CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ADDETTI ALL’INDUSTRIA METALMEC- CANICA PRIVATA E ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ADDETTI ALL’INDUSTRIA METALMEC- CANICA PRIVATA E ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
In Roma, addì 26 novembre 2016
Fra la Federmeccanica – Federazione sindacale dell’industria metalmeccanica italiana – rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx e dai Vice Presidenti: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Mar- cello Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistiti dal Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Vice Direttore Xxxxxx Xx- xxxxx Xxxxxx e dal Direttore relazioni industriali Xxxxxxx Xxxxx, e da una Delegazione per le trattative sindacali composta da: Xxxxx Xx- xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xx- xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xx- xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xx- xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, con la collaborazione tecnica di Xxxxxxx Xx Xxxxxx e di Xxxxxxx Xx- xxxxxxxxx, e di Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Federi- co Valtolina, e di: Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxx- to Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx;
l’Assistal – Associazione nazionale costruttori di impianti - rap- presentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx, dai Vice Presidenti Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Fabri- zio Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx; dal Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, assistiti dal Vice Direttore Responsabile del Servizio Sindacale An- xxxxx Xxxxxxx e con la partecipazione della Commissione Sindacale formata da: Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xx- xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx;
con l’assistenza della Confindustria - Confederazione generale dell’industria italiana
e la Fim – Federazione italiana metalmeccanici - rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxxx e dai segretari nazionali Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, e da una delegazione composta da Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx- mando, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xx- gol, Xxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xx- ruso, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Enri- co Civillini, Xxxxxxx X’xxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx- xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx- xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx- xx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx- re Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X- xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
assistita dalla Segreteria della Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori;
Industria metalmeccanica e installatrice V
la Fiom - Federazione impiegati operai metallurgici - rappresen- tata dal Segretario generale Xxxxxxxx Xxxxxxx, dai segretari nazionali: Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx e da una delegazione composta da: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx- chi, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx D’Xxxxxx, Xxxxxxxx De Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxx- xx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Europeo Gabrielli, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Giu- xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx- na, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx- xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
assistita dalla Segreteria della Cgil - Confederazione generale i- taliana del lavoro;
la Uilm - Unione italiana lavoratori metalmeccanici - rappresen- tata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Nazio- nali Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xx- xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx a da una delegazione composta da Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx- xxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxx- so, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Ales- xxxxxx X'Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx , Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx- xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xx- xxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx- xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xx- xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e con la collaborazione tecnica di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx;
assistita dalla Segreteria della Uil - Unione italiana del lavoro;
è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di la- voro per le aziende metalmeccaniche private e di installazione im- pianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.
PREMESSA
1) Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro ha intro- dotto significative innovazioni nelle relazioni industriali e contrattua- li e nei rapporti tra le parti in coerenza con la situazione economica del Paese e le repentine trasformazioni in atto e con gli obiettivi di competitività delle imprese, di valorizzazione del lavoro industriale e di miglioramento dell’occupazione e delle condizioni di lavoro:
- assumendo il metodo della sperimentalità e del monitorag- gio dell’applicazione delle innovazioni definite;
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzio- ne primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo svi- luppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi stru- menti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella preven- zione del conflitto;
- confermando l’assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il C.c.n.l. che ha la funzione di garantire la certezza dei trat- tamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del setto- re ovunque impiegati nel territorio nazionale e la contrattazione a- ziendale orientata al miglioramento della competitività aziendale e delle condizioni di lavoro;
- realizzando un sistema di relazioni sindacali e contrattuali in grado di dare certezza riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed il rispetto delle regole.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per con- to degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle Rappresentanze sindacali unitarie costituite e regola- te ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti a che il funziona- mento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti de- scritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente in- dicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è
condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente Contratto, entro le regole fissate.
A tale proposito le parti confermano che, come regola generale, anche laddove non espressamente previsto, nelle sedi e nelle occa- sioni disciplinate dal presente Contratto in cui siano rappresentate le Organizzazioni sindacali dei lavoratori esterne all’azienda debba es- sere rappresentata anche l’Organizzazione sindacale a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e viceversa.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associa- zioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Orga- nizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad inter- venire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modifica- re, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) La contrattazione a livello aziendale riguarderà le materie de- legate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla legge in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
5) La contrattazione aziendale è prevista nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole im- prese.
6) La titolarità della negoziazione in sede aziendale, negli ambi- ti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente Contratto, è regolata dagli Accordi interconfederali vigenti. Le a- ziende sono assistite dalle Associazioni industriali territoriali.
COMMISSIONE NAZIONALE PER L’ALLINEAMENTO E ARMONIZZAZIONE DEL C.C.N.L. 26 NOVEMBRE 2016 CON IL T.U. 10 GENNAIO 2014
Le parti al fine di allineare e armonizzare le prescrizioni contrat- tuali del C.c.n.l. con quelle del Testo Unico 10 gennaio 2014 sulla rappresentanza costituiscono una Commissione nazionale con il compito di definire, nell’arco di vigenza del C.c.n.l. 26 novembre 2016, le regole contrattuali di attuazione di tutte le parti demandate alla regolamentazione contrattuale dal T.U. 10 gennaio 2014 e suc- cessivi Accordi Interconfederali.
La Commissione è composta da 6 rappresentanti di Federmecca- nica, Assistal e da 6 rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm.
DICHIARAZIONE A VERBALE DI FIM, FIOM, UILM
Tale Commissione lavorerà, nell’ambito di tale armonizzazione, allo scopo di favorire il massimo coinvolgimento dei lavoratori, di valorizzazione degli iscritti e del ruolo della R.s.u..
***
Il presente Contratto di lavoro è da valere in tutto il territorio na- zionale per gli stabilimenti, cantiere, unità produttive e di servizio come indicati nel Campo di applicazione del contratto ed i lavoratori dagli stessi dipendenti.
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto si applica:
A) Agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, preva- lente o quantitativamente rilevante.
B) Agli stabilimenti siderurgici.
C) Agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizio- nalmente considerati affini ai metalmeccanici.
D) Alle unità produttive e/o operative e di servizio, ricerca, pro- gettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico in- terconnessioni di significativa rilevanza e delle imprese costruttrici di impianti tecnologici, di servizi di efficienza energetica (ESCo) e di Facility management.
A titolo indicativo ed esemplificativo, rientrano fra gli stabili- menti metalmeccanici regolati dal presente Contratto, qualora abbia- no i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra, i seguenti stabi- limenti, imprese e cantieri per:
– la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, ra- me, piombo, zinco, argento ed altri);
– la trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, e- strusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
– la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
– la fusione di ghisa in getti;
– la fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell’acciaio relativo;
– la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
– la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
– la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
– – navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
– – materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, te- leferiche e funivie;
– – automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
– – motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
– – aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
– l’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demoli- zione di navi e loro parti;
– l’esercizio di bacini di carenaggio;
– la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, cassefor- ti e simili e arredi metallici;
– attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
– vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e ap- parecchi da cucina;
– articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
– bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
– reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
– strumenti musicali metallici;
– oggetti in ferro battuto;
– scatolame ed imballaggi metallici;
– la produzione, ricerca, progettazione, sviluppo, costruzione, montaggio e riparazione di:
– – motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, lo- ro parti staccate ed accessori caratteristici;
– – organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
– – macchine ed apparecchi per la generazione, trasforma- zione, misura ed utilizzazione dell’energia;
– – apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione ed amplifi- cazione sonora e televisione;
– – apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunica- zioni, gestione di servizi di telefonia;
– – apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso industriale, domestico e me- dicale;
– – apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
– – apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirur- gia, ortopedia o odontoiatria;
– – macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivella- zione di terreni, rocce, ecc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, xxxxxx- che, grès ed affini;
– – macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
– – macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazio- ne dei metalli, del legno, del sughero e di materie sinte- tiche (resine);
– – macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
– – macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile dell’abbigliamento;
– – macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le indu- strie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del xxxx- do; macchine ed apparecchi per industrie chimiche e del- la gomma;
– – utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
– – utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
– – pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiu- sura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
– – apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
– – macchine ed apparecchi per disinfezione, condiziona- mento di aria, lavanderia e stireria;
– – macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
– – armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
– macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di mec- canica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparec- chi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e to- pografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di ripro- duzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affranca- trici e simili; lavorazioni ottiche in genere; orologi in genere;
– modelli meccanici per fonderia;
– la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
– la produzione, l’implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
– la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
– la fornitura di servizi generali, logistici, tecnologici e di tra- sporto alle imprese;
– attività di progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione ed ogni attività accessoria e sussidiaria alla rea- lizzazione di quanto elencato comprese le opere di assistenza edili, la logistica, ed i trasporti di:
– – Impianti termici di climatizzazione, ventilazione e trat- tamento aria;
– – Impianti idrici e sanitari;
– – Impianti di refrigerazione;
– – Impianti di protezione antincendio;
– – Impianti e reti di trasporto e distribuzione dei fluidi;
– – Impianti e reti di telecomunicazione, telefonia e trasmis- sione dati;
– – Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distri- buzione e utilizzazione dell’energia elettrica;
– – Impianti di illuminazione;
– – Impianti di cogenerazione, trigenerazione e teleriscal- damento;
– – Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distri- buzione e utilizzazione dell’energia termica;
– – Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
– – Impianti di sicurezza, antintrusione e videosorveglianza;
– – Sistemi per l’automazione e il controllo degli accessi quali porte, barriere e cancelli;
– – Impianti ecologici, trattamento acque e rifiuti;
– – Impianti radiotelevisivi, antenne;
– – Impianti speciali;
– – Impianti di segnalamento e di segnaletica stradale e fer- roviaria;
– – Facility Management;
– – Servizi di Efficienza Energetica (ESCO);
– l’esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto.
CHIARIMENTO A VERBALE.
Le parti confermano che le aziende che svolgono attività di co- struzione, ampliamento ed estensione di linee e reti telefoniche, elet- triche, di distribuzione di energia, gas, acqua secondo i principi gene- rali e la comune esperienza, svolgono un’attività che appartiene tra- dizionalmente al settore meccanico.
DEFINIZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITÀ.
Siderurgico: comprende gli stabilimenti siderurgici che agli ef- fetti del Contratto sono quelli per la produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgi- ca quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni. La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata si- derurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue
anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si inten- dono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stes- se e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderur- gica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a) stesso xxxxx.
Autoavio: sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture ed autocarri nel loro totale complesso e de- gli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di car- rozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di au- tovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autovei- coli.
Elettromeccanico ed elettronico: sono compresi gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di impor- tanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
macchine elettriche, nel senso tradizionale dell’espressione; apparecchiature elettriche complesse;
strumenti di misura elettrici;
apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radio- tecnica, elettronica;
elettrodomestici (fabbricazione completa ed in grandi serie).
Fonderie di seconda fusione: comprende gli stabilimenti che ef- fettuano:
la fusione di ghisa in getti; la fusione di acciaio in getti.
Cantieristica navale: comprende gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell’esercizio di bacini di carenaggio.
NORMA COMUNE.
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l’attività alla quale è addetto il maggior numero di dipendenti; nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in una azienda sono esplicate due o più attività, tutte inquadrate nel Contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si appli- cheranno le norme relative all’attività alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE DI STUDIO SUI COMPARTI.
Le parti convengono di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per caratteristiche organizzative, tecnologiche e di mercato.
La Commissione potrà selezionare nei comparti individuati (per esempio informatica) le aree tematiche che necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti.
SEZIONE PRIMA
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
SEZIONE PRIMA
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm intendendo conso- lidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella Premessa al Contratto convengono sulla necessità di rafforzare il sistema di Osservatori congiunti e Commissioni pariteti- che quali sedi di analisi e di confronto costruttivo e positivo per indi- viduare e promuovere iniziative e per perseguire soluzioni, in una logica di integrazione e coordinamento tra i diversi livelli.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Os- servatori e delle Commissioni rappresenterà una base comune e con- divisa, utile all’attività delle parti.
ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER IL SETTORE METALMECCANICO E DELLA INSTALLAZIONE D’IMPIANTI
Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di re- lazioni sindacali in sede di categoria attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo fondato su una qualificata bilateralità, concordano di avviare la costituzione dell’Organismo Bilaterale Na- zionale (O.B.N.) per il settore Metalmeccanico e dell’Installazione di impianti.
Un’apposita Commissione composta da 6 componenti per cia- scuna delle due parti provvederà a definire gli aspetti costitutivi, or- ganizzativi e funzionali dell’O.B.N..
La Commissione provvederà altresì agli adempimenti necessari alla costituzione dell’O.B.N..
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che fino alla costituzione dell’Organismo Bilaterale Nazionale le attività previste continueranno ad essere svol- te dall'Osservatorio paritetico nazionale.
Art. 1. – Osservatorio paritetico nazionale sull’industria metalmeccanica.
L’Osservatorio svolgerà i propri compiti articolandosi nelle se- guenti aree tematiche.
1.1. Sviluppo industriale e situazione economico-sociale dell’industria metalmeccanica
Analisi e approfondimento delle dinamiche economiche, produt- tive, sociali ed occupazionali anche in relazione agli interventi orga- nizzativi e alle evoluzioni connesse a Industry 4.0.
Saranno condotti approfondimenti specifici, previa valutazione comune delle parti, con riferimento alle divisioni e gruppi di attività metalmeccaniche come definiti nella classificazione delle attività economiche Ateco 2007.
Sulla base delle analisi sviluppate nell’Osservatorio, le parti si atti- veranno per evidenziare presso le sedi istituzionali competenti le temati- che più significative per la politica industriale relativa al settore anche con riferimento al mezzogiorno ed alla realtà delle piccole imprese.
1.2. Sviluppo Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali.
Analisi e monitoraggio degli accordi stipulati nelle aziende me- talmeccaniche anche con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in vigore finalizzato a promuovere e favorire la diffu- sione della contrattazione di secondo livello avente come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazio- ne e consentire la fruizioni delle agevolazioni previste dalla legge.
In tale ambito saranno altresì analizzate e monitorate le espe- rienze di welfare aziendale e di coinvolgimento paritetico dei lavora- tori nell’organizzazione del lavoro in relazione alle innovazioni legi- slative in materia nonché i miglioramenti delle condizioni di lavoro.
1.3. Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Ita- lia e in Europa e Dialogo sociale europeo.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni industriali di tipo partecipativo all’interno del settore, sarà dedicata al monitoraggio ed all’esame delle esperienze più significa- tive in materia realizzate sia in Italia che in Europa.
Art. 2. – Osservatori paritetici territoriali sull’industria metalmeccanica.
Laddove non già costituiti, le Associazioni territoriali imprendi- toriali promuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali di Fim, Fiom e Uilm, la costituzione di Osservatori congiunti che, con riferimento alla situazione riferita al settore metalmeccanico, consi- derata globalmente nel territorio interessato, svolgeranno i propri compiti approfondendo le seguenti aree tematiche.
– Situazione economico-sociale dell’industria metalmeccanica;
– Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell’indu- stria metalmeccanica;
– Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato anche con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in vigore; a tali fini le parti valuteranno con- giuntamente la possibilità di iniziative di promozione, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro;
– Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali relativi alla pre- stazione lavorativa e alle condizioni di lavoro.
Gli Osservatori si riuniranno di norma due volte all’anno (rispet- tivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).
Le parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti avranno sede presso l’Associazione territoriale imprendito- riale che fornirà i servizi di segreteria.
L’Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli Osservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella co- stituzione o nell’avvio dell’attività, si attiverà al fine di rimuovere le eventuali condizioni ostative.
Art. 3. – Comitato consultivo di partecipazione
Nelle aziende che occupano complessivamente più di 1.500 di- pendenti e con almeno due unità produttive con più di 300 dipendenti o almeno una unità produttiva con più di 500 dipendenti è costituito, su richiesta di una delle parti, il Comitato consultivo di partecipazio- ne composto da 3 a 6 Rappresentanti dell’impresa e da un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle Organizza- zioni sindacali, nazionali o territoriali, di Fim, Fiom e Uilm e della Rappresentanza sindacale unitaria.
Il comitato consultivo di partecipazione si riunisce almeno una volta all’anno o su richiesta di parte motivata da circostanze rilevanti concernenti il complesso aziendale per esaminare:
3.1. Struttura e tendenze dei mercati su cui opera l’azienda.
3.2. Strategie industriali anche con riferimento a eventuali mo- difiche organizzative.
3.3. Andamento dell’occupazione con riferimento alle possibili tipologie di assunzione.
Il comitato consultivo di partecipazione è inoltre convocato dall’azienda in caso di scelte strategiche rilevanti riguardanti l’assetto industriale e le prospettive dell’occupazione anche al fine di consentire ai rappresentanti sindacali di esprimere un parere.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni di carattere confidenziale ed al rigoroso rispetto del se- greto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Le parti in sede aziendale potranno concordare di dare corso, in occasione degli incontri agli adempimenti di cui all’articolo 9, Se- zione prima, del presente C.c.n.l..
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
Art. 4. – Commissione nazionale su Salute e Sicurezza
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm allo scopo di pro- muovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro e consolidare l’obiettivo del miglioramento continuo quali valori condivisi e obiettivi comuni delle imprese, dei lavoratori e del- le parti a tutti i livelli convengono di costituire la Commissione na- zionale per la Salute e sicurezza con i seguenti compiti:
– istituire, con cadenza annuale, nell’ambito della settimana na- zionale della Sicurezza, senza pregiudizio della normale attività e senza oneri aggiuntivi per l’impresa, un evento nazionale tematico le cui modalità e contenuti saranno definiti sulla base delle valutazioni condivise; in tale occasione potrà essere approfondita, di anno in an- no, una tematica di rischio specifico tipico del settore. Nella giornata nazionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori metalmeccanici, anche al fine di valorizzare e diffondere le buone pratiche, saranno premiate le migliori esperienze realizzate in azienda. Le modalità di promozione, partecipazione e di selezione delle esperienze più signi- ficative saranno definite dalla Commissione nazionale;
– fornire orientamenti e indirizzi agli OPP per progetti formativi congiunti RLS RSPP tenuto conto delle esperienze positive già rea- lizzate nei territori e anche al fine di consentire una migliore interlo- cuzione e collaborazione in tema di sicurezza sul lavoro nonché al fine di favorire una migliore comprensione del Documento di valuta- zione dei rischi;
– fornire, anche interagendo con gli OPP, orientamenti e indiriz- zi per Progetti formativi e di aggiornamento degli RLS finalizzati a migliorare ed accrescere la loro qualificazione promuovendo in via prioritaria le seguenti soluzioni in ragione della loro praticabilità: a) corsi di formazione e aggiornamento svolti all’interno delle aziende con almeno 6 RLS; b) corsi di formazione e aggiornamento nell’ambito di corsi interaziendali distinti in relazione ai settori in cui si articola l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti; in assenza di numeri sufficienti per la realizzazione della precedente modalità, verrà privilegiata la possibilità di corsi di formazione ed aggiornamento per metalmeccanici;
– promuovere la sperimentazione di modalità di verifica delle competenze degli RLS;
– analizzare ed approfondire, anche ai fini dei compiti di cui so- pra, l’andamento e le tipologie degli infortuni e dei principali fattori di rischio sulla base delle conoscenze disponibili, con particolare ri- ferimento ai dati forniti dall’Inail, e tenuto conto delle specificità del- le diverse attività che compongono la categoria.
Art.5. – Commissione nazionale sulle Politiche attive.
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, ritenendo strategi- co il ruolo che può essere svolto dalle politiche attive per promuove- re l’occupabilità e favorire la riqualificazione ed il reinserimento la- vorativo, convengono sulla necessità di impegnarsi per quanto ri- guarda il settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti ad individuare iniziative efficaci in stretta collaborazione con gli osser- vatori territoriali e ricercando interazioni con l’ANPAL e i soggetti di cui alla rete dei servizi per le politiche del lavoro.
