SERVIZI DI INVESTIMENTO
Società per Azioni
SERVIZI DI INVESTIMENTO
NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI,
COLLOCAMENTO
SERVIZI BANCARI CONTO CORRENTE SERVIZI DI PAGAMENTO
CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Fascicolo Normativo e Informativo
SERVIZI DI INVESTIMENTO
NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI,
COLLOCAMENTO
SERVIZI BANCARI ACCESSORI
CONTO CORRENTE SERVIZI DI PAGAMENTO
CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
INVEST BANCA S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale - Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) - Tel. x00 0000 0000000 - xxxx@xxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Sommario
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO 5
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 22
SEZIONE B) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI 31
SEZIONE C) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO TERZI IN MODALITÀ DI MERA ESECUZIONE (COSIDDETTA EXECUTION ONLY) 34
SEZIONE D) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 35
SEZIONE E) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO 38
SEZIONE F) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE E SERVIZI CONNESSI 40
SEZIONE G) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO PSD 43
Titolo 1 - Contratto Quadro PSD 43
Titolo 2 – Servizi di pagamento Carte di debito: Bancomat/ATM, PagoBancomat, Fast Pay, Maestro 50
Titolo 3 – Ordini di bonifico 54
Titolo 4 – Altri pagamenti (Riba, MAV) 56
Titolo 5 – R.I.D. - Disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi – Sepa Direct Debit 57
Titolo 6 – Servizio incassi XX.XX 58
Titolo 7 – Servizio incassi RID attivi, MAV e BOLLETTINI FRECCIA 59
Titolo 8 – Servizio CBILL pagatori 60
SEZIONE H) NORME PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI 62
SEZIONE I) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO TELEMATICO MITO – XXXX@XXX 64
SEZIONE J) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI FINANZIAMENTO 71
INFORMATIVA SULLA TRASFERIBILITA’ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO 72
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 83
PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 84
Oltre al presente fascicolo normativo, si consiglia al cliente la lettura delle seguenti brochure informative redatte dalla Consob e disponibili sul sito di Invest Banca nella sezione Trasparenza > Guide e Procedure:
1) Consob – 10/2012 – Impariamo ad investire: regole e consigli pratici
2) Consob – 10/2012 – I servizi di investimento: cosa sono e quali tutele sono previste per i risparmiatori
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO
Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29.10.2007, n. 16190 (cd. “Regolamento Intermediari”), ha lo scopo di fornire ai clienti informazioni sull’intermediario e sui servizi da esso prestati, sui presidi adottati per la salvaguardia degli strumenti finanziari e la liquidità dei clienti nonché sulla natura e sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari.
SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI
1.1 – Informazioni sull’intermediario
Invest Banca S.p.A.
- Capogruppo del Gruppo Bancario Invest Banca
- Registrazione Cancelleria del Tribunale di Firenze n. 503435
- Registrazione CCIAA e Codice Fiscale n. 02586460582
- Partita IVA 01082611003
- Costituita il 12/12/1995
- Sede legale e Direzione generale: Via Cherubini, 99 – 50053 Empoli (FI)
- Capitale sociale Euro 15.300.000,00 i.v.
- Codice ABI: 03017
- N° iscr. Albo delle banche c/o la Banca d’Italia: 5341
- Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia
Contatti
Recapito telefonico: 0571 – 0000000
Numero di fax: 0571 – 5331295 Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Filiale di Empoli - CAB 00000 Xxxxxxx city HUB - CAB 02800 Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Viale Volta, 100 – 00000 Xxxxxxx
Tel. 0000 0000000 – Fax 0000 0000000 Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Fax 0000 0000000
xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
ASSISTENZA MITO, MITO&C. CORPORATE BANKING, POS
Numero Verde 800 519 155
BLOCCO BANCOMAT
Numero Verde 800 822 056
Recapito dell’Autorità di Xxxxxxxxx
Banca d’Italia - Sede di Firenze, via dell’Oriuolo, 37/39 – 00000 Xxxxxxx
Lingua
La lingua con la quale il cliente può comunicare con l’intermediario e ricevere da quest’ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.
L’intermediario dichiara di essere stato autorizzato all’esercizio dei servizi di investimento previsti dal D.lgs. n.58 del 24/02/1998 aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n.164 del 17/09/2007 di seguito indicati:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
sulla base della specifica autorizzazione della Banca d’Italia del 11/03/1997 e successive integrazioni.
Recapito dell’Autorità di Xxxxxxxxx
Banca d’Italia
Sede di Firenze, via dell’Oriuolo, 37/39 – 00000 Xxxxxxx
Lingua
La lingua con la quale il cliente può comunicare con l’intermediario e ricevere da quest’ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.
1.1. Servizi di investimento prestati dalla Banca
Di seguito si riposta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:
a) Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito “TUF”). Consiste nell’attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.
La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalla differenza (spread) tra il prezzo di carico del titolo ed il prezzo praticato al cliente. Resta comunque ferma la possibilità della Banca di applicare commissioni al cliente.
b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF).
Consiste nell’attività svolta dalla Banca che, a seguito dell’ordine ricevuto dal cliente, lo esegue ricercando una controparte sulle diverse sedi di esecuzione e facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.
c) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF).
Consiste nell’offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l’intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi.
L’accordo tra il collocatore e l’emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l’impegno di acquisire, al termine dell’offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l’impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).
L’attività dell’intermediario si sostanzia in un’attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l’intermediario abbia ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti.
Il presente servizio consiste anche in un’attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).
L’attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.
d) Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d) del TUF).
Consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti.
L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni.
e) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF).
Consiste nell’attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l’attività che consiste nel mettere in contratto due o più investitori per la conclusione tra di loro di una operazione.
f) Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5 bis, lett. f) del TUF).
Consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’intermediario, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
Non rappresenta consulenza in materia di investimenti la consulenza che ha ad oggetto non strumenti finanziari, ma tipi di strumenti finanziari.
Prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini secondo la modalità della sola esecuzione (c.d. execution only).
I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, possono essere prestati, ad iniziativa del cliente, in modalità di mera esecuzione quando hanno ad oggetto strumenti finanziari non complessi. In questo caso, la Banca si limita ad eseguire disposizioni impartite dal cliente di propria iniziativa. Per strumenti finanziari non complessi si intendono: (i) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo; (ii) strumenti del mercato monetario; (iii) obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le
obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato; (iv) OICR armonizzati e altri strumenti finanziari non complessi.
Nell’ambito dei servizi di investimento sopra illustrati può essere prestata dall’intermediario a favore del cliente la consulenza generica relativa a tipi di strumenti finanziari che, quindi, si sostanzia in un’attività di assistenza del cliente nella pianificazione sistematica del portafoglio (cc. dd. asset allocation e financial planning). Detta attività deve essere considerata come parte integrante del servizio di investimento a cui si riferisce.
1.2. Servizi accessori prestati dalla Banca
a) Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi
Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.
b) Concessione di finanziamenti e prestito titoli
Consiste nella concessione di finanziamenti al cliente per consentirgli di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento. La Banca concede finanziamenti al cliente tramite messa a disposizione di somme di denaro o prestito di strumenti finanziari, acquisendo garanzie dal cliente e addebitando interessi.
c) Ricerca in materia di investimenti
Consiste nella predisposizione e diffusione di ricerche o altre informazioni che raccomandino o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico.
d) Intermediazione in cambi
Consiste nell’attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.
SEZIONE 2 - LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
2.1 - Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione.
Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione.
Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento.
Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.
2.2 - Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela
Ferma restando la responsabilità della banca nei confronti del cliente, anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere depositati, previo consenso del cliente, presso:
- organismi di deposito centralizzato: MonteTitoli, Cassa di Compensazione e Garanzia
- strumenti finanziari esteri: San Paolo Bank SA – Lussemburgo – Gruppo Intesa San Paolo;
- OICR (organismi d’investimento collettivi del risparmio – FCI e SICAV): banche depositarie e/o banche corrispondenti dei singoli strumenti e/o agenti di trasferimento incaricati dagli emittenti;
In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati “in conto terzi” (c.d. “conto omnibus”). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente subdepositati presso i subdepositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del subdepositario.
Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest’ultimo, nonché dell’insolvenza o dell’assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario.
La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.
2.3 - Diritti di garanzia o privilegi
a) Diritto di garanzia
In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
b) Privilegio
Ai sensi delle disposizioni contrattuali, in caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
c) Diritto di compensazione
In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
2.4 - Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti da parte della Banca
La Banca non potrà utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.
Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.
2.5 - Sistemi di garanzia dei depositi
La Banca aderisce, ai sensi dell’art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa.
Le modalità dell’indennizzo sono disciplinati nel “Regolamento Operativo” approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2007.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all’importo massimo di Euro 20.000.
SEZIONE 3 - INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
3.1 - Le tipologie di prodotti e strumenti finanziari trattati
3.1.1 - I titoli di capitale
Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.
In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).
Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L’ordinamento italiano vieta l’emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell’esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell’ambito della medesima categoria.
Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione egli utili rispetto alle azioni ordinarie; azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
Per blue chip si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione. Sul mercato italiano tale soglia è fissata a euro 1.000 milioni. Le blue chip sono scambiate su un particolare segmento del mercato MTA.
Le small cap e le mid cap sono, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.
3.1.2 - I diritti di opzione
Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di convers ione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.
3.1.3 - I titoli di debito
Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all’esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell’esercizio sociale.
Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.
Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).
Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:
a) Obbligazioni corporate
Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.
b) Obbligazioni sovranazionali
Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.
c) Obbligazioni governative
Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.
In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP).
Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:
- Buoni ordinari del Tesoro
Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all’anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.
- Certificati del Tesoro zero coupon
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all’emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne
le durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
- Certificati di Credito del Tesoro
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.
Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
- Buoni del Tesoro Poliennali
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.
- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area Euro, misurata dall’Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.
d) Obbligazioni convertibili
Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;
e) Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)
Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell’ obbligazione drop lock viene stabilità sin dall’inizio una soglia minima di rendimento (trigger rate) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest’ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.
f) Obbligazioni in valuta o “Eurobond”
Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.
g) Obbligazioni subordinate
Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall’emittente.
3.1.4 - Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l’emanazione delle suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell’Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell’autorità di vigilanza del proprio paese di origine.
Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.
a) Fondi comuni di investimento
Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L’attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizione emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo
I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.
Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.
Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.
Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.
Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.
I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.
b) Società di investimento a capitale variabile
Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.
c) Exchange Traded Funds
Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall’avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.
d) Exchange traded commodities
Si tratta di fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l’andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.
3.1.5 - Gli strumenti finanziari derivati
Il termine “derivati” indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L’attività, ovvero l’evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il “sottostante” del prodotto derivato.
La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche “pay – off”.
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:
ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).
I derivati si distinguono inoltre in:
derivati negoziati su mercati regolamentati;
derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. “over the counter (OTC)”.
a) Contratti a termine
Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.
Il sottostante può essere di vario tipo:
attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
merci, come petrolio, oro, grano, ecc..
L’acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).
I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest’ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza.
Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.
Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:
per l’acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l’acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il
bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.
per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall’apprezzamento del bene. L’impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.
L’esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:
l’effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all’acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e - il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.
Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.
contratti forward
I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price.
Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.
Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l’acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell’attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all’acquirente e viceversa se negativa (cash settlement).
Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell’andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.
contratti future
Anche i future sono contratti a termine. Si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto future price.
Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell’incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in “punti indice”.
In relazione all’attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e
financial future se è un’attività finanziaria.
Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.
La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.
b) Gli swap
La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.
Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.
I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.
Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.
La caratteristica essenziale delle operazioni di swap – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un’attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l’operatore si pone.
c) Le opzioni
Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa
data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.
Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:
un’attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
un evento di varia natura.
In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.
Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. xxxxxx) e venditore (c.d. writer) dell’opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l’attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all’acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.
Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).
Nel momento in cui il compratore dell’opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:
nel caso di opzione call, il compratore dell’opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
nel caso di put, il compratore dell’opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot.
La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della
put, è comunemente detta valore intrinseco.
Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell’esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.
La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta moneyness di un’opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.
La moneyness distingue le opzioni in:
at-the-money quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
in-the-money quando l’acquirente percepisce un profitto dall’esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è in-the-money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è in- the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money);
out-of-the-money quando all’esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l’acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l’acquirente dell’opzione rinuncia all’esercizio): pertanto, una call è out-of-the-money quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è out-of-the-money quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione deep out-of-the-money.
L’esecuzione del contratto, per le opzioni in-the-money, può realizzarsi:
con l’effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).
d) I certificates
Secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante.
Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.
I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un’alternativa all’investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:
i certificates che replicano semplicemente la performance dell’underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all’ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).
I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).
I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l’appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all’emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all’investitore.
I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l’appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".
Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.
e) I warrant
I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall’emittente o di vendere a quest’ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.
f) I covered warrant
Nella definizione offerta da Borsa Italiana S.p.A., i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.
Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:
sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
hanno una scadenza più elevata.
3.1.6 - Le obbligazioni strutturate
Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all’andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:
i. azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;
ii. indici azionari o panieri di indici azionari;
iii. valute;
iv. quote o azioni di OICR ;
v. merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.
Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse.
Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi.
Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.
Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.
a) Le obbligazioni reverse convertible
Le reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.
La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put).
Una reverse convertible, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.
In conclusione, le reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).
b) Le obbligazioni linked
Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto é generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.
Una versione più semplice di obbligazione di tipo linked, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.
c) Le obbligazioni “step up” e “step down”
In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo.Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.
In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.
d) Le obbligazioni callable
Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.
3.1.7 - I prodotti assicurativi finanziari
Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze unit linked ed index linked nonché i contratti di capitalizzazione.
a) Polizze index linked
Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.
In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all’andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.
E’ possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:
(I) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazione dell'indice di riferimento;
(II) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
(III) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.
b) Polizze united linked
Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di
investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.
Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze:
(I) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
(II) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.
c) Contratti di capitalizzazione
La capitalizzazione è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall’Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell’assicurato.
3.1.8 – Finanziamenti accessori a servizi di investimento - operazioni a leva
Qualora il cliente concluda, a latere di un contratto avente ad oggetto la ricezione, la trasmissione e l’esecuzione di ordini su strumenti finanziari, un contratto di finanziamento per ottenere la provvista per effettuare le operazioni di investimento, il grado di rischiosità associato agli investimenti aumenta, per effetto della leva finanziaria.
3.2- I rischi degli investimenti in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
la sua liquidità;
la divisa in cui è denominato;
gli altri fattori fonte di rischi generali.
Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che constano di una parte derivata.
3.2.1- La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
a) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario descritti in precedenza.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
b) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il ris chio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
c) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.
Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.
Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un’analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull’analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all’interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade.
Si distingue tra rating dell’emittente e rating di un’emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un’emissione valuta la capacità dell’emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all’investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l’investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall’emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor’s e Moody’s).
Titoli Investment grade
S & P | Moody’s | Descrizione |
AAA AA + | Aaa Aa1 | E’ il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell’emittente è estremamente garantita. |
AA AA- A+ | Aa2 Aa3 A1 | Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell’emittente è comunque ben garantita. |
A A- BBB+ | A2 A3 Baa1 | Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l’emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare. |
XXX XXX- | Xxx0 Xxx0 | Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse. |
S & P | Moody’s | Descrizione |
BB+ BB BB- B+ | Ba1 Ba2 Ba3 B1 | Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili. |
B B- | B2 B3 | Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi. |
CCC+ CCC CCC- | Caa | Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell’emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso. |
CC | Ca | Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi. |
C | C | Probabilità minima di rimborso a scadenza. |
D | Emittente in stato di insolvenza. |
d) Il rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
f) I rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi
Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:
nelle polizze index linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell’indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi;
nelle polizze unit linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza.
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l’euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
La complessità di uno strumento o prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell’investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell’investimento stesso e può pregiudicare la capacità del cliente di assumere scelte consapevoli.
La complessità può desumersi:
- dalla presenza di elementi opzionali, condizioni e/o meccanismi di amplificazione del sottostante (effetto leva) nella determinazione del pay off del prodotto;
- dalla limitata osservabilità del sottostante, con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento;
- dalla illiquidità o difficoltà di liquidabilità dell’investimento.
A titolo esemplificativo, sono da considerarsi a complessità molto elevata i seguenti strumenti o prodotti finanziari:
(i) prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
(ii) prodotti finanziari per i quali, al ricorrere di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
(iii) prodotti finanziari credit linked;
(iv) strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
(v) prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
(vi) strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, diversi da quelli di cui al precedente punto (iv);
(vii) prodotti finanziari con pay off legati a indici opachi diversi da quelli di maggiore diffusione nel mercato finanziario;
(viii) obbligazioni perpetue;
(ix) OICR alternativi;
(x) prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito;
(xi) prodotti finanziari con leva superiore a 1;
(xii) UCITS strutturati e polizze di ramo III e V con analoghe caratteristiche.
La Consob ritiene i prodotti di cui ai punti da (i) a (v) normalmente non adatti alla clientela al dettaglio.
3.2.5. - Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie
Il 16 novembre 2015, mediante l’emanazione dei decreti legislativi nn. 180 e 181, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/59/UE, introduttiva di un regime europeo uniforme in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento comunitarie, nonché, a determinate condizioni, delle succursali di banche ed imprese di investimento extracomunitarie presenti nell’UE.
Il nuovo quadro normativo introduce innanzitutto forti limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi degli intermediari comunitari, per evitare il prodursi di sacrifici a carico della collettività. Le situazioni di dissesto, infatti, dovranno essere gestite attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, con particolare riguardo alle posizioni degli azionisti e dei creditori delle banche e delle imprese di investimento in difficoltà.
Nel dettaglio, in caso di dissesto (ossia in presenza di: irregolarità nell’amministrazione o di violazioni della normativa applicabile che comporterebbero la revoca dell’autorizzazione; perdite di eccezionale gravità; attività dell’intermediario inferiori alle passività; gravi difficoltà nel pagare i debiti a scadenza; erogazione di un sostegno finanziario pubblico in favore dell’intermediario) o di rischio di dissesto dell’intermediario, non rimediabile con misure alternative, tra le quali, per esempio, l’amministrazione straordinaria secondo le norme del Testo Unico Bancario, le Autorità competenti potranno:
a) fin dal 16 novembre 2015, ridurre o convertire azioni, altre partecipazioni o strumenti di capitale (ad esempio, obbligazioni subordinate) emessi dall’intermediario in crisi;
b) dal 1 gennaio 2016, qualora le misure di cui alla lettera a) non siano sufficienti per rimediare al dissesto o per far venir meno il rischio di dissesto, disporre la liquidazione coatta amministrativa oppure ulteriori misure,
denominate “misure di risoluzione”, ossia:
(i) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un c.d. “ente – ponte” (che prosegua le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato) e/o a una società veicolo (che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli);
(ii) il c.d. “bail in” (“salvataggio interno”), ossia la riduzione o la conversione in capitale, secondo un preciso
ordine gerarchico, dei diritti degli azionisti, dei detentori di altri titoli emessi dall’intermediario e dei creditori.
Sono sottoponibili a bail in, in rigoroso ordine di priorità: 1) le azioni; 2) gli altri titoli di capitale; 3) le obbligazioni subordinate; 4) le obbligazioni e le passività relative a contratti derivati; 5) i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese eccedenti i 100.000 euro; 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al posto dei depositanti protetti.
Le Autorità competenti potranno ridurre o azzerare il valore degli strumenti finanziari interessati o annullarli, ridurre o azzerare i crediti vantati nei confronti dell’intermediario, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza dei titoli di debito o l’importo degli interessi maturati o sospenderne il pagamento, disporre lo scioglimento dei contratti derivati, convertire le obbligazioni in azioni dell’intermediario o di una società che lo controlla o di un ente ponte.
Si evidenzia che le sopracitate misure trovano applicazione non solo ai titoli e alle passività di nuova emissione, ma anche a quelli già emessi.
3.2.6 - Gli altri fattori fonte di rischi generali
a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
3.2.7 - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.
E’ quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l’esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. “effetto leva”), nonché, a seconda del sottostante, l’esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti.
Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.
I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate).
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
a) Rischi dei futures
- l’effetto leva
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto di leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
- ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
b) Rischi delle opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
- l'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
- la vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
c) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
- termini e condizioni contrattuali
L’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere
obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
- sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
d) Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
- I contratti di swaps
In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate
La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall’intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.
La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:
clienti al dettaglio;
clienti professionali;
controparti qualificate.
I clienti al dettaglio sono i soggetti che possiedono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.
I clienti professionali sono i clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E’ prevista, infatti, una parziale esenzione dall’applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.
La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore (“clienti professionali di diritto”) e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l’intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (“clienti professionali su richiesta”).
All’interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra “clienti professionali privati” quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;
nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;
e “clienti professionali pubblici” individuati con regolamento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorquando l’intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Esse sono le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del T.U. bancario, le società di cui all’articolo 18 del T.U. bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati, le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nonché le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;
Sono, altresì, controparti qualificate le imprese cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall’ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.
2. Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell’intermediario.
La classificazione iniziale comunicata dall’intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell’intermediario che su richiesta del cliente.
L’intermediario su propria iniziativa può:
trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata;
trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.
Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall’intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.
La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).
Le variazioni della classificazioni su richiesta del cliente consentite dall’intermediario sono le seguenti:
da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta
da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
da controparte qualificata a cliente professionale;
da controparte qualificata a cliente al dettaglio;
L’accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale dell’intermediario.
2.1. La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all’applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.
Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento:
Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):
maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari);
informazioni sull’impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari);
informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art.
30, commi 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari);
informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari);
informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari);
richiesta di informazioni ed analisi dell’esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari);
informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari);
maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari);
obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 del Regolamento Intermediari);
disciplina dell’offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all’obbligo di utilizzo dei consulenti finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento;
attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il clienti (art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari);
informativa preventiva al cliente in merito alle modalità e tempi di trattazione dei reclami (art. 17 del Regolamento congiunto Banca d’Italia e Consob).
Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:
informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3 del Regolamento Intermediari);
Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:
contenuti specifici dei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari);
maggiore dettaglio delle rendicontazioni nel servizio di gestione di portafogli (art. 54, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Intermediari);
richiesta di informazioni ed analisi dell’esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli (artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari);
La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, l’intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.
Nell’ambito della valutazione che l’intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.
I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:
1. il cliente deve comunicare per iscritto all’intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
2. l’intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
3. il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. l’intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
5. l’intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.
Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all’intermediario.
2.2. La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio
Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l’intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.
2.3. La variazione da controparte qualificata a cliente professionale
La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell’intermediario.
2.4. La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio
Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l’intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
SEZIONE A) NORME GENERALI
Art.A.1. - Premesse ed allegati
1. Le premesse, gli allegati, la proposta contrattuale e il documento di sintesi formano parte integrante del CONTRATTO e delle pattuizioni nello stesso contenute.
Art.A.2. - Definizioni
1. In aggiunta ai termini ed alle espressioni contenute in altre clausole del CONTRATTO, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ciascuno di essi:
a) con l’espressione “CONTRATTO” si intende il presente Contratto avente ad oggetto i SERVIZI;
b) con l’espressione “PARTI” si intendono la BANCA ed il CLIENTE;
c) con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della “offerta al pubblico di prodotti finanziari” e, comunque, quella riguardante l’attività bancaria e di intermediazione finanziaria ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il regolamento Consob 29/10/2007, n. 16190 (e successive modificazioni ed integrazioni), il regolamento Consob 29/10/2007, n. 16191 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d’Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, il D.Lgs. 231 del 21.11.2007 e successive modifiche e integrazioni. Con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
d) con l’espressione “ NORMATIVA FISCALE” s i intende il d.p.r. 22 dicembre 19 86, n. 9 17; il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni della citata normativa;
e) con l’espressione “SERVIZI” si intendono i seguenti servizi ed attività di investimento offerti dalla BANCA: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, presso le sedi e le dipendenze, mediante offerta fuori sede e mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché in caso di richiesta del CLIENTE e sottoscrizione dell’apposito modulo contrattuale, previa eventuale accettazione da parte della BANCA, concessione di finanziamenti al fine di effettuare operazioni relative a STRUMENTI FINANZIARI. Si intendono altresì i servizi bancari di conto corrente, servizi di pagamento, di custodia ed amministrazione di STRUMENTI FINANZIARI ed i servizi ad essi connessi;
f) con l’espressione “STRUMENTI FINANZIARI” si intendono gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
g) con l’espressione “PRODOTTI” si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI nonché i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. u) ivi compresi quelli emessi da banche e w - bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
h) con l’espressione “CONTO CORRENTE” si intende il conto relativo al contratto di conto corrente concluso dal CLIENTE con la BANCA, prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO;
i) con l’espressione “CONTO DEPOSITO TITOLI” si intende il conto relativo al contratto di deposito titoli e valori a custodia ed amministrazione concluso dal CLIENTE con la BANCA, prima della sottoscrizione del presente CONTRATTO;
j) con l’espressione “PROPOSTA CONTRATTUALE” si intende la proposta contrattuale sottoscritta dal CLIENTE relativa alla prestazione dei SERVIZI.
k) con l’espressione “ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO”: la Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all’attività di deposito centralizzato di STRUMENTI FINANZIARI;
l) con l’espressione “DEPOSITARI ABILITATI”: le banche centrali italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere STRUMENTI FINANZIARI e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all’attività di custodia di STRUMENTI FINANZIARI per conto terzi.
Art.A.3. - Deposito della firma
1. Il CLIENTE riconosce che la sottoscrizione posta in calce alla Proposta Contrattuale ha valore di specimen di firma e che questa assumerà valore di scrittura d i comparazione rispetto al le altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal CLIENTE nel corso del rapporto.
2. Il CLIENTE riconosce altresì che la firma dei soggetti autorizzati ad operare sul rapporto concluso con la BANCA è quella posta in calce alla Proposta Contrattuale ed indicata come specimen di firma.
Art.A.4. - Invio di comunicazioni agli intestatari
1. La BANCA invierà ogni comunicazione o notifica, comprese quelle previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO presso la residenza del primo intestatario così come risultante dall’anagrafica della Proposta Contrattuale. L’invio delle comunicazioni di cui al presente articolo, effettuato ad uno degli intestatari, avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari. Il Cliente ha facoltà di eleggere il domicilio speciale presso il quale la BANCA invierà le comunicazioni o notifiche di cui sopra.
Art.A.5. - Poteri di rappresentanza
1. Il CLIENTE comunica alla BANCA quali sono le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la BANCA, precisando gli eventuali limiti e le facoltà accordate. E’ fatto divieto al CLIENTE di nominare procuratori,
incaricati o cointestatari i seguenti soggetti: consulenti finanziari, sindaci, dipendenti, collaboratori o amministratori della BANCA, che non siano legati al CLIENTE da rapporti di parentela entro il secondo grado o di coniugio. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r., ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Salva disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati da tutti i cointestatari medesimi e comunicati alla BANCA mediante raccomandata a.r.. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei suddetti poteri deve essere effettuata da tutti. Le revoche, modifiche e rinunce sono effettuate secondo quanto previsto dal comma che precede. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla BANCA sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art.A.6. - Cause di esclusione della responsabilità
1. È esclusa la responsabilità della BANCA per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al CLIENTE da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, od a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell’energia elettrica; da serrate o scioperi, anche del personale della BANCA, ovunque verificatisi; da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; da provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da altre cause non imputabili alla BANCA ed in genere ogni impedimento che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della BANCA e alla natura dell’attività svolta.
2. In tali casi la BANCA informerà tempestivamente il CLIENTE dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il CLIENTE non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell’operatività. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il CLIENTE non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e allo stesso modo la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del servizio.
3. La BANCA non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del servizio da parte del CLIENTE, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE stesso.
4. La BANCA non è responsabile dell’uso illecito dei dati da parte del CLIENTE e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all’uso degli stessi.
