Trasferimento del deposito di titoli cartacei. 1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.
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Trasferimento del deposito di titoli cartacei. 1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Clientetrasferirlo.
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Trasferimento del deposito di titoli cartacei. 1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì e, altresì, di trasferirlo trasferirlo, dandone comunicazione però avviso, in quest'ultima ipotesi, al Clientedepositante nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.
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