A tal fine convengono di costituire la Commissione nazionale per le Politiche attive con i seguenti compiti:
– predisposizione e promozione di linee guida per la definizione di specifiche iniziative formative per la riqualificazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori interessati dal ricorso
agli ammortizzatori sociali favorendo, a tali fini, anche la promozio- ne dell’adozione del bilancio delle competenze;
– anche al fine di quanto sopra si punterà a sviluppare la raccolta dei dati riguardanti le competenze richieste sul territorio per acquisi- re elementi di orientamento per la riqualificazione professionale del personale.
Art. 6. – Formazione professionale.
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono sull’importanza della formazione continua quale strumento fonda- mentale per la valorizzazione delle persone e per l’indispensabile incremento della competitività dell’impresa e la considerano, anche in virtù dell’introduzione del diritto soggettivo alla formazione con- tinua di cui all’articolo7, sez. IV, Titolo VI, un valore condiviso la cui realizzazione rappresenta un impegno partecipativo secondo quanto di seguito definito.
In particolare la formazione continua sarà fattore necessario per fronteggiare i cambiamenti relativi alla trasformazione del lavoro introdotti dalle innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, in considerazione soprattutto del recupero del gap delle competenze digitali.
6.1. Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato.
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono di af- fidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato oltre a quelli ad essa attribuiti dall’articolo 5 del vi- gente Contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato, i se- guenti compiti:
a) promuovere presso Fondimpresa azioni di sistema finalizza- te alla formazione delle parti sociali, anche relativamente all’analisi del fabbisogno, promozione e monitoraggio della formazione conti- nua dei lavoratori;
b) valutare, anche al fine di un loro aggiornamento, i criteri e le procedure di condivisione dei piani settoriali a valere sugli avvisi di Fondimpresa;
c) individuare le specifiche esigenze formative del settore me- talmeccanico e della installazione di impianti, analizzando in partico- lare i dati dei piani settoriali presentati a Fondimpresa e utilizzando
le indicazioni fornite dalle Commissioni territoriali di cui al succes- sivo punto 6.2.;
d) promuovere, congiuntamente, come nel caso dei progetti “Formazione per l’apprendistato” e “@pprendo”, iniziative formati- ve capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all’inserimento, all’aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto imposto dall’innovazione tecnologica e organizzativa;
e) promuovere iniziative formative, anche per il tramite di Fondimpresa, destinate ai componenti dei Comitati di Pilotaggio in- dicati negli accordi di condivisione dei Piani formativi settoriali;
f) promuovere, d’intesa con le Commissioni territoriali, presso Fondimpresa iniziative formative congiunte per i componenti del Comitato consultivo di partecipazione di cui all’articolo 3, Sezione prima.
6.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale e l’apprendistato.
Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprendi- toriali promuoveranno d’intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commis- sioni paritetiche sulla formazione professionale e l’apprendistato, formate da massimo 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti.
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall’articolo 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina dell’apprendistato, hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l’altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta con- sentite dal sistema formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formati- ve del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando i risultati emersi da rilevazioni “ad hoc” predisposte nel territorio, an- che con riferimento ad iniziative di formazione continua eventual- mente poste in essere dalle Aziende e a progetti interaziendali;
c) condividere e proporre aree tematiche (anche declinate in corsi) da trasferire a imprese e lavoratori per orientarli alla definizio- ne di piani formativi;
d) valutare, ai fini di una semplificazione, i processi di condi- visione dei piani da presentare a Fondimpresa per le aziende che non hanno rappresentanza interna;
e) monitorare i piani condivisi in commissione e diffondere le buone pratiche;
f) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative for- mative in materia ambientale e di sicurezza;
g) prestare particolare attenzione alla promozione di iniziative formative a favore delle fasce deboli, delle donne in un’ottica di una piena attuazione degli obiettivi di parità di genere nonché a favore delle lavoratrici al rientro dalla maternità.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmen- te riferiranno sull’attività svolta alla Commissione paritetica naziona- le di cui al precedente punto 4.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali competenti in materia di formazione profes- sionale.
6.3. Commissioni aziendali per la formazione professionale.
Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 1000 di- pendenti, di cui almeno 300 occupati presso una stessa unità produt- tiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non più di 3 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e della Rappresentanza sindacale unitaria.
Tale Commissione, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 7, Sez. IV, Titolo VI, avrà il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero di iniziative di formazione continua realizzate nell’anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipen- denti coinvolti;
b) valutare la realizzabilità, in funzione delle specifiche esi- genze aziendali, di progetti formativi per i lavoratori non coinvolti nelle iniziative formative realizzate precedentemente;
c) contribuire a diffondere, in accordo con l’Azienda, la cono- scenza tra i lavoratori delle iniziative di formazione continua offerte dal territorio;
d) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate in Azienda ed al fine di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle neces- sità di mercato e di qualità del prodotto;
e) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente interessati nonché ogni altra notizia ritenuta utile, alle Commissioni territoriali competenti.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
6.4. Referente per la formazione professionale.
Nelle unità produttive con oltre 300 dipendenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il confronto tra azienda e R.s.u. circa la de- finizione di piani aziendali finanziabili anche da Fondimpresa, la
R.s.u. potrà individuare al proprio interno un componente delegato alla formazione, che sarà referente specialistico dell’azienda sulla materia, conferendogli potere di firma per i piani condivisi, in coe- renza con le norme previste per il funzionamento di Fondimpresa e dei fondi interprofessionali per la formazione.
L’azienda consentirà al referente per la formazione la frequenza a corsi formativi inerenti al ruolo che saranno attivati utilizzando il conto di sistema di Fondimpresa, fatte salve le eventuali esigenze di carattere tecnico e produttivo.
Art. 7. – Pari opportunità.
7.1. Commissione nazionale per le pari opportunità.
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono di co- stituire la “Commissione paritetica per le pari opportunità” con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione delle pari opportunità tra uomo e donna con particolare attenzione:
a) all’andamento dell’occupazione, alle caratteristiche della presenza femminile nel settore anche con riferimento ai ruoli connes- si alle nuove tecnologie;
b) alle iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la flessibilità dell’orario e per la promozione di comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
c) alla prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
La Commissione opererà in coordinamento con le Commissioni territoriali di cui al successivo punto 7.2..
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su ri- chiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti so- praindicati.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Com- missione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo com- pleto dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno pre- sentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
7.2. Commissioni territoriali per le pari opportunità.
Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprendi- toriali promuoveranno di intesa con le analoghe istanze territoriali di Fim, Fiom, Uilm la costituzione di Commissioni paritetiche per le pari opportunità.
Le Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale ed in collaborazione con gli organismi territoriali di cui all’articolo 2, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al Decreto legislativo 11 apri- le 2006, n. 198 e successive modificazioni, Codice delle pari oppor- tunità tra uomo e donna, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
In particolare:
a) analizzare il mercato del lavoro e le specificità territoriali dell’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
b) promuovere la sperimentazione di azioni positive anche in materia di flessibilità d’orario nonché interventi volti a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;
c) promuovere, in collegamento con l’attività della Commis- sione nazionale di cui alla lettera c) del punto 7.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di lavoro.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Com- missione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ri- cerche e delle proposte fornite dalla stessa.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il primo anno, riferiranno sull’attività svolta alla Commissione pariteti- ca nazionale di cui al precedente punto 7.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
7.3. Commissioni aziendali per le pari opportunità.
Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 1000 di- pendenti, di cui almeno 300 occupati presso una stessa unità produt- tiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le pari opportunità, formata da non più di 3 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e della Rappresen- tanza sindacale unitaria.
La Commissione:
a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi di:
– promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari op- portunità nel lavoro;
– facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;
– favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
– prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
La eventuale realizzazione delle iniziative avverrà in collabora- zione con la Commissione territoriale.
b) Esamina le eventuali controversie circa l’applicazione in a- zienda dei principi di parità di cui al Capo II, Divieti di discrimina- zione, artt. 27 e seguenti, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e
successive modificazioni, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna con l’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.
7.4. Informazioni in materia di pari opportunità.
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell’articolo 46, Decreto legi- slativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, presenteranno i dati elaborati alle Rappresentanze sindacali unitarie in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art. 8. – Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti.
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, convengono di co- stituire in sede nazionale la “Commissione per l’integrazione dei la- voratori migranti” formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con lo scopo di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende l’integrazione e la compren- sione culturale dei lavoratori migranti.
In particolare, la Commissione ha il compito di:
a) proporre, sulla scorta delle esperienze già maturate, inter- venti diretti a favorire l’organizzazione delle mense aziendali nel ri- spetto delle differenze di culto religioso;
b) promuovere l’applicazione di quanto già indicato nella Di- chiarazione Comune posta in calce alla disciplina contrattuale delle ferie volto a permettere ai singoli lavoratori di fruire di periodi conti- nuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal Contratto al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine;
c) segnalare le esperienze di organizzazione dell’attività azien- dale volta a favorire l’integrazione dei lavoratori migranti con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti.
La Commissione ha altresì il compito di:
d) valutare la fattibilità, avvalendosi della collaborazione dell’Organismo bilaterale nazionale, di progetti di traduzione in lin- gua straniera delle norme di sicurezza con riferimento alle tipologie
aziendali caratterizzate da una significativa presenza di lavoratori stranieri.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti affidano all’Organismo Bilaterale Nazionale il compito di approntare, entro 6 mesi dal suo insediamento, materiale informa- tivo in lingua inglese e francese che le aziende potranno fornire ai lavoratori stranieri all'atto dell'assunzione.
Il materiale predisposto avrà la sua base nei moduli didattici “Disciplina del Rapporto di Lavoro e Sicurezza sul Lavoro” già con- divisi dalle parti nell'ambito della Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato ed utilizzati per il Proget- to Apprendo.
