parcelle e la strumentazione necessari per i collaudi tecnici (prove di carico, impianti tecnici, ascensore, ecc.) sia in corso d'opera che finali, da eseguirsi con le modalità previste dalla legislazione vigente, da tecnici abilitati, di gradimento dell'Amministrazione Appaltante, scelti di volta in volta tra una terna proposta dall'Appaltatore. La stazione appaltante sospenderà l'erogazione delle somme ancora da liquidare sino a che l'Appaltatore non presenterà le parcelle relative ai collaudi di cui si tratta, regolarmente quietanzate, senza che ciò possa costituire motivo alcuno di rivalsa da parte dell'Appaltatore. Saranno altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al collaudo amministrativo con la sola esclusione della parcella del collaudatore.
XXXIV. Qualsiasi modificazione al progetto anche se non comporta una maggiore spesa dovrà essere preventivamente approvata dalla Committenza e/o dalla Direzione Lavori, in mancanza di preventiva approvazione le spese per i lavori non preventivamente approvati saranno stralciate dalla contabilità e non saranno liquidate.
XXXV. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare, a proprie spese, contro gli incendi tutte le opere del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, per l'importo dell'appalto. L'assicurazione dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione Appaltante senza clausole limitative.
Sono altresì a carico dell'Appaltatore le polizze assicurative, con massimale non inferiore all’importo dell’appalto, di cui all'Art. 34 della Legge Regionale 12/96. Dette polizze per la responsabilità civile e per danni, a persone e a cose anche oggetto dell'appalto, nonché la polizza indennitaria e/o decennale a copertura dei danni all'opera e/o a terzi dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministrazione Appaltante e costituiranno condizione irrinunciabile per liquidazione delle rate di anticipazione e saldo.
Inoltre ai sensi e nel riportato dall'art. 34 della L.R. 12/96, prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori l'appaltatore, a proprie spese, deve stipulare e mantenere in vigore, con una Compagnia di Assicurazione abilitata, per se, per i propri dipendenti ed eventuali fornitori e subappaltatori, le polizze di seguito elencate:
a) per la responsabilità civile e per danni, a persone (ivi comprese i dipendenti dell'Appaltatore) ed a cose (anche di terzi), derivanti dall'esecuzione dei lavori previsti nel presente capitolato d'appalto, che potrebbero verificarsi durante tutto il periodo di durata del contratto compreso l'eventuale periodo di garanzia o di funzionamento di cui all'art. 28 del presente Capitolato Speciale;
b) per i danni alle opere oggetto dell'appalto e/o preesistenti nel corso svolgimento dei lavori e del periodo di garanzia, ivi compresi i danni subiti dalle apparecchiature, dai mezzi e dai macchinari adibiti all'esecuzione dell'appalto.
Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 12/96, ed individuati con Decreto del Ministero dei LL.PP., l'Appaltatore deve altresì stipulare a sue spese, con decorrenza dalla data di emissione del certificato del collaudo una polizza decennale a copertura di danni all'opera o a terzi (persone o cose), derivanti da difetti dell'opera o vizi del suolo (art. 1669 C.C.). L'accensione di tale polizza è condizione per la liquidazione dello stato finale.
Le polizze assicurative di cui sopra dovranno contenere la rinuncia al diritto di rivalsa verso i progettisti e la D.L., nonché l'indicazione dei massimali con la specificazione della quota relativa alla responsabilità civile.
XXXVI. L'Impresa sarà inoltre tenuta ad effettuare qualsiasi modifica volumetrica o planimetrica nonché tecnica che si rendesse eventualmente necessaria per una completa realizzazione e funzionalità dell'opera appaltata, purché ordinata dall'Amministrazione Appaltante, senza per questo avere diritto ad alcun maggior compenso degli oneri previsti a termine di capitolato.
XXXVII. L'accertamento, prima dell'inizio dei lavori, della eventuale esistenza nel sottosuolo di cavi, condotte o manufatti, di qualsiasi tipo e natura, al fine di permetterne il preventivo spostamento, a completo carico dell'Impresa, oppure l'adozione, a totale carico e spese dell'Impresa, di ogni misura atta al mantenimento della loro integrità e funzionalità, durante e dopo i lavori, in relazione alla vicinanza delle opere di cui al presente appalto. Ogni danno conseguente all'inosservanza di quanto sopra sarà a carico dell'Impresa aggiudicataria.
XXXVIII. Fornire all'Amministrazione i disegni esecutivi e manuali di manutenzione in triplice copia e supporto magnetico con le eventuali varianti in modo da lasciare una esatta documentazione delle opere eseguite.
XXXIX. Qualora nel corso dei lavori dovesse intervenire nei riguardi dell'Impresa aggiudicataria alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 nonché agli artt. 10 ter, quater e quinques della legge 31.5.1965 n. 575 introdotti con l'art. 20 della legge 13.9.1982 n. 646 come successivamente modificato ed integrato, l'Amministrazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto e l'Impresa avrà diritto, quale che ne sia l'importo, al solo pagamento della parte di lavori eseguiti.
XL. Non è ammessa per i lavori di cui si tratta, la cessione dell'appalto.
XLI. L'appaltatore dovrà presentare, prima della fine della mobilitazione, il piano di controllo qualità che conterrà almeno i seguenti elementi:
a) schema dell'organizzazione di cantiere dedicata al controllo qualità con indicati il numero degli addetti, gli anni di esperienza di ciascuno ed i nominativi;
b) procedure di verifica e di prova previste per la corretta esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
c) fac-simile delle schede di verifica e di prova che l'appaltatore intende adottare.
Prima di iniziare qualsiasi attività di costruzione l'appaltatore deve concordare con la D.L. le schede dei materiali, delle verifiche, delle prove relative dell'avvenuta e completa consegna di documentazioni e certificazioni.
