Trasferte con pernottamento. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tec- niche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato. Il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono dovuti inin- terrottamente per tutto l’arco temporale fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in tra- sferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta. Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 gior- ni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative. In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un pe- riodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di tra- sporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni. Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certifica- zione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esami- nati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese soste- nute di vitto e pernottamento. Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e conti- nuative, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio. Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta. Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi l’azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, una li- cenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito, saranno altresì riconosciuti il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati oc- correnti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e il rimborso dei pasti consumati durante il viaggio. Il lavoratore avrà la facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive aziendali - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta. È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di ef- fettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del di- ritto medesimo. L’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata. In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l’azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie o delle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti la dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi. Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le Rappre- sentanze sindacali unitarie possono istituire organi di coordinamento. I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento potranno usu- fruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trasferte con pernottamento. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tec- nichetecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato. Il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono dovuti inin- terrottamente ininterrottamente per tutto l’arco temporale fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare conti- nuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico eco- nomico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione la- vorazione a cottimo, qualora in tra- sferta trasferta il lavoratore operi ad economia eco- nomia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo cot- timo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta. Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo mi- nimo di 7 gior- nigiorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione destina- zione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ogniqualvol- ta ricorrano esigenze tecniche od organizzative. In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto dovu- to per un pe- riodo periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore lavora- tore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di tra- sporto trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante Duran- te il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamentopernot- tamento, fino ad un massimo di 15 giorni. Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certifica- zione certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture struttu- re ospedaliere saranno esami- nati esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spesespe- se, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese soste- nute sostenute di vitto e pernottamento. Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive col- lettive e conti- nuativecontinuative, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora qualo- ra egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio. Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta. Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi l’azienda concederà, a richiesta scritta scrit- ta del lavoratore, una li- cenza licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuitoretri- buito, saranno altresì riconosciuti il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati oc- correnti occorrenti per raggiungere rag- giungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e il rimborso rim- borso dei pasti consumati durante il viaggio. Il lavoratore avrà la facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive aziendali - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta. È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di ef- fettuare effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del di- ritto diritto medesimo. L’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata. In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l’azienda rimborserà rimborse- rà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni o- gni altro rimborso spese. Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno comu- nicheranno su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie o delle del- le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti la dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi. Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive produtti- ve le Rappre- sentanze Rappresentanze sindacali unitarie possono istituire organi di coordinamento. I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento potranno usu- fruire po- tranno usufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materiamate- ria.
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Trasferte con pernottamento. Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tec- nichetecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato. Il rimborso delle spese o l’indennità l'indennità forfettaria di trasferta sono dovuti inin- terrottamente ininterrottamente per tutto l’arco l'arco temporale fra l’inizio l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’aziendadall'azienda. Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in tra- sferta trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio all'invio in trasferta. Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 gior- nigiorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda dell'azienda di destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere il lavoratore interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative. In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un pe- riodo periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di tra- sporto trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per l’azienda l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernottamento, fino ad un massimo di 15 giorni. Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certifica- zione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esami- nati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese soste- nute di vitto e pernottamento. Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e conti- nuative, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio. Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta. Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi l’azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, una li- cenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito, saranno altresì riconosciuti il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati oc- correnti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e il rimborso dei pasti consumati durante il viaggio. Il lavoratore avrà la facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive aziendali - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta. È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di ef- fettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del di- ritto medesimo. L’azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata. In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l’azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie o delle strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti la dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi. Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le Rappre- sentanze sindacali unitarie possono istituire organi di coordinamento. I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento potranno usu- fruire sono regolamentati dalla vigente normativa in materia.
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