Art. 9. – Informazione e consultazione in sede aziendale.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, su richiesta delle stesse, informazioni su:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa e la situazione economica con riferimento:
– ai più significativi indicatori di bilancio
– alle scelte e alle previsioni dell’attività produttiva, ai pro- grammi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamen- ti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione;
– alle normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle a- ziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attività;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nonché in caso di previsioni di rischio per i livelli occupazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evi- tare o attenuarne le conseguenze.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e alle Organizza-
zioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, informazioni sulle decisioni che siano suscettibili di com- portare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro con riferimento a:
– le sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed in- fluiscano complessivamente sull’occupazione o che abbiano ri- levanti conseguenze sulle condizioni prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati della attività imprenditoriale;
– le operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produtti- va in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione.
Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 nonché dal
D.P.R. n. 218 del 2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informazione e consultazione in materia.
Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazio- ni di cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rap- presentanza in funzione dell’argomento trattato.
I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata.
La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 gior- ni dalla data fissata per il primo incontro.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può auto- rizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch’essi vincolati dall’obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazio-
ni da parte della direzione aziendale sono demandate alla Commis- sione di conciliazione di seguito definita.
Le Parti procederanno alla costituzione della Commissione di conciliazione che sarà composta da 7 membri di cui 6 designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti e dalla Federmeccanica e Assistal ed 1 di comune accordo.
I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della commissione.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e quali- ficate come tali dal datore di lavoro.
La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati.
Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecni- che, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l’obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni.
La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisi- te, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consu- lenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vinco- lati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal C.c.n.l..
Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disci- plina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si in- contreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti.
Le Direzioni delle unità produttive che occupano più di 150 di- pendenti, inoltre, forniranno annualmente alle Rappresentanze sinda- cali unitarie e, tramite l’Associazione imprenditoriale di competenza, alle Organizzazioni territoriali dei sindacati stipulanti, nel corso di un apposito incontro, informazioni su:
– i livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di la- voro e previsioni sulle dinamiche occupazionali anche in rela- zione all’andamento della domanda e dei conseguenti carichi di lavoro;
– i criteri di localizzazione e le prevedibili implicazioni sulle condizioni ambientali ed ecologiche dei programmi che com- portino, anche all’estero, nuovi insediamenti industriali o rile- vanti ampliamenti di quelli esistenti;
– gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere architettoniche”;
– le iniziative realizzate e/o l’attuazione dei progetti finalizzati alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente interno ed ester- no;
– i temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornirà indicazioni preventive sulle politi- che formative prescelte con riferimento alle diverse figure pro- fessionali interessate, nonché dati consuntivi riguardanti le ti- pologie dei corsi, il numero complessivo dei dipendenti coin- volti e delle giornate di formazione dell’anno precedente;
– gli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale, ivi comprese quelle delle aziende di in- stallazione e di montaggio nell’ambito della loro peculiare at- tività;
– le caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché la articolazione per tipologie dell’attività decentrata e la sua localizzazione indica- ta per grandi aree. Nei contratti relativi al decentramento pro- duttivo avente tali caratteristiche, le aziende committenti chie- deranno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse apparten- gono e di quelle relative alla tutela del lavoro;
– i rilevanti processi di esternalizzazione comportanti conse- guenze sui livelli occupazionali o sulle modalità di effettuazio- ne della prestazione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle in- formazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali in materia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, sulla scorta dell’esperienza maturata, valuteranno l’opportunità di individuare uno schema di informativa standard da uti- lizzare in sede aziendale.
DICHIARAZIONE COMUNE
Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm, concordano di istituire una Commissione che fornirà indirizzi al fine di promuovere la sperimen- tazione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nell’impresa anche in relazione alle innovazioni legislative in materia.
Art. 10. – Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
Le parti condividono l’avviso comune tra Cgil-Cisl-Uil e Confindu- stria del 12 aprile 2011 e assumono il D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, di attuazione della Direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, con l’obiettivo di svilup- pare un’attitudine costruttiva al cambiamento fondata su un effettivo dialogo sociale.
Le imprese di dimensioni comunitarie interessate e definite dal D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, sono gli stabilimenti o le unità produttive di un’impresa o di un gruppo di imprese che impiega almeno 1.000 la- voratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri.
Le parti condividono le finalità di migliorare l’ambito dell’informazione e della consultazione, con riferimento alle que- stioni transnazionali, e di regolare le modalità con le procedure na- zionali, assegnando un ruolo preminente alle intese a livello azienda- le, in piena coerenza anche con i principi congiuntamente espressi dalle parti sociali europee.
Le parti riconoscono che l’informazione e la consultazione che si svolgono nell’ambito dei Comitati aziendali europei, costituiscono un elemento di successo per affrontare tempestivamente i processi di adattamento alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell’economia, perché favoriscono un clima di reciproca fiducia e rispetto tra impresa e lavoratori.
L’informazione e la consultazione del Cae sono coordinate con quelle degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento di ciascuno e dei principi di cui all’articolo 1, sesto comma, del D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, secondo cui l’informazione e la consultazione dei lavo- ratori avvengono al livello pertinente di direzione e di rappresentan- za, in funzione della questione trattata. A tale scopo la competenza del Cae e la portata della procedura per l’informazione e la consulta- zione dei lavoratori disciplinata dal decreto legislativo sono limitate alle questioni transnazionali.
Ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 22 giugno 0000, x. 000, xx xx- xx di coordinare l’articolazione tra l’informazione e la consultazione del Cae e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavora- tori, le parti convengono che nelle imprese di dimensione comunita- ria, verranno costituiti appositi organismi denominati “comitati a- ziendali” che, a richiesta di parte potranno approfondire le informa- zioni fornite in sede di CAE riguardanti i siti italiani.
Art. 11. – Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973,
n. 877, entro tre mesi dalla stipulazione del presente Contratto le As- sociazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metal- meccaniche associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro su- bordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territo- riale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazio- ni del suddetto elenco.
DICHIARAZIONE COMUNE
Ai lavoratori a domicilio si applicano le discipline di cui agli artt. 15, 16 e 17, Sezione quarta, Titolo IV.
Art. 12. – Istituzioni interne a carattere sociale.
L’azienda tramite la Rappresentanza sindacale unitaria comuni- cherà ai Sindacati provinciali di categoria, gli Statuti o regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere sociale, ove tali Statuti x xxxx- lamenti esistano.
SEZIONE SECONDA
DIRITTI SINDACALI
SEZIONE SECONDA
DIRITTI SINDACALI
PREMESSA
Le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle Rappresentanze sindacali unitarie nel rispetto dei principi e della di- sciplina stabiliti dal T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e dall’accordo di categoria per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie allegato al presente Contratto (allegato n. 4).
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge alle Rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Le parti stipulanti si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.
Art. 1. – Assemblea.
L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’articolo 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguen- ti modalità
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavvi- so di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quan- to previsto alla lettera a), punto 4, Parte seconda, Sezione seconda del T.U. 10 gennaio 2014;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assem- blea può essere articolata in più riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimen-
to e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità pro- duttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Art. 2. – Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall’articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal punto 4, lettera c), Sezione seconda del
T.U. 10 gennaio 2014.
Art. 3. – Locali.
In adempimento all’articolo 27, legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
Art. 4. – Strumenti informatici.
Nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a dispo- sizione della Rappresentanza sindacale unitaria un personal computer con accesso ad Internet che sarà utilizzato secondo le modalità defi- nite in sede aziendale.
L’utilizzo del personal computer dovrà essere comunque stret- tamente connesso con l’attività sindacale, fermo restando la respon- sabilità anche penale degli utilizzatori per un eventuale uso impro- prio.
Art. 5. – Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi del- le Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali me- talmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle As- sociazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche e- lettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si appli- xxxx le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all’articolo 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi in confor- mità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipen- dente.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali uni- tarie e le relative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni industriali territoriali che provvederanno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appar- tiene.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla retribuzione globale di fatto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione a quanto previsto dal primo comma del presente ar- ticolo, le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché la nomina dei componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali venga esercitata, nei singoli territori, tenendo conto della rappresen- tatività di ciascuna organizzazione sindacale e delle dimensioni delle unità produttive interessate.
Qualora si riscontrino comportamenti in contrasto con tale impe- gno, su richiesta della Direzione dell’unità produttiva interessata per il tramite dell’Associazione territoriale di competenza, sarà svolto un incontro di verifica con le Organizzazioni sindacali territoriali al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato accordo la questione verrà esaminata a livello nazionale dalle parti stipulanti.
Art. 6. – Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
La tutela prevista dall’articolo 14 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa in caso di li- cenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, limi- tatamente al periodo di durata dell’incarico, ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all’articolo 5.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali uni- tarie di cui sopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni industriali territoriali.
Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, lo spo- stamento degli stessi sarà subordinato, nel caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 7. – Versamento dei contributi sindacali.
L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali, a favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero aderenti al
T.U. 10 gennaio 2014, ai dipendenti che ne facciano richiesta me- diante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento.
Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipen- denti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1% del minimo tabellare di categoria in vigore nel mese di giugno di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno.
Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di luglio.
Restano salve le condizioni in atto che prevedano contributi sin- dacali di importo superiore.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazio- ne sindacale, si intenderà revocata la delega precedente.
Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contri- buto, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda rimessa al mede- simo sindacato.
L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di giugno di ciascun anno dalle Organizza- zioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.
Con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazio- ne sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per livelli di inqua- dramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le re- lative somme.
NORMA TRANSITORIA.
Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le
Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%.
Art. 8. – Affissione del Contratto.
Il presente Contratto di lavoro e l’eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento.
SEZIONE SECONDA
DIRITTI SINDACALI
PREMESSA
Le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle Rappresentanze sindacali unitarie nel rispetto dei principi e della di- sciplina stabiliti dal T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e dall’accordo di categoria per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie allegato al presente Contratto (allegato n. 4).
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge alle Rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Le parti stipulanti si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.
Art. 1. – Assemblea.
L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’articolo 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguen- ti modalità
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavvi- so di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quan- to previsto alla lettera a), punto 4, Parte seconda, Sezione seconda del T.U. 10 gennaio 2014;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assem- blea può essere articolata in più riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimen-
to e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità pro- duttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Art. 2. – Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall’articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal punto 4, lettera c), Sezione seconda del
T.U. 10 gennaio 2014.