XLII. Nei prezzi di elenco delle varie opere sono comprese le quantità di scorta dei materiali di consumo e manutenzione, nonché di pavimenti e controsoffitti, in ragione almeno del 2% di quelli posati in opera che l'appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione Appaltante e per i quali verrà redatto apposito verbale.
XLIII. Oltre agli obblighi a lui derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto anche a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze, nulla osta o permessi necessari per la conduzione del cantiere con particolare attenzione alle esigenze del programma lavori.
Sarà cura dell'appaltatore documentarsi sui tempi di rilascio di dette autorizzazioni e tenerne debitamente conto già in sede di redazione dell'offerta per la programmazione dei lavori.
Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse l'Amministrazione appaltante esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa.
L’appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell’Amministrazione appaltante.
ART. II.10: PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ANTIMAFIA - PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di legge di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successivo X.X.X.X. 00 xxxxxxx 0000 x. 00, xxx xxxxxxx legislativo 19 settembre 1994
n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, della Direttiva 89/391 CEE, nonché' di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.
In particolare si richiede all'appaltatore, prima della consegna lavori:
1) di presentare all'Amministrazione appaltante, tramite il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR. 29/99, e alla direzione lavori le posizioni assicurative degli operatori che saranno impiegati in cantiere;
2) di comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione appaltante ai sensi del precedente articolo II.8 del presente capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di cantiere, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4 comma 4 e articolo 8 commi 2,3 del DLGS 626/94) e dell'eventuale responsabile del controllo della qualità;
3) di trasmettere all'Amministrazione appaltante e alla direzione lavori l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavori dipendenti, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, (inclusa la Xxxxx Xxxxx), assicurativi ed antinfortunistici e copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva secondo la cadenza fissata dal direttore dei lavori;
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore consegna all'Amministrazione appaltante il piano di sicurezza di sua competenza ai sensi della normativa vigente.
L’appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza, il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. II.8 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nel predetto piano.
L'Amministrazione appaltante verifica l’attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza, propone in caso di gravi inosservanze dello stesso, la sospensione dei lavori, l’allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa appaltatrice.
Copia del piano di sicurezza dovrà essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dell’impresa e dei suoi eventuali subappaltatori prima dell’inizio dei lavori.
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà fornire all'Amministrazione appaltante una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con la quale si impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare specificatamente in relazione alle modalità di allestimento del cantiere, alla modalità di esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al rischio specifico; tale dichiarazione dovrà riportare le firme del direttore tecnico di cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.
Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto. Nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di cui all'art. 337, comma secondo, della legge 2248/1865, allegato F, la presentazione della predetta dichiarazione deve avvenire non oltre venti giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti tale obbligo, il coordinatore del ciclo provvede ai medesimi adempimenti di cui sopra.
ART. II.11: TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
Da parte dell'appaltatore sussiste:
− l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;
− l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, egli e' inoltre soggetto all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'appaltatore deve altresì' osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, e assistenza, libertà' e dignità' dei lavoratori
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci. L'appaltatore deve fornire, ai sensi dell'art. 31 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99, la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.
A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'Amministrazione appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del coordinatore del ciclo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal coordinatore del ciclo a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui sopra fatti dall’Amministrazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del coordinatore del ciclo e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il coordinatore del ciclo provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
ART. II.12: PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE
1. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
L’appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l’esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, ne sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.
Per le assistenze edili al montaggio, da parte di altre imprese, di apparecchiature elettromeccaniche, l’appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.
Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.
L'appaltatore e' comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi inerenti:
I. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la delimitazione del cantiere con una solida recinzione, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
II. l’installazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1 x 2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovrà essere adeguato all’estensione del cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovrà recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate nello schema tipo fornito dall’Amministrazione appaltante, con le opportune modifiche e integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l’ultimazione dei lavori ;
III.l’approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell’energia elettrica e dell’acqua potabile necessarie senza compenso a parte;
XX.xx tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese tutte le cose dell’Amministrazione appaltante che saranno consegnate all’appaltatore.
V. la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei lavori), la manutenzione e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati.
XX.xx fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto sarà necessario per l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi.
VII.l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, alle persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere alcun ulteriore compenso al di fuori dei noli previsti in contratto.
2. Orario e organizzazione del lavoro
Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (in modo particolare si richiamano le leggi relative all’esecuzione delle opere in calcestruzzo semplice ed armato ed alle condotte), alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.
L’appaltatore dovrà sottoporre alla direzione lavori, per l’approvazione, il programma di esecuzione delle opere illustrante anche le località in cui intende concentrare i mezzi d’opera ed i depositi dei materiali.
L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del coordinatore del ciclo né da ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Le opere in trincea o comunque all'aperto non verranno eseguite fuori dall'orario normale se non nei casi seguenti:
− che esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessita' e di urgenza;
− che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel termine stabilito.
Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno, verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.
Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, saranno anzi addebitate alla stessa, le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.
Per le opere in galleria l'appaltatore e' invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio rispetto ai prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicendando le prescritte squadre di operai nel rispetto dei contratti di lavoro.
Qualora ciò non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori; gli saranno anzi addebitate tutte le maggiori spese che l'Amministrazione appaltante avesse in conseguenza a sostenere.
3. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.
Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l’approvvigionamento dei materiali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In tal caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi dell'art. III.4 del presente capitolato. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione del coordinatore del ciclo.
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei
lavori, o, in caso di controversia, da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. A tal fine l'appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori prima dell'esecuzione di ogni opera o manufatto e dell'installazione di ogni apparecchiatura la "vendor list" e i relativi certificati di qualità, nonché i campioni di tutti i materiali che debbono essere installati. Per ciascuno dei materiali verrà data formale approvazione scritta senza la quale l'installazione degli stessi non si intende approvata e pertanto contabilizzabile. L'appaltatore qualora non ottemperasse a tale prescrizione si dovrà fare carico di tutti gli oneri per la rimozione dei materiali e delle forniture non accettate.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie' d'opera, compresa ogni spesa di apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del contratto o qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Le prescrizioni precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione appaltante, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte nel capitolato o che comportino una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche tecniche stabiliti dal contratto. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, l’impiego di materiali di dimensioni, consistenza e qualità inferiori a quelle prescritte nel contratto ovvero che comportino una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sentito il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno, opera una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, fatto salvo l'esame ed il giudizio definitivo in sede di collaudo.