5. La BANCA ha facoltà di sospendere e di interrompere i SERVIZI in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza dei S ERVIZI medesimi, nonché di sospendere l’operatività del CLIENTE per motivi cautelari, senza che la BANCA possa essere tenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.
Art.A.7. - Ambito di applicazione delle Norme generali
1. Le Norme Generali si applicano in via generale a tutti i SERVIZI prestati dalla BANCA al CLIENTE, i quali si intenderanno conseguentemente disciplinati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle Norme Generali.
2. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme Generali e le disposizioni contenute nelle singole Sezioni del CONTRATTO, prevalgono queste ultime.
Art.A.8. - Dichiarazioni del CLIENTE
1. Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
2. Il CLIENTE si impegna a comunicare alla BANCA in forma scritta, a mezzo del servizio postale, il superamento delle percentuali che danno luogo a partecipazioni qualificate entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui detto superamento sia avvenuto o, se precedente, all’atto della prima cessione, in tutto o in parte, di dette partecipazioni, nonché ogni variazione relativa a ciascuna delle suddette dichiarazioni.
Art.A.9. - Autorizzazione alla registrazione
1. Il CLIENTE prende atto e autorizza espressamente sin d’ora la BANCA a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare in via continuativa le conversazioni telefoniche che intercorrono per lo svolgimento dei SERVIZI.
Art.A.10. - Patrimonio del CLIENTE
1. Gli STRUMENTI FINANZIARI del CLIENTE a qualunque titolo detenuti dalla BANCA costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della BANCA e degli altri CLIENTI. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della BANCA o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario e subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli CLIENTI sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
2. Per i conti relativi a STRUMENTI FINANZIARI ed a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della BANCA e del depositario.
3. Il trasferimento di STRUMENTI FINANZIARI a favore della BANCA potrà essere effettuato dal CLIENTE mediante compilazione di specifica richiesta.
4. Gli STRUMENTI FINANZIARI depositati presso la BANCA per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente CONTRATTO sono immessi nel CONTO DEPOSITO TITOLI acceso presso la BANCA, i cui estremi sono riportati nelle premesse del CONTRATTO. La BANCA ha facoltà di custodire il deposito, ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al CLIENTE.
5. Il CLIENTE esprime esplicito consenso a che la BANCA possa utilizzare, secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, nell’interesse proprio o di terzi, gli STRUMENTI FINANZIARI di pertinenza del CLIENTE da essa detenuti a qualsiasi titolo.
6. Le somme di denaro consegnate alla BANCA per l'esecuzione delle operazioni oggetto del CONTRATTO, ovvero provenienti da operazioni oggetto del medesimo, sono accreditate sul CONTO CORRENTE aperto presso la stessa e intestato al CLIENTE, i cui estremi sono riportati nelle premesse del CONTRATTO.
7. La BANCA addebita le somme di denaro dovute dal CLIENTE per l’esecuzione delle operazione e degli incarichi di cui al presente CONTRATTO, sul CONTO CORRENTE aperto presso la stessa e intestato al CLIENTE con valuta pari a quella di regolamento dell’operazione.
8. Le somme di spettanza del CLIENTE rivenienti dalla Cassa di compensazione o da altro ente od istituto analogo verranno accreditate a favore del CLIENTE medesimo con pari valuta a quella di ricevimento da parte della BANCA.
9. Le somme prelevate dal CONTO CORRENTE a titolo di deposito a garanzia o di margini iniziali o di variazione saranno addebitate sul CONTO CORRENTE con valuta pari alla data di regolamento dell’operazione.
10. Le parti convengono c he al C LIENTE, il quale espressamente riconosce ed accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA a titolo di deposito a garanzia, margini iniziali e di variazione in ragione della operatività posta in essere in esecuzione del CONTRATTO.
Art.A.11. - Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri. Pagamenti
1. Le commissioni e le spese applicate dalla BANCA per la prestazione dei SERVIZI sono tassativamente indicate nel Documento di Sintesi che rappresenta il frontespizio della Proposta Contrattuale sono interamente a carico del CLIENTE.
2. Il CLIENTE è altresì tenuto al pagamento, oltreché delle eventuali imposte o tasse, delle spese risultanti dal rapporto, ivi incluse le spese postali, spese per bolli relative alle operazioni da effettuarsi mediante fissato bollato, spese sostenute per l’eventuale partecipazioni alle assemblea, e costi per la perdita di giorni valuta sui trasferimenti di liquidità. Il CLIENTE è tenuto a versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del presente CONTRATTO, nonché a consegnare alla BANCA, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del CLIENTE sui predetti conti avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla BANCA, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse.
3. Il pagamento delle commissioni e spese, e di quant’altro dovuto dal CLIENTE alla BANCA ai sensi del presente CONTRATTO, avviene mediante addebito automatico sul CONTO CORRENTE indicato nelle premesse, che la BANCA è sin d’ora autorizzata dal CLIENTE ad addebitare per tutto quanto ad essa dovuto in dipendenza del presente CONTRATTO. Qualora la liquidità presente sul CONTO CORRENTE non sia sufficiente al pagamento di quanto sopra, la BANCA è s in d’ ora espressamente autorizzata - anche ai sensi degli artt. 1723, comma 2, 2761, commi 3° e 4°, e 2756, commi 2° e 3° c.c. -, a liquidare, in tutto o in parte, gli STRUMENTI FINANZIARI in deposito, e a soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione.
4. Prima di realizzare gli STRUMENTI FINANZIARI, la BANCA avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario. La BANCA si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del CLIENTE. Se la BANCA non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni pattuite.
5. Qualora il pagamento delle somme dovute dal CLIENTE alla BANCA in base al presente CONTRATTO, fosse ritardato per incapienza de l CONTO DEPOSITO TITOLI o per qualsivoglia motivo, si applicheranno le condizioni previste dal contratto di conto corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo il diritto della BANCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno e l’applicazione dell’art. A.13.
Art.A.12. - Diritto di garanzia, ritenzione e di compensazione
1. Il CLIENTE riconosce espressamente che il CONTO CORRENTE ed il CONTO DEPOSITO TITOLI fungono da rapporto di provvista dei SERVIZI e delle operazioni di cui al CONTRATTO, sono vincolati a garanzia per tutta la durata del CONTRATTO per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della BANCA ed importo maturato a suo favore riveniente dalla suddetta operatività.
2. La BANCA, pertanto, in garanzia di qualunque suo credito verso il CLIENTE, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale, è investita del diritto di pegno e di ritenzione su tutti gli STRUMENTI FINANZIARI e sui PRODOTTI o valori di pertinenza del CLIENTE che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla BANCA o pervengano ad essa successivamente.
3. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della BANCA stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, della BANCA medesima verso la stessa persona.
4. Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la BANCA ed il CLIENTE, sullo stesso rapporto, in più rapporti o in più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione ad ogni suo effetto. La BANCA ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute
differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la BANCA stessa darà prontamente comunicazione al CLIENTE.
5. Se il rapporto è intestato a più persone, la BANCA ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto degli intestatari.
6. Tutte le obbligazioni del CLIENTE verso la BANCA, si intendono assunte - pure in caso di contestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal CLIENTE stesso.
7. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la BANCA, il CLIENTE ha diritto di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c., nel momento del pagamento, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, l a B ANCA può imputare, in deroga al l’art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal CLIENTE o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal CLIENTE medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art.A.13. - Durata del CONTRATTO, facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa
1. Il CONTRATTO si intende concluso a tempo indeterminato.
2. In caso di conclusione del CONTRATTO a distanza e qualora il CLIENTE sia un consumatore, l’efficacia del CONTRATTO è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il CLIENTE che sia un consumatore ha diritto di recedere dal CONTRATTO, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla sede della Banca – Via Cherubini n. 99 – 00000 Xxxxxx (XX) - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
3. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del Contratto, il CLIENTE può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla BANCA a mezzo raccomandata a/r o telefax. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la BANCA ne riceve comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Con le medesime modalità il CLIENTE può anche disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro degli STRUMENTI FINANZIARI e delle somme di denaro, senza alcuna penalità, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per il completamento delle operazioni in corso. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. A.13.7. la BANCA può recedere in ogni momento dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata a/r o telefax con un preavviso di 10 giorni lavorativi. In caso di giustificato motivo, la BANCA può recedere dal CONTRATTO senza preavviso, dandone comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata a/r o telefax.
5. In caso di recesso dal CONTRATTO, la BANCA provvede a mettere a disposizione del CLIENTE - previo soddisfacimento da parte della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti - , presso la l’intermediario abilitato indicato dal CLIENTE, gli STRUMENTI FINANZIARI in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli STRUMENTI FINANZIARI fossero subdepositati l’obbligo di restituzione si intenderà assolto anche, impartendo ai subdepositari l’ordine di trasferirli a favore del CLIENTE presso la suddetta BANCA. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell’incarico, con i relativi interessi, saranno messe a disposizione del CLIENTE sul conto corrente indicato nelle premesse, previo soddisfacimento della BANCA di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. L’invio di titoli o di assegni al CLIENTE dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. In ogni caso, resta salva la facoltà per il CLIENTE di dettare, all’atto dello scioglimento del rapporto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione del denaro e degli STRUMENTI FINANZIARI.
6. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo 12. Dal momento dello scioglimento del CONTRATTO, il CLIENTE non potrà più usufruire dei SERVIZI e dovrà restituire alla BANCA i relativi strumenti di legittimazione all’uso dei SERVIZI.
7. In caso di inadempimento da parte del CLIENTE agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto ai sensi del presente CONTRATTO - ivi comprese le commissioni e spese -, la BANCA potrà risolvere, ai sensi dell’articolo 1456 del cod.civ., il presente CONTRATTO con comunicazione scritta. Resta fermo il diritto alla compensazione, così come previsto nel precedente articolo A.12.
8. Il CONTRATTO si intenderà, inoltre, risolto all’atto della sottoposizione del CLIENTE a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
9. La BANCA avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO, come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al CLIENTE qualora:
a. il CLIENTE sia divenuto insolvente;
b. nei confronti del CLIENTE sia stata depositata istanza di fallimento;
c. il CLIENTE sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso;
d. il CLIENTE abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
e. siano stati levati protesti nei confronti del CLIENTE;
f. il C LIENTE n on provveda a versare quanto dovuto in base a l presente CONTRATTO o a dare dimostrazione dell’effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall’intermediario all’uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della BANCA;
g. il CLIENTE non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l’operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
h. il CLIENTE non provveda ad integrare il saldo debitore del CONTO CORRENTE entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta della BANCA;
i. il CLIENTE non provveda a comunicare alla BANCA quanto previsto al precedente art. A.8.
10. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti artt. A.13.7 e A.13.8, la BANCA potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al CLIENTE:
a. effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del CLIENTE;
b. acquistare o vendere per conto del CLIENTE gli eventuali STRUMENTI FINANZIARI sottostanti i contratti in essere;
c. dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna degli eventuali STRUMENTI FINANZIARI sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
d. compensare qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.
In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia altresì salvo ed impregiudicato il diritto della BANCA al risarcimento del danno.
11. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO, ovvero con riferimento a tutti i predetti atti e contratti. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.
12. Le facoltà di cui ai precedenti commi potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al CONTRATTO o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più SERVIZI in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.
13. In caso di cessazione per qualsiasi causa del CONTRATTO, la BANCA provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il CLIENTE avrà adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente CONTRATTO.
Art.A.14. - Modifiche contrattuali e normative
1. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, la BANCA si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate per la prestazione dei SERVIZI e, le norme e le condizioni che regolano il CONTRATTO. Xxxxx quanto espressamente previsto in altri articoli del CONTRATTO, le comunicazioni relative saranno validamente effettuate mediante lettera semplice inviata all’ultimo indirizzo trasmesso dal CLIENTE ed entreranno in vigore decorsi almeno due mesi dalla comunicazione.
2. Le modifiche si intenderanno accettate dal CLIENTE ove lo stesso non abbia esercitato, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata a.r., entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il diritto di recedere dal CONTRATTO senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Inoltre si intenderanno qui immediatamente ed automaticamente recepite, con prosecuzione di validità del presente CONTRATTO, tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato. La BANCA provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE delle modifiche apportate.
1. Il CLIENTE deve specificare il regime fiscale prescelto mediante compilazione dell’apposito riquadro della PROPOSTA CONTRATTUALE. In mancanza di istruzioni che specifichino il regime fiscale prescelto dal CLIENTE, sarà operativo il regime “naturale” della dichiarazione, pertanto la BANCA provvederà ad effettuare all’Agenzia delle Entrate le segnalazioni di rito in sede di dichiarazione dei sostituti d’imposta (monitoraggio fiscale) in base alla NORMATIVA FISCALE. Ove la scelta sia già stata esercitata, la dichiarazione varrà a conferma della stessa.
2. Per i soli CLIENTI non residenti, in assenza dell’esercizio di alcuna opzione, sarà operativo il regime amministrato, che per tali soggetti costituisce il regime “naturale”.
3. Qualora le preferenze del CLIENTE, che si intendono confermate anche per i successivi anni, dovessero modificarsi, sarà cura del CLIENTE comunicarle a mezzo lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenire alla BANCA entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Art.A.16. - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La BANCA osserva, nei rapporti con il CLIENTE, le disposizioni di cui alla Normativa di Riferimento. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la BANCA, il CLIENTE potrà inviare, tramite lettera raccomandata a.r., un reclamo motivato all'ufficio reclami della stessa. La Banca provvederà a riscontrare per iscritto il reclamo inviato dal CLIENTE entro 30 giorni dal suo ricevimento.
2. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il CLIENTE e la BANCA in ordine alla prestazione dei servizi di ricezione trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall’art. 32 ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il CLIENTE e la BANCA in ordine alla prestazione dei servizi bancari si applicheranno le procedure di risoluzione e arbitrato previste dall’art. 128 bis del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
4. Con riferimento al servizio di conto corrente e servizi connessi e ai servizi di pagamento resta salva la facoltà
per il Cliente di ricorrere:
a. all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, Abf) – dopo aver presentato reclamo alla Banca secondo le modalità di cui ai precedenti commi - sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 Euro, istituito con delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell’art.128-bis
b. all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l’attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca.
6. L’esperimento delle procedure previste ai commi 4 e 5 del presente articolo soddisfano gli obblighi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 che impongono quale condizione di procedibilità l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria.
Art.A.17. - Cointestazione del rapporto.
1. Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, tutte le disposizioni, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelle di risolvere, sciogliere o recedere dal CONTRATTO, quelle di indicare o variare i mezzi costituiti a titolo di provvista, nonché quelle relative all’indicazione sull’attribuzione della titolarità tra i cointestatari degli STRUMENTI FINANZIARI acquistati o sottoscritti nell’ambito della prestazione dei SERVIZI, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della BANCA anche nei confronti degli altri intestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante raccomandata a.r. alla BANCA da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. Il CLIENTE riconosce che in caso di cointestazione, salvo diverse istruzioni, la titolarità degli STRUMENTI FINANZIARI e dei PRODOTTI acquistati o sottoscritti mediante i SERVIZI sarà attribuita al primo cointestatario. La BANCA provvede ad attribuire gli interessi, i dividendi e gli altri diritti patrimoniali e a consentire l’esercizio dei diritti amministrativi relativi agli STRUMENTI FINANZIARI depositati a ciascun cointestatario, nel rispetto della titolarità giuridica delle attività finanziarie.
2. I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della BANCA e, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul CONTRATTO, anche per atto o fatto di un solo intestatario.
3. Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all’art. 190 c.c., la BANCA, è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
4. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato e gli eredi dell’intestatario, i quali saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.
5. Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la BANCA deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r..
6. In caso di morte del CLIENTE, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al CONTRATTO, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell’utilizzo dei SERVIZI dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla BANCA, finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla BANCA non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.
Art.A.19. - Legge applicabile e Foro Competente
1. I rapporti con il CLIENTE sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il CLIENTE e la BANCA in relazione all’interpretazione ed esecuzione del CONTRATTO, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.
2. Nel caso in cui il CLIENTE rivesta la qualifica di consumatore, è competente l’Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il CLIENTE ha la residenza o il domicilio elettivo.
SEZIONE B) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI ESECUZIONE DI ORDINI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI
Art.B.1. - Premessa – Svolgimento dei Servizi
1. I rapporti sono regolati, oltre che dalle Norme Generali e dalle sezioni che precedono anche dalle seguenti disposizioni contrattuali.
2. Il conferimento degli incarichi e gli adempimenti della Banca prima della stipulazione dei contratti avvengono secondo quanto indicato nello specifico modulo.
3. La BANCA svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio, il servizio di esecuzione ordini per conto dei CLIENTI, nonché il servizio di ricezione e trasmissione ordini su STRUMENTI FINANZIARI per conto dei CLIENTI.
4. La BANCA, di sua iniziativa o su richiesta del CLIENTE, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di STRUMENTI FINANZIARI ed effettuare una pianificazione del portafoglio del CLIENTE suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di STRUMENTI FINANZIARI individuati percentualmente.
5. La BANCA, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del CLIENTE il servizio di consulenza in materia di investimenti.
6. Nello svolgimento dei SERVIZI di cui alla presente Sezione C La BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti, realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
7. Le modalità di trasmissione degli ordini e l’elenco delle sedi di esecuzione degli ordini sono analiticamente individuate nella Strategia di Trasmissione allegata alla PROPOSTA CONTRATTUALE.
8. Nei casi di negoziazione per “conto terzi” la BANCA applica al CLIENTE esclusivamente il prezzo ricevuto o pagato nell’esecuzione dell’operazione, al quale vengono applicate le commissioni e le spese indicate nel Documento di Sintesi relativo ai SERVIZI prestati.
La BANCA può anche porsi in contropartita del CLIENTE nella compravendita di detti STRUMENTI FINANZIARI, nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio. In relazione al servizio di negoziazione per conto proprio, in caso di conclusione del CONTRATTO fuori sede o di raccolta fuori sede delle disposizioni del CLIENTE, l’efficacia del CONTRATTO e delle operazioni è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione da parte del CLIENTE. Entro tale termine, il CLIENTE ha diritto di recedere dal CONTRATTO, limitatamente al servizio di negoziazione per conto proprio, o dalle operazioni, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, facendo pervenire al consulente finanziario o alla BANCA apposita comunicazione scritta.
La eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata a: INVEST BANCA S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX (XX) - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la BANCA, ove non provveda direttamente all’esecuzione di ordini, trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla ricezione di ordini per conto dei CLIENTI, alla negoziazione per conto proprio o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi di origine alla prestazione del relativi SERVIZI e, ove consentito, alle società emittenti o alle società di gestione con riferimento agli OICR.
9. È facoltà della BANCA non eseguire l’ordine conferito dal CLIENTE, inviando prontamente al CLIENTE una comunicazione di rifiuto dell’esecuzione dell’ordine secondo le stesse modalità con le quali è stato ricevuto l’ordine stesso dal CLIENTE.
Art.B.2. - Conferimento degli ordini
1. Gli ordini vengono normalmente impartiti dal CLIENTE alla BANCA per iscritto, anche attraverso consulenti finanziari a tal fine autorizzati. All’atto del ricevimento dell’ordine la banca o il consulente finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. La BANCA accetta altresì gli ordini impartiti telefonicamente o trasmessi su altro supporto durevole, quale la posta elettronica, a condizione che pervengano dall’e-mail ufficiale dichiarata preventivamente dal CLIENTE e sempre a condizione che gli stessi risultino completi e debitamente sottoscritti. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
2. Una volta conferiti gli ordini possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
3. È facoltà della BANCA richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
4. Qualora vengano impartiti attraverso consulenti finanziari gli ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. E’ fatto divieto ai CONSULENTI FINANZIARI riscuotere dai CLIENTI denaro, STRUMENTI FINANZIARI e titoli di credito al portatore.
5. Ove l’ordine sia impartito telefonicamente, l’assolvimento dei cennati obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente risultano da registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Art.B.3. - Operazioni non appropriate
1. Qualora il CLIENTE richieda di acquistare / vendere STRUMENTI FINANZIARI che la BANCA valuti come non appropriati al CLIENTE medesimo, la BANCA dà notizia al CLIENTE di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato.
2. Il CLIENTE prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla BANCA sulla base delle informazioni comunicate dal CLIENTE mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito “Questionario ai fini della valutazione dell’appropriatezza”. Il CLIENTE è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.
3. Il CLIENTE è tenuto a collaborare con la BANCA per la redazione e l’aggiornamento delle sue informazioni richieste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO al fine della valutazione di appropriatezza.
4. Il CLIENTE prende atto che la BANCA fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal CLIENTE e che è onere del CLIENTE informare la BANCA di ogni variazione relativa alle stesse.
Art.B.4. - Rischi degli investimenti e garanzie relative alle operazioni richieste
1. Il CLIENTE, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nel “Documento Informativo”, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l’attività di cui al CONTRATTO non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il CLIENTE stesso di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.
2. Con riguardo agli ordini relativi a STRUMENTI FINANZIARI non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il CLIENTE prende atto che tali investimenti possono comportare:
3. il rischio di non essere facilmente liquidabili;
4. la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
5. Per gli ordini di vendita allo scoperto di STRUMENTI FINANZIARI a diffusione limitata il CLIENTE prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.
6. In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al CLIENTE, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la BANCA circa la propria esperienza e conoscenza in materia di investimenti in STRUMENTI FINANZIARI.
Art.B.5. - Esecuzione degli ordini, mezzi necessari per l’effettuazione delle operazioni
1. Fermo restando quanto previsto negli altri articoli del CONTRATTO, ed in particolare all’art. 2, gli ordini del CLIENTE saranno conferiti ed eseguiti secondo le regole di volta in volta applicabili, anche in relazione alle sedi di esecuzione sulle quali gli STRUMENTI FINANZIARI siano eventualmente negoziati.
2. Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA potrà compiere, a propria discrezione e a spese del CLIENTE, tutte le azioni necessarie per la tutela degli interessi propri e del CLIENTE. Qualora ciò sia richiesto dalla natura delle operazioni disposte, il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA se le operazioni stesse sono da intendersi a chiusura di posizioni in precedenza già aperte. Il CLIENTE terrà la BANCA indenne e la manleverà per ogni danno, costo, spesa, incluse le spese legali, in cui la BANCA dovesse incorrere per effetto di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.
3. Il CLIENTE è tenuto a versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse ai sensi del CONTRATTO, nonché a consegnare alla BANCA, tempestivamente secondo quanto richiesto dalla stessa, e comunque entro i termini previsti dal calendario del mercato per il regolamento delle operazioni, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari a tale regolamento. Il versamento delle somme di denaro da parte del CLIENTE avverrà con la valuta indicata di volta in volta dalla BANCA, in conformità con i termini di regolamento delle operazioni concluse. Resta salva la facoltà della BANCA di richiedere al CLIENTE modalità particolari per la consegna della liquidità e degli STRUMENTI FINANZIARI, a garanzia del buon fine delle operazioni compiute per suo conto.
4. L’esecuzione degli ordini impartiti dal CLIENTE è subordinata alla costituzione da parte del CLIENTE stesso delle garanzie indicate dalla BANCA comunque non inferiori alle forme di garanzia previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, dalle modalità di negoziazione vigenti nella sede di esecuzione in cui la BANCA operi, direttamente o per il tramite di altri intermediari autorizzati, o comunque ritenute opportune a sua discrezione dalla BANCA stessa.
5. Qualora il CLIENTE non fornisca alla BANCA secondo le modalità previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO o richieste dal mercato in cui viene eseguita l’operazione, o richieste dalla BANCA secondo la sua discrezionalità, la provvista, i depositi, le garanzie richiesti, o nel caso di effettuazione irregolare dei versamenti di cui sopra, la BANCA può rifiutarsi di eseguire l’ordine ovvero può liquidare coattivamente l’operazione, utilizzando a copertura di eventuali perdite che dovessero verificarsi a suo carico le disponibilità del CLIENTE in STRUMENTI FINANZIARI ed in liquidità di conto, che sono comunque costituite in garanzia a favore della BANCA stessa.
6. Fatto salvo quanto previsto nelle norme che regolano il servizio di CONTO CORRENTE relativamente al diritto di garanzia, ritenzione e compensazione e anche in deroga a quanto previsto nel CONTRATTO, il CONTO CORRENTE potrà essere estinto soltanto dopo l’avvenuta liquidazione di tutte le operazioni eventualmente pendenti e l’integrale soddisfazione della BANCA. In ogni caso, il CLIENTE si impegna a mantenere sul CONTO CORRENTE e sul CONTO DEPOSITO TITOLI indicati nel CONTRATTO una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA e nei tempi da quest’ultima stabiliti.
Art.B.6. - Documentazione sulle operazioni eseguite nel servizio di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini
1. Per ogni operazione eseguita, la BANCA invierà al domicilio del CLIENTE, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo o, qualora la BANCA riceva la conferma da un soggetto terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal soggetto terzo, una nota informativa redatta i sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
2. La documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata dal CLIENTE in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a.r., alla BANCA entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.
SEZIONE C) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI E DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO TERZI IN MODALITÀ DI MERA ESECUZIONE (COSIDDETTA EXECUTION ONLY)
1. La BANCA, qualora il CLIENTE intenda avvalersi dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini in conto terzi in modalità di mera esecuzione, non svolgerà in favore del CLIENTE né il servizio di consulenza in materia di investimenti né altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a STRUMENTI FINANZIARI;
2. Il CLIENTE prende atto che tale modalità di prestazione dei summenzionati servizi potrà essere seguita soltanto con riferimento a STRUMENTI FINANZIARI non complessi di cui alla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
3. Il CLIENTE dichiara che i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione di ordini in conto terzi in modalità di mera esecuzione è prestato dalla BANCA su iniziativa del CLIENTE stesso che ne ha fatta espressa richiesta.
4. Il CLIENTE riconosce che le operazioni vengono da lui concluse in piena autonomia sulla base di una sua personale valutazione. Nella trasmissione e nella esecuzione degli ordini impartiti dal CLIENTE, la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza discrezionalità alcuna in merito all'oggetto e alla tipologia dell'investimento deciso dal CLIENTE stesso.
Art.C.2. - Regole di comportamento
1. Il CLIENTE prende atto che la BANCA non è tenuta a richiedere le informazioni circa le conoscenze e l’esperienza del CLIENTE, né procedere alla valutazione di appropriatezza prevista dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO in relazione alle operazioni disposte dal CLIENTE. Di conseguenza, la BANCA, nel caso in cui una determinata operazione non sia appropriata, non ne darà comunicazione al CLIENTE.
Art.C.3. - Svolgimento del Servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini in conto terzi con modalità di mera esecuzione
1. Salvo quanto previsto dalla presente sezione, lo svolgimento del Servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto terzi in modalità di mera esecuzione è regolato dalle previsioni della Sezione C in quanto compatibili.
SEZIONE D) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, DI ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Art.D.1. - Attivazione del servizio
1. Per avvalersi dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione ordini per conto dei CLIENTI e di negoziazione per conto proprio aventi ad oggetto gli STRUMENTI FINANZIARI derivati previsti dalla Normativa di Riferimento (quali ad esempio swap, futures, opzioni, contratti differenziali, contratti differenziali sugli indici di borsa), il CLIENTE deve chiedere l’attivazione del servizio in sede di sottoscrizione della PROPOSTA CONTRATTUALE.
Le presenti norme si applicheranno congiuntamente a quelle relative ai SERVIZI di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione di ordini per conto dei CLIENTI e di negoziazione per conto proprio, in quanto compatibili. In relazione al servizio di negoziazione per conto proprio, in caso di conclusione del CONTRATTO fuori sede o di raccolta fuori sede delle disposizioni del CLIENTE, l’efficacia del CONTRATTO e delle operazioni è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione da parte del CLIENTE. Entro tale termine, il CLIENTE ha diritto di recedere dal CONTRATTO, limitatamente al servizio di negoziazione per conto proprio, o dalle operazioni, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, facendo pervenire al consulente finanziario o alla BANCA apposita comunicazione scritta. La eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata a: INVEST BANCA S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXXXX (XX) - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.
