PENALE IN CASO DI RITARDO Clausole campione

PENALE IN CASO DI RITARDO. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate l’appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria pari all’uno per mille del valore del contratto. Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto. La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi stati di avanzamento e sul conto finale. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione comunale. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione comunale su proposta del coordinatore del ciclo, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.
PENALE IN CASO DI RITARDO. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell’importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l’importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell’importo netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
PENALE IN CASO DI RITARDO. 1. La penale pecuniaria in caso di ritardata ultimazione, di cui all'art. 22 del C.G.A. ed all'art. 117 del Regolamento, viene stabilita nella misura del 1T dell'importo contrattuale netto risultante dall'aggiudicazione, giornaliere da inserirsi nello stato finale.
PENALE IN CASO DI RITARDO. Attività di progettazione
PENALE IN CASO DI RITARDO. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate, l’appaltatore soggiacerà ad una penale pecuniaria, determinata dal coordinatore del ciclo sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, pari all’uno per mille del valore del contratto e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Il valore complessivo delle suddette penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto, salvo comunque la facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto qualora il ritardo determini una penale superiore al predetto valore o sia superiore ad un numero di giorni pari a quello concesso per la realizzazione dei lavori. Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese di assistenza si procederà mediante riduzione dell’importo netto della situazione dei lavori in corso di pagamento e con deduzione dal conto finale. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione appaltante su proposta del coordinatore del ciclo, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore, ove nominato.

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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

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