Gli accertamenti e le prove di laboratorio obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Amministrazione appaltante, ove queste non siano espressamente ricomprese e compensate nelle voci di elenco prezzi. Per le stesse prove la direzioni dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall'Amministrazione appaltante, l’appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d’opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento l’appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.
ART. II.13: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al capo VII del presente capitolato. Fatta salva l’ipotesi di accordo bonario ai sensi dell’art. VII.2, l’appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all’ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede comunque alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti a cura e spese dell'appaltatore stesso.
Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, il quale può ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere eventualmente demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.
A fronte di ulteriori inadempienze dell’appaltatore, l'Amministrazione appaltante procede all’escussione delle cauzioni previste dall’art. 34 della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99 nonché, in quanto applicabile, dalla vigente normativa statale.
A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale, l’appaltatore sarà obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall’uso, purché corretto, delle opere.
Ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR n. 12/96, come modificata dalla LR n. 29/99, il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina l'avvio del periodo di garanzia anche per gli effetti di cui agli articoli 1667 e 1668, del codice civile.
Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo.
ART. II.14: RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI
La Rappresentanza dell’Amministrazione appaltante presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori, con il compito di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato e di curare che l’esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori.
I compiti e le funzioni della direzione lavori sono definite dall’art. 16 della LR n. 12/96, come modificata dalla LR n. 29/99.
Le persone all’uopo indicate dalla direzione lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l’appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle
opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all’osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori. Parimenti ogni intervento dell’Amministrazione appaltante e della direzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’appaltatore che ne sarà responsabile. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99 il direttore tecnico vigila sull’osservanza dei vari piani di sicurezza.
L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. II.8 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente i lavori stessi.
L’appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'Amministrazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartitogli.
L’appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o dell'Amministrazione appaltante, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l’impresa è tenuta a firmare.
CAPO III - Esecuzione dei lavori - Condizioni generali ART. III.1: GARANZIE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, oltre all’art. 34 della LR 12/96, come modificata dalla LR 29/99, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 30 della l. 109/94 e successive modificazioni, nonché gli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 107 e 108 del regolamento approvato con il DPR 554/99 secondo le specificazioni di seguito indicate.
A) Norme generali
A carico dell’appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità di legge; la fideiussione potrà essere esclusivamente bancaria o assicurativa, con l'esclusione di quelle prestate da qualsiasi altro soggetto.
In caso di fideiussione l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
− di aver preso visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati;
− di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957, I, C.C.;
− di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
− di garantire l'operatività della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante;
− di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dalla Amministrazione appaltante;
− di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di cauzione provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di cauzione definitiva.
Nel caso di versamento in contanti o tramite titoli del debito pubblico, il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Regionale. Il valore nominale dei titoli sarà quello segnalato dall’Assessorato regionale Territorio Ambiente e Opere Pubbliche alla Tesoreria.
Le quietanze potranno essere ottenute solo a fronte della presentazione del bando e/o della lettera d’invito.
Qualora venissero usati assegni circolari gli stessi, se di importo inferiore a 20 milioni, devono essere intestati alla ditta concorrente, essere sottoscritti sul retro per girata e non riportare la clausola di non trasferibilità; se di importo superiore a 20 milioni devono necessariamente essere intestati alla Regione Valle D’Aosta.
Non sono ammessi assegni bancari.
Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 la cauzione e la garanzia fideiussoria previste sono ridotte del 50%.
B) Cauzione provvisoria
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione dell'importo previsto nel bando di gara, da prestare in una delle modalità di cui precedente punto A, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al seguente punto C qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Gli importi della cauzione sono ridotti nelle misure indicate al comma 2 bis dell’art. 34 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99 nei casi previsti al comma medesimo.
La Amministrazione appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione nelle ipotesi previste dal bando di gara, in quelle di cui all'art. II.3 del presente capitolato, nonché qualora l’aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto entro 15 giorni dalla data fissata o non costituisca la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 34, comma 2, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Il documento comprovante il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria deve essere presentato unitamente all’offerta e deve avere validità per almeno per centottanta giorni da tale data.
La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e quella prestata dai soggetti non aggiudicatari entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell’offerta.
Il concorrente è tenuto, in sede di offerta, ad indicare il nominativo e le generalità della persona autorizzata dal legale rappresentante della Ditta a ritirare la cauzione provvisoria.
Se il deposito è stato costituito tramite versamento presso la Tesoreria, il concorrente dovrà procurarsi presso l’Ufficio appalti dell’Amministrazione Appaltante il timbro da apporre sul retro della quietanza in suo possesso recante la dicitura “si autorizza lo svincolo della presente cauzione a favore del Sig. nato il rappresentante della Ditta che non è risultata aggiudicataria dell’appalto”.
Negli stessi termini il fideiussore è liberato automaticamente dagli obblighi assunti verso la Amministrazione appaltante.
C) Cauzione definitiva
L’appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una garanzia fideiussoria per il risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione appaltante a causa del mancato od inesatto adempimento del contratto,
La cauzione definitiva sarà determinata secondo le disposizioni dettate dall'art. 7, lettera t) della legge 1° agosto 2002, n° 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture".
La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Amministrazione appaltante entro 3 giorni prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione entro il predetto termine comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma precedente, in questo caso il soggetto appaltante aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all’art. 17 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Nei casi di accettazione parziale delle opere, la cauzione definitiva può essere proporzionalmente diminuita.
Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Amministrazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio della Amministrazione appaltante, all’uopo sufficiente.