2. Con riferimento all’operatività su STRUMENTI FINANZIARI derivati non negoziati su mercati regolamentati (c.d. “derivati OTC”), quali, ad esempio, interest rate swap, domestic currency swap etc., le PARTI potranno individuare, in aggiunta alle norme della presente Sezione, ulteriori pattuizioni applicabili, che saranno disciplinate in un eventuale apposito atto integrativo
Art.D.2. - Prestazioni ed obbligazioni delle PARTI
1. Il CLIENTE è consapevole del fatto che gli ordini da lui impartiti relativi a STRUMENTI FINANZIARI derivati potranno essere eseguiti in mercati dotati di specifiche regolamentazioni, di locali disposizioni di autodisciplina e/o soggetti a prassi cui il CLIENTE e la BANCA operante per suo conto sono tenuti a uniformarsi. Conseguentemente il CLIENTE dà atto che la BANCA e l’intermediario di cui la stessa eventualmente si avvale dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull’eseguibilità dell’ordine o sulle condizioni di esecuzione.
2. Per le operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati, il CLIENTE si dichiara edotto del fatto che:
a. il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
b. l'investimento effettuato su questi contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite non quantificabili a priori, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario.
3. Il CLIENTE, conferendo un ordine avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati, implicitamente accetta e si impegna a rispettare le regole del mercato di riferimento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione.
Art.D.3. - Depositi, margini e pagamenti
1. Le somme di denaro e gli STRUMENTI FINANZIARI necessari per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI derivati dovranno essere consegnate alla BANCA prima del conferimento di qualsiasi ordine. Il CLIENTE si impegna a mantenere in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto delle operazioni in STRUMENTI FINANZIARI derivati.
2. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA.
3. La BANCA chiede al CLIENTE di aprire appositi conti di deposito liquidità e STRUMENTI FINANZIARI strumentali all'esecuzione delle operazioni su Strumenti Finanziari derivati (i “Conti su Derivati”); sui Conti su Derivati, in particolare, verranno versati i margini di cui alle disposizioni che seguono.
4. I Conti su Derivati potranno essere chiusi solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni ancora pendenti.
5. In particolare, il CLIENTE dovrà provvedere al versamento dei margini (margini iniziali, margini di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri etc.) nella misura calcolata dalla BANCA anche tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della competente cassa di compensazione e garanzia o delle clearing houses, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini.
6. Il CLIENTE prende atto che le somme richieste dalla BANCA come margine potranno eccedere quelle richieste dalla competente cassa di compensazione e garanzia o dalle clearing houses dei mercati in cui gli STRUMENTI FINANZIARI derivati vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al CLIENTE.
7. In alternativa all’addebito degli importi relativi ai margini che la BANCA, come sopra indicato, opererà sui Conti sui Derivati, la BANCA si riserva di accettare a garanzia STRUMENTI FINANZIARI che dovranno essere depositati sul relativo Conto sui Derivati; gli STRUMENTI FINANZIARI che la BANCA si riserva di accettare sono quelli di seguito indicati: titoli di stato italiani, francesi, tedeschi, titoli obbligazionari emessi da enti sovranazionali, titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani aventi massimo merito creditizio. Il valore degli STRUMENTI FINANZIARI sopra specificati posti a garanzia dei margini da corrispondere alla BANCA verrà calcolato sul controvalore di mercato degli stessi, diminuito del 15%. Qualora la garanzia costituita dagli STRUMENTI FINANZIARI non sia più sufficiente in conseguenza del deprezzamento del valore degli stessi ovvero in conseguenza dell’ammontare dei margini volta per volta versati dalla
BANCA conseguenti alla variazione di prezzo sfavorevoli al CLIENTE, la BANCA, salvo che il CLIENTE non integri la garanzia costituita dagli STRUMENTI FINANZIARI, avrà diritto di addebitare il Conto sui Derivati.
8. Il CLIENTE dovrà inoltre versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla BANCA tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l’operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
9. Le PARTI convengono che al CLIENTE, il quale espressamente riconosce e accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA o comunque versate dal CLIENTE a titolo di margini. Resta inteso, comunque, che il CLIENTE è tenuto a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della BANCA, tutti gli ulteriori importi per margini, commissioni, spese e ogni altro onere, anche di natura fiscale, che la BANCA dovesse sostenere in relazione all’espletamento del mandato.
Art.D.4. - Ordini e istruzioni - opzioni
1. Gli ordini relativi ai contratti di opzione devono specificare se la relativa transazione sia da imputare a chiusura di una posizione precedentemente aperta.
2. I termini, gli orari e le modalità per l’esercizio o per l’eventuale abbandono dell’opzione sono quelli stabiliti dalla cassa di compensazione e garanzia o dagli enti e dagli istituti corrispondenti presenti nei mercati.
3. Il CLIENTE comunicherà alla BANCA, per le posizioni aperte, la propria intenzione di esercizio ovvero di chiusura della/e posizione/i entro l’ultimo giorno di mercato aperto che precede il giorno di scadenza della tipologia dei contratti in essere, restando esclusa sin da ora la responsabilità della BANCA per la mancata esecuzione delle istruzioni nel caso di ricevimento delle stesse oltre i tempi tecnici indicati.
4. In assenza di comunicazioni effettuate dal CLIENTE entro il termine di cui al precedente comma, la BANCA è autorizzata a chiudere le posizioni, restando sin da ora esclusa ogni sua responsabilità. Fatte salve le procedure di esercizio e di abbandono automatico dell'opzione previste dalla regolamentazione degli organismi di liquidazione e di compensazione competenti, i diritti di opzione possono essere esercitati con le modalità previste dalle disposizioni di tali organismi e da ogni altra disposizione comunque applicabile.
Art.D.5. - Limitazione di responsabilità
1. Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente alla richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del CLIENTE, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del CLIENTE stesso. Il CLIENTE libera e manleva la BANCA da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.
Art.D.6. - Operazioni con passività potenziali
1. La BANCA informa prontamente il CLIENTE appena le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI derivati da lui disposte abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore all’aliquota percentuale del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia. Il CLIENTE è tenuto a comunicare alla BANCA tali parametri prima dell’inizio dell’attività e potranno essere integrati e modificati successivamente a mezzo di specifica comunicazione sulla base di appositi moduli predisposti dalla BANCA.
2. La BANCA comunicherà al CLIENTE il superamento della predetta soglia al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, dalla fine del giorno lavorativo successivo.
1. In caso di recesso da parte del CLIENTE, oltre a quanto previsto nelle NORME GENERALI, lo stesso CLIENTE avrà cura di dare adeguate disposizioni alla BANCA al fine di chiudere tutte le posizioni prima della data in cui il recesso produce i suoi effetti. Qualora a tale data risultino ancora aperte delle posizioni, la BANCA le chiuderà entro il successivo giorno lavorativo, effettuando a tale scopo le necessarie operazioni sul mercato con le modalità e i prezzi che riterrà più opportuni, addebitando al CLIENTE eventuali oneri e le spese connesse alla chiusura delle operazioni in parola.
1. L’addebito di eventuali margini, commissioni ed importi avverrà in Euro o nella diversa divisa di denominazione del CONTRATTO.
1. Il CLIENTE è tenuto a rilasciare, a semplice richiesta della BANCA, tutte le garanzie che quest’ultima ritenga opportune al fine di assicurare l’adempimento da parte del CLIENTE medesimo degli obblighi derivanti dall’operatività in STRUMENTI FINANZIARI derivati.
2. Il CLIENTE prende atto che, sussistendone i requisiti soggettivi di applicabilità, con riferimento a tutti i valori e gli STRUMENTI FINANZIARI posti in garanzia (anche ai sensi delle norme sul diritto di garanzia, di ritenzione e di compensazione delle NORME GENERALI) troverà applicazione la disciplina prevista dal d. lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 7.
Art.D.10. - Inadempimento del CLIENTE
1. La BANCA si riserva la facoltà di:
a. non accettare gli ordini impartiti dal CLIENTE in tutti i casi nei quali il CLIENTE non abbia fornito la liquidità necessaria e/o sufficienti STRUMENTI FINANZIARI a garanzia;
b. liquidare immediatamente – in tutto o in parte e senza necessità di preavviso (in analogia ai rimedi ordinariamente previsti dalle norme e dai regolamenti di mercato e delle casse di compensazione e garanzia / clearing houses) – i contratti e le posizioni in STRUMENTI FINANZIARI derivati e le operazioni in essere del CLIENTE, senza risolvere il CONTRATTO, qualora:
2. il CLIENTE non abbia fornito i fondi necessari a costituire od integrare i margini ed il CLIENTE non provveda ad effettuare versamenti e/o ad integrare i mezzi di garanzia entro il termine perentorio ed essenziale delle ore 9:00 del giorno lavorativo nel quale si è manifestata l’indisponibilità dei fondi;
3. si verifichino ragioni che impediscano l’utilizzazione di dette disponibilità ai fini della costituzione od integrazione dei margini da versare sul conto corrente dedicato ai margini.
SEZIONE E) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
Art.E.1. - Svolgimento del servizio di collocamento
1. Nella prestazione del servizio di collocamento la BANCA si attiene alle disposizioni dettate dall’offerente o dal soggetto che organizza e che costituisce il consorzio di collocamento, al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
2. La BANCA osserva le disposizioni in tema di sollecitazione all’investimento e di promozione e collocamento, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, di PRODOTTI e servizi di investimento. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle società prodotto gli adempimenti prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO ed a carico delle stesse.
Con il servizio di collocamento la BANCA può offrire al CLIENTE i PRODOTTI e/o servizi di investimento da essa distribuiti o collocati. In relazione al servizio di collocamento, in caso di conclusione del CONTRATTO fuori sede o di raccolta fuori sede delle disposizioni del CLIENTE, l’efficacia del CONTRATTO e delle operazioni è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione da parte del CLIENTE. Entro tale termine, il CLIENTE ha diritto di recedere dal CONTRATTO, limitatamente al servizio di collocamento, o dalle operazioni, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, facendo pervenire al consulente finanziario o alla BANCA apposita comunicazione scritta.
La eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata a: INVEST BANCA S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXXXX (XX) - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi.
Art.E.2. - Modalità di svolgimento del servizio di collocamento
1. In esecuzione del CONTRATTO la BANCA promuove l’acquisto e/o la sottoscrizione di PRODOTTI per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative società prodotto.
2. La BANCA, inoltre, riceve le richieste di acquisto/sottoscrizione di PRODOTTI trasmesse dal CLIENTE di sua iniziativa.
3. Il servizio potrà essere svolto dalla BANCA sia presso la sede o le dipendenze della BANCA, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di CONSULENTI FINANZIARI.
4. La BANCA, di sua iniziativa o su richiesta del CLIENTE, potrà fornire allo stesso una consulenza generica su tipi di STRUMENTI FINANZIARI ed effettuare una pianificazione del portafoglio del CLIENTE suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di STRUMENTI FINANZIARI individuati percentualmente.
5. La BANCA, ove non convenuto in forza di apposito e separato contratto scritto, non svolgerà in favore del CLIENTE il servizio di consulenza in materia di investimenti.
6. Nella prestazione del servizio, la BANCA si attiene alle disposizioni dettate dalla SOCIETÀ PRODOTTO anche al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
Art.E.3. - Assistenza post Collocamento
1. Nel caso in cui il CLIENTE abbia acquistato o sottoscritto STRUMENTI FINANZIARI o PRODOTTI la cui natura o funzione richiedano l’assistenza della BANCA nella fase successiva all’acquisto o alla sottoscrizione, la BANCA svolgerà in favore del CLIENTE attività di assistenza successiva alla sottoscrizione/acquisto da parte di quest’ultimo degli STRUMENTI FINANZIARI e/o dei PRODOTTI. In particolare, la BANCA riceverà dal CLIENTE le istruzioni relative ai PRODOTTI collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch.
Art.E.4. - Obblighi della BANCA
1. La BANCA, prima della sottoscrizione del PRODOTTO da parte del CLIENTE, provvede a consegnare al medesimo il documento di acquisto o di sottoscrizione, il prospetto informativo o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
2. La BANCA provvede tempestivamente all’invio alle società prodotto delle disposizioni del CLIENTE e dei mezzi di pagamento consegnati dal CLIENTE.
3. La BANCA provvede a trasmettere al CLIENTE ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotto riferita al CLIENTE medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i PRODOTTI.
Art.E.5. - Dichiarazioni del CLIENTE
1. Considerato che la BANCA, ai sensi del CONTRATTO, svolge attività di promozione e collocamento dei PRODOTTI, il CLIENTE è consapevole che le operazioni relative ai PRODOTTI vengono concluse sulla base di una sua autonoma valutazione e non in forza di una raccomandazione personalizzata della BANCA o presentata come adatta al CLIENTE o basata sulle caratteristiche del CLIENTE medesimo.
2. Nell’esecuzione delle operazioni la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti.
3. Una volta impartite, le istruzioni del CLIENTE possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla SOCIETÀ PRODOTTO.
Art.E.6. - Operazioni non appropriate
1. Qualora il CLIENTE richieda di sottoscrivere e/o acquistare PRODOTTI che la BANCA valuti come non appropriati al CLIENTE medesimo, la BANCA dà notizia al CLIENTE di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato.
2. Il CLIENTE prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla BANCA sulla base delle informazioni comunicate dal CLIENTE mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito “Questionario ai fini della valutazione dell’appropriatezza”. Il CLIENTE è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.
3. Il CLIENTE è tenuto a collaborare con la BANCA per la redazione e l’aggiornamento delle sue informazioni richieste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO al fine della valutazione di appropriatezza.
4. Il CLIENTE prende atto che la BANCA fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal CLIENTE e che è onere del CLIENTE informare la BANCA di ogni variazione relativa alle stesse.
Art.E.7. - Rischi delle operazioni
1. Il CLIENTE, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di oltre a quanto contenuto nelle Informazioni Generali e nel DOCUMENTO INFORMATIVO allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l’attività di cui al CONTRATTO non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.
Art.E.8. - Documentazione delle operazioni eseguite – rendicontazione
1. La BANCA fornisce al CLIENTE con le modalità previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO le informazioni essenziali relative all’esecuzione delle disposizioni.
2. Nel caso di disposizioni relative a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente, qualora non inviata al CLIENTE dalla SOCIETÀ PRODOTTO, la BANCA invia al CLIENTE un rendiconto semestrale delle operazioni effettuate.
3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non trovano applicazione nei caso in cui la documentazione di cui sopra sia inviata al CLIENTE dalle società prodotto.
4. Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata, qualora nessuna delle PARTI faccia pervenire all’altra, a mezzo di raccomandata A.R., un reclamo motivato scritto entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa documentazione.
Art.E.9. - Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri
1. Salvo diverso ed esplicito accordo tra le PARTI, in relazione al servizio non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del CLIENTE ed a favore della BANCA.
2. La remunerazione della BANCA, nonché l’eventuale rimborso delle spese, è convenuta con le società prodotto sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse, così come specificato nell’Elenco degli Incentivi allegato alla PROPOSTA CONTRATTUALE.
SEZIONE F) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE E SERVIZI CONNESSI
Art.F.1. - Comunicazioni periodiche
1. La BANCA fornisce al CLIENTE, almeno una volta l’anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni economiche applicate. In mancanza di opposizione scritta dal parte del CLIENTE le condizioni si intendono approvate trascorsi sessanta (60) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Tale comunicazione periodica sarà resa in forma cartacea o in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx base delle scelte effettuate dal CLIENTE. In ogni momento del rapporto il CLIENTE ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
Art.F.2. - Accredito di bonifici, rimesse e altri mezzi di pagamento
1. Salvo espressa istruzione contraria e fatte salve le previsioni contenute nella sezione H) del presente contratto circa i servizi di pagamento, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del CLIENTE, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non disponibile prima che la BANCA ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al CLIENTE alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la BANCA consentisse al CLIENTE di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La BANCA si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al CLIENTE di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la BANCA si riserva tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
2. Le disposizioni con assegni sul conto presso la BANCA si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla banca contro rimborso del costo. Il CLIENTE è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall’uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla BANCA. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla BANCA. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle norme che regolano detto servizio, la BANCA – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la BANCA abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto. In caso di pluralità di conti, la BANCA non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso CLIENTE.
Art.F.3. - Rapporti di dare ed avere
1. I rapporti di dare ed avere relativi a conti creditori e debitori vengono regolati contabilmente con identica periodicità, pattuita e indicata nel modulo allegato, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate e applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le ritenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica calcolato secondo quanto previsto al presente comma, produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
2. Qualora il conto corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 100 è facoltà della BANCA cessare la corresponsione di interessi, l'addebito delle spese di gestione del conto e l'invio dell'estratto conto. Non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la BANCA effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero spese), ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Sul saldo dei conti debitori venuti a cessare per qualsiasi motivo, ed anche quando il debito venga ad essere rappresentato da effetti cambiari, gli interessi continuano a decorrere fino alla data di estinzione del debito e vengono regolati e computati come ai precedenti commi. Gli assegni della BANCA vengono addebitati sul conto del CLIENTE con la valuta stabilita nel modulo allegato; nel caso di assegni posdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell’art. 31 della Legge sugli Assegni. Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Resta salva la facoltà della BANCA di eseguire la compensazione tra più conti ai sensi dell'art. 1853 c.c..
1. L'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla BANCA almeno trimestralmente o comunque con la periodicità eventualmente indicata negli allegati alla modulistica contrattuale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla chiusura, anche in adempimento agli obblighi di cui all'art. 1713 c.c..
2. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla BANCA un reclamo specifico e per iscritto, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal CLIENTE con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel solo caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il CLIENTE potrà proporre contestazione scritta mediante contestazione scritta entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data del ricevimento
dell'estratto conto chiedendo la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la BANCA può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Art.F.5. - Conti correnti in valuta
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della BANCA nel caso che all'Azienda stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
2. Per i bonifici da eseguire negli stati Uniti d’America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prelevare il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del CLIENTE resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della BANCA addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.
Art.F.6. - Morte di un cointestatario
1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all'articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o dell'inabilitato.
2. Nel caso di cui al precedente comma la BANCA deve però pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art.F.7. - Pagamento assegni in caso di recesso
1. Il pagamento degli assegni emessi dal CLIENTE, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
a. in caso di recesso, da parte del CLIENTE o della BANCA, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la BANCA non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante;
b. in caso di recesso, da parte della BANCA dell’apertura di credito, il CLIENTE è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c. la BANCA, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal CLIENTE con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
2. Nel caso, invece, in cui la BANCA comunichi il recesso dell’apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del CLIENTE, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto e sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la diponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al CLIENTE in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art.F.8. - Comunicazione del CLIENTE
1. Le comunicazioni e gli ordini del CLIENTE hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disservizi, ritardi, mancata o irregolare trasmissione, ed in genere ogni causa, impedimento od ostacolo non imputabile alla BANCA. In tali casi la BANCA informerà tempestivamente il CLIENTE dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il CLIENTE non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il CLIENTE non rivesta la qualifica di consumatore, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e, allo stesso modo, la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del servizio.
Art.F.9 – Commissione di Istruttoria Veloce
1. La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre il saldo creditore ovvero oltre il limite dell’apertura di credito regolata sul conto, se concessa, alle condizioni stabilite nel presente articolo e nel documento di sintesi o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente.
2. Se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell’art. 120 octies del Testo Unico Bancario, in caso di concessione di uno sconfinamento per un importo pari o superiore ad € 300,00, in assenza di apertura di credito, o al 5% dell’importo totale del credito previsto da un’apertura di credito, se esistente, e che si protrae per oltre un mese, la Banca comunicherà al Cliente, entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dalla determinazione del
menzionato sconfinamento, salvo la comunicazione non sia stata effettuata in un momento antecedente, l’avvenuto sconfinamento, l’importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole consentito dal Cliente.
3. In caso di concessione di uno sconfinamento, si applicherà il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce di cui all’art. 117 bis, comma 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 indicati nel documento di sintesi o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente. La commissione per istruttoria veloce è addebitata al Cliente dalla Banca per la valutazione creditizia necessaria ad autorizzare l’operazione di addebito, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido. Essa viene applicata in via posticipata ogni volta in cui il saldo disponibile di fine giornata, rispetto alla rilevazione precedente, risulti a debito ovvero a debito in misura maggiore, secondo i valori e le modalità indicate nel documento di sintesi del presente contratto. Nei contratti con i non consumatori possono essere previste, nei limiti di legge, commissioni differenziate per scaglioni di importo, secondo quanto riportato nel documento di sintesi.
4. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta nei seguenti casi: (i) nei rapporti con i consumatori - per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare – quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: (a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; (b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; (ii) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; (iii) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito.
1. Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 67 duodecies e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), il CLIENTE ha facoltà di recedere dal rapporto di conto corrente con la BANCA senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre quattordici (14) giorni lavorativi dalla data di stipula del CONTRATTO e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Invest Banca S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX).
Art.F.11. - Incarichi della banca
1. È in facoltà della BANCA di assumere o meno gli ulteriori incarichi dal CLIENTE. In relazione degli incarichi ricevuti dal CLIENTE, la BANCA è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di istruzioni particolari del CLIENTE, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dalla BANCA in relazione alle procedure utilizzate nell'ambito della propria organizzazione.
SEZIONE G) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO PSD
Titolo 1 - Contratto Quadro PSD
Art.G.1. - Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza – Esenzioni per i Clienti non Consumatori e non Microimpresa – Attivazione dei Servizi di pagamento PSD
1. Le Norme che regolano il presente Contratto Quadro PSD contenute nel presente Titolo si applicano a tutti i singoli Servizi di pagamento PSD se rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2007/64/CE, nonché del D. lgs.
n.11 del 27 gennaio 2010, di seguito definiti e disciplinati anche nei Titoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di pagamento PSD, per quanto non diversamente previsto dal presente Contratto Quadro PSD e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD, si applicano le previsioni contenute nel conto corrente (Sezione F), laddove compatibili.
2. In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD, prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento. In caso di contrasto tra le previsioni contenute nel conto corrente (Sezione F), e le norme che regolano il Contratto Quadro PSD (Sezione G - Titolo 1) o le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD (Sezione G – Titoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7) prevarranno le norme riferite al Contratto Quadro PSD ed ai Servizi di pagamento PSD.
3. A far tempo dalla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD, le norme riferite al Contratto Quadro PSD ed ai Servizi di pagamento PSD si applicano a tutti i Servizi di pagamento PSD che il Cliente intrattiene con la Banca, anche a quelli accesi in data anteriore alla data di efficacia del Contratto Quadro PSD, intendendosi a tal fine integralmente abrogate e sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - Cliente. Le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio di pagamento PSD acceso dal Cliente successivamente alla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
4. Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli G.8., G.11., G.16., G.18., G.19. e G.26. della presente Sezione, non troveranno applicazione fra le Parti.
5. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli G.11., comma 3 e 18 presente Sezione non troveranno applicazione fra le Parti.
6. La conclusione del Contratto Quadro PSD comporta l’attivazione dei Servizi di pagamento PSD richiesti dal Cliente. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto Quadro PSD, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più Servizi di pagamento PSD ulteriori che saranno disciplinati dal presente Contratto Quadro PSD.
7. Le Norme che regolano il presente Contratto Quadro PSD contenute nella presente Sezione G si applicano ai Servizi di Pagamento ed alle Operazioni di Pagamento che - fatto salvo quanto diversamente previsto - soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
(a) anche il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è insediato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri paesi identificati di volta in volta;
(b) il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento sono effettuati in Euro, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente alla Area dell’Euro, nella valuta ufficiale di Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri paesi identificati di volta in volta.
8. Resta inteso che, diversamente da quanto previsto dal comma precedente, le disposizioni del presente Contratto Quadro PSD attuative delle norme contenute nel Capo II bis del Titolo VI del Testo Unico Bancario si applicano a tutti i Servizi di Pagamento e alle connesse Operazioni di Pagamento offerti sul territorio della Repubblica.
1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:
“Contratto Quadro PSD” si intendono le norme contenute nel Titolo 1 della presente Sezione applicabili a tutti i Servizi di pagamento PSD disciplinati nei successivi Titoli 2 e 3;
“Servizi di pagamento PSD” si intendono i Servizi di pagamento cui è applicabile la Direttiva 2007/64/CE disciplinati nei successivi Titoli 2 e 3;
“Parti” si intende il Cliente e la Banca congiuntamente;
“Operazione di pagamento” si intende l’attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
“Ordine di pagamento” si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
“Strumento di pagamento” si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di pagamento;
“Sistema di pagamento” o “Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento” si intende un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di pagamento;
“Pagatore” si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
“Beneficiario” si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento;
“Giornata operativa” si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un’Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento stessa;
“Addebito diretto” si intende un Servizio di pagamento per l’addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo;
“Conto di pagamento” si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di Operazioni di pagamento. In relazione ai rapporti tra la Banca ed il Cliente, il Conto Corrente di Corrispondenza rappresenterà il Conto di pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di pagamento riferite al Cliente;
“Consumatore” si intende la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo);
“Micro-impresa” si intende l’impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a sensi dell’art. 84, let. b), Direttiva 2007/64/CE;
“Prestatore di servizi di pagamento” si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
“Utilizzatore di servizi di pagamento” o “Utilizzatore” si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario, o di entrambi;
“Fondi” si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’art. 1, comma 2, let. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
“Data valuta” si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
“Autenticazione” si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l’utilizzo di uno specifico Strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
“Identificativo unico” si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all’Utilizzatore di servizi di pagamento e che l’Utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro Utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l’Identificativo unico identifica solo l’Utilizzatore del servizio di pagamento;
“Supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta all’Utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
“Tasso di cambio di riferimento” si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.
Art.G.3. - Informazioni e condizioni
1. Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del Contratto Quadro PSD, è stato a lui consegnato dalla Banca il “Documento di sintesi” ed il relativo “Documento informativo sui servizi PSD”, quali previsti dalla normativa di riferimento e che costituiscono parte integrante del presente Contratto.
2. Le condizioni economiche applicate che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare sono riportate nel Documento di Sintesi di cui al precedente comma del presente articolo.
3. Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del presente Contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
1. La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, in relazione e prima di una singola Operazione di pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente art. G.3., informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione dell’operazione e sulle spese che il Cliente Pagatore deve corrispondere e, in caso di pluralità di voci, dà evidenza separata delle singole voci.
2. Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i Singoli Servizi di pagamento PSD.
Art.G.5. - Informazioni per il Cliente Pagatore
1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce al Cliente Pagatore le seguenti informazioni:
un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l’Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
l’importo dell’Operazione di pagamento nella valuta in cui è avvenuto l’addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l’Ordine di pagamento;
l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Cliente Pagatore deve corrispondere;
se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’Operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
la Data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’Ordine di pagamento.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al
mese, di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente. In tale caso le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca per un periodo di 13 mesi dalla data della operazione.
3. Qualora il Cliente Pagatore richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.
Art.G.6 - Informazioni per il Cliente Beneficiario
1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce al Cliente Beneficiario le seguenti informazioni:
un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l’Operazione di pagamento e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’Operazione di pagamento;
l’importo dell’Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario;
l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l’importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;
se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’Operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’Operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
la Data valuta dell’accredito.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese, di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD. In tale caso le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca per un periodo di 13 mesi dalla data della operazione.
3. Qualora il Cliente Beneficiario richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.
1. Il consenso all’Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD.
2. Qualora il Cliente non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD, la Banca considera l’operazione come non autorizzata.
3. L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di una Operazione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di una Operazione di pagamento.
Art.G.8. - Revoca del consenso
1. Il Cliente può revocare il consenso in qualsiasi momento purché prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. G.11. del presente Contratto Quadro PSD.