Art. 3. – Locali.
In adempimento all’articolo 27, legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
Art. 4. – Strumenti informatici.
Nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a dispo- sizione della Rappresentanza sindacale unitaria un personal computer con accesso ad Internet che sarà utilizzato secondo le modalità defi- nite in sede aziendale.
L’utilizzo del personal computer dovrà essere comunque stret- tamente connesso con l’attività sindacale, fermo restando la respon- sabilità anche penale degli utilizzatori per un eventuale uso impro- prio.
Art. 5. – Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi del- le Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali me- talmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle As- sociazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche e- lettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si appli- xxxx le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all’articolo 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi in confor- mità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun dipen- dente.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali uni- tarie e le relative variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni industriali territoriali che provvederanno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appar- tiene.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla retribuzione globale di fatto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione a quanto previsto dal primo comma del presente ar- ticolo, le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché la nomina dei componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali venga esercitata, nei singoli territori, tenendo conto della rappresen- tatività di ciascuna organizzazione sindacale e delle dimensioni delle unità produttive interessate.
Qualora si riscontrino comportamenti in contrasto con tale impe- gno, su richiesta della Direzione dell’unità produttiva interessata per il tramite dell’Associazione territoriale di competenza, sarà svolto un incontro di verifica con le Organizzazioni sindacali territoriali al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato accordo la questione verrà esaminata a livello nazionale dalle parti stipulanti.
Art. 6. – Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
La tutela prevista dall’articolo 14 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa in caso di li- cenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, limi- tatamente al periodo di durata dell’incarico, ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all’articolo 5.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali uni- tarie di cui sopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni industriali territoriali.
Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, lo spo- stamento degli stessi sarà subordinato, nel caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 7. – Versamento dei contributi sindacali.
L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali, a favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero aderenti al
T.U. 10 gennaio 2014, ai dipendenti che ne facciano richiesta me- diante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento.
Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipen- denti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1% del minimo tabellare di categoria in vigore nel mese di giugno di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno.
Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di luglio.
Restano salve le condizioni in atto che prevedano contributi sin- dacali di importo superiore.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazio- ne sindacale, si intenderà revocata la delega precedente.
Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contri- buto, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda rimessa al mede- simo sindacato.
L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di giugno di ciascun anno dalle Organizza- zioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.
Con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazio- ne sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per livelli di inqua- dramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le re- lative somme.
NORMA TRANSITORIA.
Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le
Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1%.
Art. 8. – Affissione del Contratto.
Il presente Contratto di lavoro e l’eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento.
SEZIONE TERZA
SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI
41
SEZIONE TERZA
SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI
Art. 1. – Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni istitu- to, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti individuali e collettivi di ca- rattere normativo-regolamentare.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presen- te Contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
Art. 2. – Decorrenza e durata.
Salve le decorrenze previste per singoli istituti, il presente Con- tratto decorre dal 1° gennaio 2016 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2019. Il presente Contratto è stato validato in ottemperanza a quanto previsto dal T.U. 10 gennaio 2014.
Il Contratto si intenderà rinnovato per un periodo pari a quello di cui al primo comma se non disdetto, sei mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente Contratto reste- rà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contrat- to nazionale.
DICHIARAZIONE TRA LE PARTI
La durata del presente C.c.n.l. non costituisce regolamentazione della durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ai fini degli assetti della contrattazione collettiva.
42 Sez. Terza – Sistema di regole contrattuali
Art. 3. – Procedura di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le proposte per un nuovo accordo saranno presentate secondo i criteri e le modalità di cui al T.U. 10 gennaio 2014 e in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scaden- za del Contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare ri- scontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla sca- denza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rin- novo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 4. – Contrattazione aziendale.
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale si esercita, ha efficacia e impegna le parti secondo quanto previsto dal
C.c.n.l. e dal T.U. 10 gennaio 2014.
Gli accordi aziendali sono negoziabili in considerazione del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di prevenire so- vrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo naziona- le.
In coerenza con quanto previsto al punto 6) della Premessa al Contratto, le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere sottoscritte dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalla Rap- presentanza sindacale unitaria e dalle Organizzazioni sindacali na- zionali, e presentate all’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale, in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro ven- ti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presenta- zione delle richieste, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Sez. Terza – Sistema di regole contrattuali 43
Art. 5. – Intese modificative del C.c.n.l..
Al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale me- diante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all’avvio di nuove iniziative ovvero per contenere gli effetti econo- mici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale, posso- no essere realizzate specifiche intese modificative, anche in via spe- rimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente C.c.n.l..
Tali intese sono definite a livello aziendale con le Rappresentan- ze sindacali unitarie d’intesa con le strutture territoriali delle Parti stipulanti.
Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si in- tendono conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o tem- poranea), i riferimenti agli articoli del C.c.n.l. oggetto di modifica, le modalità a garanzia dell’esigibilità dell’accordo.
Le intese modificative non potranno riguardare i minimi tabella- ri, gli aumenti periodici d’anzianità e l’elemento perequativo oltreché i diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge.
Le intese sottoscritte sono trasmesse alle parti stipulanti il
C.c.n.l. dalle rispettive strutture territoriali ai fini del necessario mo- nitoraggio in sede nazionale degli accordi realizzati.
Art. 6. – Distribuzione del Contratto.
Le aziende a partire dal mese di ottobre 2017 ed entro il mese di dicembre 2017 distribuiranno a ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato una copia del presente Contratto collettivo di lavoro.
DISPOSIZIONE FINALE
Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di ap- plicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristi- che e che siano rappresentate dalla Federmeccanica o dall’Assistal.
SEZIONE QUARTA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
SEZIONE QUARTA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Titolo I – Costituzione, tipologie, luogo della prestazione e modifiche del rapporto di lavoro
Art. 1. – Assunzione.
L’assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.
1) All’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavorato- re per iscritto:
2) la tipologia del contratto di assunzione;
3) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
4) la sede di lavoro in cui presterà la sua opera;
5) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, le caratteristiche o la descrizione somma- ria del lavoro e la retribuzione;
6) la categoria giuridica di appartenenza, per i soli fini previsti dalla legislazione vigente (compresa quella riguardante l’assicurazione malattia e il congedo matrimoniale);
7) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto col- lettivo di lavoro;
8) la durata dell’eventuale periodo di prova;
9) le condizioni connesse alla tipologia del contratto di assun- zione e tutte le altre eventuali condizioni concordate.
Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modulistica riguardante l’iscrizione a Cometa e la scheda informativa di cui all’articolo 15, Sezione quarta, Titolo IV, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ed ogni altra modulistica prevista dagli obblighi di legge.
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto previsto dall’articolo 1, Sezione quarta, Titolo V.
Art. 2. – Periodo di prova.
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superio- re a:
Categoria professionale | Durata ordinaria | Durata ridotta |
1a 1 mese 20 giorni
2 a , 3 a e 3 a Super . . . . . . . . . | 1 mese e ½ | 1 mese |
4 a, 5 a e 5 a Super . . . . . . . . . . | 3 mesi | 2 mesi |
6 a , 7 a e 8 a Quadri . . . . . . . . . | 6 mesi | 3 mesi |
I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori:
a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo com- plessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavora- tori che abbiamo prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazio- ne di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura.
Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavorato- ri di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni.
Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo.
L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di as- sunzione di cui all’articolo 1 del presente Titolo, e non è ammessa né
la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di la- voro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Xxxxxxxxx, salvo che non sia diversa- mente disposto dal contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimis- sioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito.
Art. 3. – Documenti, residenza e domicilio.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
d) certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza).
Ai sensi dell’articolo 689 del Codice di procedura penale e nei limiti di cui all’articolo 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in pos- sesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da com- pilarsi a cura dell’azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi muta- menti di residenza e di domicilio.
Art. 4. – Tipologie contrattuali.
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
A) Contratto di lavoro a tempo determinato.
Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavorato- ri con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti pre- visti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che siano compatibili con la natura del contratto a termi- ne, in proporzione al periodo lavorativo prestato. Per i contratti con durata fino a 36 mesi, nell’ambito della durata dei contratti medesi- mi, i periodi di conservazione del posto e di trattamento economico previsti dall’articolo 2, Sezione Quarta - Titolo VI per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti si applicano secondo il principio di proporzionalità diretta.
Gli accordi aziendali riguardanti il Premio di risultato stabilisco- no modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale Premio; in assenza di disciplina contrattuale aziendale il Premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in forza alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati di cui al quarto comma dell’articolo 12, Sezione quarta, Titolo IV, in propor- zione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più contratti a termine.
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente ed adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie man- sioni, così come previsto dall’articolo 1, Sezione quarta, Titolo V.
Le imprese informano i lavoratori operanti a tempo determinato nonché la R.s.u. dei posti vacanti a tempo indeterminato che si ren- dessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Tali informazioni possono essere fornite anche mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavo- ratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anti- cipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo, secondo quanto previsto dall’articolo 4, secondo comma, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato o di successi- va assunzione a tempo indeterminato di lavoratore già impiegato a termine si terrà conto complessivamente di tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso il medesimo datore di lavoro, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, ai fini dell’applicazione delle discipline di cui agli aumenti periodici d’anzianità e alla mobilità professionale, purché non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi; a questi soli fini si considera anche l’attività lavorativa svolta in somministrazione di lavoro.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, secondo xxxxx, D. Lgs. n. 81/2015 oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ot- tobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazione, le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in de- terminati e limitati periodi dell’anno.
L’individuazione della stagionalità così definita nonché la de- terminazione dei periodi di intensificazione dell’attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare, saranno concordate dalla Direzione azien- dale con la Rappresentanza sindacale unitaria d’intesa con le struttu- re territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un pe- riodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività sta- gionale come sopra definita, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le me- desime attività.
Il diritto di precedenza di cui ai due commi precedenti può esse- re esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamen- te sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rappor- to di lavoro.
Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano matu- rato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avva- lersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che ab- biano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica.
Di norma, semestralmente, la Direzione fornisce alla Rappresen- tanza sindacale unitaria e alle strutture territoriali delle Organizza- zioni sindacali stipulanti il presente Contratto tramite l’Associazione territoriale di competenza, i dati sulle dimensioni quantitative e i mo- tivi del ricorso ai contratti a termine anche con specifico riferimento alle esigenze stagionali, la durata dei contratti medesimi nonché la qualifica dei lavoratori interessati.
B) Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con contratto di lavoro a termine che periodi di missione con contratto di somministrazione, qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate su- peri i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato laddove siano impiegati in for- za di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Le parti confermano che a tali fini, così come previsto dalla leg- ge, non si computano i periodi di lavoro svolto con contratto di lavo- ro a tempo determinato per attività stagionale.
C) Part-time. Norme generali
Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tem- po parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento ripropor- zionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro ad orario ridotto può prevedere una riduzio- ne dell’orario normale giornaliero di lavoro (c.d. orizzontale), ovvero lo svolgimento dell’attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno (c.d. verticale), oppure attraverso una combinazione delle precedenti modalità giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (c.d. misto).
Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time c.d. verticale comprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’articolo 1, del presente titolo, la durata della prestazione lavora- tiva e la collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno così come previsto dalle norme vigenti, nonché le altre eventuali condizioni concordate.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzative.
Clausole elastiche
Possono essere concordate clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole rela- tive alla variazione in aumento della durata della prestazione, nel ri- spetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il consenso del lavo- ratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresen- tante delle organizzazioni sindacali stipulanti il C.c.n.l..
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavora- tiva ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
Nel caso di variazione della collocazione temporale della presta- zione al lavoratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiora- zioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
La variazione in aumento della durata della prestazione lavorati- va è consentita per una quantità annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di la- voro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, previa co- municazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 gior- ni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei casi di cui al paragrafo “Richiesta del la- voratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale” e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano:
– altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d’orario;
– necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le varia- zioni pattuite a terapie o cicli di cura;
– altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiun- tamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.s.u. ovvero tra azienda e lavoratore interessato.
Lavoro supplementare e straordinario
Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, è consentita la prestazione di lavoro supple- mentare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresen- tanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali.
Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento del- le 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale ed è com- pensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da com- putare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro
straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale li- mite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%.
Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si ap- plica la disciplina contrattuale di cui all’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III.
Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie sal- vavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pie- no in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore.
Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno:
a) accoglierà le richieste motivate, e debitamente documenta- te, da:
– necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap;
– necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni;
b) valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del la- voratore interessato, le richieste motivate e debitamente documenta- te, da:
– necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna pos- sibilità alternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
– necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del di- ploma universitario o di laurea;
c) valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esi- genze tecnico-organizzative.
Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 3 per cento dei lavoratori in forza a tempo pieno:
– valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del la- voratore interessato, le richieste motivate e debitamente documenta- te, dalle ragioni indicate al comma precedente alle lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time.
– valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esi- genze tecnico-organizzative.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazio- ne alla infungibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza sinda- cale unitaria per individuare una idonea soluzione.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazio- ne alle esigenze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
Informazioni
La direzione comunicherà annualmente alla Rappresentanza sin- dacale unitaria i dati a consuntivo sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di trasformazione a part-time da parte di lavoratori assunti a tempo pieno.
L’applicazione delle clausole elastiche per gruppi omogenei di lavoratori sarà oggetto di informazione preventiva alla Rappresen- tanza sindacale unitaria.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti ritengono che il part-time possa costituire un efficace strumento per consentire la transizione intergenerazionale finalizzata
ad incentivare l’assunzione di giovani a fronte della disponibilità dei lavoratori più anziani a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimi- tà del pensionamento.
A tal fine le parti sollecitano coerenti provvedimenti di legge ne- cessari a consentirne la realizzazione.
D) Lavoro in somministrazione
I lavoratori in somministrazione hanno diritto, per tutta la durata della missione, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello dell’azienda secondo quanto previsto dall’articolo 35, del D. Lgs. n. 81/2015.
Gli accordi aziendali riguardanti il Premio di risultato stabilisco- no modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale Premio; in assenza di disciplina contrattuale aziendale il Premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo deter- minato in missione alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati di cui al quarto comma dell’articolo 12, Sezione quarta, Titolo IV, in proporzione diretta al periodo di missione complessi- vamente prestato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancor- ché in virtù di più missioni a termine.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero in- tervenire modifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo, previa verifica delle compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale, procederanno ad una armonizzazione.
Art. 5. – Apprendistato.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specia- lizzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca, si fa rinvio alle rispettive discipline allegate che fanno par- te integrante del presente Contratto.
Art. 6. – Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
NOTA A VERBALE.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il proble- ma dell’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente svi- luppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segna- lazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresen- tano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizza- zione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attua- zione ai «sistemi di lavoro protetto» di cui all’articolo 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire con- giuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le
«barriere architettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tec- nico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende inte- ressate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il profi- cuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamen- to e l’eliminazione delle «barriere architettoniche», verranno rese in sede territoriale ovvero in sede aziendale così come previsto dall’articolo 7, Sezione prima.
Art. 7. – Trasferta.
Rimborso spese.
A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compe- te un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro.
Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono:
a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavorato- re venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, u- sando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposi- zione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe par- tendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavora- tore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di traspor- to oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rien- trare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento.
Il rimborso per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, du- rante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabili- mento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di tra- sporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda.
Non si farà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il la- voratore possa usufruire dei servizi messi a disposizione dall’azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro; in quest’ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza.
Gli importi dei suddetti rimborsi spese saranno riferiti ai tratta- menti aziendali in atto.
Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati dall’azienda, saranno dalle stesse anticipate. Sa- ranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive neces- sarie per l’espletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla corresponsione della retribuzione come disciplinato dall’articolo4, Sezione quarta Titolo IV.
B) In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi sono pari a:
Misura dell’indennità
dal 1° giugno 2017
Trasferta intera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,85
Quota per il pasto meridiano o serale . . . . . . . 11,73
Quota per il pernottamento . . . . . . . . . . . . . . 19,39
Gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento.
Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sotto- suolo gli importi di cui alla precedente tabella sono maggiorati del 10 per cento.
Il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario.
Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata dalla presente lettera continua ad essere esclusa dal calcolo della retribu- zione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di Contratto.
Sia nell’ipotesi A) che nell’ipotesi B) le parti confermano che non saranno erogati rimborsi nel caso in cui risulti in modo inconfu- tabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernot- tamento ed ai pasti.
Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall’azienda per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro cui sia adi- bito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall’azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero ri- chiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.
Il lavoratore in trasferta non dovrà effettuare prestazioni straor- dinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.
Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivan- ti da accordi aziendali o provinciali, le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.
Trattamento per il tempo di viaggio.
Al fine di prevedere lo svolgimento del normale orario di lavoro presso il luogo in cui è richiesta la prestazione lavorativa, al lavora- tore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente appro- vato dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizza- ti per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle se- guenti misure:
a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclu-
sione di qualsiasi maggiorazione ex articolo 7, Sezione quarta, Titolo III (lavoro straordinario, notturno e festivo).
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
È facoltà della contrattazione aziendale prevedere la forfetizza- zione dei tempi di viaggio e/o del trattamento economico.
Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio ef- fettuato al di fuori del normale orario di lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e/o di legge.
Le aziende porranno attenzione al rispetto del tempo minimo di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66.
Trasferte con pernottamento
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato.
Il rimborso delle spese o l’indennità forfettaria di trasferta sono dovuti ininterrottamente per tutto l’arco temporale fra l’inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma conti- nuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento eco- nomico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di la- vorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad eco- nomia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cot- timo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta.
Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso mi- nimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destina- zione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso luogo di lavoro/cantiere il lavoratore interessato ogniqualvol- ta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.
In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovu- to per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavora- tore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle
spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento. Resta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Duran- te il periodo di degenza saranno riconosciute le sole spese di pernot- tamento, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di struttu- re ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spe- se, al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle eventuali spese sostenute di vitto e pernottamento.
Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie col- lettive e continuative, verranno rimborsate le spese di viaggio qualo- ra egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio.
Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi l’azienda concederà, a richiesta scrit- ta del lavoratore, una licenza minima di tre giorni dei quali uno retri- buito, saranno altresì riconosciuti il tempo di viaggio, il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per rag- giungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il ritorno e il rim- borso dei pasti consumati durante il viaggio.
Il lavoratore avrà la facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive aziendali - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.
È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L’azienda, compatibilmente
con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata.
In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l’azienda rimborse- rà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di o- gni altro rimborso spese.
Aziende di manutenzione e di installazione di impianti
Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comu- nicheranno su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie o del- le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti la dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.
Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produtti- ve le Rappresentanze sindacali unitarie possono istituire organi di coordinamento.
I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento po- tranno usufruire sono regolamentati dalla vigente normativa in mate- ria.
DICHIARAZIONI A VERBALE
Il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impe- dimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente Contratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella Sezione seconda «Diritti sindacali».
Le aziende che abbiano una prassi applicativa della disciplina prevista al punto XI) del precedente C.c.n.l., in alternativa alla disci- plina di cui al presente articolo, continueranno nella sua applicazio- ne.
Art. 8. – Trasferimenti.
I lavoratori di età superiore ai 52 anni se uomini e 48 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da e- saminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre con-
tro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preav- viso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva co- municazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richie- sta delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengo- no disposti nell’ambito di un raggio di 25 Km dalla sede, dallo stabi- limento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi aziendali.
Art. 9. – Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già fa- centi parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati du- rante il periodo di vigenza del presente Contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed eco- nomiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui ap- partengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltan- te e azienda appaltatrice.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti concordano di istituire una Commissione con poteri ne- goziali sugli Appalti finalizzata a realizzare una modifica della nor- mativa contrattuale anche alla luce delle novità introdotte dai recenti interventi legislativi con conclusione dei lavori entro 6 mesi dall’avvio.