L'Amministrazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.
D) Assicurazioni
Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento.
La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a:
− danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto;
− danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto;
− danni al macchinario, baraccamenti, ed attrezzature di cantiere, di chiunque ne sia la proprietà, a valori di rimpiazzo, alle spese di demolizione e sgombro per un valore assicurato comunque non inferiore a 200 milioni;
− responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante
l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di
5.000.000 di Euro;
− gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto.
La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola.
La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo ovvero cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.
E) Fideiussioni
L'erogazione della rata di saldo al termine delle operazioni di collaudo e nelle more dell'approvazione del relativo certificato può essere concessa previa costituzione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria di importo pari alla rata di saldo.
ART. III.2: SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96, come modificato dalla L.R. 29/99, vista l’entità e le caratteristiche delle lavorazioni previste non è ammesso il subappalto.
ART. III.3: VARIAZIONI AI LAVORI APPALTATI
Le variazioni o addizioni ai lavori assunti sono regolamentate dall’art. 32 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99.
L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali che non siano state disposte e preventivamente approvate dall’Amministrazione appaltante secondo le modalità stabilite dall’art. 32 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al coordinatore del ciclo, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi della vigente normativa statale sui lavori pubblici. Tali variazioni sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta l’obbligo da parte dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza poter vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i lavori medesimi, salvo che i lavori stessi non possano essere accettati in sede di collaudo secondo le procedure previste all’art. VI.1.8 del presente capitolato.
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 32 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99 accertati dal coordinatore del ciclo. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni approvate dall'Amministrazione appaltante, in conformità all’art. 32 LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall’art. III.4 del presente capitolato, ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti all’appaltatore a richiesta della direzione dei lavori.
Per quanto riguarda le varianti di cui all’art. 32 comma 1 lett. a, b, b bis e d della LR 12/96, come modificata dalla LR 29/99, gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori, previa l’osservanza degli adempimenti prescritti dall’art. 32, commi 3, 4, 5 e 6 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99.
Per quanto riguarda la varianti di cui all’art. 32 comma 1 lett. c della LR 12/96, come modificata dalla LR 29/99, si applica quanto previsto dall’art. 32 commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99.
Gli interventi di cui all’art. 32 comma 2 della LR 12/96, come modificata dalla LR 29/99, ad eccezione di quelli per risolvere aspetti di dettaglio, sono disposti tramite ordine scritto dal direttore dei lavori, dal coordinatore del ciclo e dal dirigente competente, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e previo l’espletamento delle relative procedure di approvazione.
Per le sole ipotesi previste all'articolo 32 della l.r.n.12/96, come modificata dalla l.r.29/99, l'Amministrazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'appaltatore, salvo i casi in cui limiti alla possibilità di variazione siano esplicitamente stabiliti dall’art. 32 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99. L’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione di nuovi prezzi secondo le procedure di cui all’art. III.4 del presente capitolato.
Se le varianti, nei casi previsti al punto precedente, superano tale limite il coordinatore del ciclo ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l’Amministrazione appaltante deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del coordinatore del ciclo si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se l’Amministrazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dall'importo degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 31-bis della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 32, comma1, lettera
c) della LR n.12/96, come modificata dalla LR n. 29/99.
Nel calcolo di cui sopra non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative alle fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12/96, come modificata dalla legge regionale n. 29/99, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni di cui all'art. I.2.A del presente capitolato d'appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. A tal fine si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell’appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all’appaltatore stesso, sono a suo totale carico l’onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall’Amministrazione appaltante.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 32 della legge regionale n. 12/96 come modificata dalla legge regionale n. 29/99, l'amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
ART. III.4: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO
Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno:
a) desumendoli dall'elenco prezzi di cui all'art. 42 della LR n.12/96 come modificata dalla LR 29/99;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolare analisi.
Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.
I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore ed approvati dal coordinatore del ciclo. Ove comportassero maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dall'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applicherà il disposto di cui all'articolo V.6 del presente capitolato d'appalto.
Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
ART. III.5: DANNI
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutata ai prezzi di contratto o secondo nuovi prezzi definiti nei termini stabiliti all’articolo III.4 del presente capitolato.
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Non saranno altresì riconosciuti all’appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d’opera. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.
In caso di piena, i danni prodotti ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora contabilizzati sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti in contraddittorio con la direzione lavori. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.
ART. III.6: PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
L'Amministrazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L’appaltatore dovrà pertanto consegnarli all'Amministrazione appaltante che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’incolumità ed il diligente recupero.
Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell’organo competente.
I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione appaltante. L'appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato, ovvero trasportarli a discarica, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
CAPO IV - Esecuzione dei lavori - Modalità di esecuzione dei lavori ART. IV.1: ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione secondo il programma di cui all’ art. IV.2 del presente capitolato.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all’Imprenditore i lavori che debbono essere incominciati e di stabilire l’esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore si atterrà sempre alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla direzione lavori e non si accrediteranno all’impresa né le opere da essa eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei lavori stessa, né quelle eseguite irregolarmente per le quali si applicheranno le disposizioni di cui all'art. II.12.3 del presente capitolato.
In particolare i lavori dovranno svolgersi in modo da garantire in qualsiasi momento ed in condizioni di sicurezza il transito pedonale e veicolare degli utenti;
ART. IV.2: PROGRAMMA E PIANO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione appaltante e alla direzione lavori un dettagliato programma e piano per l'esecuzione dei lavori, con sufficiente anticipo sulla data prevista per la consegna dei lavori secondo le indicazioni prescritte dal direttore dei lavori.
Il programma ed il piano di esecuzione dei lavori dovranno altresì essere riassunti in un programma grafico illustrante l'avanzamento cronologico mensile dei lavori.
Il programma lavori, così redatto deve essere accompagnato dal programma della manodopera e da quello delle attrezzature ritenute necessarie per l'esecuzione dei lavori.