2. La revoca del consenso all’Operazione di pagamento è prestata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD.
Art.G.9. - Ordine di pagamento e relativo rifiuto
1. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. G.20., la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica all’Utilizzatore il rifiuto all'esecuzione tramite comunicazione telefonica o posta elettronica, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’Utilizzatore di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti la suddetta comunicazione quali indicate nel Documento di Sintesi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento PSD.
3. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Art.G.10. - Determinazione del momento di ricevimento dell’Ordine di pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore.
2. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
3. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l’Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
4. Ove concordato, l’esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo ovvero il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell’Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l’ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.
Art.G.11. - Irrevocabilità degli Ordini di pagamento
1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore l’Ordine di pagamento non può essere revocato dal Pagatore.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. G.8., per le Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l’Ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o dopo avergli dato il consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento.
3. Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei Fondi. Il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso in cui l’Utilizzatore ed il Prestatore di servizi di pagamento abbiano pattuito che l’esecuzione dell’Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento, l’Utilizzatore può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l’Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell’Utilizzatore e del suo Prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 che precedono, per la revoca dell’Ordine di pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.
6. La Banca addebita al Cliente le spese, indicate nel Documento di Sintesi, in caso di revoca.
7. Resta fermo che la revoca dell’Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra il Prestatore di servizi di pagamento e l’Utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.
8. L’irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore dell’importo dell’Operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore ed il Beneficiario.
Art.G.12. - Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo degli Strumenti di pagamento
1. Non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l’utilizzo. Il Cliente è tenuto ad utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui al Contratto Quadro PSD e dei singoli Servizi di pagamento PSD.
2. Il Cliente deve comunicare, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 ore successive, alla Banca la perdita, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello Strumento di pagamento. Il Cliente, ai fini di effettuare la predetta comunicazione, potrà avvalersi dei canali specificati per i singoli Strumenti di pagamento. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvederà ad inibire l’utilizzo dello Strumento di pagamento.
Art.G.13 - Limiti dell’utilizzo degli Strumenti di pagamento
1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, la Banca può concordare con il Cliente Pagatore limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri.
2. La Banca si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a. la sicurezza dello Strumento di pagamento;
b. il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c. un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore secondo le modalità indicate per i singoli Strumenti di pagamento del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. In occasione della comunicazione del blocco, la Banca dovrà fornire al cliente: a) il codice di blocco; b) l'orario del blocco; c) la conferma dell'avvenuto blocco. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
4. Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
Art.G.14 - Obblighi a carico della Banca in relazione agli Strumenti di pagamento
1. La Banca in relazione agli Strumenti di pagamento dalla stessa emessi è tenuta ad:
a. assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo di uno Strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad usare lo strumento medesimo, fermi in ogni caso i generali obblighi di custodia e riservatezza a carico del Cliente, nonché gli obblighi a carico del Cliente previsti dal precedente art. G.12.;
b. astenersi dall’inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
c. assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al precedente art. G.12, comma 2, nonché, nel caso di cui al precedente art. G.13, comma 4, di chiedere la riattivazione dello Strumento di pagamento o l’emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
d. impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al precedente art. G.12., comma 2.
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo art. G.19., ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca nelle modalità previste nei singoli Servizi di Pagamento PSD. Con riferimento ai Clienti che rientrano nella categoria dei “consumatori” o delle “microimprese”, la comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. I Clienti che non rientrano nella categoria dei “consumatori” o delle “microimprese” sono tenuti ad effettuare la suddetta comunicazione entro e non oltre 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo, un’Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall’Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita, derivante dall’utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché tale utilizzo sia avvenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. G.12., comma 2.
2. Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. G.12., comma 2, il Cliente medesimo sopporta per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 Euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
3. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza del precedente art. G.12. con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 150 Euro di cui al comma precedente.
4. In merito alle modalità di utilizzo degli Strumenti di pagamento il Cliente è tenuto a rispettare con attenzione le istruzioni comunicate dalla Banca, anche attraverso il servizio di Home Banking Xxxx/Xxxx@xxx.
Art.G.17. - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. G.15, nel caso in cui un’Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Cliente.
2. Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell’importo rimborsato.
3. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.
1. Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell’importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Xxxxxxxx avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal presente Contratto Quadro PSD e le pertinenti circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’Operazione di pagamento eseguita.
3. Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Xxxxxxxx non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.
4. Il Cliente Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca all’esecuzione dell’Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Pagatore è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario attraverso uno dei canali di comunicazione con il Cliente (telefono, e-mail, lettere spedite all’indirizzo di domicilio del Cliente).
5. Il Cliente Xxxxxxxx può chiedere il rimborso di cui al presente articolo entro otto settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro dieci Giornate operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il cliente Pagatore si impegna a mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.
6. Il Cliente Pagatore, qualora non accetti la giustificazione fornita, può presentare reclamo alla Banca, per lettera raccomandata o per via telematica, agli indirizzi: Invest Banca S.p.A. - Ufficio Reclami – Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), indirizzo di posta elettronica xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, fax 0000 0000000.
7. Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del ricorso presentato all’Ufficio Reclami (perché non ha
Art.G.19. - Mancata esecuzione o esecuzione inesatta
1. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. G.15., G.22., commi 2 e 3, e G.25., il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall’art. G.20, comma 2, del presente Contratto Quadro PSD. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
2. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia responsabile ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l’operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. In tali casi, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento.
3. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette l’importo dell’Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario stesso.
4. Fatti salvi gli artt. H.15, H.22, commi 2 e 3, e H.25, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario:
a) è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta trasmissione dell’Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo art. G.20., comma 4, del presente Contratto Quadro PSD;
b) trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento in questione al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore;
c) è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. G.21. del presente Contratto Quadro PSD.
5. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di una Operazione di pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento sia stato addebitato un conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest’ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo.
Art.G.20. - Tempi di esecuzione
1. Il presente articolo si applica solo:
a) alle Operazioni di pagamento in Euro;
b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’Euro.
2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva.
3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario quale Data valuta e rende disponibile l’importo dell’Operazione di pagamento sul conto del Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. G.21.
4. Quando l’Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l’ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario ed il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l’ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell’operazione alla data di scadenza convenuta.
5. Quando un Utilizzatore di servizi di pagamento versa contante su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto medesimo è denominato, il Prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l’Utilizzatore non rivesta la qualifica di consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.
Art.G.21. - Data valuta e disponibilità dei Fondi
1. Il presente articolo si applica solo:
a) alle Operazioni di pagamento in Euro;
b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’Euro.
2. La Data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di pagamento viene accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
3. Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l’importo dell’Operazione di pagamento sia a
disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.
4. La Data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento salvo le ipotesi di operazioni di pagamento effettuate in giornate non operative. In tali ultimi casi la data valuta dell’operazione di pagamento è quella del giorno in cui viene disposto l’ordine di pagamento o effettuato il prelievo.
5. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.
Art.G.22. - Identificativi unici inesatti
1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall’Identificativo unico.
2. Se l’Identificativo unico fornito dall’Utilizzatore di servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente art. G.19., della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi una obbligazione di mezzi e non di risultato.
3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento in conformità con l’Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
Art.G.23. - Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD e dei Servizi di pagamento PSD
1. Fermo quanto previsto dall’art. 126 - sexies del d. lgs. 385/1993, ogni modifica unilaterale della presente Sezione e/o delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca ai sensi dell’art. 126- quater, comma 1, lett. a) del d. lgs. 385/1993, verrà proposta dalla Banca con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista e, se peggiorativa, qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, solo qualora sussista un giustificato motivo. Entro questo termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del contratto”.
2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere immediatamente e senza spese prima della data per l’applicazione della modifica stessa.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel presente Contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse attraverso gli estratti conto periodici.
5. Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando sono adottate sulla base di criteri oggettivi e motivati e applicate a tutti i clienti, a parità di condizioni.
6. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento PSD, fermo restando l’applicazione dell’art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per le condizioni del conto corrente non riferibili agli stessi Servizi di pagamento PSD. Nel caso di contratti di conto corrente in cui la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i Servizi di pagamento PSD, per tutte le modifiche unilaterali troverà applicazione l’art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Art.G.24. - Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD
1. Il Contratto Quadro PSD è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R., facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.
3. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
4. In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
5. Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l’automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.
Art.G.25. - Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità di cui agli articoli del presente Titolo 1, non si applicano in caso di caso fortuito o forza
maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art.G.26. - Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento
1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Quando il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno Strumento di pagamento registrato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dal Cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. G.12.
Art.G.27. - Denominazione valutaria dei pagamenti
1. Salvo diversamente stabilito dalle Parti, i pagamenti sono effettuati in valuta Euro.
Art.G.28. – Trasferibilità dei servizi di pagamento (banca trasferente)
1. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 -, qualora la Banca riceva da un Prestatore di servizi di pagamento (c.d. ricevente), una richiesta di trasferimento avente ad oggetto tutti o alcuni:
a) ordini permanenti di bonifico o sepa direct debit eseguiti sul conto corrente;
b) addebiti diretti ricorrenti e bonifici o sepa direct debit in entrata ricorrenti eseguiti sul conto corrente, o
c) l'eventuale saldo positivo del conto corrente;
a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la richiesta di chiusura del conto corrente, fornirà al Prestatore di servizi di Pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Resta inteso che il Prestatore di servizi di pagamento ricevente dovrà acquisire l’autorizzazione al trasferimento debitamente sottoscritta e compilata da un cliente che rivesta la qualifica di Xxxxxxxxxxx e dovranno essere rispettati gli altri presupposti di legge.
2. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca consentirà al Cliente che rivesta la qualifica di Consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere.
3. La Banca fornirà al Prestatore di servizi di Pagamento ricevente che le richieda le informazioni relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e sepa credit transfer e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti o sepa credit transfer ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto corrente del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del Cliente o del Prestatore di servizi di pagamento ricevente.
4. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il Cliente che rivesta la qualifica di Consumatore richiederà la chiusura del conto corrente, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Banca non addebiterà spese al Cliente che rivesta la qualifica di Consumatore per il servizio di trasferimento.
6. Il Cliente che intenda trasferire tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico o sepa credit transfer, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti o sepa credit transafer ricorrenti eseguiti sul conto corrente, o l'eventuale saldo positivo del conto corrente, a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la richiesta di chiusura del conto corrente dovrà, tramite l’autorizzazione:
- fornire al Prestatore di servizi di pagamento trasferente e al Prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
- identificare specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico o di sepa credit transfer e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
- indicare la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico o di sepa credit transfer e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal Prestatore di servizi di pagamento trasferente.
7. Il Prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del Cliente che rivesta la qualifica di Consumatore. Nel caso in cui il conto corrente abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
Titolo 2 – Servizi di pagamento Carte di debito: Bancomat/ATM, PagoBancomat, Fast Pay, Maestro
Art.G.29. - Oggetto del servizio Carte di debito
1. L'uso congiunto della Carta, di seguito denominata, Carta, e del «Codice Personale Segreto», di seguito denominato P.I.N. (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima (di seguito denominato cliente), a disporre del proprio conto corrente con modalità elettroniche per usufruire dei Servizi più avanti disciplinati nel presente Titolo. Fa eccezione all’uso congiunto di Carta e P.I.N. il servizio Fast Pay, per il quale è sufficiente l’uso della Carta. Inoltre, in alcuni casi di utilizzo del servizio POS su esercenti convenzionati al circuito Maestro, potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontrino in luogo della digitazione del P.I.N..
2. L'utilizzo dei Servizi, presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai marchi Bancomat/Pagobancomat//Maestro, deve avvenire entro i limiti d'importo e con le modalità indicate nel Documento di Sintesi o comunque autorizzate dalla Banca, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo convenuti.
3. Con la Carta di debito il Cliente potrà accedere ai servizi indicati negli articoli da G.43 a G.48.
Art.G.30. - Rilascio della Carta
1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., consegnato al cliente in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
3. La Banca consegna al Cliente personalmente la Carta ed il relativo P.I.N. con le modalità stabilite all'atto della sottoscrizione del contratto. Dietro richiesta scritta dei cliente, la Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del
P.I.N. in plichi separati.
4. La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza.
Art.G.31. - Poteri di rappresentanza – Delegato – Cointestazione
1. Il Cliente può comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell'utilizzo della Carta e del P.I.N., restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'uso della Carta e del P.I.N. medesimi da parte di tali persone.
2. In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato ad operare sul conto, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo del relativo contratto.
3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall'art. G.38., la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN.
4. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca trascorsi 2 giorni operativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte della dipendenza emittente la Carta, della raccomandata inviata dal Cliente. Non verranno prese in considerazione le segnalazioni ricevute da altro ufficio o dipendenza della Banca.
5. Quando il conto corrente è intestato a più persone, la Banca può mettere a disposizione dei cointestatari, a suo insindacabile giudizio, più Carte e relativo P.I.N. distinto per Carta. I cointestatari dovranno sempre mantenere nel conto corrente la necessaria provvista. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul conto stesso, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. La facoltà di utilizzare i servizi potrà essere revocata, con conseguente obbligo di restituzione dei mezzi per l'utilizzo, solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
Art.G.32. - Custodia della Carta e del P.I.N. – Servizio SMS
1. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.; quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa.
2. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della Carta o del P.I.N. ai sensi dell’art. G.16 del Contratto Quadro PSD.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
4. Il Cliente in possesso di utenza di telefonia mobile, per aderire ai servizi di sicurezza via SMS (Avviso Movimenti), deve indicare alla Banca il numero di telefono cellulare sul quale intende essere avvisato di ogni autorizzazione richiesta per la sua Carta. Il Cliente potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente alla Banca - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta. Al fine di dare regolarità al servizio di avviso della clientela (SMS) il Cliente si impegna a segnalare alla Banca eventuali variazioni nel numero di telefono cellulare.
Art.G.33. - Smarrimento o sottrazione di Carta e/o P.I.N.
1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola ovvero unitamente al P.I.N., il cliente è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando al Numero Verde, operativo 24 ore su 24, indicato nel paragrafo “Informazioni Generali sull’intermediario – Contatti” del presente contratto comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo; inoltre, il cliente è tenuto anche a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al titolare: a) il codice di blocco; b) l'orario del blocco; c) la conferma dell'avvenuto blocco. Successivamente, e comunque entro due Giornate operative da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, fornendo non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, Il Cliente è tenuto comunque a segnalare immediatamente l'accaduto alla dipendenza della propria banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata o fax, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.
5. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dall’orario di registrazione del blocco da parte dell’operatore del Numero Verde.
6. Restano ferme le responsabilità del Cliente ai sensi dell’art. G.16.
Art.G.34. - Erogazione dei Servizi relativi alla Carta di Debito
1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all'art. G.29, comma 2, negli orari indicati nel presente Titolo.
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. G.29, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei
Servizi medesimi.
2. La Banca, per il miglioramento e completamento dei Servizi offerti, si riserva la facoltà di introdurre in qualsiasi momento nuovi Servizi, utilizzabili dal Cliente mediante la Carta in suo possesso, senza necessità di specifica richiesta, ai quali si applicheranno le norme del contratto relativo al Servizio, senza aggravio di costi e oneri per il cliente.
1. L'addebito in conto delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art.G.44 - Servizio PagoBancomat, delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione.
1. Ai fini di quanto previsto dall’art. G.7, per i pagamenti e i prelievi con le Carte di debito l’autorizzazione si intende rilasciata con le seguenti modalità:
prelievi automatici convenzionati Bancomat e/o Maestro: mediante digitazione del P.I.N. e inserimento del supporto plastico;
pagamenti presso p.v. convenzionati con il circuito Pagobancomat: mediante digitazione del P.I.N.;
pagamenti presso p.v. convenzionati con il circuito Maestro: mediante digitazione del P.I.N. o sottoscrizione della memoria di spesa;
pagamento presso caselli autostradali Fastpay: mediante inserimento del supporto plastico senza digitazione del
P.I.N. né apposizione di firme.
2. Prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. G.11, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato attraverso la comunicazione scritta indirizzata alla Banca.
Art.G.37. - Recesso della Banca
1. In caso di recesso da parte della Banca il Cliente è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
Art.G.38. - Recesso del cliente e obbligo di restituzione della Carta
1. Il Cliente in caso di recesso è tenuta a restituire la Carta alla Banca, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Il Cliente inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta e detto materiale:
in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta;
in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. G.31, comma 2;
contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta.
5. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. G.37. e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia espressa richiesta, prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, la Banca fornisce al Cliente Pagatore medesimo le informazioni di cui all’art. G.4 attraverso uno dei canali di comunicazione con il Cliente (telefono, email, lettera spedita all’indirizzo di domicilio del Cliente).
1. Ai sensi di quanto previsto dall'’art. G.10. il momento di ricezione dell’ordine di pagamento coincide con il momento in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore.
2. Le disposizioni si intendono ricevute dalla Banca entro le ore 24:00.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
4. La Banca, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Cliente ordinante le informazioni specificate all'art. G.5 tramite consegna della ricevuta rilasciata dall’apparecchiatura utilizzata dal Cliente (sportelli automatici ATM, apparecchiature POS).
5. Ai sensi dell’art. G.9, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso apposito messaggio rilasciato dall’apparecchiatura utilizzata dal Cliente (sportelli automatici ATM, apparecchiature POS).
Art.G.41. - Limiti di utilizzo e blocco della Carta della Banca
1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, il Cliente può effettuare disposizioni giornaliere entro i seguenti massimali standard:
- prelievo ATM giornaliero – max Euro 250;
- prelievo ATM mensile – max Euro 1.500;
- pagamento POS mensile – max Euro 1.500.
Il Cliente ha la possibilità di richiedere l’aumento dei massimali standard indicati fino al doppio dei massimali standard, prendendo atto che la Banca in caso di prelievi fraudolenti effettuati da terzi, garantisce il rimborso di somma fino all’importo pari al massimale standard.
2. Qualora proceda al blocco della Carta ai sensi di quanto previsto dall’art. G.13., la Banca comunica tale circostanza al Cliente attraverso la comunicazione scritta.
Art.G.42. - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione sul proprio Conto Corrente di corrispondenza di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente medesimo informa la Banca attraverso i canali indicati al precedente art. G.33.
Art.G.43. – Identificativo unico della Carta di Debito
1. L’identificativo unico della Carta di Debito è rappresentato dal codice PAN (Primary Account Number).
Art.G.44. - Servizio Bancomat/ATM
1. Il Servizio Bancomat/ATM consente al cliente di:
prelevare denaro contante - entro i limiti d'importo e con le modalità autorizzate dalla Banca e, comunque, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto - presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal Marchio Bancomat;
di richiedere il saldo e/o un promemoria delle ultime operazioni effettuate.
2. La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
3. In caso di utilizzo errato rispetto a quanto previsto o comunque in difformità dalle presenti disposizioni o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il Cliente è tenuto a contattare ed informare immediatamente la filiale della Banca, anche ai fini e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. G.15. e G.16..
4. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Art.G.45. - Servizio PagoBancomat
1. Il Servizio PagoBancomat consente al Cliente di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti d'importo e con le modalità autorizzate dalla Banca e, comunque, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto - a valere sul conto corrente del Cliente medesimo, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque individuato dal marchio PagoBancomat.
2. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati.
3. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. La Banca non è responsabile per fatti di terzi, quali interruzioni dei Servizi causate da chiusura di esercizi o da irregolare funzionamento dei terminali P.O.S.. La Banca è estranea a qualsiasi contestazione relativa alla fornitura di merci e servizi da parte degli esercizi convenzionati PagoBancomat.
Art.G.46. - Servizio Fast Pay - Modalità di utilizzo
1. Il servizio di pagamento dei pedaggi autostradali (di seguito, “Fast Pay”) consente al Titolare di carta di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fast Pay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi.
2. Il Titolare è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con i limiti di importo indicate nelle istruzioni fornite e/o portati a conoscenza dalla Banca mediante comunicazione scritta o mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico.
3. Il Titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette Società o Enti l’importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.
4. Il Titolare prende, altresì, atto che, per l’utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del P.I.N. e che la carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro autoveicolo, anche se al seguito del primo.
Art.G.47. - Servizio Fast Pay - Funzionamento e sospensione del servizio
1. Il servizio funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali o altre cause di forza maggiore.
3. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra Titolare di carta e Società o Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il servizio.
4. Al fine di tutelare il buon funzionamento del servizio e di garantirne la sicurezza, ove ricorrano ragioni d’urgenza, la banca ha facoltà, in qualsiasi momento, di procedere al blocco della carta, anche limitatamente al presente servizio, senza necessità di preventivo avviso al Titolare.
Art.G.48. - Servizio Fast Pay - Contabilizzazione dei pedaggi
1. La contabilizzazione in conto corrente degli importi dei pedaggi effettuati dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.
1. Il servizio pagamenti e prelevamenti all’estero ed in Italia tramite i marchi MAESTRO consente al Titolare di effettuare - nei limiti di importo e secondo le modalità indicati - prelievi di contante all’estero ed in Italia presso tutti gli sportelli automatici (ATM) contraddistinti dai simboli MAESTRO/CIRRUS e pagamenti all’estero ed in Italia, mediante ordine irrevocabile, della merce acquistata e dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi e soggetti convenzionati dotati di appositi terminali (P.O.S.) contraddistinti dai simboli MAESTRO.
2. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi.
3. Gli ATM ed i POS effettuano le operazioni sopra previste nella divisa avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
Art.G.50. - Ordini di bonifico e Sepa Credit Tranfer - Esenzione di responsabilità
1. Il Bonifico è un servizio di pagamento con cui in Cliente pagatore esegue un’operazione di pagamento attiva, assoggettata alla Direttiva 2007/64/CE ed al D. Lgs. n.11 del 27 gennaio 2010, per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. Il Sepa Credit Transfer (SCT – Bonifico europeo) è un servizio di pagamento, analogo al bonifico, che permette alle banche aderenti al SEPA Credit Transfer Scheme di trattare sia pagamenti singoli sia di massa (bulk payment), di qualunque importo. Il Sepa Credit Transfer richiede l’indicazione, da parte del Cliente alla Banca, dell’IBAN del beneficiario. L’esecuzione di un Sepa Credit Transfer è basata su un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell’ordine sino all’accredito sul conto del beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il servizio tratta le operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA. Il Cliente prende atto ed accetta che a decorrere dal primo febbraio 2014 i bonifici domestici e quelli all’interno dell’area SEPA potranno essere effettuati solo attraverso il servizio Sepa Credit Transfer (SCT). A decorrere dal suddetto termine tutte le disposizioni contrattuali inerenti il bonifico bancario dovranno intendersi come riferibili al servizio Sepa Credit Transfer se la disposizione viene effettuata all’interno dell’area SEPA ed ai bonifici diversi se la disposizione viene effettuata al di fuori dell’area SEPA. Per bonifici diversi si intendono i bonifici assoggettati alla Direttiva PSD ed al Decreto di recepimento diversi dalle operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA.
2. Per una corretta e puntuale esecuzione di bonifici, il Cliente deve fornire al momento dell'Ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate:
Cliente ordinante
IBAN del conto corrente di addebito
Divisa e importo dell'ordine
IBAN del beneficiario (Coordinata internazionale del conto corrente di accredito)
Intestazione anagrafica del beneficiario
Causale del pagamento
Eventuale data futura di esecuzione dell'ordine;
BIC (Bank Identifier Code) della banca del Beneficiario: si tratta del codice internazionale di identificazione della banca (necessario per gli Ordini di pagamento verso altri paesi Sepa fino al 1° febbraio 2016) ;
Modalità di addebito delle spese.
3. Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall’IBAN del beneficiario.
4. L'esecuzione dell'Ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul conto corrente di addebito, impartita tramite sottoscrizione dell'apposito modulo o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
5. L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul conto corrente di addebito.
Art.G.51. - Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione - Informativa
1. Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:
ore 13:30 per gli Ordini di pagamento effettuati allo sportello;
ore 16:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite canale telematico;
ore 12:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite disposizione cartacea; ore 12:00 per le disposizioni multiple (contenenti 3 o più Ordini di pagamento);
2. Gli Ordini di pagamento ricevuti oltre gli orari limite di seguito indicati si intendono ricevuti nella giornata
lavorativa successiva.
Negli altri casi la Banca provvederà a negoziare le divise contro Euro e pertanto la data di regolamento comprenderà i tempi necessari per il cambio della valuta.
Ordini di pagamento correlati a sottoscrizioni di parti di OICR
Limite giornaliero oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti nella giornata lavorativa successiva (relativamente agli Ordini di pagamento correlati a sottoscrizioni di parti di OICR):
gli Ordini di pagamento ricevuti entro le ore 12:00 sono eseguiti entro la giornata lavorativa successiva.
gli Ordini di pagamento ricevuti dopo le ore 12:00 sono eseguiti entro la seconda giornata lavorativa successiva.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
4. I supporti utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di pagamento sono, attualmente, i seguenti: supporto cartaceo (modulo di richiesta di ordine di pagamento, assegni), supporto elettronico (computer con connessione a rete internet e il servizio Home Banking).
5. Una volta ricevuto l'ordine di pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:
il rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini indicati dalla Banca, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (cartacei, elettronici, magnetici);
il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (sportello o struttura accentrata);
la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli);
la comunicazione di tutte le informazioni di cui sopra necessarie per eseguire l’ordine;
l’esistenza di una sufficiente copertura finanziaria.
6. La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Cliente ordinante l'esito dell'operazione di pagamento nei tempi contrattualmente pattuiti nel Contratto Quadro PSD (Titolo 1 della presente Sezione).
7. La Banca, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Cliente ordinante le informazioni specificate all'art. G.5 secondo le modalità indicate nell’art. G.5 comma 2.
8. Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. G.5. comma 2, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel documento di sintesi.
9. L’importo del bonifico e del Sepa Credit Transfer è accreditato alla banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione.
10. La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente su supporto cartaceo, elettronico e/o magnetico in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei supporti stessi ricevuti.
11. E’ facoltà della Banca scegliere la procedura e il sistema di regolamento interbancario per la gestione del trasferimento dei fondi, nel rispetto dei dati comunicati dall’ordinante e delle tempistiche richieste per l’esecuzione.
12. Nel caso in cui il Cliente ordinante richieda un'esecuzione urgente dell'Ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l'applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie.
13. La Banca non risponde delle conseguenze dell’impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc..).
14. Prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. G.11., il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell’art. G.8, attraverso uno dei canali di comunicazione con la Banca (telefono, fax, e-mail).
15. Ai sensi dell’art. G.9., la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento attraverso uno dei canali di comunicazione con il Cliente (telefono, e-mail, lettera inviata all’indirizzo di domicilio del Cliente). La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diverse modalità che potranno essere utilizzate dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di revoca del consenso.
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. G.10. il momento di ricezione dell’ordine di pagamento coincide con il momento in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore.
2. Le disposizioni si intendono ricevute dalla Banca, in una giornata operativa entro gli orari limite di seguito indicati: Gli Ordini di pagamento ricevuti oltre gli orari limite di seguito indicati si intendono ricevuti nella giornata lavorativa successiva:
ore 12:00 per gli Ordini di pagamento effettuati allo sportello;
ore 12:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite canale telematico;
ore 12:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite disposizione cartacea;
ore 12:00 per le disposizioni multiple (contenenti 3 o più Ordini di pagamento);
Negli altri casi la Banca provvederà a negoziare le divise contro Euro e pertanto la data di regolamento comprenderà i tempi necessari per il cambio della valuta.
Ordini di pagamento correlati a sottoscrizioni di parti di OICR
Limite giornaliero oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti nella giornata lavorativa successiva (relativamente agli Ordini di pagamento correlati a sottoscrizioni di parti di OICR):
gli Ordini di pagamento ricevuti entro le ore 12:00 sono eseguiti entro la giornata lavorativa successiva.
gli Ordini di pagamento ricevuti dopo le ore 12:00 sono eseguiti entro la seconda giornata lavorativa successiva.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli rari limite indicati al precedente comma, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
4. La Banca, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Cliente ordinante le informazioni specificate all'art. G.5. tramite la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese, di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente.
