Trasparenza delle informazioni sugli appalti. 1. L’ente aggiudicatore comunica prontamente ai prestatori di servizi partecipanti le decisioni concernenti l’aggiudicazione dell’appalto, all’occorrenza per scritto, se così richiesto. Fatto salvo l’articolo 6.25 (Divulgazione delle informazioni), l’ente aggiudicatore spiega, su richiesta, al prestatore di servizi respinto i motivi per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta. 2. Al più tardi entro 72 giorni dall’aggiudicazione, l’ente aggiudicatore pubblica su un mezzo d’informazione elettronico o cartaceo elencato nell’appendice 7 dell’alle- gato XVII (Appalti pubblici) un avviso comprendente almeno le seguenti informa- zioni sull’appalto: (a) una descrizione delle merci o dei servizi appaltati; (b) il nome e l’indirizzo dell’ente aggiudicatore; (c) il nome e l’indirizzo del prestatore di servizi prescelto; (d) il valore dell’offerta prescelta o dell’offerta più alta e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione; (e) la data dell’aggiudicazione; e (f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gare a trattativa privata conformemente all’articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale proce- dura. 3. Se l’ente pubblica l’avviso soltanto su un mezzo d’informazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragio- nevole. 4. L’ente aggiudicatore conserva, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, la documentazione e i rapporti delle procedure di gara, i contratti aggiudicati relativi all’appalto disciplinato, compresi i rapporti di cui all’ar- ticolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), e i dati che garantiscono l’ade- guata tracciabilità dello svolgimento dell’appalto disciplinato con mezzi elettronici.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Trasparenza delle informazioni sugli appalti. 1. L’ente aggiudicatore comunica prontamente ai prestatori di servizi partecipanti le decisioni concernenti l’aggiudicazione dell’appalto, all’occorrenza per scritto, se così richiesto. Fatto salvo l’articolo 6.25 (Divulgazione delle informazioni), l’ente aggiudicatore spiega, su richiesta, al prestatore di servizi respinto i motivi per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta.
2. Al più tardi entro 72 giorni dall’aggiudicazione, l’ente aggiudicatore pubblica su un mezzo d’informazione elettronico o cartaceo elencato nell’appendice 7 dell’alle- gato dell’allegato XVII (Appalti pubblici) un avviso comprendente almeno le seguenti informa- zioni informazioni sull’appalto:
(a) una descrizione delle merci o dei servizi appaltati;
(b) il nome e l’indirizzo dell’ente aggiudicatore;
(c) il nome e l’indirizzo del prestatore di servizi prescelto;
(d) il valore dell’offerta prescelta o dell’offerta più alta e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione;
(e) la data dell’aggiudicazione; e
(f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gare a trattativa privata conformemente all’articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale proce- duraprocedura.
3. Se l’ente pubblica l’avviso soltanto su un mezzo d’informazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragio- nevoleragionevole.
4. L’ente aggiudicatore conserva, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, la documentazione e i rapporti delle procedure di gara, i contratti aggiudicati relativi all’appalto disciplinato, compresi i rapporti di cui all’ar- ticolo all’articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata), e i dati che garantiscono l’ade- guata l’adeguata tracciabilità dello svolgimento dell’appalto disciplinato con mezzi elettronici.
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Trasparenza delle informazioni sugli appalti. 1. L’ente aggiudicatore comunica prontamente ai prestatori di servizi partecipanti le decisioni concernenti l’aggiudicazione dell’appalto, all’occorrenza per scritto, se così richiesto. Fatto salvo l’articolo 6.25 (Divulgazione delle informazioni)8.24, l’ente aggiudicatore spiega, su richiesta, al prestatore di servizi respinto i motivi per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta.
2. Al più tardi entro 72 giorni dall’aggiudicazione, l’ente aggiudicatore pubblica su un mezzo d’informazione elettronico o cartaceo elencato nell’appendice 7 2 dell’alle- gato XVII (Appalti pubblici) XVI un avviso comprendente almeno le seguenti informa- zioni informazioni sull’appalto:
(a) una descrizione delle merci o dei servizi appaltati;
(b) il nome nominativo e l’indirizzo dell’ente aggiudicatore;
(c) il nome nominativo e l’indirizzo del prestatore di servizi prescelto;
(d) il valore dell’offerta prescelta o dell’offerta più alta e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione;
(e) la data dell’aggiudicazione; e;
(f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gare a trattativa privata conformemente all’articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata)8.18, una descrizione delle circostanze che hanno han- no giustificato il ricorso a tale proce- duraprocedura.
3. Se l’ente pubblica l’avviso soltanto solo su un mezzo d’informazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragio- nevole.
4. L’ente aggiudicatore conserva, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, la documentazione e i rapporti delle procedure di gara, gara e i contratti aggiudicati relativi all’appalto disciplinato, compresi i rapporti di cui all’ar- ticolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata)all’articolo 8.18, e i dati che garantiscono l’ade- guata l’adeguata tracciabilità dello svolgimento dell’appalto disciplinato con mediante mezzi elettronici.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio
Trasparenza delle informazioni sugli appalti. 1. L’ente aggiudicatore comunica prontamente ai prestatori di servizi partecipanti le decisioni concernenti l’aggiudicazione dell’appalto, all’occorrenza per scritto, se così richiesto. Fatto salvo l’articolo 6.25 (Divulgazione delle informazioni)8.24, l’ente aggiudicatore spiega, su richiesta, al prestatore di servizi respinto i motivi per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta.
2. Al più tardi entro 72 giorni dall’aggiudicazione, l’ente aggiudicatore pubblica su un mezzo d’informazione elettronico o cartaceo elencato nell’appendice 7 dell’alle- gato XVII (Appalti pubblici) 2 dell’allegato XVI un avviso comprendente almeno le seguenti informa- zioni informazioni sull’appalto:
(a) una descrizione delle merci o dei servizi appaltati;
(b) il nome nominativo e l’indirizzo dell’ente aggiudicatore;
(c) il nome nominativo e l’indirizzo del prestatore di servizi prescelto;
(d) il valore dell’offerta prescelta o dell’offerta più alta e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione;
(e) la data dell’aggiudicazione; e;
(f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gare a trattativa privata conformemente all’articolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata)8.18, una descrizione delle circostanze che hanno han- no giustificato il ricorso a tale proce- duraprocedura.
3. Se l’ente pubblica l’avviso soltanto solo su un mezzo d’informazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragio- nevole.
4. L’ente aggiudicatore conserva, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione dell’appalto, la documentazione e i rapporti delle procedure di gara, gara e i contratti aggiudicati relativi all’appalto disciplinato, compresi i rapporti di cui all’ar- ticolo 6.19 (Procedure di gara a trattativa privata)all’articolo 8.18, e i dati che garantiscono l’ade- guata l’adeguata tracciabilità dello svolgimento dell’appalto disciplinato con mediante mezzi elettronici.
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