Il programma lavori di contratto di cui all'allegato C può essere modificato, su proposta della D.L., solo con l'autorizzazione del Coordinatore del ciclo che ne darà comunicazione all'Appaltatore.
Le quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali dei trasporti, dei noli e squadra tipo delle principali categorie di lavori ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968 n. 93 e D.M. 11.12.78, sono quelle della tabella 8 relative alle opere edilizie.
L'appaltatore dovrà con periodicità trimestrale presentare relazioni dettagliate sul grado di avanzamento lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.
Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione appaltante che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno contrattuale per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal programma dei lavori originario di appalto.
Il programma concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato dall'appaltatore.
Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà vincolante per l'Amministrazione appaltante che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le località ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.
Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'appaltatore dovrà disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attività, sia intensificato il lavoro su pochi, cosi da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disguidi nella viabilità.
Ogni termine definito e' imperativo e comporta per l'appaltatore l'obbligo di fare i lavori considerati nel termine indicato ed alle date risultanti dal programma, senza che sia necessario emettere ordine di servizio particolare per ogni opera elementare o categoria di lavoro.
L'appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze e dei rimedi.
Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale assegnato, in quanto nello stesso e' compresa l'incidenza nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole. Non e' invece compresa la durata dell'eventuale sospensione per la stagione invernale, ne' quella delle sospensioni per condizioni climatiche avverse straordinarie eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole di cui sopra.
ART. IV.3: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
A) Termine per la consegna
Dopo la stipula del contratto, o in caso di urgenza, una volta intervenuta l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il coordinatore del ciclo autorizza il direttore dei lavori a consegnare i lavori. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Prima di procedere alla consegna dei lavori, l’appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i seguenti documenti:
a) il programma ed il piano di esecuzione delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. II.8 del presente capitolato;
b) le eventuali certificazioni delle attrezzature previste per le mobilitazioni;
c) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'appaltatore;
Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. L’approvazione dei documenti da parte di quest’ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna dei lavori.
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione appaltante.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita alla lettera B) del presente articolo; a tale verbale deve essere allegata la documentazione di cui sopra.
Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni continui di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori.
A consegna intervenuta l'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere.
L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e comunicata al coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro.
L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e cioè quando:
− il cantiere è stato installato;
− sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;
− sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti congrui dalla D.L.);
− è stato elaborato ed approvato dalla D.L. il programma dei lavori.
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, assegna un termine perentorio non superiore a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, incamerando la cauzione definitiva, di cui all’art. 34, comma 2, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99.
Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili all'Amministrazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante delle spese contrattuali nonché delle altre spese da lui effettivamente sostenute, in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali: 1,00% per la parte dell'importo fino a lire 500.000.000, 0,50% per l'eccedenza fino a lire 3.000.000.000, 0,20% per la parte eccedente lire 3.000.000.000. Nel caso di appalto integrato, l’appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla Amministrazione appaltante.
Xxx l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso a titolo di risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all’appaltatore.
La richiesta di pagamento, degli importi dovuti all'accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, dovuti al ritardo nella consegna delle opere ed al non accoglimento dell'istanza di recesso deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. VII.1 del presente capitolato.
La facoltà dell'Amministrazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione appaltante per ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, ivi comprese le avversità climatiche, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
B) Processo verbale di consegna
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all’appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto, la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa.
Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Un esemplare del verbale di consegna è inviato al coordinatore del ciclo, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
E' ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale sui quali dovranno essere riportate le cause che, per la natura, l'importanza dei lavori o dell’opera ovvero per una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili richiedono la consegna parziale dei lavori. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo IV.4 del presente capitolato.
C) Differenze riscontrate all'atto della consegna
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, il direttore dei lavori redige apposito verbale di constatazione e ne riferisce immediatamente al coordinatore del ciclo, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo VII.1 del presente capitolato
D) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore
subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate al punto A) del presente articolo.
ART. IV.4: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
1. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.
Con la precisazione che nel tempo utile stabilito si è tenuto conto delle previsioni di normale andamento stagionale sfavorevole stabilite in giorni 15 (quindici) per la durata dei lavori ma che nello stesso non è compresa la durata della sospensione per la stagione invernale né quella delle sospensioni per condizioni climatiche avverse straordinarie ed eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole di cui detto, sempre che siano di impedimento ad un regolare svolgimento dei lavori, né le sospensioni stagionali per richiesta dell'autorità Comunale, per lavori o giustificati motivi. I prezzi di appalto tengono conto della possibilità delle sospensioni di cui sopra e dei maggiori oneri da queste derivanti.
Gli approntamenti delle opere sopraindicate devono intendersi completi delle prove e delle verifiche di pertinenza dell'appaltatore e devono essere certificati dalla D.L. per rispondenza a tutte le prescrizioni di contratto relative sul giornale dei lavori.
2. Sospensioni e ripresa dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ne ordina la sospensione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinarono la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 32, comma 1, lettere a), b), b bis) e d) della LR n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta a redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
L'appaltatore ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi; può diffidare per iscritto il coordinatore del ciclo a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida di cui in precedenza é la condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Fuori dei casi sopra contemplati, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Il coordinatore del ciclo determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
Qualora la sospensione superi i predetti limiti l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
E' fatto salvo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere. Salvo quanto sopra stabilito, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a causa attribuibili all'appaltatore la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori resta salva la facoltà del direttore dei lavori o dell’appaltatore di richiedere l’effettuazione di un collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’art. 17 comma 8 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al coordinatore del ciclo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al coordinatore del ciclo nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo VII.1 del presente capitolato.