5. Ai sensi dell’art. G.9., la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso la comunicazione telefonica o posta elettronica.
Art.G.53. - Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento
1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all’Operazione di Pagamento attraverso comunicazione scritta.
Art.G.54. - Accredito di bonifici e Sepa Credit Tranfer
1. L'accredito dei bonifici e dei Sepa Credit Transfer ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di conto corrente indicata dalla banca ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non consentiranno comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.
2. Qualora il Cliente beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell'IBAN comunicato ai soggetti che effettuano bonifici e Sepa Credit Transfer in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo del servizio.
3. La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante.
4. La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul conto corrente, fornisce al Cliente beneficiario le informazioni specificate all'art.G.6.
5. Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art.G.6, sono da considerarsi a titolo oneroso.
6. La Banca fornisce su richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo, il servizio continuativo o occasionale di avvisatura dei bonifici e Sepa Credit Transfer in arrivo (precedente o contestuale all'accredito sul conto corrente e alla messa a disposizione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento ricevute), o il servizio di ricerca sui canali interbancari di pagamenti attesi.
Art.G.55. - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un bonifico o di un Sepa Credit Transfer non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso l’invio di una lettera raccomandata a.r. anticipata via fax.
Art.G.56. - Identificativo unico
1. L’identificativo unico previsto per il bonifico e per i Sepa Credit Transfer è rappresentato dal codice IBAN.
Art.G.57. - Bonifici ricorrenti o periodici
1. Il servizio di “Bonifici Ricorrenti o Periodici” consente di predisporre i bonifici e i Sepa Credit Trasnsfer da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nel modulo di adesione.
2. I bonifici e i Sepa Credit Trasnsfer ricorrenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prestabilite dal Cliente e con addebito diretto sul conto corrente indicato.
3. Il Cliente ordinante dovrà provvedere a precostituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l'addebito del bonifico e del Sepa Credit Transfer.
Titolo 4 – Altri pagamenti (Riba, MAV)
Art.G.58. – Descrizione del servizio
1. La Xx.Xx. (Ricevuta bancaria) è un servizio di pagamento con cui il soggetto beneficiario deposita presso il proprio Prestatore di servizi di pagamento un ordine all’incasso per ottenere l’accredito di una somma sul proprio conto corrente. Il Prestatore di servizi di pagamento del soggetto beneficiario (banca assuntrice) trasmette l’ordine di incasso relativo alla Riba alla banca domiciliataria della Riba (banca pagatrice), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento, in formato cartaceo o telematico, al soggetto debitore. L’ordine di pagamento relativo alla Riba deve essere depositato entro la data di scadenza presso gli sportelli della banca o, per i clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali messi a disposizione dalla Banca (ad esempio, Internet banking).
2. Il pagamento mediante avviso (MAV) è un servizio di pagamento con cui il soggetto beneficiario incarica il proprio Prestatore di servizi di pagamento di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. Il Prestatore di servizi di pagamento del soggetto beneficiario (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al cliente pagatore. Il pagamento da parte del cliente pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali o, per i Clienti che usufruiscono del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali messi a disposizione dalla Banca (ad esempio, Internet banking).
Art.G.59. – Modalità di prestazione del consenso
1. Il Cliente dispone il pagamento presentando le ricevute o i bollettini di cui in premessa allo sportello, ovvero compilando il form virtuale o veicolando la disposizione tramite gli altri canali eventualmente abilitati, addebitando il proprio conto di pagamento, in presenza di provvista o di disponibilità o, in caso di pagamento allo sportello, versando per cassa la relativa provvista.
2. Prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. G.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell’art. G.8 del Contratto Quadro PSD, attraverso comunicazione scritta recapitata manualmente o trasmessa via fax alla Banca, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
3. Ai sensi dell’art. G.9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso comunicazione scritta, telefonica o telematica.
Art.G.60. - Data di ricezione dell'ordine
1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con la presentazione allo sportello della disposizione di pagamento, ovvero con la acquisizione tramite gli altri canali abilitati.
2. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro le ore 12.00. Le disposizioni trasmesse per via epistolare devono essere ricevuti dalla Banca entro le ore 12.00 della giornata operativa.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
Art.G.61. – Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento
1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all’Operazione di Pagamento attraverso la consegna del “Documento informativo sui servizi PSD”.
Art.G.62. - Tempestività delle disposizioni e veicolazione di pagamenti eseguiti da soggetti terzi
1. Relativamente alle ricevute bancarie (RIBA) il Cliente è tenuto a creare i presupposti affinché la Banca possa ricevere la disposizione e, in presenza della disponibilità o della provvista, ad eseguire il pagamento, in tempo utile rispetto alla data di scadenza della ricevuta.
2. Le operazioni di pagamento dovranno dunque intendersi eseguite salvo buon fine.
Art.G.63. - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente informa la Banca attraverso invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Invest Banca S.p.A. – Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX).
Art.G.64. - Identificativo unico
1. L’identificativo unico previsto è rappresentato dal:
- “NUMERI RIBA” per il RIBA;
- “NUMERO MAV” per il Mav.
Titolo 5 – R.I.D. - Disposizioni permanenti di pagamento a favore di terzi – Sepa Direct Debit
Art.G.65. - R.I.D. (Rapporti interbancari diretti) e Sepa Direct Debit
1. Il RID è un servizio di pagamento con cui il soggetto beneficiario impartisce al proprio Prestatore di servizi di pagamento l’incarico di addebitare l’importo indicato nel RID sul conto corrente del Cliente pagatore. Il Cliente prende atto ed accetta che a decorrere dal 1° febbraio 2014 gli addebiti diretti all’interno dell’area SEPA potranno essere effettuati solo attraverso il servizio Sepa Direct Debit (SDD) non potendosi più effettuare all’interno della medesima area i R.I.D. di cui al presente comma, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in relazione ai R.I.D. finanziari ed ai R.I.D a importo fisso. A decorrere dal termine del 1° febbraio 2014 tutte le disposizioni contrattuali inerenti i R.I.D. dovranno intendersi come riferibili al servizio Sepa Direct Debit di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che per i R.I.D. finanziari e per i RID a importo fisso. A decorrere dal termine del 1° febbraio 2016 tutte le disposizioni contrattuali inerenti i R.I.D., ivi compresi i R.I.D. finanziari ed i R.I.D. ad importo fisso, dovranno intendersi come riferibili al servizio Sepa Direct Debit di cui al comma 2. Per R.I.D. finanziari si intendono le operazioni di addebito diretto collegate alla gestione di strumenti finanziario all’esecuzione di operazioni aventi finalità di investimento; per R.I.D. a importo fisso si intendono le operazioni di addebito diretto a importo prefissato all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’addebito in conto.
2. Il servizio Sepa Direct Debit (SDD) è un servizio di pagamento con cui il soggetto beneficiario impartisce al proprio Prestatore di servizi di pagamento l’incarico di addebitare ill conto, aperto presso una banca aderente ai SEPA Direct Debit Schemes e situata in Italia o all’interno dell’area SEPA, del Cliente pagatore. Presupposto del servizio è la sottoscrizione di un accordo preliminare (mandato) tra beneficiario e pagatore che consente di addebitare in modo automatico il conto del pagatore. Il beneficiario invia le disposizioni di incasso alla propria banca che provvede ad inoltrarle alla banca del pagatore, la quale esegue l’addebito alla scadenza indicata, dopo aver verificato la congruenza dell’addebito disposto con eventuali indicazioni rilasciate dal pagatore. Il servizio Sepa Direct Debit è disponibile in due schemi operativi:
Sepa Direct Debit Core, utilizzabile dal beneficiario nei confronti di qualsiasi pagatore;
Sepa Direct Debit Business to Business (B2B), utilizzabile dal beneficiario esclusivamente nei confronti di pagatori che non rivestono la qualifica di consumatori. Più precisamente, tale servizio è riservato a regolare i rapporti commerciali in cui entrambe le controparti sono imprese e si differenzia da quello base (Core) per alcune caratteristiche appositamente definite per venire incontro alle esigenze della clientela corporate.
La Banca rifiuterà, salvo diversi accordi, l’esecuzione degli addebiti afferenti a mandati di incasso SEPA con schema Sepa Direct Debit B2B, nel caso di Cliente classificato come consumatore. La Banca tratterà gli addebiti su tale conto conformemente agli schemi di funzionamento SEPA ed alle normative vigenti. Il Cliente debitore può disporre specifici limiti o blocchi rispetto alle richieste di Sepa Direct Debit da parte di beneficiari attraverso l’individuazione di una lista di beneficiari accreditati, limiti di importo e periodicità degli addebiti. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca tali inidcazioni, a revocarle o ad aggiornarle in modo costante.
3. Il Cliente autorizza la Banca, a mezzo di autorizzazione permanente conforme ai mandate Sepa Direct Debit pervenuta alla Banca, o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, ad addebitare sul conto corrente intrattenuto con la stessa, nella data di scadenza dell’obbligazione tutti gli ordini di incasso elettronici inviati alla Banca e contrassegnati con l'identificativo unico alla Banca del soggetto creditore
identificato dal Cliente nell'apposito modulo attraverso il quale il Cliente attiva il servizio (o aggiornate d’iniziativa del soggetto creditore), a condizione che sussistano disponibilità liquide sufficienti sul conto corrente interessato.
4. La Banca tempestivamente, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Cliente le informazioni specificate all'art. G.5 del contratto Quadro PSD tramite la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di una ricevuta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente.
5. Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. G.5, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel documento di sintesi.
6. Prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. G.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell’art. G.8 del Contratto Quadro PSD, attraverso comunicazione scritta recapitata manualmente o trasmessa via fax alla Banca, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
7. Ai sensi dell’art. G.9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso comunicazione scritta, telefonica o telematica. Al ricorrere dei presupposti, il Cliente ha facoltà di chiedere il rimborso di un addebito nei termini e con le modalità previste all'art. G.18 Contratto Quadro PSD.
8. Il Cliente ha altresì la facoltà di revocare l’autorizzazione permanente di addebito in x/x, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elettronici inviati dall’azienda e contrassegnati con l'identificativo unico dell’azienda creditrice o aggiornate di iniziativa dell’azienda, tramite sottoscrizione di apposito modulo o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, entro e non oltre la giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito.
Art.G.66. - Data di ricezione dell'ordine
1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il momento in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore.
2. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro le ore 12.00. Le disposizioni trasmesse per via epistolare devono essere ricevuti dalla Banca entro le ore 12.00 della giornata operativa.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
Art.G.67. – Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento
1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento, la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all’Operazione di Pagamento attraverso la consegna del “Documento informativo sui servizi PSD”.
Art.G.68. - Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione sul proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Invest Banca S.p.A. – Xxx xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX).
Art.G.69. - Identificativo unico
1. L’identificativo unico previsto per i Sepa Direct Debit è rappresentato dal “CODICE UTENTE” assegnato dall’azienda creditrice.
Titolo 6 – Servizio incassi XX.XX.
1. Su incarico del Cliente, la Banca cura l’incasso dei crediti esigibili in forza di accordi formalizzati con il debitore, mediante emissione di Riba che, di volta in volta, saranno trasmessi alla Banca su idonei supporti convenuti tra Banca e Cliente.
2. I dati necessari all'espletamento del Servizio sono comunicati dal Cliente alla Banca assuntrice con supporti magnetici o mediante teletrasmissione, organizzati secondo lo standard indicato nella procedura prevista in relazione al medesimo Servizio. In casi eccezionali i dati necessari all’espletamento del Servizio possono essere comunicati dal Cliente alla Banca mediante supporto cartaceo.
3. Il supporto magnetico deve essere accompagnato da un modulo, redatto secondo un modulo predisposto dalla Banca assuntrice e sottoscritta dal Cliente, sostituito, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, da una comunicazione telematica, nella quale devono comunque essere indicati il numero complessivo e l'importo globale delle ricevute o bollettini da incassare.
4. La teletrasmissione dei dati deve essere preceduta da una lettera sottoscritta dal Cliente o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, da una comunicazione telematica.
5. La Banca assuntrice, non essendo in grado di rilevare eventuali errori, manomissioni o altri eventi che non incidano sui dati riassuntivi figuranti nelle lettere di accompagnamento, è pertanto esonerata da ogni responsabilità con riferimento al contenuto del supporto magnetico ricevuto o dei dati teletrasmessi.
6. Nel caso in cui la Banca assuntrice riscontri divergenze tra i dati globali indicati nelle lettere di accompagnamento, o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo, nelle comunicazioni telematiche e quelli contenuti nel supporto magnetico o teletrasmessi ne informa il Cliente, sospendendo l'operazione.
Art.G.71. – Scadenza dei crediti – dichiarazione liberatoria a favore di xxxxx
1. Le ricevute presentate devono riguardare crediti pagabili a scadenza fissa.
2. Qualora, tuttavia, siano presentate ricevute senza indicazione della data di scadenza del credito, la Banca assuntrice, ove non intenda restituirli al Cliente, è autorizzata ad apporvi una scadenza che ne consenta la presentazione all'incasso compatibilmente con il rispetto dei termini previsti dal successivo articolo.
3. La Banca assuntrice non dà corso, per le ricevute presentate, a richieste di richiami, proroghe di scadenze e decurtazione di importi salvo il richiamo delle ricevute o dei bollettini non ancora rimessi all'incasso.
4. Il Cliente si impegna a formalizzare espressamente con il debitore accordi relativi alla liberatorietà, anche nei confronti dei terzi, delle ricevute o dei bollettini sprovvisti della sottoscrizione del Cliente stesso, ma muniti della seguente dicitura: "L'emittente riconosce il presente documento, consegnato dalla banca incaricata o da un suo sostituto e da questa contrassegnato all'atto del pagamento da apposita indicazione che ne garantisca l'originalità, quale ricevuta per l'avvenuto pagamento dell'obbligazione pecuniaria in esso riportata”.
Art.G.72. - Data di ricezione dell'ordine ed informazioni
1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con la presentazione allo sportello della disposizione di pagamento, ovvero con la acquisizione tramite gli altri canali abilitati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. G.74 che segue, le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro l’orario di apertura al pubblico delle filiali della Banca.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
Art.G.73. – Modalità di presentazione delle ricevute
1. Le ricevute devono essere presentate per l’incasso alla Banca assuntrice in tempo utile in base a quanto previsto dalle procedure interbancarie.
2. Nel caso in cui le ricevute siano presentate fuori da termini di cui al comma precedente, la Banca assuntrice, ove non ritenga di restituirle al Cliente, darà egualmente corso alla procedura di incasso, senza assumere però alcuna responsabilità, nel caso di incasso tramite altre banche, per l'eventuale rifiuto da parte della banca domiciliataria di procedere all'incasso.
1. Per quanto concerne la domiciliazione delle ricevute presentate, ove il Cliente non abbia provveduto ad indicare i codici bancari identificativi della banca domiciliataria e dello sportello di pagamento, la Banca assuntrice è autorizzata alla restituzione della ricevuta; è in facoltà della stessa, comunque, di provvedere alla loro apposizione.
2. Qualora nella domiciliazione sia omessa la specificazione dello sportello di pagamento, la Banca assuntrice è autorizzata ad indicare qualunque sportello della banca domiciliataria esistente sulla piazza di pagamento. Ove la banca domiciliataria non abbia sportelli in tale piazza, si applica il disposto del successivo comma.
3. Qualora sia del tutto omessa l’indicazione della banca domiciliataria la Banca assuntrice è autorizzata a provvedere alla domiciliazione delle ricevute o dei bollettini, indicando un proprio sportello, se esistente sulla piazza di pagamento, o, altrimenti, quello di un'altra banca corrispondente.
Art.G.75. – Restituzione ricevute insolute
1. Le ricevute insolute, unitamente al "promemoria contabile" organizzato in forma elettronica secondo lo standard indicato nella procedura relativa al Servizio, vengono restituite dalla Banca assuntrice al Cliente attraverso supporto magnetico o teletrasmissione, accompagnate, salvo diverso accordo, da un tabulato di dettaglio contenente l’indicazione analitica delle ricevute stesse.
2. L'invio degli insoluti viene effettuato al Cliente nei termini consentiti dalla procedure interbancarie.
1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul conto corrente ordinario tutti gli oneri e le spese praticati in dipendenza del contratto. L’addebito verrà effettuato al momento della presa in carico di ogni singola presentazione.
Art.G.77. – Cessione dei crediti ed anticipazioni
1. I crediti rappresentati dalle ricevute bancarie possono essere oggetto di cessione secondo quanto stabilito nello specifico contratto. Sui crediti e le ricevute bancarie presentate per l’incasso possono essere fatte anticipazioni bancarie secondo quanto stabilito nello specifico contratto.
Art.G.78. - Identificativo unico
1. L’identificativo unico previsto è rappresentato dal numero di effetto per le RIBA.
Titolo 7 – Servizio incassi RID attivi, MAV e BOLLETTINI FRECCIA
Art.G.79. – Incasso R.I.D. e Sepa Direct Debit Attivi
1. Su incarico del Cliente, la Banca cura l’incasso dei crediti tramite procedura RID e Sepa Direct Debit. Sarà cura del Cliente creditore acquisire e completare i moduli di autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente che consegnerà ai propri debitori; i moduli di autorizzazione saranno convalidati per l’addebito in conto corrente dalla banca del debitore.
2. Le fatture/documenti di debito in riscossione saranno dal Cliente creditore recapitati ai debitori in congruo anticipo sulla scadenza e recheranno l’indicazione regolamento con addebito in c/c presso la Banca domiciliataria.
3. Il Cliente creditore si impegna a presentare le disposizioni all’incasso non oltre l’ottava giornata operativa antecedente la data di scadenza delle disposizioni stesse.
4. ll Cliente creditore rilascia alla Banca con ampio esonero da ogni sua eventuale responsabilità, la facoltà di:
- stornare le disposizioni che risultassero non correttamente registrate o presentassero data di pagamento a vista;
- riaddebitare le disposizioni che risultassero, per qualsiasi motivo, impagate compreso il rifiuto all’addebito da parte del debitore, ovvero oggetto di richiesta di rimborso da parte del debitore.
5. Per una corretta e puntuale esecuzione dei Sepa Direct Debit, il Cliente deve fornire tutte le informazioni relative al beneficiario e al debitore contenute nel mandato di pagamento.
6. Il beneficiario di un Sepa Direct Debit deve notificare al debitore l’inizio dell’operatività del Sepa Direct Debit con un preavviso di almeno quattordici giorni. In caso di Sepa Direct Debit che non si esauriscono in un unico addebito diretto, la notifica viene effettuata unicamente prima del primo addebito.
Art.G.80. – Incasso Freccia e Mav
1. Il bollettino bancario Freccia è un servizio di pagamento del tutto simile al MAV con la sola differenza che il bollettino bancario è inviato al Cliente Pagatore direttamente dal soggetto beneficiario. Il soggetto beneficiario ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il bollettino bancario con le indicazioni dell’Identificativo Unico.
7. Su incarico del Cliente, la Banca cura l’incasso dei crediti esigibili in forza di accordi formalizzati con il debitore, mediante emissione di bollettini Freccia o di bollettini MAV che, di volta in volta, saranno trasmessi alla Banca su idonei supporti convenuti tra Banca e Cliente.
2. I dati necessari all'espletamento del Servizio sono comunicati dal Cliente alla Banca assuntrice con supporti magnetici o mediante teletrasmissione, organizzati secondo lo standard indicato nella procedura prevista in relazione al medesimo Servizio.
3. Il supporto magnetico deve essere accompagnato da una distinta, redatta secondo uno schema predisposto dalla Banca assuntrice e sottoscritta dal Cliente, nella quale devono comunque essere indicati il numero complessivo e l'importo globale delle ricevute o bollettini da incassare.
4. La teletrasmissione dei dati deve essere preceduta da una lettera sottoscritta dal Cliente o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, da una comunicazione telematica.
5. La Banca assuntrice, non essendo in grado di rilevare eventuali errori, manomissioni o altri eventi che non incidano sui dati riassuntivi figuranti nelle lettere di accompagnamento, o nelle comunicazioni telematiche è pertanto esonerata da ogni responsabilità con riferimento al contenuto del supporto magnetico ricevuto o dei dati teletrasmessi.
6. Nel caso in cui la Banca assuntrice riscontri divergenze tra i dati globali indicati nelle lettere di accompagnamento o nelle comunicazioni telematiche, e quelli contenuti nel supporto magnetico o teletrasmessi ne informa il Cliente, sospendendo l'operazione.
Art.G.81. – Documentazione informativa
1. La Banca non provvede di norma ad inviare gli avvisi di mancato pagamento ma si limita ad addebitare gli importi precedentemente accreditati salvo buon fine, impagati sul conto corrente ordinario, nonché le disposizioni di incasso accreditate salvo buon fine e rese stornate o impagate sempre sul conto corrente ordinario.
2. Nel caso di sevizio al “dopo incasso” la Banca non trasmette di norma l’avviso di incasso ma si limita ad accreditare l’importo sul conto corrente ordinario.
3. La Banca non provvede all’inoltro dei debiti ai debitori dei documenti di debito (fatture o documenti equipollenti, in ottemperanza alla vigente legislazione sull’IVA) per consentire ai debitori soggetti d’imposta di utilizzare immediatamente i documenti di debito ai fini fiscali, tale inoltro è di competenza dei firmatari del Servizio Elettronico Incassi.
4. Nel caso di servizio mediante addebito in conto preautorizzato, la Banca non provvede al preavviso del cliente debitore onde garantire al medesimo la possibilità di inibire il pagamento nel caso di presunta riscontrate irregolarità dell’addebito preannunciato, tale preavviso è di competenza dei firmatari del Servizio Elettronico Incassi.
Art.G.82. - Sospensione del servizio
1. La Banca ha facoltà di sospendere temporaneamente la prestazione del servizio o di recedervi in qualunque momento con preavviso di almeno un giorno, fermo restando che il servizio stesso viene comunque assicurato per l’incasso di quanto già presentato.
Art.G.83. - Identificativo unico
1. L’identificativo unico per i Sepa Direct Debit è rappresentato dal “CODICE UTENTE” assegnato dall’azienda creditrice. L’identificativo unico previsto è rappresentato dal numero di MAV per il MAV e dal numero di Bollettino per il Bollettino Freccia.
Titolo 8 – Servizio CBILL pagatori
Art.G.84. – Servizio CBILL - Descrizione del servizio
1. CBill è un servizio di pagamento messo a disposizione dalla Banca in qualità di aderente al Consorzio CBI che permette al Cliente Pagatore la consultazione e il pagamento di bollette (e documenti in genere che notificano al medesimo l'importo dovuto a seguito dell’erogazione di un servizio o a fronte di un obbligo amministrativo emesse da soggetti fatturatori già aderenti al Consorzio CBI) emesse da un soggetto creditore che abbia aderito al circuito CBill. Il servizio CBill è disponibile unicamente per pagamenti espressi in Euro e per Clienti Pagatori che abbiano sottoscritto il contratto che regola il servizio Home Banking MITO o il servizio CBI. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato accedendo all’area riservata del servizio Home Banking MITO, tramite ATM abilitati o mediante il servizio CBI, qualora sia stato sottoscritto il relativo contratto. Le operazioni di pagamento eseguite verranno addebitate sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore. L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul Conto di Pagamento.
2. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche diversi supporti che potranno essere utilizzati dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di utilizzo di tali supporti.
3. I costi per l’utilizzo del servizio CBill sono specificati nel Documento di Sintesi e nel Documento Informativo Psd del presente contratto.
Art.G.85 – Modalità di prestazione del consenso
1. Il Cliente dispone il pagamento o accedendo all’area riservata del Servizio MITO o tramite l’utilizzo degli sportelli ATM o usufruendo del servizio CBI (qualora abbia sottoscritto il relativo contratto), impartendo un Ordine di Pagamento che contenga: (i) il nome del creditore Beneficiario; (ii) il codice azienda del Creditore Beneficiario (che è l’identificativo unico), (ii) il codice della bolletta (o delle bollette) che il Cliente Pagatore intende pagare, selezionandole tra quelle disponibili e (iii) l’importo. In caso di utilizzo del servizio MITO e del servizio CBI la disposizione dell’Ordine di Pagamento avverrà secondo le modalità previste nei relativi contratti per disporre Xxxxxx di Pagamento; in caso di utilizzo di uno sportello ATM il cliente Pagatore dovrà utilizzare la carta di debito ed il P.I.N. ad essa attribuito.
2. Salvo quanto stabilito nei contratti relativi al Servizio Mito ed al servizio CBI, prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. 11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell’art. 8 del Contratto Quadro PSD, attraverso comunicazione scritta recapitata manualmente o trasmessa via fax alla Banca, o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
3. Ai sensi dell’art. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso comunicazione scritta, telefonica o telematica nei casi in cui l’esecuzione avvenga in tempi successivi o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
Art.G.86 - Data di ricezione dell'ordine
1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il momento di acquisizione dell’Ordine tramite i canali abilitati.
2. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:
ore 13:30 per gli Ordini di pagamento effettuati allo sportello;
ore 16:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite canale telematico; ore 24:00 per gli Ordini di pagamento disposti tramite ATM;
3. Gli Ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
Art.G.87 – Informazioni per il cliente Pagatore, preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento
1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all’Operazione di Pagamento attraverso la consegna del “Documento informativo sui servizi PSD”.
Art.G.88 – Comunicazione dell’esito dell’operazione
1. La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Cliente Pagatore l'esito dell'operazione di pagamento immediatamente e in caso di utilizzo degli sportelli ATM abilitati mediante il rilascio di una ricevuta, in caso di utilizzo del Servizio MITO o del servizio CBI, mediante la visualizzazione delle informazioni nell’area riservata, con possibilità di stampa cartacea del documento riepilogativo.
Art.G.89 – Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione di una Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
Art.G.90 – Identificativo unico
1. L’identificativo unico previsto è rappresentato dal codice azienda.
SEZIONE H) NORME PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art.H.1. - Oggetto del contratto
1. La Banca fornisce il servizio di deposito a custodia ed amministrazione di Strumenti Finanziari (di seguito denominati anche “titoli”) alle condizioni di cui all’art. 1838 c.c. ove non espressamente integrate o modificate da quanto previsto nel presente contratto. Ove il servizio attenga a Strumenti Finanziari dematerializzati esso si espleta in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.
Art.H.2. - Titoli e Strumenti Finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia Strumenti Finanziari cartacei che Strumenti Finanziari dematerializzati ai sensi dei titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione e successive modifiche.
2. Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art.H.3. - Svolgimento del servizio
1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti.
3. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla Normativa di Riferimento e impartite in tempo utile, la Banca non è tenuta a compiere alcuna operazione. In tal caso la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso, sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole del mercato.
4. In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 10 giorni dalla data di negoziazione «ex cedola» o «ex dividendo», la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.
5. Il diritto di voto inerente agli Strumenti Finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che venga rilasciata delega in osservanza della normativa applicabile e la Banca abbia accettato l’esecuzione di tale incarico. Il compenso per la partecipazione da parte della Banca alle assemblee verrà concordato tra le Parti di volta in volta in ragione del singolo incarico.
6. Senza limitazione di quanto precede, per gli Strumenti Finanziari non quotati nei mercati regolamentati e i titoli esteri in generale, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le opportune istruzioni non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data in cui l’operazione, a cui le istruzioni si riferiscono, deve essere compiuta.
7. In mancanza la Banca non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.
Art.H.4. - Somme di pertinenza del Cliente
1. Tutte le somme di pertinenza del Cliente incassate dalla Banca in relazione al servizio saranno accreditate sul conto corrente bancario indicato dal Cliente, o comunque messe a disposizione del Cliente secondo le modalità da questi indicate.
