Testamenti, questioni ereditarie Clausole campione

Testamenti, questioni ereditarie. 1509 giugno 20, Testamento di Stefano, figlio di Lorenzo Cazzuffi: BCT2–168 - 1514 aprile 10, Testamento di Tommaso Cazzuffi, del terzo ordine dei francescani: BCT2– 49 - 1555 settembre 17, Il nobile Gaspare Cazzuffi, studente di medicina e figlio di Lorenzo, conclude una transazione con lo zio Tommaso in riguardo al fidecommesso fatto nel testa - mento di Tommaso Cazzuffi, francescano del terzo ordine e anche in merito al testamento del canonico Francesco Cazzuffi: BCT2–1276 - 1556 febbraio 8, Giovanni Maria Sizzo, procuratore di Gaspare Cazzuffi, vende ed in parte permuta con Tommaso Cazzuffi la quarta parte dei beni ereditati dal canonico Francesco Cazzuffi: BCT2–229 - 1556 aprile 23, Causa vertente per il testamento lasciato dal canonico Francesco Cazzuffi: BCT2–230 - 1556 agosto 15, Causa vertente per il testamento lasciato dal canonico Francesco Cazzuffi: BCT2–231 - 1556 settembre 2, Stima della casa Cazzuffi posta in piazza Grande a Trento: BCT2–232 - 1556 novembre 4, Stima della casa Cazzuffi posta in Man a sud di Trento: BCT2–110 - 1557 febbraio 10, Accordo stipulato fra gli eredi del canonico Francesco Cazzuffi: BCT2– 113 - 1557 luglio 7, Testamento di Tommaso, figlio di Stefano Cazzuffi: BCT2–1277 - 1557 ottobre 25, Giorgio Calepini, marito di Margherita Cazzuffi, figlia di Lorenzo, dichiara di aver ricevuto la somma di denaro che gli spettava per l’eredità lasciata dal canonico Fran- cesco Cazzuffi: BCT2–234 - 1558 aprile 6, Tommaso Cazzuffi, come erede per metà dei beni del canonico Francesco Cazzuffi, assolve pagamento verso il nipote Stefano Cazzuffi: BCT2–116 - 1558 aprile 23, Transazione conclusa tra gli eredi del canonico Francesco Cazzuffi: BCT2– 117 - 1558 maggio 4, Sentenza in merito all’eredità del canonico Francesco Cazzuffi: BCT2–118 - 1559 agosto 22, Il canonico Francesco Cazzuffi e Ginevra, moglie di Vincenzo, confermano come loro procuratore Domenico Calvetti di Fiavé: BCT2–238 - 1560 ottobre 31, Il canonico Francesco Cazzuffi, figlio di Tommaso, paga i cugini Giuseppe ed Ettore per la parte loro spettante dall’eredità dello zio, il canonico Francesco, figlio di Ste- fano Cazzuffi: BCT2–124 - 1560 ottobre 31, Il canonico Francesco Cazzuffi, figlio di Tommaso, paga il cugino Stefano, figlio di Lorenzo per la parte loro spettante dall’eredità dello zio, il canonico Francesco, figlio di Stefano Cazzuffi: BCT2–244 - 1560 dicembre 23, Giovanni Battista Cazuffi, figlio di Tommaso, assolve pagamento verso Stefano Cazzuffi, figlio di Lor...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.