L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore o di impedimenti obiettivi; le sospensioni volontarie da parte dell'appaltatore possono dare luogo all'applicazione di misure coercitive in suo danno da parte dell'Amministrazione appaltante ai sensi degli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, specie qualora esse siano di tale durata da pregiudicare la tempestività e la regolare esecuzione dell'opera, o qualora siano tali da costringere l'appaltatore ad un acceleramento non compatibile con la buona esecuzione delle opere. In ogni caso se le suddette sospensioni provocano ritardi nell'ultimazione delle opere l'appaltatore è soggetto all'applicazione delle penali per ritardo di cui all'articolo IV.5 del presente capitolato.
3. Sospensioni illegittime
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista nella formulazione delle voci di elenco prezzi, variabile tra il 13 ed il 15 % a seconda della tipologia dei lavori, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi moratori come fissati ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione computati sulla percentuale di cui alla precedente lettera a) rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del precedente punto 2 del presente articolo;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. L'ammontare complessivo del risarcimento di cui sopra non potrà superare la percentuale del 3,5‰ dell'importo del contratto.
4. Proroghe
L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, esclusivamente prima della scadenza del termine, con domanda motivata che deve essere formulata almeno 30 giorni prima della data di conclusione dei lavori, una proroga che verrà esaminata dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, sentito il direttore dei lavori. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal coordinatore del ciclo entro 30 giorni dal suo ricevimento.
Non saranno comunque concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente capitolato e per imprevedibili circostanze di effettiva forza maggiore. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Amministrazione appaltante.
Agli effetti del diritto a richiedere proroghe ai termini contrattuali di esecuzione, le giornate di sciopero saranno riconosciute come tali se almeno il 50% delle maestranze addette al cantiere (considerando tale il solo personale alle dirette dipendenze dell’impresa) si astiene dal lavoro, considerando la presenza media riscontrata nei 15 giorni precedenti, quale registrata sul giornale dei lavori. Le astensioni dal lavoro di durata inferiore a 5 ore non saranno prese in considerazione in nessun caso
ART. IV.5: PENALE IN CASO DI RITARDO
Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate, l’appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria, determinata dal coordinatore del ciclo sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, pari all’uno per mille del valore del contratto e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
Il valore complessivo delle suddette penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto, salvo comunque la facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto qualora il ritardo determini una penale superiore al predetto valore o sia superiore ad un numero di giorni pari a quello concesso per la realizzazione dei lavori.
Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese di assistenza si procederà mediante riduzione dell’importo netto della situazione dei lavori in corso di pagamento e con deduzione dal conto finale.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.
ART. IV.6: ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
1 Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.
I termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori, lo stato finale dei lavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17 comma 2 della LR n. 12/96, come modificata dalla LR n. 29/99.
Il conto finale dovrà essere redatto nei 90 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori.
L'opera e' da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché' le rifiniture accessorie mancanti non ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo capoverso del presente comma riporta il termine perentorio entro il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà, quindi, dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie.
Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.
Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale attestante il loro compimento.
Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l'Amministrazione appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.
2 Conto finale
Il coordinatore del ciclo, esaminati i documenti trasmessi dal direttore dei lavori a corredo del certificato di ultimazione dei lavori invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.
L'appaltatore all'atto della firma non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. VII.2.1 del presente capitolato, eventualmente aggiornandone l'importo.
Qualora l'appaltatore non firmasse il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato e le riserve abbandonate.
3 Avviso ai creditori
Ricevuta l'attestazione di ultimazione lavori il coordinatore del ciclo provvede ad inviare al Presidente della Giunta regionale la richiesta di provvedere alla pubblicazione presso i comuni nel territorio in cui si sono eseguiti i lavori e nel Foglio degli annunzi legali della Regione Valle d'Aosta dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al Presidente della Giunta regionale e questi al coordinatore del ciclo i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
Il coordinatore del ciclo invita quindi l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Presidente della Giunta, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo di credito per il quale non è avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verrà trattenuto un importo corrispondente al credito per il quale non è avvenuta la tacitazione, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che l’Autorità competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.
CAPO V - Esecuzione dei lavori - Norme per la contabilità dei lavori
ART. V.1: DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli da 156 a 170 e da 183 a 186 del regolamento approvato con il DPR 554/99 per quanto concerne i documenti amministrativi e contabili e le modalità per la loro tenuta.
E’ consentita la redazione dei documenti amministrativi e contabili mediante programmi informatici.
ART. V.2: NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI
I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre:
• per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro;
• per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l’illuminazione dei cantieri di lavoro;
• per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra;
• per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi;
• per gli impianti: ogni spesa per le assistenze murarie, basamenti, accessori, fissaggi, giunti antivibranti, combustibile per collaudi ed uso nel periodo invernale necessario al mantenimento delle temperature che consentono il proseguimento delle lavorazioni anche delle opere edili ed ogni altro onere.
Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta l’obbligo per l'Amministrazione appaltante di darne ordinazione all’appaltatore.
OPERE A CORPO
Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere (articolo 326, secondo xxxxx, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F).
I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo.
Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori.
Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate.
Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.
OPERE A MISURA
Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più, quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite (articolo 326, terzo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F).
Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. L’appaltatore dovrà, nei tempi opportuni, chiedere alla direzione dei lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misura e al peso di tutto ciò che dovesse essere misurato e pesato prima della posa in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito alcune quantità non fossero state accertate, l’appaltatore dovrà accettare la valutazione fatta dalla direzione dei lavori e sottostare a tutte le spese e i danni che gliene potessero derivare.
OPERE IN ECONOMIA
I compensi per le opere eseguite in economia sono anch’essi soggetti al ribasso d’asta ad eccezione dei prezzi elementari per la manodopera i quali verranno inseriti in contabilità al lordo del ribasso d'asta.
L’appaltatore dovrà, in tempo opportuno, richiedere alla direzione lavori di valutare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, rimanendo convenuto che se alcune quantità non fossero accertate per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, l’appaltatore dovrà accettare la valutazione della direzione lavori e sottostare a tutte le spese e danni che a lei potessero derivare dalla tardiva ricognizione.
ART. V.3 : ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare gli articoli 113, 114 e 116 del regolamento approvato con il DPR 554/99.