Art.H.5. - Obbligazioni del Cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Art.H.6. - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 5 giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3, cod. civ. realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 3 giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art.H.7. - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire alla Banca comunicazione in tal senso, con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, dovrà essere effettuato nuovo avviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli sub-depositati a norma dei successivi artt. H.12, H.13 e H.14, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro un tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi sub-depositari.
3. All’atto del ritiro, il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico di responsabilità. Qualora il Cliente intenda trasferire a terzi i titoli depositati, la Banca provvederà all’esecuzione delle relative formalità previo accordo caso per caso con il Cliente sulle commissioni dovute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del Cliente a suo rischio e responsabilità. Le spese e gli oneri relativi al trasferimento dei titoli sono interamente a carico del Cliente.
1. Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno 1 giorno, da darsi mediante comunicazione scritta.
Art.H.9. - Invio dell'estratto titoli
1. La Banca invia al Cliente un e/c titoli avente ad oggetto la posizione dei titoli in deposito con cadenza annuale. Trascorsi sessanta giorni di calendario dalla data di invio di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca reclamo motivato, trasmesso alla Banca a mezzo raccomandata a.r., la posizione stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
Art.H.10. - Cessazione della facoltà di disporre separatamente del deposito
1. Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata. La predetta opposizione o revoca è opponibile alla BANCA trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Art.H.11. - Trasferimento del deposito di titoli cartacei
1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.
Art.H.12. - Sub-deposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata
1. La Banca è autorizzata a sub-depositare i titoli presso altri intermediari abilitati, presso Monte Titoli S.p.A. e comunque presso tutte le società od enti abilitati a prestare il servizio di deposito accentrato siano esse italiane, estere o sovranazionali.
2. In relazione ai suddetti titoli sub-depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite la banca depositaria e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società o ente che svolge il servizio di deposito accentrato.
3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.
1. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli Strumenti Finanziari presso Organismi di Deposito Centralizzato o Depositari Abilitati nel rispetto della Normativa di Riferimento. L’elenco dei Depositati Abilitati presso i quali la Banca potrà depositare gli Strumenti Finanziari di pertinenza dei Clienti è indicato nelle Informazioni Generali consegnate al Cliente. Eventuali modifiche degli Organismi di Deposito Centralizzato e dei Depositari Abilitati saranno comunicate al Cliente negli estratti-conto titoli.
Art.H.14. - Sub-deposito di titoli emessi o circolanti all'estero
1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. H.3 - da depositanti abilitati sub-depositari, depositando conseguentemente i titoli presso gli stessi.
SEZIONE I) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO TELEMATICO MITO – XXXX@XXX
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO MITO
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del CONTRATTO, ivi compreso il documento di sintesi, che ne rappresenta il frontespizio.
2. La BANCA e il CLIENTE convengono che, per quanto non diversamente stabilito nel presente contratto, trovano Applicazione le condizioni generali che regolano il rapporto di conto corrente e la prestazione dei servizi di pagamento, nonché le norme che regolano la prestazione dei servizi bancari e di investimento eventualmente attivati dal CLIENTE con la BANCA, anche in futuro, tramite la conclusione dei relativi contratti, qualora prevedano l’applicazione del SERVIZIO MITO.
3. La BANCA ed il CLIENTE riconoscono che le presenti norme che regolano il SERVIZIO MITO pervarranno, in caso di contrasto, sulle condizioni generali che regolano il contratto di conto corrente, sulle norme che regolano il Contratto Quadro PSD e sulle norme che regolano l’eventuale contratto per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori.
Art.I.2. - Definizioni
1. Le PARTI, oltre a quanto previsto in altri punti del CONTRATTO, convengono di attribuire alle seguenti espressioni i seguenti significati:
con l’espressione “CONTRATTO” si intende il presente contratto che forma parte integrante dei CONTRATTI BASE e riveste la natura di accordo normativo quadro avente ad oggetto la possibilità per il CLIENTE di impartire gli ORDINI ed effettuare operazioni interrogative e/o consultive sui rapporti in essere con la BANCA mediante utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE;
con l’espressione “SERVIZIO MITO” si intende il servizio che consente al CLIENTE di impartire gli ORDINI ed effettuare operazioni interrogative e/o consultive sui rapporti in essere con la BANCA, secondo quanto reso disponibile dalla BANCA in funzione anche dell’evoluzione tecnologica e dello sviluppo del SERVIZIO MITO mediante l’impiego dei MEZZI DI COMUNICAZIONE;
con l’espressione “CONTRATTI BASE” si intendono i contratti che regolano il rapporto di conto corrente e la prestazione dei servizi di pagamento, nonché le norme che regolano la prestazione dei servizi bancari e di investimento eventualmente attivati dal CLIENTE con la BANCA, anche in futuro, tramite la conclusione dei relativi contratti, qualora prevedano l’applicazione del SERVIZIO MITO;
con l’espressione “BANCA” si intende Invest Banca S.p.A. con sede in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx, x. 00, C.F.
02586460582 P.IVA 01082611003 iscritta nel registro delle imprese di Firenze n. 503435;
con l’espressione “ORDINI” si intendono tutti gli ordini, le istruzioni, le operazioni dispositive a valere sui CONTRATTI BASE che siano tecnicamente possibili e abilitate dal SERVIZIO MITO;
con l’espressione “CLIENTE” si intende l’intestatario indicato nell’intestazione del CONTRATTO;
con l’espressione “CONSUMATORE” si intende il soggetto definito dall’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) dove si afferma testualmente che “il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
con l’espressione “Contratto Quadro PSD” si intende il contratto di prestazione dei servizi di pagamento sottoscritto dal Cliente;
con l’espressione “SERVIZI” si intendono i servizi oggetto dei CONTRATTI BASE;
con l’espressione “PARTI” si intendono la BANCA ed il CLIENTE;
con l'espressione PAGINE DEL SERVIZIO MITO si intendono le pagine web presenti sul sito web della BANCA contraddistinto dall'URL xxx.xxxxxxxxxxx.xx il cui dominio "xxxxxxxxxxx.xx" è registrato presso la Registration Authority italiana a favore di Invest Banca S.p.A.;
con l’espressione “SALDO DISPONIBILE LIQUIDITÀ” si intende l'importo che compare alla voce corrispondente nell'estratto conto disponibile per il CLIENTE sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
con l’espressione “SALDO DISPONIBILE TITOLI” si intende l'ammontare dei titoli che compare alla voce corrispondente nell'estratto conto titoli disponibile per il CLIENTE sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
con l’espressione “MEZZI DI COMUNICAZIONE” si intendono il telefono, il telefono cellulare, il telefax, il personal computer, il modem, la rete internet e la posta elettronica;
con l’espressione “CODICE UTENTE” si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE per l’utilizzo del SERVIZIO MITO;
con l’espressione “CODICE DI ATTIVAZIONE” si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE che consente allo stesso di essere inserito dalla BANCA nel database del SERVIZIO MITO come fruitore dello stesso;
con l’espressione “PASSWORD” si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE che consente allo stesso, congiuntamente al CODICE UTENTE e nei casi specificati al CODICE PIN e al CODICE DI ATTIVAZIONE, di poter accedere ed utilizzare il SERVIZIO MITO;
con l’espressione “CODICE PIN” si intende il codice numerico attribuito personalmente ad ogni intestatario o cointestatario di un medesimo rapporto in aggiunta alla PASSWORD e al CODICE UTENTE e al CODICE DI ATTIVAZIONE;
con l’espressione “GIORNO LAVORATIVO” si intende un giorno in cui la Borsa Italiana è aperta;
con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” si intende sia quella di carattere primario che quella di carattere secondario, che presiedono allo svolgimento dell’attività bancaria e dell’intermediazione finanziaria, come, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia del 29.10.2007, il Regolamento Intermediari 16190/2007, le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, gli ulteriori regolamenti Banca d’Italia e Consob e loro successive modificazioni ed integrazioni;
con l’espressione “DRINPASS” si intende il sistema di autenticazione all’accesso che, in aggiunta al CODICE UTENTE ed alla PASSWORD, consente l’accesso al servizio solo dopo che è stata effettuata una chiamata telefonica da un numero di telefono cellulare preventivamente indicato in una specifica sezione del servizio MITO.
Art.I.3. - Conclusione del CONTRATTO - consegna di copia del CONTRATTO
1. Il CLIENTE prende atto che la sottoscrizione del modulo contrattuale costituisce proposta di conclusione del CONTRATTO e l’accettazione della BANCA sarà comunicata al CLIENTE mediante consegna di una copia del CONTRATTO unitamente alla comunicazione del CODICE UTENTE e del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del PIN.
Art.I.4. - Oggetto del contratto
1. Il CONTRATTO disciplina la prestazione dei SERVIZI prestati dalla BANCA a favore del CLIENTE mediante il SERVIZIO MITO che prevede l’uso dei MEZZI DI COMUNICAZIONE come modalità ulteriore, in aggiunta a quelle già previste nei CONTRATTI BASE.
2. Il CLIENTE, nell’ambito del SERVIZIO MITO, può scegliere di essere altresì abilitato alla ricezione di informazioni, riguardanti prezzi, indici, cambi e notizie.
1. L’uso del SERVIZIO MITO potrà essere effettuato esclusivamente dal CLIENTE che risulta intestatario o cointestatario nei CONTRATTI BASE. Il CLIENTE potrà utilizzare il SERVIZIO MITO anche per i CONTRATTI BASE di cui sia amministratore o delegato.
2. Nel caso di rapporti cointestati con firme disgiunte, i singoli cointestatari potranno utilizzare il SERVIZIO MITO esclusivamente mediante l’impiego del proprio CODICE PIN.
3. Il SERVIZIO MITO non sarà utilizzabile dal CLIENTE sui CONTRATTI BASE che prevedano rapporti cointestati con firma congiunta.
4. Il SERVIZIO MITO consente al CLIENTE di:
- impartire alla BANCA gli ORDINI, attinenti ai SERVIZI, tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE;
- ricevere dalla BANCA i dati e le informazioni oggetto dei CONTRATTI BASE tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE;
5. Il CLIENTE dichiara di aver preso atto e di aver compreso le modalità e le condizioni tecniche di utilizzo del SERVIZIO MITO disponibili sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO.
6. Al fine di migliorare la qualità del SERVIZIO MITO, la BANCA si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, anche tramite posta elettronica, dalla BANCA al CLIENTE in tempo utile al fine di non pregiudicare la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena possibile.
7. In caso di utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE il CLIENTE prende atto che le scritture contabili della BANCA avvengono attraverso il passaggio elettronico degli impulsi dallo stesso inviati e che, pertanto, le scritture fanno piena prova a favore di e contro entrambe le PARTI.
8. Tenuto conto della natura dei SERVIZI, il CLIENTE prende atto che la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto. Il CLIENTE è a conoscenza che ogni utilizzo dei mezzi di comunicazione verso la BANCA è sottoposto a registrazione. A tal fine il CLIENTE autorizza espressamente la BANCA a predisporre un idoneo sistema di registrazione ed a registrare su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in via continuativa le comunicazioni che intercorrono tra il CLIENTE e la BANCA nel corso di svolgimento dei SERVIZI.
9. L’utilizzo del SERVIZIO MITO è consentito attraverso l’impiego dei seguenti strumenti di identificazione: il CODICE UTENTE, il CODICE DI ATTIVAZIONE, la PASSWORD e il CODICE PIN.
10. Il CODICE UTENTE e il CODICE DI ATTIVAZIONE saranno consegnati / inviati per posta al CLIENTE in una busta chiusa riservata.
11. La PASSWORD e il CODICE PIN saranno inviati al CLIENTE dalla BANCA tramite il canale per la ricezione delle credenziali (e-mail / messaggio SMS) indicato dal cliente nel modulo contrattuale. Il CODICE UTENTE e la PASSWORD saranno abilitati quando il CLIENTE confermerà telefonicamente alla BANCA, la ricezione degli stessi, previa identificazione del CLIENTE mediante richiesta del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE e di dati personali;
12. La PASSWORD ed il CODICE PIN devono essere modificati dal CLIENTE immediatamente al primo accesso al SERVIZIO MITO. Il CLIENTE prende atto che per motivi di sicurezza è necessario cambiare la PASSWORD ed il CODICE PIN almeno ogni 90 giorni.
13. L’identificazione del CLIENTE e l’accesso ai SERVIZI sono consentiti attraverso l’uso congiunto del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del CODICE PIN e del servizio DRINPASS.
14. Il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE PIN sono personali e non cedibili a terzi.
15. E’ l’obbligo del CLIENTE mantenere segreti e non consegnare a terzi il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il CODICE PIN che, peraltro, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento.
16. Il CLIENTE riconosce e prende atto che tra i dispositivi di autenticazione per l’accesso al servizio MITO è attivabile il servizio denominato DRINPASS che consente l’accesso al servizio MITO solo dopo che da uno o più specifici numeri di telefono cellulare, preventivamente indicati in un’apposita sezione delle PAGINE DEL SERVIZIO MITO, è stata effettuata
una telefonata ad uno specifico numero telefonico del gestore del SERVIZIO MITO.
17. Il CLIENTE riconosce e prende atto che tra i dispositivi di sicurezza passivi può attivare l’invio di e-mail o di messaggi SMS sul telefono cellulare che verranno inviati in caso di accesso al SERVIZIO MITO e/o di disposizione di pagamento impartita tramite il SERVIZIO MITO.
Art.I.6. - Mezzi di comunicazione
1. E’ facoltà della BANCA, successivamente alla conclusione del CONTRATTO, rendere operativi, oltre ai MEZZI DI COMUNICAZIONE, nuovi strumenti operativi e/o interrogativi di carattere informatico o telematico. Di questi strumenti sarà data informativa al CLIENTE mediante lettera semplice, posta elettronica, o pubblicazione sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO.
Art.I.7. - Conferimento degli ORDINI
1. Attraverso il SERVIZIO MITO il CLIENTE può conferire gli ORDINI alla BANCA previa digitazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD e del CODICE PIN.
2. Il CLIENTE è consapevole che l’utilizzo del telefono per impartire ORDINI alla BANCA, attinenti ai SERVIZI, ovvero per ricevere dalla stessa dati ed informazioni relativi ai CONTRATTI BASE, è subordinato alla comunicazione alla BANCA medesima, sia dei richiamati codici di identificazione (CODICE UTENTE e CODICE PIN), sia di informazioni personali aggiuntive, comunque inerenti ai dati contenuti nei CONTRATTI BASE sottoscritti dal CLIENTE.
3. La BANCA invierà per posta elettronica o per posta ordinaria la documentazione prevista dai CONTRATTI BASE, relativa agli ORDINI ricevuti ed alle loro caratteristiche.
4. Prima che l’ordine diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. H.11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del precedente art. I.7.1. può essere revocato attraverso specifica revoca dell’ordine tramite l’apposita funzione del SERVIZIO MITO o con comunicazione scritta alla filiale della BANCA dove è incardinato il rapporto e fino al momento in cui l’ordine impartito non sia stato eseguito.
5. La data di ricezione dell’ordine coincide con il movimento in cui l’ordine perviene alla Sede o alla filiale della BANCA dove è incardinato il rapporto.
6. Le disposizioni devono essere ricevute dalla BANCA, in una giornata operativa, entro gli orari limite indicati: ore 13,30. Per i giorni di chiusura anticipata (semifestivi) vale a dire il 24 ed il 31 dicembre, il 14 agosto ed il giorno del Santo Patrono del Comune della Filiale dove è incardinato il rapporto, l’orario limite è stabilito nelle ore 11,30.
7. Gli ORDINI disposti in giornate non operative, festive, semifestive o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
1. Il CLIENTE è consapevole del fatto che la liquidità ed i titoli che possono essere dallo stesso utilizzati e movimentati sono, rispettivamente il SALDO DISPONIBILE LIQUIDITÀ e il SALDO DISPONIBILE TITOLI.
2. Per motivi di sicurezza, il CLIENTE può effettuare singole disposizioni per un importo massimo di Euro 10.000.
3. Il CLIENTE è consapevole che la BANCA ha predisposto adeguati filtri operativi, visualizzabili sul sito internet, a tutela di eventuali errori di digitazione degli ORDINI e che pertanto l’esecuzione degli ORDINI medesimi potrà essere ritardata o sospesa in ragione del mancato rispetto da parte del CLIENTE medesimo delle procedure operative predisposta dalla BANCA per l’utilizzo del SERVIZIO MITO.
4. Qualora proceda al blocco del SERVIZIO MITO ai sensi di quanto previsto dal Contratto Quadro PSD, la BANCA comunica tale circostanza al CLIENTE attraverso la posta elettronica all’indirizzo indicato nell’intestazione del contratto relativo al SERVIZIO MITO o successivamente modificato dal CLIENTE nel apposita sezione del SERVIZIO oppure attraverso un contatto telefonico.
Art.I.9. - Obblighi della BANCA
1. La BANCA si impegna a:
- rendere operativo il servizio telefonico negli orari comunicati sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO; eventuali variazioni potranno essere comunicate al CLIENTE tramite posta elettronica o pubblicate sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
- fare in modo che il CLIENTE abbia accesso al SERVIZIO MITO mediante attivazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del CODICE PIN e del servizio DRINPASS;
- assicurare che il SERVIZIO MITO sia, per tutta la durata del CONTRATTO, erogato e gestito nel pieno rispetto della NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Art.I.10. – Obblighi del CLIENTE
1. Il CLIENTE si impegna ad utilizzare il SERVIZIO MITO solo ed esclusivamente per effettuare consultazioni della propria posizione personale e quelle per le quali sia facoltizzato e per conferire gli ORDINI oggetto dei SERVIZI. Il CLIENTE è consapevole ed accetta il divieto di avvalersi del SERVIZIO MITO e/o dei dati per suo tramite ottenuti per altre finalità e/o di commercializzare in alcun modo il SERVIZIO MITO e/o i dati trasmessi.
2. Il CLIENTE sarà responsabile dell’uso illecito dei dati da parte sua e/o dei terzi che non risultino in alcun modo autorizzati all’uso degli stessi.
3. Nel caso in cui il CLIENTE abbia motivo di ritenere che soggetti estranei al CONTRATTO siano venuti a conoscenza del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN, il CLIENTE si impegna a darne tempestiva comunicazione alla BANCA, che si impegna a disabilitare le precedenti credenziali ed a sospendere temporaneamente l’operatività del SERVIZIO MITO, sino a che non vengano attribuite al CLIENTE un nuovo CODICE UTENTE, un nuovo CODICE DI ATTIVAZIONE, una nuova PASSWORD ed un nuovo CODICE PIN.
4. In caso di risoluzione o scioglimento del CONTRATTO, anche in conseguenza della risoluzione o scioglimento dei CONTRATTI BASE, il CLIENTE dovrà:
(i) cessare immediatamente l’utilizzo del SERVIZIO MITO;
(ii) adempiere ogni ulteriore obbligazione conseguente alla intervenuta scadenza, cessazione o risoluzione del CONTRATTO.
5. Il CLIENTE si obbliga ad attivare tutti i servizi di sicurezza attivi e passivi messi a disposizione dalla BANCA. La mancata attivazione dei servizi da parte del CLIENTE costituirà esimente di responsabilità della BANCA per eventuali utilizzi non autorizzati che si dovessero verificare.
Art.I.11. - Garanzie e responsabilità
1. Il CLIENTE prende atto e riconosce espressamente che i dati accessibili mediante utilizzo del SERVIZIO MITO non sono in alcun modo controllati o verificati dalla BANCA, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del CLIENTE non appena ricevuti e così come trasmessi.
2. Il CLIENTE esonera la BANCA da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause non imputabili alla BANCA.
3. Il CLIENTE si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all’erogazione del SERVIZIO MITO e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusi, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla BANCA o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA.
4. La BANCA non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.
5. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO.
6. La responsabilità per colpa lieve della BANCA è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un’obbligazione essenziale del CONTRATTO.
7. La BANCA non può, comunque, essere ritenuta responsabile ne è, comunque, tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE.
8. La BANCA garantisce espressamente al CLIENTE che il SERVIZIO MITO non lede, né lederà, per tutta la durata del CONTRATTO, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.
9. Il CLIENTE si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE.
10. Il CLIENTE è l’unico interamente responsabile del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA per i danni procurati al CLIENTE dall’utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN derivante dalla violazione da parte del CLIENTE dell’obbligo di custodia degli stessi o dalla validazione degli obblighi di riservatezza.
Art.I.12. - Obblighi di riservatezza
1. La BANCA adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del SERVIZIO MITO. Tuttavia, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso il SERVIZIO MITO, ascrivibili a difetti di funzionamento del servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della BANCA.
Art.I.13. - Obblighi di custodia
1. Il CLIENTE è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN e risponde del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.
2. Nel caso di smarrimento o di sottrazione del CODICE UTENTE, del CODICE DI ATTIVAZIONE, della PASSWORD o del CODICE PIN, il CLIENTE è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica alla BANCA, confermandola poi, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o della sottrazione, corredata di copia della denuncia presentata alle autorità competenti.
3. Le spese sostenute da parte della BANCA per la riemissione del CODICE UTENTE, del CODICE DI IDENTIFICAZIONE, della PASSWORD e del CODICE PIN sono a carico del CLIENTE.
Art.I.14. - Corrispettivi - Spese
1. A fronte delle prestazioni rese dalla BANCA tramite il SERVIZIO MITO, il CLIENTE pagherà a quest’ultima:
- i costi e le spese del SERVIZIO MITO, così come indicati nel DOCUMENTO DI SINTESI che costituisce parte integrante e frontespizio del CONTRATTO;
- l’importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del mercato, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla BANCA su istruzioni del CLIENTE,
salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della BANCA;
- qualsiasi importo dovuto alla BANCA o a terzi incaricati dalla BANCA come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
- ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
2. Restano altresì a carico del CLIENTE le spese telefoniche richieste dal gestore di telefonia per il collegamento, i costi delle attrezzature e quant’altro necessario per accedere alle reti o ai canali di diffusione/ricezione delle informazioni.
3. I costi, le spese e gli eventuali oneri ed imposte relative saranno addebitate con valuta pari alla data di esecuzione dell’operazione. Il pagamento delle somme corrispondenti avverrà mediante addebito sul conto corrente del CLIENTE e sarà al netto di qualsiasi deduzione o ritenuta, così che gli importi corrispondenti da addebitarsi saranno eventualmente maggiorati in modo che, effettuata la deduzione o ritenuta, la BANCA riceva comunque la somma che avrebbe ricevuto se la deduzione o ritenuta non fosse stata effettuata.
Art.I.15. - Sospensione del SERVIZIO MITO
1. Il CLIENTE prende espressamente atto e riconosce che la BANCA, in caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli artt. I.5.12, I.5.14, I.5.15, I.8.1, I.10.1, I.10.3, I.11.3, I.11.9, I.13.1, I.13.2, I.13.3 e I.14.1 assunte con la sottoscrizione del CONTRATTO, avrà la facoltà di sospendere il SERVIZIO MITO, decorso 1 (uno) giorno dall’invio di apposita comunicazione mediante raccomandata a.r., telefax o posta elettronica al CLIENTE ove vengono rese note le violazioni dalla stesso compiute.
2. Resta inteso che il CLIENTE, nel corso del periodo di sospensione, sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento del canone relativo all’uso del SERVIZIO MITO.
3. Il CLIENTE potrà nuovamente usufruire del SERVIZIO MITO solo a seguito dell’adempimento delle obbligazioni poste alla base della sospensione di cui al comma 1.
4. Il CLIENTE prende espressamente atto che la BANCA, in caso di richiesta di prelievo, avrà facoltà di sospendere immediatamente la possibilità di usufruire del SERVIZIO MITO per un periodo non superiore ad 1 (uno) giorno lavorativo. In tal caso la BANCA comunicherà, mediante telefono, telefax o posta elettronica, al CLIENTE l’esercizio e la durata della sospensione.
5. Il CLIENTE prende espressamente atto che il SERVIZIO MITO viene disabilitato in automatico in caso di mancata attivazione delle PASSWORD o mancato accesso al SERVIZIO per il periodo di 90 (novanta) giorni.
6. Il SERVIZIO MITO potrà comunque essere sospeso in qualunque momento per ragioni tecniche di manutenzione e/o di sicurezza senza alcuna responsabilità per la BANCA per temporanee interruzioni non preventivamente comunicate.
Art.I.16. - Comunicazioni mediante impiego della posta elettronica
1. Il CLIENTE espressamente autorizza la BANCA ad utilizzare, salvo che il CONTRATTO richieda una modalità specifica, per l’invio di ogni comunicazione la posta elettronica all’indirizzo indicato nell’intestazione del presente CONTRATTO o successivamente indicata nell’apposita sezione del SERVIZIO MITO.
2. Parimenti il CLIENTE può inviare ogni comunicazione alla BANCA comprese quelle previste dal Contratto Quadro PSD, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel presente CONTRATTO, salvo che lo stesso richieda una modalità specifica.
3. L’indirizzo di posta elettronica rispettivamente indicato dalle PARTI potrà in ogni momento essere modificato, dandone immediata notizia all’altra parte mediante raccomandata a.r. o nell’apposita sezione del SERVIZIO MITO. Sono fatte salve le comunicazioni che a delle PARTI ha inviato all’indirizzo conosciuto prima che la comunicazione relativa alla nuova casella di posta elettronica sia stata ricevuta.
1. Il CONTRATTO è a tempo indeterminato.
2. La BANCA può recedere dal CONTRATTO mediante comunicazione al CLIENTE con preavviso di almeno 60 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, senza preavviso alcuno. Il CLIENTE può recedere in ogni momento dal CONTRATTO ed è tenuto in tal caso a restituire immediatamente alla BANCA gli strumenti di sicurezza in suo possesso nonché ogni materiale in precedenza consegnato.
3. La risoluzione e lo scioglimento per qualsiasi causa e/o a qualsiasi titolo di tutti i CONTRATTI BASE determina la risoluzione automatica o scioglimento del CONTRATTO.
Art.I.18. – Comunicazione su operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Qualora il CLIENTE venisse a conoscenza dell’esecuzione di ORDINI non autorizzati o eseguiti in modo inesatto, il CLIENTE medesimo deve informare prontamente la BANCA mediante comunicazione scritta alla sede o alla filiale dove è incardinato il rapporto.
Art.I.19. - Modifiche unilaterali al CONTRATTO
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 e dell’art. 126-sexies del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, la BANCA ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del CONTRATTO. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla BANCA mediante lettera semplice al CLIENTE o per posta elettronica, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di due mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il CLIENTE ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il CLIENTE non abbia comunicato alla BANCA il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
2. Le modifiche dovute a cambiamenti di legge o a qualsiasi altro provvedimenti di fatto applicabile, troveranno
immediata applicazione ed avranno effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
1. Il CONTRATTO è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.
1. Le PARTI convengono che per qualsiasi controversia derivante da, o in connessione con, la validità, l’efficacia, l’interpretazione, o l’esecuzione del CONTRATTO sarà esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Milano. Ove si tratti di contratti conclusi con consumatori ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
1. La BANCA osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui Testo Unico Bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e le relative disposizioni di attuazione. Nel caso in cui sorga una controversia tra il CLIENTE e la BANCA relativa all’interpretazione ed applicazione del presente CONTRATTO, il CLIENTE, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
2. Il CLIENTE può presentazione un reclamo alla BANCA, anche per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: Invest Banca S.p.A. – Ufficio Reclami – Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX), indirizzo di posta elettronica xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, fax 0000 0000000, presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto. Se il CLIENTE non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere presso le filiali della BANCA.
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI XXXX@XXX
Art.I.23. – Adesione – Oggetto del servizio “Post@Web”
1. Il Servizio “Post@Web” consente al CLIENTE che abbia aderito al servizio MITO “Multichannel Internet trading on line” di ricevere le comunicazioni oggetto del SERVIZIO stesso esclusivamente in via elettronica, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del sito internet della BANCA.