Art. 10 – Lavori Pubblici di servizi.
Il comparto della installazione di impianti tecnologici è caratte- rizzato da significative quote di mercato che comprendono la gestio- ne degli impianti affidata tramite appalti di durata predeterminata nel tempo.
Con riferimento all’ambito degli appalti pubblici di servizi come individuato alle lettere fff) e ggg), articolo 1, legge 28 gennaio 2016
n. 11 ed dall’articolo 50 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le parti, nel rispetto della libera concorrenza tra aziende, intendono valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociale volti a salva- guardare l’occupazione compatibilmente con le esigenze organizza- tive delle imprese coinvolte ed anche al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.
In caso di cessazione di appalto, l’azienda uscente ne darà pre- ventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria con un preavviso, salvo fatti improvvisi, di norma non inferiore a 20 giorni antecedenti la data di cessazione. Su richiesta anche disgiunta di cia- scuna delle parti, verrà attivato un tavolo di confronto invitando l’impresa subentrante e coinvolgendo, a richiesta, le rispettive orga- nizzazioni sindacali e datoriali.
Il confronto che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione si attiverà sui seguenti punti:
a) valutazione delle attività prestate dall’impresa uscente con quanto oggetto del nuovo bando di gara;
b) al fine di individuare i lavoratori interessati al “cambio ap- palto” si terrà conto degli addetti allo specifico appalto che risultino in forza alla scadenza del contratto di appalto con un rapporto di la-
voro subordinato a tempo indeterminato in essere da almeno dodici mesi prima della predetta scadenza; il suddetto limite temporale non si applica esclusivamente per il personale in forza sull’appalto che è stato inserito in sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso dei dodici mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro con la società uscente.
c) l’impresa subentrante illustrerà eventuali necessità occupa- zionali correlate alla propria organizzazione ed alle condizioni dell’appalto;
d) le parti, in considerazione del quadro risultante dall’analisi dei precedenti punti, e in funzione della eventuale presenza nel ban- do di gara di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabili- tà occupazionale del personale impiegato, verificheranno, fermo re- stando quanto previsto dalla legislazione vigente, possibili soluzioni per il personale coinvolto laddove coerenti con l’organizzazione dell’impresa subentrante e tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche del bando di gara.
L’azienda uscente, non è tenuta al pagamento del preavviso, di cui all’articolo 1, Sezione Quarta - Titolo VIII - nonché la sua inden- nità sostitutiva, ai lavoratori assunti dall’impresa subentrante.
Art. 11. – Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
La cessione o trasformazione dell’azienda non determina nor- malmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavo- ratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi deri- vanti dal presente Contratto di lavoro.
Titolo II – Classificazione del personale e particolari tipologie di lavoratori
Art. 1. – Classificazione dei lavoratori.
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articola- ta su 10 categorie professionali, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i la- voratori indipendentemente dalla differenza di età.
L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declarato- rie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A).
A) DECLARATORIE, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI ED ESEMPI.
L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal pre- sente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle e- semplificazioni dei profili professionali, e degli esempi.
Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai pre- supposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti pro- fessionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di inqua- drare le figure professionali non indicate nel testo, così come le figu- re professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavora- tori della 1a categoria, non indicate perché già sufficientemente defi- nite nelle declaratorie.
1a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abili- tarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica,
– i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non diret- tamente collegate al processo produttivo per le quali non oc- corrono conoscenze professionali.
2a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occor- rono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare,
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare prepa- razione, esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratori che conducono alimentano sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.
Montatore
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti prere- golati e/o predisposti.
Collaudatore
Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro ali- mentazione e sorveglianza.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontra- bili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o se- gnalazioni visive o acustiche.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che coadiuvando lavoratori di categoria superiore, e- seguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell’attrezzamento di macchinario o in operazioni similari.
Allievo attrezzista
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti.
Allievo manutentore
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.
Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime o forme semplici.
Formatore a mano Animista a mano
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di im- ballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti.
Cassaio
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchina- rio, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di ma- teriale ecc. guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secon- do procedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei settori ammini- strativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
compiti semplici di ufficio centralinista telefonico
3a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di i- stituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro,
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corri- spondente esperienza di lavoro.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrez- zate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferi- mento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensili e le rela- tive registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazio- ni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interven- ti di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza.
Riparatore
Lavoratori che effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecu- zione con l’ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparec- chiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l’opportuna segnalazione.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, me- todi definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l’ausilio di apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro pre- disposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti mecca- nici non preregolati e/o preregolati, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di ma- teriali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registran- do i dati e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di la- vorazione o documenti equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei parametri di la- vorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati, eseguono lavori di normale diffi- coltà per la costruzione di particolari di attrezzature e/o macchinario con nastri già controllati in lavorazioni precedenti.
Provvedono al montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posi- zione prevista, alla centratura con asse mandrino, ed all’inserimento sul quadro dei dati relativi ai punti di partenza della lavorazione.
Nel corso del lavoro controllano il normale svolgimento del ci- clo macchina ed eseguono, se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle quote con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed utilizzando semplici procedure informatiche, intervengono per l’avviamento di macchine operatrici appartenenti ad un sistema au- tomatizzato con guida computerizzata e per la loro sorveglianza fun- zionale e prestazionale. Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con elementare ricorso all’autodiagnostica o con l’utilizzo delle prestabilite procedure informatiche ed effettuan- do, all’occorrenza, elementari interventi manutentivi di ripristino.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore
– per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavet- ti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per o- pere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche
ovvero
– per la esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni ac- cessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti.
Guardafili Giuntista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavo- ri di normale difficoltà di esecuzione
– per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro aggiustaggio e riparazione
ovvero
– eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti termosanitari e di condizionamento Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coa- diuvando lavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficoltà per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di la- vorazione e/o disegni eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non at- trezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario Costruttore su banco Costruttore su macchine
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’aggiustaggio, la ripa- razione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l’installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodi- namici.
Manutentore meccanico Manutentore elettrico Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di la- vorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà.
Saldatore
Lavoratori che su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti provvedono alle varie operazioni per
l’imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchinari, prodot- ti, o loro parti, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi di trasporto o in container.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, si- stemazione di materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchina- rio; ovvero conducono trattori o carrelli trainanti rimorchi per il tra- sporto di materiali.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che ri- chiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posiziona- mento su macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficolto- so maneggio; ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale diffi- coltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale ecc. guidandone il sollevamento, il tra- sporto e la sistemazione.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istru- zioni dettagliate, svolgono nell’ambito dei settori amministrativi atti- vità di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
compiti vari di ufficio centralinista telefonico
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura ammini- strativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totaliz- zazione di dati su moduli e/o prospetti.
Contabile Contabile clienti
Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni dettagliate, ricopiano disegni.
Addetto lucidi
Addetto trascrizione disegni
CATEGORIA 3a Super
A decorrere dal 1° gennaio 2014 appartengono a questa ca- tegoria i lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata nell’azienda svolgono con carattere di continuità:
a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio forma- tivo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, se- condo piani e modalità definiti dall’azienda;
b) attività di team leader coordinando, senza potere gerar- chico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifi- che definite dall’azienda.
4a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equi- valente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite me- diante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate,
– i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all’alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza inizia- tiva per la condotta ed il risultato delle lavorazioni,
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispet- to a quelle previste per la categoria precedente.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrez- zate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste mul- tiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l’impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l’impegnativa sostituzione utensili e relativa registra-
zione, l’adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale richiedenti attrezza- menti di normale difficoltà, registrazioni e messe a punto, l’adattamento dei parametri di lavorazione, la scelta e predisposizio- ne degli utensili e degli strumenti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione nell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni, intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equi- valenti, procedono alla individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature an- che a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che sulla base di indicazioni o disegni effettuano la- vori di natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimen- sionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza e- sterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono pro- ve di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l’ausilio di strumenti e/o di ap- parecchiature (senza l’effettuazione di una loro impegnativa predi- sposizione) rilevano e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzio- ne di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regola- zioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per la costruzione di attrezzature e/o macchinario richiedenti particolari capacità ed abilità in relazione all’attrezzamento della macchina, al posizionamento ed al centraggio dei pezzi, all’impostazione dei dati relativi ai punti di partenza ed al grado di precisione e di finitura richiesto.
Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta utensili ed all’inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavo- ri di prima esecuzione, dell’intero ciclo di lavorazione, ed al riscon- tro di eventuali errori geometrici e tecnologici di programmazione, all’impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di quo- ta, alla misurazione delle parti lavorate con l’impiego dei necessari strumenti ed attrezzature ausiliarie.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni ed utilizzando le prestabilite procedure informatiche, condu- cono macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e alla messa a punto e alla regolazione, per l’ottenimento delle caratteristiche funzionali e prestazionali ri- chieste. Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei pa- rametri del sistema utilizzando sistemi e modelli previsti dal proces- so produttivo anche attraverso introduzione e variazione dei parame- tri tecnici di processo; intervengono sulla base delle informazioni fornite dal sistema per l’individuazione di tutte le anomalie eviden- ziabili dal sistema stesso e per la riparazione di guasti aventi caratte- re di variabilità e casualità che richiedano interventi di normale diffi- coltà.
Conduttore impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equi- valenti, compiono con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti elettriche e/o reti telefoniche.
Provvedono inoltre all’idoneo posizionamento degli appoggi, al- le prove di pressione con registrazione dei valori riscontrati, segna- lando il consumo del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati.
Guardafili Giuntista
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi
– di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche
ovvero
– di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano comples- se operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di co- laggio di acciaio in lingottiere, regolando il flusso del liquido in rela- zione alla temperatura, al tipo ed alle caratteristiche del materiale.
Colatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o do- cumenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati
nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere le caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione, rica- vando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalen- ti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, ef- fettuano, al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal prodot- to, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura complessa per manovre di laminazione e regolazioni delle ca- librature, anche riferendosi all’indicatore della luce fra i cilindri.