1. Anticipazione
Ai sensi del D.L. 79/97 all’appaltatore non sarà concessa alcuna forma di anticipazione sull’importo contrattuale.
2. Pagamenti in acconto
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nel corso dei lavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di cui all’articolo II.11 del presente capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell’ammontare netto dell’importo di appalto. Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal dirigente competente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, riduzione entità dei lavori ecc. Nessun pagamento può essere effettuato all’appaltatore prima della stipulazione del contratto.
I pagamenti, saranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l’importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso o aumento d’asta e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all’importo suddetto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Dirigente competente sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, vistati dal coordinatore del ciclo, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. Il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'Amministrazione appaltante è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall’appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme) e verificabili dall'Amministrazione appaltante presso le autorità competenti.
L’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare e sempre al netto del ribasso d’asta sarà corrisposta dopo l’ultimazione dei lavori attestata con le modalità di cui al precedente art. IV.6.1.
Qualora l'Amministrazione appaltante, a seguito delle verifiche condotte, riscontri delle difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dai suoi eventuali subappaltatori, comunicherà all’appaltatore e all'autorità competente l’inadempienza accertata e procederà ad un detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Nel caso di inadempienza dei subappaltatori, la detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso, o la sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, si riferiscono all’importo eseguito dal subappaltatore inadempiente. Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a
quando dagli enti competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
La fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi. Tuttavia tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dalla direzione dei lavori, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima.
Verrà inoltre pagata la sola fornitura se l'Amministrazione appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in capitolato e confermate all’atto della consegna dei lavori.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori prima della posa.
3. Termini per il pagamento degli acconti e del saldo
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione, con decorrenza secondo i termini di cui al precedente punto 2 del presente articolo, di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il termine di pagamento della rata a saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art.
III.1.D non può superare il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo, anche provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della stessa.
4. Ritardato pagamento
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini sopra indicati sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 26, comma 1, della L 109/94 e successive modificazioni.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 17 comma 7 bis della LR 12/96, come modificata dalla LR 29/99 con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
5. Interessi per il ritardato pagamento
Qualora il certificato di pagamento della rate di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di pagamento.
Qualora il ritardo nell’emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Analogamente qualora il pagamento della rata di acconto o di saldo non sia emesso entro il termine stabilito ai punti precedenti per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione del mandato di pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Il saggio degli interessi di mora previsti ai punti precedenti sono quelli fissati annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
6. Ufficio dove saranno effettuati i pagamenti
I pagamenti verranno disposti dall'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per quanto concerne l'esecuzione del contratto d'appalto, il quale, sulla base degli importi dei certificati di pagamento, della rata di saldo e delle relative fatture emesse dall'appaltatore, incaricherà l'Ufficio Gestione Spese dell'Assessorato regionale Bilancio, Finanze e Programmazione ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le coordinate bancarie indicate appositamente dall'appaltatore sulle fatture.
ART. V.4: VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
Gli oneri relativi ai costi della sicurezza ed alla messa in sicurezza del cantiere e della prevenzione infortuni delle maestranze, sono da considerarsi inclusi nell’importo a base d’Asta, sono quindi compensati nell'allegato elenco prezzi. In conformità a quanto disposto dall'art. 12, comma 5 dal DLGS n 494/96, come modificato dal DLGS n. 528/99, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti salvo il caso previsto all’art. 31 comma 1 bis della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99.
ART. V.5: CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare l’articolo 26, comma 5, della l. 109/94 e successive modificazioni e l’articolo 115 del regolamento approvato con il DPR 554/99.
Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al punto precedente.
L’Amministrazione appaltante, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
ART. V.6: REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell’articolo 15, comma 7 della LR 12/96 come modificata dalla LR 29/99, nonché dell’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Si applica, invece, il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta.
Tale prezzo potrà essere aumentato di una percentuale fissata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi, sulla base del programma di lavori di cui all’art. IV.2 del presente capitolato.
CAPO VI - Esecuzione dei lavori - Norme per il collaudo dei lavori ART. VI.1: COLLAUDO DEI LAVORI
1) Disposizioni preliminari
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato.
Il collaudo in corso d'opera, che può essere richiesto dal direttore dei lavori o dall’appaltatore per l’accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori, è obbligatorio comunque nei casi previsti dall’art. 17 comma 8 della LR 12/96, come modificata dalla LR 29/99.
Le operazioni di collaudo dovranno svolgersi secondo le modalità' e tempistiche indicate dall'art. 17 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Entro il termine previsto dalla legge a partire dalla data dell'attestazione di ultimazione lavori, si procederà al collaudo definitivo, che verrà eseguito dal Collaudatore nominato dall'Amministrazione appaltante, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi e nei limiti disposti dall'art. 17, comma 5, della LR n. 12/96 come modificata dalla LR n. 29/99, è facoltà dell'amministrazione appaltante sostituire l'espletamento delle operazioni di collaudo con il rilascio del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e vistato dal coordinatore del ciclo, ovvero redatto direttamente dal coordinatore del ciclo qualora il direttore dei lavori fosse un tecnico esterno all'amministrazione appaltante.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'art. IV.6.1 del presente capitolato e deve essere approvato entro i due mesi successivi alla data di emissione.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni relative al rilascio del certificato di regolare esecuzione, ad eccezione delle predette tempistiche, si procede ai sensi delle norme sul collaudo disciplinate dai successivi punti del presente articolo.
L'Impresa si obbliga a mantenere, a proprie spese, in buono stato tutti gli impianti e le opere fino al collaudo, le relative spese, nonché quelle per lavori e forniture inerenti il collaudo sono a carico dell'Appaltatore.
Tutti gli impianti e le macchine dovranno essere corredati di garanzia assicurativa biennale contro difetti di fabbricazione e/o di montaggio.