2. Il CLIENTE deve utilizzare il CODICE UTENTE e la PASSWORD forniti all’atto dell’adesione al SERVIZIO MITO.
3. Le comunicazioni possono essere visualizzate e consultate per il periodo minimo di sei mesi dalla loro immissione, salvo quanto previsto agli artt. I.28 e I.29.
4. Il CLIENTE dà atto che l’utilizzo dei codici identificativi per l’adesione al SERVIZIO tiene luogo della sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all’efficacia probatoria.
5. Il Servizio ha ad oggetto le comunicazioni e documenti contabili dalla BANCA al CLIENTE. La tipologia di documenti contabili inviati al CLIENTE può essere oggetto di aggiornamento ed implementazione da parte della BANCA.
Art.I.24. – Decorrenza dell’adesione
1. L’adesione ha efficacia immediata, fermo restando l’invio in formato cartaceo in corso di elaborazione al momento di adesione.
Art.I.25. – Efficacia delle comunicazioni oggetto del SERVIZIO
2. E’ onere del CLIENTE provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del SERVIZIO; la BANCA invia alla casella di posta elettronica indicata dall’utente nella sezione “Gestione Profilo” del SERVIZIO MITO un avviso di presenza di nuovi documenti da consultare.
Art.I.26. – Rapporti cointestati
1. Il servizio è attivabile anche sui rapporti cointestati; in tal senso, se l’adesione è formulata da uno solo dei cointestatari, quest’ultimo dichiara, assumendosi la relativa responsabilità:
a. di aver preventivamente informato gli altri cointestatari del contenuto del SERVIZIO, evidenziando in particolare che le nuove modalità consentono solo a chi è in possesso dei codici di identificazione del SERVIZIO MITO di accedere alle comunicazioni oggetto del SERVIZIO;
b. di aver ottenuto dagli stessi l’incondizionato consenso a procedere all’adesione stessa e di agire quindi anche in nome e per conto loro.
2. Il soggetto che aderisce al nuovo Servizio si impegna infine a portare a conoscenza degli altri cointestatari il contenuto delle presenti clausole e condizioni.
Art.I.27. - Condizioni economiche
1. L’adesione al servizio Xxxx@xxx comporta l’addebito delle commissioni indicate nel Documento di Sintesi.
1. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l’adesione al Servizio “Post@Web”. La revoca ha efficacia immediata, fermo l’invio in formato elettronico delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento della revoca, e comporta il ripristino delle modalità e degli indirizzi utilizzati anteriormente all’adesione e l’applicazione delle condizioni economiche relative all’invio di comunicazioni cartacee concordate nell’ambito del rapporto, come vigenti al momento dell’efficacia della revoca.
2. In caso di rapporti cointestati, la revoca può essere disposta da ciascuno dei cointestatari disgiuntamente dagli altri ed ha effetto nei confronti di tutti. Il cointestatario che dispone la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
Art.I.29. - Scioglimento del contratto relativo al SERVIZIO MITO – Scioglimento del contratto cui si riferiscono le comunicazioni oggetto del servizio.
1. Lo scioglimento del contratto relativo al Servizio Mito e la disattivazione dei relativi codici identificativi comporta automaticamente anche lo scioglimento del presente Servizio e l’impossibilità di accedere alla consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio. In caso di scioglimento del contratto per il quale è stata chiesta l’adesione al servizio, la Banca ripristina l’invio cartaceo per le comunicazioni connesse allo scioglimento stesso.
Art.I.30. - Modifica dell’elenco delle comunicazioni
1. La Banca potrà estendere d’iniziativa il Servizio ad altre tipologie di documenti e stampe, rispetto a quelle in essere al momento della conclusione del Contratto.
SEZIONE J) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI FINANZIAMENTO
Art.J.1. – Concessione di finanziamento
1. La BANCA può concedere al Cliente finanziamenti per l’effettuazione di operazioni in strumenti finanziari. Il servizio di concessione di finanziamenti potrà essere prestato dalla Banca solo previa richiesta del Cliente e conseguente valutazione della Banca.
INFORMATIVA SULLA TRASFERIBILITA’ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
Che cosa è il servizio di trasferimento dei servizi di pagamento
Il servizio di trasferimento dei servizi di pagamento, introdotto dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, permette ai clienti consumatori di trasferire con maggiore facilità i servizi di pagamento regolati sul conto corrente (o di pagamento) aperto presso una banca (di seguito “Banca Originaria”) ad un altro conto corrente (o di pagamento) aperto presso una diversa banca (di seguito: “Banca di Destinazione”). La richiesta può avere ad oggetto anche il trasferimento del saldo del conto corrente e prevedere la chiusura o meno del conto corrente (o di pagamento) precedentemente utilizzato.
L’oggetto della richiesta
La richiesta di trasferimento può avere ad oggetto:
- tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico (o sepa credit transfer);
- tutti o alcuni addebiti diretti (o sepa direct debit) (ossia gli addebiti effettuati sul conto del richiedente in virtù di disposizioni del beneficiario previo ottenimento del consenso del pagatore) ricorrenti;
- tutti o alcuni bonifici (o sepa credit transfer) in entrata ricorrenti;
- l'eventuale saldo positivo del conto corrente;
e contenere o meno anche la richiesta di chiusura del conto corrente dal quale i servizi di pagamento o il saldo del conto verranno trasferiti.
Il destinatario della richiesta
Il cliente consumatore può rivolgere la propria richiesta direttamente alla Banca di Destinazione.
Condizioni per l’esecuzione della richiesta
I due conti correnti (o di pagamento) interessati dal trasferimento devono avere il medesimo intestatario ed essere espressi nella medesima valuta.
In caso di conti cointestati è inoltre necessaria l’autorizzazione di tutti i cointestatari. La richiesta dovrà contenere:
(i) il consenso a eseguire le operazioni di trasferimento e identificare specificamente i servizi da trasferire;
(ii) la data a partire dalla quale i servizi devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto corrente (o di pagamento) di destinazione (che non potrà essere precedente a tredici giorni successivi alla data di ricezione della richiesta e dei documenti necessari per eseguirla).
La Banca di Destinazione ha dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del cliente consumatore per eseguire il trasferimento.
Il servizio di trasferimento non ha costi.
La Banca Originaria fornisce al consumatore, per un periodo di sei mesi, le informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del trasferimento.
Tempi analitici di esecuzione delle attività a carico delle banche coinvolte
1) Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta la Banca di Destinazione chiede alla Banca Originaria di eseguire le seguenti operazioni, su richiesta del cliente consumatore, al fine di permettere il rispetto delle istruzioni relative alla data di efficacia del trasferimento:
di trasmetterle l’elenco degli ordini permanenti di bonifico attivi sul conto aperto presso la Banca Originaria e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto da trasferire;
di trasmetterle le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti eseguiti sul conto aperto presso la Banca Originaria nei precedenti 13 mesi;
di annullare gli ordini permanenti di bonifico attivi sul conto aperto presso la Banca Originaria;
di trasferire il saldo sul conto aperto presso la Banca Originaria;
di chiudere il conto aperto presso la Banca Originaria;
2) La Banca Originaria, ricevuta la richiesta dalla Banca di Destinazione, esegue le seguenti operazioni:
entro cinque giorni lavorativi trasmette alla Banca di Destinazione le informazioni riguardanti gli ordini permanenti di bonifico, gli ordini di addebito diretto e i bonifici ricorrenti in entrata da trasferire;
annulla gli ordini permanenti di bonifico sul conto aperto presso la Banca Originaria;
trasferisce il saldo dal conto aperto presso la Banca Originaria al conto aperto presso la Banca di Destinazione;
chiude il conto aperto presso la Banca Originaria nel rispetto della data di efficacia, salvo che il cliente consumatore abbia obblighi pendenti che siano ostativi alla chiusura o che possono determinare un ritardo nei tempi di chiusura informando il cliente consumatore di tali impedimenti o ritardi.
3) Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni fornite dalla Banca Originaria, la Banca di Destinazione esegue le seguenti operazioni:
predispone quanto necessario per consentire l’esecuzione del trasferimento entro la data di efficacia;
comunica le coordinate del conto aperto presso la Banca di Destinazione ai soggetti che dispongono bonifici
ricorrenti a favore conto aperto presso la Banca Originaria di cui il cliente consumatore ha chiesto il trasferimento;
comunica le coordinate del conto aperto presso la Banca di Destinazione ai beneficiari di addebiti diretti attivi sul conto aperto presso la Banca Originaria di cui il Cliente ha chiesto il trasferimento e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti conto aperto presso la Banca di Destinazione.
LA POLITICA ADOTTATA DA INVEST BANCA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Premessa
Il presente documento viene redatto nel rispetto della Direttiva Europea 2004/39/EC del 21 aprile 2004 relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID), delle successive direttive e regolamenti comunitarie e delle disposizioni di applicazione individuabili nella normativa italiana (Testo Unico della Finanza, regolamenti applicativi emanati da Banca d’Italia e da Consob).
Contenuti:
I. Introduzione
II. Possibili conflitti di interesse per INVEST BANCA
III. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse
I. Introduzione
L'identificazione e la prevenzione di conflitti di interesse e la corretta gestione di tali conflitti rappresentano un compito importante per qualsiasi impresa di servizi finanziari.
La INVEST BANCA si fa carico attraverso i propri dipendenti e le altre persone che agiscono per essa, di individuare, analizzare, controllare e gestire i conflitti di interesse in modo da garantire l'equo trattamento di tutte le parti interessate per tutelare i loro interessi ed evitare qualsiasi danno agli stessi.
I conflitti di interesse possono verificarsi, in particolare, se INVEST BANCA si trova in una situazione in cui i propri interessi sono in conflitto con gli interessi di uno o più dei suoi clienti.
INVEST BANCA ha pertanto preso misure importanti per la prevenzione, l’individuazione precoce e la gestione dei conflitti di interesse.
Il presente documento fornisce le linee guida per consentire di comprendere le misure che stiamo prendendo per proteggere gli interessi dei nostri clienti.
La nostra politica sui conflitti di interesse definisce quindi come faremo:
ad identificare le situazioni che possono dar luogo a conflitti di interesse che comportano un rischio di danni agli interessi dei nostri clienti;
stabilire gli opportuni meccanismi per gestire i conflitti;
mantenere i sistemi intesi a prevenire danni effettivi agli interessi dei nostri clienti causati da qualsiasi conflitto identificato.
La INVEST BANCA ha individuato nella Funzione di Compliance la struttura alla quale compete il compito di procedere all’aggiornamento della mappatura iniziale, sia avvalendosi delle segnalazioni effettuate dalle altre strutture ed uffici degli intermediari del GRUPPO, sia effettuando un’autonoma attività di monitoraggio.
II. Possibili conflitti di interesse per INVEST BANCA
Si può definire "conflitto di interessi", nell’ambito delle attività disciplinate dalla MiFID, una particolare situazione che si viene a creare, in qualsiasi area della nostra attività e nella prestazione simultanea di una pluralità di servizi ed attività d’investimento, a seguito della quale potremmo trarre benefici noi - o altri clienti per i quali stiamo agendo - e contestualmente danneggiare, potenzialmente e/o materialmente, gli interessi del cliente, verso cui abbiamo specifici doveri.
In tale ambito rilevano i conflitti di interesse che coinvolgono i clienti e gli intermediari, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti, ovvero i conflitti di interesse tra due clienti che si configurano al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio o di una combinazione di tali servizi.
Conflitti di interesse potrebbero verificarsi, in particolare:
se un’informazione è disponibile per INVEST BANCA o i suoi dipendenti e non è ancora pubblicamente nota,
come pure a seguito delle relazioni personali dei dipendenti, degli organi aziendali e delle persone associate, se queste persone fanno parte di organi di vigilanza o comitati consultivi di altre imprese,
a seguito delle relazioni tra INVEST BANCA ed emittenti di strumenti finanziari, come ad esempio se INVEST BANCA:
è parte attiva nell’emissione di strumenti finanziari per conto dell’emittente,
detiene una partecipazione diretta o indiretta in un emittente o l'emittente è una controllata di INVEST BANCA
ha collocato e/o garantito un prestito di un emittente di strumenti finanziari,
ha partecipato a produrre un'analisi finanziaria di un emittente di strumenti finanziari,
fornisce pagamenti/riceve pagamenti di un emittente di strumenti finanziari,
ha stipulato accordi di cooperazione con l'emittente di strumenti finanziari, o
congiuntamente opera o detiene, direttamente o indirettamente, investimenti azionari con un emittente di strumenti finanziari,
allorquando INVEST BANCA produce, pubblica o distribuisce analisi finanziarie o altre informazioni su strumenti finanziari o loro emittenti e contestualmente, direttamente o indirettamente, raccomanda una particolare decisione di investimento, e
in tale caso incoraggia a dare la preferenza ad un particolare strumento finanziario (ad es. in connessione con analisi, consulenza, raccomandazioni o esecuzioni dell'ordine).
Si possono verificare situazioni di conflitto di interesse anche prestando specifiche attività nell’ambito dei servizi di investimento o servizi accessori, come di seguito descritto.
Servizio di negoziazione in conto proprio
INVEST BANCA può avere interesse ad effettuare determinate operazioni raccolte presso la clientela in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker terzo, in funzione degli utili da negoziazione che ne deriverebbero. Analogamente, INVEST BANCA può avere interesse a negoziare titoli in conto proprio per l’esecuzione dell’operazione di pronti contro temine richiesta dal cliente.
INVEST BANCA può avere un interesse in conflitto con quello dei propri clienti nell’esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari negoziati tramite il proprio internalizzatore sistematico IBIS, ove le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati non fossero correttamente applicate.
Servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini
INVEST BANCA può essere interessata a far eseguire gli ordini raccolti presso la clientela da parte di altri intermediari del GRUPPO.
INVEST BANCA può ricevere da soggetti terzi incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio prestato.
Servizio di consulenza in materia di investimenti
INVEST BANCA può raccomandare l’investimento in determinati strumenti finanziari (es. Organismi d’Investimento del Risparmio) per i quali presta il servizio di collocamento, al fine di essere remunerata per entrambi i servizi d’investimento. Inoltre, può essere incentivata a consigliare uno strumento finanziario o un servizio di investimento in funzione dell’appartenenza al medesimo Gruppo dell’emittente.
Analogo conflitto può verificarsi nel caso in cui INVEST BANCA raccomandi l’investimento in determinati strumenti finanziari sul quale l’attività di negoziazione in conto proprio di INVEST BANCA abbia precedentemente assunto una posizione.
Servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia
INVEST BANCA può incentivare la promozione ed il collocamento di specifici servizi e attività di investimento, oppure di specifici strumenti e prodotti finanziari. Tale fattispecie di conflitto si verifica nel caso in cui il soggetto che svolge il servizio/attività d’investimento oggetto del collocamento, oppure emette lo strumento/prodotto finanziario collocato, sia un soggetto rilevante o abbia con esso un legame di controllo diretto o indiretto, oppure nel caso in cui il soggetto rilevante sia un esponente aziendale presso detto soggetto.
Analoga fattispecie di conflitto può derivare dalla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari emessi da società con le quali un soggetto rilevante, o un soggetto che abbia con esso un legame di controllo diretto o indiretto, abbia sottoscritto un contratto di fornitura di particolare rilevanza.
Analoga fattispecie di conflitto può verificarsi altresì nel caso in cui un soggetto rilevante, o un soggetto che abbia con esso un legame di controllo diretto o indiretto, abbia ricevuto dall’emittente dello strumento finanziario in collocamento (es. OICR) una delega di gestione/incarico di advisory, oppure partecipi a consorzi di collocamento ovvero ricopra i ruoli di specialist o liquidity provider o offra altri servizi di corporate finance.
Una situazione ulteriore di conflitto può verificarsi nel caso si privilegi il collocamento di uno strumento finanziario piuttosto che l’acquisto sul mercato in considerazione delle maggiori commissioni normalmente percepite nel servizio di collocamento rispetto a quello di negoziazione.
Una situazione di conflitto può verificarsi altresì nel collocamento di uno specifico strumento finanziario il cui emittente si avvalga della prestazione dei servizi di ricezione, trasmissione e/o esecuzione di ordini di intermediari del GRUPPO INVEST BANCA.
INVEST BANCA può ricevere da soggetti terzi incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio prestato.
Servizio di gestione di portafoglio
INVEST BANCA, quando svolge il servizio di gestione, può avere interesse a procede con operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o rimborso, per conto del cliente, di strumenti finanziari per il tramite del proprio servizio di ricezione e trasmissione o del servizio di negoziazione.
Una situazione di conflitto può altresì verificarsi nel caso di operazioni di investimento, nell’ambito del servizio di gestione di portafoglio, aventi ad oggetto quote o azioni di OICR in presenza di una retrocessione di commissioni commisurate alla quantità delle quote o azioni di OICR sottoscritte per conto dei clienti, oppure in presenza di un incarico del collocamento, di consulenza per il collocamento o di delegato alla gestione che prevedano la corresponsione a favore del gestore INVEST BANCA di un compenso, nella forma di retrocessione di commissioni da parte degli emittenti.
Una situazione di conflitto può verificarsi infine nel caso in cui INVEST BANCA ponga in essere operazioni di investimento, nell’ambito del servizio di gestione di portafoglio, aventi ad oggetto strumenti finanziari (ad esempio obbligazioni) di cui è emittente lo stesso gestore di portafoglio, oppure emessi da intermediari collocatori di detto servizio, oppure emessi da soggetti a cui il gestore di portafoglio presta servizi di finanza aziendale.
Servizio accessorio di finanziamento e prestito titoli
Nell’effettuazione di operazioni di prestito titoli interno (vale a dire prestando titoli ad un cliente messi a disposizione da altri clienti), INVEST BANCA potrebbe privilegiare gli interessi di un cliente a discapito dell’interesse di un altro cliente, prelevando gli strumenti finanziari da concedere in prestito esclusivamente o prevalentemente dal conto di uno dei clienti interessati, allo scopo di far lucrare a quest’ultimo -con preferenza rispetto agli altri clienti- i proventi derivanti dall’operazione di prestito.
Servizio accessorio di ricerca in materia di investimenti
La produzione e diffusione di ricerche aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società con le quali INVESTBANCA, o un proprio soggetto rilevante, o un soggetto che abbia con detti soggetti rilevanti un legame di
controllo diretto o indiretto, intrattengano rapporti partecipativi, o alle quali prestano servizi di finanza aziendale, può comportare l’insorgere di un conflitto di interessi in quanto INVEST BANCA potrebbe essere indotta a raccomandare uno strumento finanziario in funzione di propri interessi finanziari o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente.
Il cliente ha il diritto di richiedere gratuitamente, in ogni momento, la versione integrale della policy in tema di gestione dei conflitti di interesse e di quella in tema di incentivi di INVEST BANCA.
III. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse
Al fine di prevenire e individuare esistenti o potenziali conflitti di interesse e risolvere tali conflitti in modo adeguato, INVEST BANCA ha ben definito specifiche politiche interne e procedure rivolte a gestire potenziali conflitti di interesse. Tali politiche e procedure, che sono progettate per garantire il necessario livello di indipendenza, sono oggetto di costante monitoraggio e riesame dei processi.
Barriere informative
Abbiamo definito procedure di controllo dello scambio di informazioni fra i nostri dipendenti per evitare che gli interessi di un cliente entrino in conflitto con gli interessi di un altro cliente o con i nostri stessi interessi.
Abbiamo una consolidata definizione degli accessi al sistema informativo aziendale per rendere efficienti ed efficaci le politiche e le procedure volte a gestire le informazioni riservate, prevenendo la inappropriata trasmissione di informazioni riservate o “price sensitive”. Tutto ciò riconducibile al sistema informatico e alle procedure per ottemperare alla normativa sugli abusi di mercato.
Separazione dei Controlli e Segregazione delle funzioni:
per le attività nelle quali vi sono situazioni in cui potenzialmente i diversi interessi dei clienti potrebbero entrare in conflitto tra di loro, oppure potrebbero entrare in conflitto con quelli propri della banca, abbiamo attivato un’adeguata supervisione e/o una opportuna segregazione funzionale dei nostri dipendenti. Queste misure sono intese ad evitare il simultaneo coinvolgimento di un soggetto rilevante (dipendente e/o collaboratore) in servizi separati o qualunque altra attività in cui tale partecipazione possa compromettere la corretta gestione dei conflitti.
Registro dei Conflitti
Il team aziendale incaricato della funzione di Compliance ha l’incarico di tenere un registro a carattere riservato dei conflitti effettivi e potenziali, costantemente aggiornato, relativi a tutte le relazioni con i nostri clienti e con altri soggetti istituzionali con i quali sono in essere specifiche relazioni di affari (gestori delegati, collocatori, advisory, ecc…). Lo scopo è quello di individuare i potenziali conflitti di interesse in una fase precoce.
Regolamentazione Interna
Il regolamento aziendale della banca fissa specifiche regole in materia di conflitti d’interesse vincolanti per tutto i soggetti rilevanti (dipendenti, collaboratori e organi amministrativi) in conformità con la normativa di riferimento. Il team di Compliance verifica costantemente l’adeguatezza di queste regole all’evoluzione dell’attività aziendale. La banca ha definito inoltre specifiche disposizioni in materia di operazioni personali allo scopo anche di contenere possibili situazioni che potrebbero rientrare tra i conflitti d’interesse.
Disclosure
Allorquando non vi siano altri modi per gestire conflitti identificati o quando le misure in vigore non sono, a nostro avviso, sufficienti a proteggere gli interessi dei nostri clienti, i conflitti di interessi saranno divulgati tempestivamente ai clienti stessi per consentire una decisione informata allo scopo di poter decidere se intraprendere o continuare le attività in questa particolare situazione.
Rinuncia all’attività
Nel momento in cui la banca constata di non essere in grado di gestire eventuali conflitti d’interesse, secondo le modalità descritte sopra, potrà decidere di non iniziare o di non continuare una specifica attività, notificandolo in maniera tempestiva al cliente o potenziale cliente.
INFORMAZIONI SULLE STRATEGIE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE
vers. 2017/01
1. Premessa: obiettivi ed ambito di applicazione
La normativa MiFID (Direttiva 2004/39/CE e 2006/73/CE e Regolamento 1287/2006/CE) stabilisce che gli intermediari che prestano il servizio di investimento agiscano in modo onesto, equo e professionale con l’obiettivo di un costante innalzamento della qualità dei servizi e dell’attività di investimento prestati alla clientela.
Il presente documento va a definire le informazioni relative alle politiche adottate da Invest Banca per la raccolta, l’esecuzione e la trasmissione degli ordini relative alle diverse tipologie di strumenti finanziari, al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per la propria clientela (cd. “Best Execution”) nelle diverse sedi di esecuzione dove il gruppo ha – direttamente o indirettamente – accesso (cd. “Trading Venues”).
La presente policy disciplina due tipologie di situazioni:
- la strategia di trasmissione degli ordini applicata quando il gruppo, non curando direttamente l’attività di negoziazione, si avvale di altri intermediari per l’esecuzione degli ordini e utilizza, pertanto, l’accesso alle diverse sedi di esecuzione;
- la strategia di esecuzione degli ordini applicata quando il gruppo cura direttamente l’attività di negoziazione. La presente Policy si applica a tutti i clienti “al dettaglio” e “professionali” di Invest Banca.1
2. Riferimenti normativi
Nel seguito si fa riferimento alle regole applicabili agli intermediari previste dal complesso di norme nelle di seguito elencate:
- La Direttiva 2004/39/CE (la “Direttiva MiFID”) con relativo Regolamento di attuazione 1287/2006/CE;
- La Direttiva 2006/73/CE (la “Direttiva di secondo livello”);
- Il D.Lgs. 24 febbraio 0000, x. 00 (xx “XXX”);
- Il Regolamento CONSOB n. 16190/2007 (il “Regolamento Intermediari”);
- Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009;
- Linee Guida Interassociative in materia di prodotti finanziari illiquidi (validate dalla Consob i l 5 agosto 2009).
3. Politica esecuzione trasmissione degli ordini
3.1. Sedi di esecuzione degli ordini (C.D. “trading venues”)
Gli ordini ricevuti dalla clientela sono eseguiti individuando le sedi di esecuzione che risultano più idonee a garantire durevolmente l’ottenimento della miglior esecuzione delle operazioni, ed in particolare:
Mercati Regolamentati (MR);
Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
Intermediari che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio, eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, ponendosi in contropartita diretta (Internalizzatori Sistematici - IS);
Intermediari ed Emittenti che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti (c.d. Liquidity Provider).
3.2. Fattori di esecuzione
Ai fini della valutazione del conseguimento, su base duratura, del “miglior risultato possibile” (c.d “ best execution”) nell’esecuzione degli ordini, i fattori da considerare sono i sottoelencati:
il prezzo degli strumenti finanziari;
i costi relativi all’esecuzione dell’ordine2;
la rapidità di esecuzione dell’ordine;
la probabilità di esecuzione e di regolamento dell’ordine;
la natura e la dimensione degli ordini.
- CLIENTELA PROFESSIONALE: il fattore preponderante considerato da Invest Banca è rappresentato dal prezzo dello strumento finanziario. In subordine, potrà essere considerato, in talune circostanze, anche il cos to complessivo legato all’esecuzione dell’ordine, soprattutto nel caso di titoli trattati su più mercati (c.d. titoli multilisted).
- CLIENTELA AL DETTAGLIO: i fattori preponderanti considerati da Invest Banca sono costituiti dal prezzo dello strumento finanziario - valutato in relazione alla liquidità del mercato, allo spread medio applicato (differenziale bid- ask) e al numero dei partecipanti alle negoziazioni svolte sulla sede di esecuzione - e dai costi complessivi direttamente legati all’esecuzione dell’ordine sopportati dal cliente (cd. total consideration). Il peso degli altri fattori di esecuzione è strettamente legato alla liquidità degli strumenti finanziari trattati che, se è un elemento trascurabile e secondario in riferimento agli strumenti finanziari liquidi (intesi come quegli “strumenti finanziari per i quali sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi”), assume, invece, maggiore rilevanza in quelli illiquidi soprattutto nell’ottica di far ottenete al cliente al dettaglio il miglior risultato possibile.
1 In queste categorie sono ricomprese le “controparti qualificate” per l’operatività da queste svolta nei confronti della loro “clientela al dettaglio” e “professionale”. Quindi la presente Policy non si applicherà alle “controparti qualificate” in riferimento alla operatività sui loro conti di proprietà.
2 I costi includono, oltre alle commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, le spese di fornitori terzi (i costi di mercato, inclusi quelli relativi al regolamento delle operazioni). Nei casi in cui la Banca si avvalga di un intermediario negoziatore al quale trasmettere l’ordine per la sua esecuzione, oltre ai costi precedentemente indicati, si aggiungono quelli applicati dal predetto intermediario negoziatore.
Posto che le modalità di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottate dalla Banca sono in funzione della liquidità degli strumenti finanziari, assume rilievo centrale l’identificazione di tale caratteristica. Ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 e delle Linee Guida Interassociative in materia di prodotti finanziari illiquidi (validate dalla Consob il 5 agosto 2009) gli strumenti e prodotti finanziari sono considerati LIQUIDI in via presuntiva:
1) se sono negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) caratterizzati dalla presenza di almeno un market maker avente l’impegno di garantire in via continuativa proposte di negoziazione o per lo meno di più soggetti (anche non market maker) che effettuano proposte di compravendita su tali strumenti e prodotti finanziari;
2) se sono negoziati su un Internalizzatore Sistematico in grado di assicurare il pronto smobilizzo (di norma entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’ordine del cliente) a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto o in vendita;
3) se, anche in assenza di una sede di negoziazione di cui ai punti precedenti, l’intermediario emittente o distributore ha formalizzato regole interne atte ad individuare procedure e modalità di negoziazione di prodotti e strumenti finanziari tali da assicurare il pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative, ossia attraverso la determinazione di criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario;
4) se, anche in assenza di una sede di negoziazione e di regole interne per la negoziazione, l’intermediario emittente o distributore ha formalizzato un impegno a riacquistare gli strumenti e prodotti finanziari secondo criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario.