Laminatore
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezza- te, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario Costruttore su banco Costruttore su macchine
Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equi- valenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, ese- guono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l’aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l’installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico Manutentore elettrico Installatore impianti
Lavoratori che sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di saldatura di natura complessa in rela- zione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature.
Saldatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono la- vori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche me- diante calcoli, di quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo necessari.
Modellista in legno
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavo- razione o documenti di massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, prov- vedendo all’opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d’aria e, se necessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la formatura a mano con modelli o casse d’anima.
Formatore a mano Animista a mano
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima, eseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l’imbal- laggio di attrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particola- re forma e dimensione, costruendo e stabilendo l’opportuna colloca- zione di tiranti, sostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze per garantire la sicurezza del traspor- to, provvedendo, ove necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie.
Imballatore
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazio- ni di installazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l’installazione, di im- pianti, macchinari o loro parti;
ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando anche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, il traspor-
to, il ribaltamento, il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realiz- zare di macchinari o impianti o di strutture metalliche complesse;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di im- pianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione, gui- dando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezzature.
Gruista Imbragatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenogra- fici, corrispondenza e documenti; esaminano per l’archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospetti e/o tabelle.
Segretario
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le proce- dure operative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, an- che su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, ela- borando situazioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto.
Contabile Contabile clienti
Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la preparazione e l’avviamento dell’elaboratore elettronico, seguono le fasi operative ed intervengono, in caso di ir- regolarità, in ausilio all’operatore consollista e/o conducono il mac- chinario ausiliario.
Operatore
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e documentazioni già esistenti, disegnano particolari semplici di una costruzione o schemi di componenti semplici di un impianto e/o apportano semplici modi- fiche su disegni già esistenti, riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta materiali;
ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una co- struzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale a schizzi già completi.
Disegnatore particolarista Lucidista particolarista
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le proce- dure operative relative al sistema di programmazione della produzio- ne adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, compi- lano, rilevando le informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di la- vorazione, i documenti necessari all’approntamento dei materiali e/o all’avanzamento delle lavorazioni, elaborano le relative tabelle ade- guandole in funzione della documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifi- che procedure operative, compilano nel previsto linguaggio, pro- grammi di lavorazione per macchine a controllo numerico che ope- rano su un solo asse e sono dotate di un limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni singole, intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di eventuali anomalie.
Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da utilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di lavoro nelle sue varie fasi ed operazioni, indican- do le attrezzature idonee alla lavorazione, e seguono l’esecuzione del lavoro per apportare semplici modifiche.
Metodista di macchine a controllo numerico
5a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
– i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indi- cate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli appa- rati stessi,
– i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all’alinea se- guente, guidano e controllano con apporto di adeguata compe-
tenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni,
– i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autono- mia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure vale- voli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscen- za ed esperienza.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti impegnativi, registrazioni e mes- se a punto di elevata precisione, con scelta, ove necessario, dei pa- rametri ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposi- zione degli strumenti di misura, fornendo agli addetti alla conduzio- ne istruzioni dettagliate per l’esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni; intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie; intervenendo per il miglioramento delle attrezza- ture anche coadiuvando gli enti interessati.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l’interpretazione criti- ca di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l’interpretazione criti- ca del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficol- tà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi stru- mento di misura, e per la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscon- trate.
Collaudatore
Lavoratori che sulla base di capitolati e con l’interpretazione cri- tica delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta della successione delle operazioni e con l’ausilio di stru- menti e/o apparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, fun- zionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e registrando i dati, valutando e segnalando le even- tuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio Addetto sala prove
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica del disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle even- tuali attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione e con l’interpretazione criti- ca del disegno e/o dei tabulati e/o dei nastri eseguono qualsiasi lavo- ro di elevato grado di difficoltà per la costruzione di particolari com- plessi ed impegnativi di prima esecuzione con spostamenti sui cinque assi richiedenti, sia nel caso della perforazione del nastro, relativa all’intera lavorazione sia per la correzione di sue fasi precedentemen- te programmate o per l’eventuale integrazione di operazioni non pre- viste da nastro, la rilevazione da disegno di eventuali quote mancan- ti, la scelta dei parametri di lavorazione geometrici e tecnologici e la loro impostazione sulla consolle, nel rispetto di ristretti campi di tol- leranza, di accoppiamento e di elevati gradi di finitura.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, cicli e/o disegni, con interpretazione critica delle specifiche di lavorazione ed essendo a conoscenza delle condizioni funzionali e prestazionali dell’impianto nel suo insieme e delle caratteristiche delle singole operazioni del completo ciclo di lavorazione, conducono, utilizzando le opportune procedure informatiche, gruppi di macchine di diversa tipologia ap-
partenenti ad un sistema flessibile di lavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed eseguono, con scelta della loro priorità, interventi di elevato grado di difficoltà per assicurare la qualità del prodotto e le condizioni funzionali prescritte. Provvedono, avendo la capacità di interpretare gli effetti che le diverse fasi del ciclo di lavo- ro hanno nella generazione della qualità del prodotto e della produt- tività del sistema, alla messa a punto e registrazione delle attrezzatu- re, alla variazione ed ottimizzazione dei parametri di lavorazione, ed intervengono previa individuazione ed analisi delle anomalie, dia- gnosticabili con controllo diretto e/o tramite sistema informativo, per complesse operazioni di manutenzione relative ai vari componenti dei sistemi tecnologici costituenti l’impianto.
Conduttore sistemi flessibili di produzione
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti d’impianto e con scelta della successione delle operazio- ni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi la- voro di elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifi- ca, nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare e- ventuali anomalie riscontrate nell’impianto ed assicurando le caratte- ristiche funzionali prescritte.
Guardafili giuntista
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti e con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di ele- vato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa installazione
– di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione. Eseguono qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficol-
tà e tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in bianco sull’intero impianto, nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponen- do soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assi- curare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’eventuale delibera funzionale
ovvero
– la posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o indu- striali per la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa e di elevata prestazione. Eseguono tutte le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzio- nali prescritte, garantendo l’eventuale delibera funzionale.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento Ramista
Primarista
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica delle specifiche di lavorazione, e in riferimento alle caratteri- stiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la con- duzione di forni di fusione, interventi di elevato grado di complessità per la regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione, prov- vedendo, nell’ambito della successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle modalità di esecuzione.
Fonditore
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica delle specifiche di calibra- zione o di documenti di massima equivalenti, e in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di pre- parazione e avviamento delle gabbie di laminazione, eseguono regi- strazioni e messe a punto di elevata precisione, effettuano interventi di elevato grado di difficoltà per le manovre di laminazione, per la regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione al fine di ottenere le caratteristiche tecnologiche richieste dal processo.
Laminatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e del- le modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in re- lazione al ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizza- re e al grado di finitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature x xxxxxx- nario o loro parti, con eventuale delibera funzionale.
Montatore macchinario Costruttore su banco Costruttore su macchine
Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno indivi- duano e valutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i mezzi di esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure per la installazione e la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici, con eventuale deli- bera funzionale.
Manutentore meccanico Manutentore elettrico Installatore impianti
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a:
– esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello spe- cifico campo di attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa);
– cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equiva-
lenti;
– tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura,
penetrazione dei cordoni e loro passo.
Saldatore
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono, con l’interpretazione critica del disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in legno di elevato grado di difficoltà con la de- terminazione dei piani di scomposizione, con la rilevazione dal dise- gno anche mediante calcoli dei dati e delle quote necessari e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti.
Modellista in legno
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la formatura a mano con modelli o casse d’anima, forniscono, se necessa- rio, indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse d’anima e per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc..
Formatore a mano Animista a mano
Lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svol- gono, nell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o prome- moria, raccolgono, curandone l’archiviazione, dati e documenti, se- lezionandoli e ordinandoli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative;
ovvero lavoratori che, nell’ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o più lingue estere.
Segretario
Lavoratori che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello spe- cifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati, sistema- no, chiudono conti, anche elaborando situazioni preventive e/o con- suntive;
ovvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti e/o concessionari; imputando le relative partite sull’estratto conto, elaborano le situazioni contabili relative effettuando aggiorna- menti, verifiche e rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e premi realizzando situazioni consuntive sull’andamento economico del setto- re e/o area di vendita di loro competenza, evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi; se del caso ela- borano situazioni preventive e/o consuntive.
Contabile Contabile clienti
Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti aziendali interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell’ambito del proprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizio- ni da applicare, approvvigionamenti che richiedono conoscenze ade- guate sulla utilizzazione dei materiali richiesti e delle loro caratteri- stiche, se del caso avvalendosi di informazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano e concludono le trattative relative.
Approvvigionatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a pro- cedure esistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro dell’elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di elabora- zione con interventi di ordine e di rettifica;
ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio acces- sibile all’elaboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, compo- nendo i relativi diagrammi, controllandone i risultati ed apportando ai programmi elaborati variazioni e migliorie.
Operatore Programmatore
Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, an- che con riferimento a documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano, nell’ambito del loro campo di attività, prove per il con- trollo delle caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o apparecchiature o loro parti, anche pro- dotte a serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni diagrammi, e se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna assistenza per la scelta e la predisposi- zione degli strumenti o attrezzature.
Tecnico di laboratorio Tecnico di sala prove
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi esistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi o di sot- togruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità, definendo dimensioni, quote, materiali, tolle- ranze mediante l’uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o metodi di calcolo e normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.
Disegnatore
Lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure ope- rative relative al sistema di programmazione della produzione adotta- to nell’ambito dello specifico campo di competenza e con riferimen- to ai dati, alle parti, ai mezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono con singoli programmi il carico e l’alimentazione equilibrata delle macchine o degli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di anomalie o di varia- zioni dei programmi, seguono lo stato di avanzamento delle lavora- zioni ai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di va- riazioni dei programmi generali partecipano alla ricerca di soluzioni atte alla riequilibratura dei propri programmi.
Programmatore produzione