L'accettazione delle opere avverrà secondo il seguente schema:
− opere edili e strutturali: l'accettazione avviene a seguito di collaudo statico positivo;
− finiture: dopo una stagione invernale dalla data del loro collaudo;
− impianti: l'accettazione avviene dopo dodici mesi di funzionamento senza problemi dalla data di collaudo positivo.
In ogni caso l'appaltatore è tenuto a sostituire a sua cura e spese ogni parte che durante il collaudo o nei periodi di funzionamento stipulati per l'accettazione, risultasse difettosa e non rispondente alle specifiche tecniche di contratto.
Per le parti difettose scatteranno nuovi periodi di funzionamento, corretto ed ininterrotto, identici ai precedenti, prima della loro accettazione finale.
2) Modalità di svolgimento delle operazioni di collaudo
Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il coordinatore del ciclo che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore ed ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori affinché intervengano alle visite di collaudo.
Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’appaltatore.
Se i funzionari di cui al secondo periodo del presente articolo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l’amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al coordinatore del ciclo, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il coordinatore del ciclo, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone all'Amministrazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
L'Amministrazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.
3) Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
4) Processo verbale di visita
Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) la località;
b) il titolo dell’opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
j) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
k) i giorni della visita di collaudo;
l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al coordinatore del ciclo entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal coordinatore del ciclo, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
5) Relazioni
L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del coordinatore del ciclo:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.
6) Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al coordinatore del ciclo presentandogli le sue proposte. Il coordinatore del ciclo formula le proprie valutazioni e trasmette la relazione con le proposte dell'organo di collaudo all'Amministrazione appaltante, che decide in merito.
7) Difetti e mancanze nell'esecuzione
Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini del successivo punto 12 del presente articolo. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal coordinatore del ciclo, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
8) Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al coordinatore del ciclo, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il coordinatore del ciclo trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, all'Amministrazione appaltante per l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate.
9) Certificato di collaudo
Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
a) l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c) gli estremi del collaudo statico e degli impianti. Nel certificato l'organo di collaudo:
1) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
2) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere all'Amministrazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per
altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
3) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
Decorsi due anni dalla emissione del relativo certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
10) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Qualora l'Amministrazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del coordinatore del ciclo, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta dell'Amministrazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal coordinatore del ciclo, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
11) Obblighi per determinati risultati
Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del coordinatore del ciclo, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
12) Lavori non collaudabili
Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa l'Amministrazione appaltante trasmettendo, tramite il coordinatore del ciclo, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui al precedente punto 5 del presente.
13) Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente capitolato con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al coordinatore del ciclo sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
14) Ulteriori provvedimenti amministrativi
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al coordinatore del ciclo, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal coordinatore del ciclo per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. L'organo di collaudo restituisce al coordinatore del ciclo tutti i documenti acquisiti.
L'Amministrazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni dell'Amministrazione appaltante sono notificate all'appaltatore.
15) Svincolo della cauzione
Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
16) Estinzione delle garanzie fideiussorie
Il decorso del termine fissato per le operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo III.1.Cdel presente capitolato.
CAPO VII - Esecuzione dei lavori - Norme per la definizione delle riserve dei contenziosi e delle controversie
ART. VII.1: RISERVE
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene che gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni. Il direttore dei lavori nei successivi quindici giorni espone le sue motivate deduzioni.
Nel caso in cui l'appaltatore firmi il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.
ART. VII.2: DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO
Le eventuali controversie tra l’Amministrazione appaltante e l’appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 31 bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della predetta legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie, su comune volontà delle parti, è deferita ad un collegio arbitrale. L'arbitrato, nelle more dell'approvazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero della giustizia di cui all'art. 32 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, verrà condotto secondo le norme procedurali di cui al seguente punto 3 del presente articolo.
Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del Tribunale di Aosta.
1. Accordo bonario
Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall’articolo 31-bis della legge n. 109/94 e successive modificazioni, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al coordinatore del ciclo, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
Il coordinatore del ciclo, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, e formula le proprie valutazioni al dirigente competente. Il dirigente, sentito l'appaltatore, sottoscrive con quest'ultimo un verbale di pre-intesa riguardante le condizioni ed i termini di un’eventuale accordo, e formula all'Amministrazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
Nei successivi sessanta giorni l'Amministrazione appaltante assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al coordinatore del ciclo e all’appaltatore.
Nello stesso termine l'Amministrazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
Qualora l’appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dall'Amministrazione appaltante nella comunicazione, il coordinatore del ciclo convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
Le dichiarazioni, gli atti del procedimento e i verbali di pre-intesa non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo.
La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l’importo fissato dalla legge.
2. Definizione delle riserve al termine dei lavori
Le riserve e le pretese dell'appaltatore che in ragione del loro valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario di cui al presente articolo, sono esaminate e valutate dall'Amministrazione appaltante entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi del precedente articolo VI.1.14.
Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 17 della LR 12/96, come modificata dalla LR 29/99, senza che l'Amministrazione abbia effettuato il collaudo, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L'Amministrazione appaltante si pronuncerà entro i successivi 90 giorni.
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione appaltante avverrà entro 60 giorni dall'accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'art. VII.1 del presente capitolato non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
3. Definizione delle controversie
Nel caso le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione appaltante e l’appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio di arbitri composto da tre membri, che siano iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, degli ingegneri e degli architetti.
L’arbitrato ha natura rituale.
Ciascuna delle parti designa l’arbitro di sua fiducia, mentre il presidente del collegio arbitrale è scelto dagli altri due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale civile di Aosta, ai sensi dell’articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 2, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, il giudizio si svolge secondo il disposto degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, così come modificati ed integrati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25.
4. Tempo del giudizio
L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni, decorrente dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente punto 1 del presente articolo o della determinazione prevista al punto 2 del presente articolo oppure alla scadenza dei termini previsti dal predetto punto 2.
Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui al punto 2 del presente articolo.
Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo xxxxxxx, queste sono decise in un unico giudizio.