Come sopra anticipato, la liquidità/illiquidità di uno strumento o prodotto finanziario è una caratteristica di fatto, soggetta a cambiamenti nel tempo che richiede agli intermediari un attento monitoraggio.
3.2.1. Strumenti Finanziari Liquidi
Per l’esecuzione degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari liquidi (così come definiti al capitolo 3), l’individuazione delle trading venues ha luogo in funzione della tipologia degli strumenti trattati, secondo i criteri di seguito esposti.
3.2.1.1. Strumenti Finanziari Negoziati nei Mercati Regolamentati Gestiti da Borsa Italiana o con accesso diretto
Per gli strumenti negoziati nei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o con accesso diretto, Invest Banca provvede direttamente all’esecuzione dell’ordine, in qualità di negoziatore ammesso alle contrattazioni sui mercati.
In relazione alle condizioni sino ad oggi osservate alle operazioni disposte dalla clientela ed allo spessore dei volumi scambiati sulle diverse sedi di esecuzione, Invest Banca ritiene che - per gli strumenti trattati su mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - le condizioni di best execution siano soddisfatte e continueranno ad esserlo, almeno nell’immediato, operando nelle sedi medesime.
3.2.1.2. Strumenti finanziari obbligazionari negoziati in MR/MTF/IS non gestiti da Borsa Italiana o con accesso indiretto
Invest Banca, che per l’esecuzione degli ordini relativi a strumenti finanziari obbligazionari negoziati nei MR/MTF/IS non gestiti da Borsa Italiana o con accesso indiretto non accede alle singole sedi per l’esecuzione degli stessi, si serve di uno specifico intermediario negoziatore – Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. La selezione di tale intermediario è stata effettuata avendo preventivamente valutato la relativa strategia di esecuzione degli ordini, dalla quale si evince:
l’ampia copertura delle diverse trading venues;
la disponibilità di un sistema efficiente ed integrato per la negoziazione, tale da minimizzare i costi complessivi sia diretti che indiretti.
Tale intermediario, attraverso la piattaforma Market Hub, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre trading venues sulle quali il titolo è scambiato; in tal modo gli ordini dei clienti aventi ad oggetto titoli obbligazionari, vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamico della best execution. Resta, in ogni caso, ferma la responsabilità di Invest Banca nei confronti dei propri clienti per l’operatività posta in essere dall’intermediario negoziatore selezionato.
Le principali trading venues su cui opera Banca IMI sono:
1. EUROMOT (euro-obbligazioni, asset backed securities -ABS);
2. EUROTLX (Titoli di Stato Italiani ed Europei, Obbligazioni Sovranazionali, Obbligazioni Sovereign, Obbligazioni Corporate, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni Corporate, Obbligazioni Bancarie Obbligazioni Emerging Market, Obbligazioni Sopranazionali, Obbligazioni Strutturate, Titoli di Stato USA);
3. EXTRAMOT;
4. REX.
La versione sempre aggiornata della Policy di Trasmissione ed Esecuzione ordini di Banca IMI, con la lista completa delle delle trading venues, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx nella sezione MiFID – Execution Policy.
3.2.1.3. Altri Strumenti Finanziari Obbligazionari non Quotati 3
Per gli strumenti finanziari obbligazionari ove il sistema Market Hub di banca IMI non è operativo, Invest Banca utilizza:
3 Nelle sedi indicate ai paragrafi precedenti.
a) il sistema di Internalizzazione Sistematica (IBIS) gestito dalla Banca stessa in contropartita agli enti emittenti delle obbligazioni. L’attività di Internalizzazione Sistematica e’ svolta da parte di personale dedicato, in base a regole e procedure non discrezionali ed attraverso sistemi automatizzati.
Le principali attività espletate sono le seguenti:
selezione degli Strumenti Finanziari ammessi: obbligazioni bancarie emesse dalle sole Banche aderenti all’internalizzatore sistematico;
criteri di formazione dei prezzi: i prezzi degli strumenti finanziari sono determinati da uno spread variabile in funzione della vita residua, volatilità e liquidità dello strumento;
b) la negoziazione per conto proprio/terzi per i titoli non negoziati all’interno del sistema di Internalizzazione Sistematica: in queste situazioni la Banca opera come liquidity provider fornendo alla propria clientela quotazioni basate su condizioni di mercato prevalenti ottenute dal confronto con le condizioni di prezzo pubblicate dai principali dealer sui maggiori Info provider, secondo la modalità request for quote. Le controparti abilitate per tale operatività sono allegate alla presente policy e sono aggiornate in via continuativa.
Per le attività di esecuzione degli ordini svolta per conto proprio su obbligazioni, Invest Banca applica alla propria clientela Professionale “prezzi finiti”, comprensivi anche di uno spread variabile in funzione di determinati elementi (vita residua, volatilità e liquidità del titolo, tipologia e dimensione dell’ordine) che riflettono le condizioni di mercato prevalenti. Per le attività di esecuzione degli ordini svolta in conto terzi su obbligazioni per la propria clientela al Dettaglio, Invest Banca applica, ai prezzi conclusi con le controparti, le medesime condizioni commissionali previste per gli altri tipi di obbligazioni quotate in MR/MTF.
3.2.1.4. Strumenti azionari non domestici
Anche per l’esecuzione degli ordini relativi a:
- azioni estere;
- ETC (Exchange Trade Commodities);
- ETF (Exchange Trade Funds);
- Fondi Esteri Chiusi
quotati su mercati regolamentati diversi da quelli gestiti da Borsa Italiana S.p.A., viene utilizzato l’intermediario Banca IMI; Invest Banca, infatti, agisce come “raccoglitore e trasmettitore di ordini”, non accedendo direttamente alle singole sedi per l’esecuzione degli stessi.
La selezione di tale intermediario è stata effettuata avendo preventivamente valutato la strategia di esecuzione degli ordini dallo stesso adottata, dalla quale si evince:
l’ampia copertura delle diverse piazze internazionali;
la disponibilità di un sistema efficiente ed integrato per la negoziazione, tale da minimizzare i costi complessivi sia diretti che indiretti.
Attraverso la piattaforma Market Hub, Banca IMI, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente4 e le altre trading venues sulle quali il titolo è scambiato; in tal modo gli ordini dei clienti aventi ad oggetto titoli azionari esteri, vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamico della best execution. Resta in ogni caso ferma la responsabilità di Invest Banca nei confronti dei propri clienti per l’operatività posta in essere dall’intermediario negoziatore selezionato.
Sono esclusi dall’applicazione di questo criterio gli ordini relativi a titoli azionari negoziati sui mercati statunitensi, o ve, in considerazione della consolidata frammentazione degli scambi su più sedi di esecuzione, il concetto di mercato regolamentato prevalente non trova applicazione.
Si precisa che gli ordini su strumenti finanziari quotati possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o MTF. Invest Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Banca IMI, a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, ovvero laddove venga specificatamente richiesto.
La versione sempre aggiornata della Policy di Trasmissione ed Esecuzione ordini di Banca IMI, con la lista completa delle delle trading venues, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx nella sezione MiFID – Execution Policy.
3.2.1.5. Derivati esteri
Anche nel caso degli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati esteri (futures e options) quotati su mercati regolamentati diversi da quelli gestiti da Borsa Italiana S.p.A., interviene Banca IMI in quanto Invest Banca, svolge i l ruolo di “raccoglitore e trasmettitore di ordini”, non accedendo direttamente alle singole sedi per l’esecuzione degli stessi.
La selezione di tale intermediario è stata effettuata avendo preventivamente valutato la strategia di esecuzione degli ordini dallo stesso adottata, dalla quale si evince:
• l’ampia copertura delle diverse piazze internazionali;
• la disponibilità di un sistema efficiente ed integrato per la negoziazione, tale da minimizzare i costi complessivi sia diretti che indiretti.
Tale intermediario, attraverso la piattaforma Market Hub/FastFill, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre possibili trading venues sulle quali lo strumento è scambiato. Rimane ferma, in ogni caso, la responsabilità di Invest Banca nei confronti dei propri clienti per l’operatività posta in essere dall’intermediario negoziatore selezionato.
4 Per mercato regolamentato prevalente si intende quello ove il titolo è maggiormente scambiato, in relazione al livello dei volumi medi giornalieri.
3.2.2. Strumenti Finanziari Illiquidi
Premesso che Invest Banca non ha strumenti finanziari di propria emissione, l’attività potrà riferirsi solo a strumenti finanziari illiquidi di emittenti terzi. In questo caso, se le condizioni di illiquidità di tali strumenti finanziari non consenta di disporre con continuità di riferimenti di prezzo significativi, Invest Banca si riserva di eseguire ordini di acquisto su tale tipologia di strumenti rivolgendosi agli Emittenti stessi o ad altri liquidity provider.
Qualora le condizioni lo consentano, Invest Banca potrà eseguire l’ordine in base alla quotazione fornita dall’emittente o dal collocatore, in quanto uniche sedi significative di esecuzione.
3.2.2.1. Pronti Contro Termine
Per quanto riguarda le operazioni di Pronti contro Xxxxxxx, Invest Banca opera in contropartita diretta con il cliente, prestando il servizio di negoziazione per conto proprio. I prezzi applicati sono il risultato di una metodologia interna di formazione del prezzo/tasso che utilizza come riferimento tassi correnti del mercato monetario, assumendo come strumento sottostante titoli ad elevato merito creditizio.
3.2.2.2. Azioni/Warrant Esteri illiquidi
Invest Banca ha selezionato, per l’esecuzione degli ordini relativi ad azioni estere illiquide, uno specifico intermediario negoziatore - Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Invest Banca, infatti, agisce come “raccoglitore e trasmettitore di ordini”, non accedendo direttamente alle singole sedi per l’esecuzione degli stessi. La selezione di tale intermediario è stata effettuata secondo quanto già definito al paragrafo 3. Invest Banca si riserva di non accettare ordini di compravendita di azioni estere illiquide qualora vi siano motivi che impediscano o rendano difficoltosa l'esecuzione e/o il regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali motivi possono essere riconducibili:
allo stato di particolare illiquidità dei strumenti stessi (volumi scambiati ridotti in assoluto o in relazione alle caratteristiche dell'ordine);
all’accessibilità ai mercati di negoziazione;
alle potenziali difficoltà di regolamento;
alla negoziabilità della divisa di regolamento.
In particolare, per le azioni/warrant esteri illiquidi americani (scambiabili solo su mercati OTC), Invest Banca accetta e gestisce completamente gli ordini di disinvestimento delle posizioni della propria clientela. Per gli ordini di acquisto su tali strumenti, la Banca valuterà, invece, caso per caso: a seguito di contatto diretto con gli addetti dell’U.O. Negoziazione, questi informeranno il Responsabile B.U. Finanza il quale fornirà loro l'eventuale autorizzazione all'accoglimento dell'ordine (a seguito di valutazione dello strumento, relativa liquidità e negoziabilità dello stesso).
Si precisa che gli ordini su strumenti finanziari illiquidi possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o MTF. Invest Banca si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Banca IMI, a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, ovvero laddove venga specificatamente richiesto.
3.2.2.3. Sedi di esecuzione per i titoli illiquidi (sintesi)
Nella tabella sotto riportata vengono riassunte le sedi di esecuzione e le correlate modalità di prestazione del servizio, in relazione alle diverse tipologie di titoli illiquidi trattati:
Titoli Illiquidi | Servizio di investimento prestato | Sede di esecuzione |
Titoli di Altri Emittenti Terzi | Esecuzione di ordini | Liquidity Provider |
Operazioni di Pronti contro Termine | Negoziazione per Conto Proprio | Contropartita Interna |
Azioni estere illiquide | Ricezione e trasmissione di ordini | Secondo l’execution policy del negoziatore |
3.3. Istruzioni specifiche del cliente
È fatta salva, per il cliente, la possibilità di impartire, con riferimento a singoli ordini, istruzioni specifiche per l’esecuzione degli stessi, vincolando in tal modo Invest Banca alla esecuzione dei medesimi, anche in deroga alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione di ordini. Resta ovviamente, inteso che, in tali fattispecie, potrebbe non essere conseguito il “miglior risultato possibile” in relazione ai singoli aspetti dell’ordine su cui è pervenuta l’istruzione.
Gli ordini il cui controvalore superi determinate soglie dimensionali, definite in seguito all’analisi della standard market size del mercato riferimento, e per i quali il cliente faccia esplicita richiesta (ad esempio utilizzando il canale telefonico piuttosto che il sistema di interconnessione) vengono esclusi dall’invio diretto al mercato, in quanto Invest Banca si riserva la facoltà di effettuare le valutazioni del caso al fine ultimo dell’adozione delle modalità operative ritenute più convenienti per il cliente. Detta operatività persegue, dunque, il duplice scopo di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente e di evitare eventuali turbative al corretto svolgimento delle contrattazioni. Invest Banca si riserva, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini stessi, ferma restando la tempestiva comunicazione al cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati.
In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato non eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, Invest Banca adotta misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli immediatamente e in modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, salvo istruzioni diverse da parte del cliente. Anche in questi casi Invest Banca si riserva, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero in fluire su una corretta esecuzione degli ordini in relazione al possibile impatto sull’andamento degli scambi sul mercato, ferma restando la tempestiva comunicazione al cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati.
Laddove pervengano istruzioni specifiche da parte di clienti professionali che richiedano l’esecuzione di un ordine al prezzo medio ponderato per il volume (c.d. VWAP), si applicano condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.
Dal momento che, in ottemperanza alla normativa vigente, gli ordini limitati su azioni per importi superiori a determinati ammontare, devono essere immediatamente resi pubblici, Invest Banca chiederà preventivamente il consenso esplicito del cliente relativamente alla possibilità di gestire discrezionalmente tali tipologie di ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il medesimo.
3.4. Canali e modalità di inserimento ordini in modalità di “best execution”
La clientela, a meno che esprima la volontà di passare ordini “piazzati” con specifica sede di esecuzione, è indirizzata direttamente sui Mercati gestiti da Borsa Italiana per i quali Invest Banca è aderente diretto, mentre dove la banca si affida al sistema di Best Execution dell’intermediario selezionato – Banca IMI – il meccanismo viene attivato in modo diverso a seconda del canale utilizzato per l’immissione dell’ordine stesso:
a) Tramite Routing procedura Cabel AS400 o Piattaforma Home Banking MITO, gli ordini sono associati di default al codice mercato fittizio “BESTEX”;
b) Tramite piattaforma di Sala “COHERENCE” o Trading On Line “PRISMA”, selezionando lo strumento e cancellando il campo Xxxxxxxx/Xxxxxx ,xx ottiene un generico con Flag “BE”.
Invest Banca adotta misure rigorose per il monitoraggio della presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, anche attraverso verifiche a campione sul complesso degli ordini gestiti per conto della clientela. Il cliente ha la facoltà di richiedere a Invest Banca la dimostrazione comprovante il conseguimento della best execution in relazione agli ordini impartiti, coerentemente con la presente Policy.
Nel caso in cui sia prevista, in relazione alla tipologia di ordine ricevuto, un’unica sede di esecuzione, tale obiettivo s’intende soddisfatto ove venga fornita evidenza al cliente di aver negoziato l’ordine sulla sede di esecuzione indicata nel presente documento. È, in ogni caso, prevista la revisione della presente politica di esecuzione, con frequenza per lo meno annuale o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo le migliori condizioni.
La revisione considererà, in particolare, la necessità di:
a) includere nuove o diverse sedi di esecuzione;
b) assegnare una diversa priorità relativa ai fattori di esecuzione sopra individuati;
c) modificare altri aspetti della propria politica e/o dispositivi di esecuzione;
d) selezionare nuovi negoziatori.
Invest Banca provvederà a rendere note ai clienti le modifiche rilevanti apportate alla presente politica, pri ma che siano efficaci, pubblicando i relativi aggiornamenti anche sul proprio sito internet.
Si ricorda, infine, che la versione sempre aggiornata della Policy di Trasmissione ed Esecuzione ordini di Banca IMI, utilizzata da Invest Banca come intermediario negoziatore in riferimento a certe tipologie di strumenti finanziari (come illustrato nei paragrafi precedenti) contenente la lista completa delle delle trading venues, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx nella sezione MiFID – Execution Policy.
Invest Banca, entro la fine del primo trimestre 2017, ha previsto due interventi importanti al fine della riduzione dei costi diretti/indiretti che andranno a migliorare le condizioni di best execution per la clientela; tali interventi consiston o in:
a) Cambio Depositaria, da BNP PARIBAS a BANCA INTESA (la stessa del principale intermediario negoziatore BANCA IMI);
b) Adesione diretta al mercato EUREX (derivati esteri).
ALLEGATO 1 – Riepilogo Sedi di Esecuzione
Sedi Esecuzione Strumenti Obbligazionari | Tipologia Sede | Accesso |
MOT (DomesticMOT, EuroMOT …) | MR | DIRETTO |
ExtraMOT (incluso segmento PRO) | MTF | DIRETTO |
HI-MTF | MTF | DIRETTO |
EuroTLX | MTF | INDIRETTO |
I.B.I.S. | IS | DIRETTO |
EURONEXT | MR | XXXXXXXXX |
Altre Venues disponibili tramite BANCA IMI | INDIRETTO | |
MTS Cash | MR | DIRETTO |
Euro MTS | Trading Platform | DIRETTO |
Brokertec | Trading Platform | DIRETTO |
BLOOMBERG | OTC - Trading Bilaterale | DIRETTO |
TRADEWEB | OTC - Trading Bilaterale | DIRETTO |
MARKETAXESS | OTC - Trading Bilaterale | DIRETTO |
Sedi Esecuzione Strumenti Azionari | Tipologia Sede | Accesso |
MTA/MIV | MR | DIRETTO |
SEDEX | MR | DIRETTO |
ETFplus | MR | DIRETTO |
AIM | MTF | DIRETTO |
TAH | MTF | DIRETTO |
EUROTLX | MTF | INDIRETTO |
EURONEXT | MR | XXXXXXXXX |
LSE | MR | INDIRETTO |
SWISS EXCHANGE | MR | XXXXXXXXX |
XETRA | MR | XXXXXXXXX |
AMEX | MR | INDIRETTO |
NYSE | MR | INDIRETTO |
NASDAQ | MR | INDIRETTO |
OMX NORDIC EXCHANGE | MR | XXXXXXXXX |
MERCADO CONTINUO ESPANOL – SIBE | MR | INDIRETTO |
Chi-X | MTF | INDIRETTO |
Altre Venues disponibili tramite BANCA IMI | INDIRETTO |
Sedi Esecuzione Strumenti Derivati | Tipologia Sede | Accesso |
IDEM | MR | DIRETTO |
EUREX | MR | DIRETTO |
CME GLOBEX | MR | XXXXXXXXX |
CBOT | MR | INDIRETTO |
NYMEX | MR | INDIRETTO |
LIFFE | MR | INDIRETTO |
Altre Venues disponibili tramite BANCA IMI | INDIRETTO |
ALLEGATO 2 – Riepilogo principali Controparti OTC
Strumenti Obbligazionari/ETFs | ||
ABN AMRO | Deutsche Bank | MPS Capital Services |
ANZ | DZ Bank | Natixis |
Bank of America Xxxxxxx Xxxxx | Goldman Sachs | Nomura |
Banca IMI | HSBC | Nordea |
Barclays | XXX | Xxxx & Cie |
BBVA | Intesa Sanpaolo | RBC |
BNP Paribas | Jefferies | RBS |
CaixaBank | JP Morgan | Rabobank |
Credit Agricole CIB | KBC Bank | Santader |
CIBC | Xxxxxx Cheuvreux | Societe Generale |
Citigroup | LBBW | Xxxxxxxxxxx |
Commerzbank | Lloyds | Toronto Dominion |
Credit Suisse | Mitsubishi UFJ | UBS |
Daiwa | Xxxxxx Xxxxxxx | Unicredit |
Danske Bank | Mizuho | ZKB |
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in lire italiane applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendicon to. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.
h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 0000, X. 000
Xx Codice di materia di protezione dei dati personali, adottato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice”), stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso del Cliente (nel prosieguo “Interessato”), il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, la Banca Le fornisce l’informativa richiesta dal Xxxxxx e Le chiede di esprimere il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni connessi con le operazioni e i servizi da Lei richiesti.
L’informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle società terze, il cui elenco è disponibile presso la sede legale della Banca, che prestano i servizi finanziari o emettono i prodotti finanziari, Bancari o assicurativi offerti dalla Banca e da Lei acquistati ovvero pubblicizzano, promuovono o collocano i prodotti e servizi emessi o offerti dalla Banca stessa (di seguito, “Società Terze”).
1) Finalità e modalità del trattamento
A. I dati personali forniti dall’Interessato o raccolti da terzi sono trattati dalla Banca e dalle Società Terze per finalità correlate alla instaurazione ed alla gestione del rapporto contrattuale, ovvero per finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria e/o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (organi di vigilanza e di controllo).
Ad esempio, tali dati personali ricomprendono nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale.
Il conferimento di tali dati personali ha carattere obbligatorio ed il loro trattamento, connesso a tale finalità, non richiede il consenso da parte dell’interessato.
B. La Banca e le Società Terze si propongono altresì di effettuare trattamenti di dati personali e comunicazioni per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela ed all'ottimale svolgimento della sua attività.
Ad esempio, tali dati personali ricomprendono la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Interessato.
Il conferimento di tali dati personali non ha carattere obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto a fornirli può pregiudicare, in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto, l’ottimale esecuzione delle nostre prestazioni. Qualora tali dati vengano forniti, il loro trattamento non richiede il consenso da parte dell’interessato.
C. La Banca e le Società Terze si propongono altresì di effettuare trattamenti di dati personali e comunicazioni che, ancorché non strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale instaurato con l’Interessato ed ai servizi richiesti dallo stesso, reputa utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti e per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla stessa o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali, nonché per consentire di meglio rispondere alle esigenze di investimento e di ottimizzare l’offerta di prodotti e la prestazione dei servizi ulteriori.
Tali finalità sono, comunque funzionali all’ attività della Banca e delle Società Terze, e ricomprendono:
controlli sull’andamento delle relazioni con la clientela;
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante interviste personali e telefoniche, questionari, etc.;
finalità commerciali quali la promozione e la vendita di servizi e strumenti finanziari, bancari ed assicurativi effettuate attraverso lettere promozionali, telefono, materiale pubblicitario, etc.;
finalità di marketing, quali l’elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
Tra i dati personali trattati per le finalità testé elencate vi sono anche dati quali la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Interessato, nonché notizie inerenti alle operazioni di investimento effettuate o disposte dall’Interessato. Tali dati potranno anche essere utilizzati dalla Banca e dalle Società Terze, con il consenso dell’interessato, per la creazione di profili dell’Interessato in modo da facilitare e migliorare il perseguimento delle finalità sopra elencate nonché per consentire alle Società Terze di svolgere in modo più efficiente nei confronti dell’Interessato attività di promozione e collocamento dei prodotti e dei servizi finanziari, bancari ed assicurativi dalla stesse offerti anche per tramite dei relativi consulenti finanziari.
Il conferimento dei dati personali relativi al perseguimento di tali finalità ha carattere facoltativo; tuttavia, la mancata prestazione del consenso al trattamento dei medesimi non consentirà di monitorare il livello qualitativo dei servizi prestati.
In relazione a specifiche operazioni da richieste dall’Interessato, è possibile che la Banca e le Società Terze vengano in possesso di dati "sensibili" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice (sono tali i dati personali idonei a rivelare, tra l’altro, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute); il consenso che viene richiesto non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione richiesta dall’Interessato non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato "sensibile".
I suddetti trattamenti vengono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Senza i dati dell’Interessato, la Banca e le Società Terze non potranno fornire i servizi richiesti, in tutto o in parte.
Alcuni dati devono essere comunicati dall’Interessato o da terzi in forza di specifici obblighi di legge o di regolamento: così prevede, ad esempio, la normativa contro il fenomeno del riciclaggio (l. n. 197/1991).
2) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
A. I dati personali raccolti potranno essere comunicati senza che sia necessaria la prestazione del consenso da parte dell'interessato, in adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da normative comunitarie, nonché per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.
B. I dati personali raccolti potranno, inoltre, essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi e/o allo svolgimento dell'attività della Banca o delle Società Terze o essere dai medesimi soggetti conosciuti in qualità di responsabili del trattamento incaricati dalla Banca o dalle Società Terze:
imprese di assicurazione;
società od enti che prestano servizi bancari e finanziari;
intermediari bancari, finanziari, imprese di assicurazione, al fine di eseguire le disposizioni impartite dalla clientela e regolare i corrispettivi previsti dai contratti conclusi con la medesima;
società od enti che intervengano a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione della custodia, organizzazione, conservazione, archiviazione e trasmissione di dati;
società od enti che svolgono attività di rilevazione dei rischi finanziari e del controllo delle frodi contro il sistema finanziario e gli intermediari;
società di servizi informatici e società per l'assistenza tecnica ai medesimi;
società od enti che curano l’effettuazione di data entry e la conservazione ed archiviazione della documentazione relativa ai sevizi prestati o altri servizi in outsourcing;
società od enti che svolgono l’organizzazione e la prestazione di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, sottoscrizioni, investimenti, disinvestimenti, variazioni contrattuali ed altre disposizioni e la trasmissione, l'imbustamento, il trasporto e lo smistamento di plichi e/o comunicazioni.;
consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile.
C. I dati personali potranno essere comunicati, con il consenso dell’Interessato, a società che hanno concluso accordi commerciali con la Banca o con le Società Terze, specializzate nello svolgimento di attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta diretta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati.
I soggetti di cui al presente paragrafo saranno comunque e sempre indicati in un elenco, costantemente aggiornato, a disposizione degli interessati rispettivamente, per quanto di competenza, presso la sede della Banca o delle Società Terze ed utilizzeranno i dati loro comunicati, in qualità di titolari ai sensi del Codice, in piena autonomia. Al riguardo, l’Interessato potrà in ogni momento richiedere alla Banca o alle Società Terze di conoscere l'identità, la ragione sociale o la denominazione sociale dei soggetti, cui la Banca comunica i dati personali che lo riguardino.
Ove richiesto o previsto dalla normativa vigente, anche in Stati esteri, i dati potranno essere comunicati alle competenti autorità di vigilanza e controllo del mercato mobiliare, ad autorità fiscali ed altre autorità nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.
D. Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, potranno accedere ai dati personali dell’interessato ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Banca e le Società Terze hanno designato, quali incaricati del trattamento dei dati, i propri dipendenti (addetti al back office, responsabile della funzione di controllo interno, addetti all’ufficio di amministrazione, addetti all’ufficio commerciale), nonché i propri consulenti finanziari. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Banca e dalle Società Terze quali responsabili del trattamento.
E. I dati personali potranno essere altresì comunicati a società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della Banca e delle Società Terze per le medesime finalità sopra specificate.
F. I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione.
3) Diritti dell'interessato
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere gli stremi identificativi del Titolare e dei Responsabili eventualmente incaricati, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, ancorché pertinente allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento dei propri dati al fine dell’invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta o per il compimento di indagini di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui al presente paragrafo possono essere esercitati presentando un’istanza, rispettivamente, all’indirizzo della sede legale della Banca ovvero all’indirizzo della sede legale della singola Società Terza.
4) Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è:
Invest Banca S.p.A., con Sede Legale in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Titolari del trattamento sono altresì le singole Società Terze.
L’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili del trattamento eventualmente designati dalla BANCA e dalle singole Società Terze è disponibile presso le sedi delle società.
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Comunicazione prevista dall’Allegato 4 alla Delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007
Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario:
deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’articolo 40 del presente regolamento. In particolare il consulente deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
b. la situazione finanziaria;
c. gli obiettivi di investimento;
e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
bb) ordini di bonifico e documenti similari aventi come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.
INVEST BANCA S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale - Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) - Tel. x00 0000 0000000 - xxxx@xxxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxx.xx.