Trattamento del personale. Gli operatori avranno rapporti di lavoro solamente con la ditta aggiudicataria che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione delle condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore. La ditta dovrà applicare al personale impiegato nell’appalto in oggetto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulate dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, garantendo ai propri operatori il trattamento minimo salariale dello specifico settore di inquadramento, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La ditta è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali. La stessa è tenuta al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti delle Stazione Appaltante e di indennizzo da parte della medesima. Naturalmente quanto sopra vale non solo per la ditta aggiudicataria, ma anche per l’eventuale soggetto incaricato di subappalto o subfornitura. La S.A. si riserva la facoltà di operare tutti i controlli che riterrà opportuni per la verifica del rispetto degli obblighi suddetti.
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Samples: Servizio Di Abitare Sociale E Marginalità Abitativa
Trattamento del personale. Gli Xxxxx restando che dalla presente convenzione non sorge alcun rapporto fra l’Ente e il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice, spetta esclusivamente alla Ditta appaltatrice curare l’osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte e favore dei dipendenti e/o dei soci lavoratori in caso di cooperativa. La Ditta appaltatrice è tenuta allo scrupoloso rispetto delle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e sanitaria nei confronti degli operatori avranno rapporti addetti ai servizi, sollevando l’Ente da ogni responsabilità al riguardo. La Ditta appaltatrice applica nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro solamente con la ditta aggiudicataria che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione vigenti durante tutto il periodo di durata dell’appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti della stessa. L’adempimento di Lavoro tale obbligo dovrà essere comprovato dalla Ditta appaltatrice mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del settoreD.P.R. 445/2000, recante il testo unico della documentazione amministrativa. La ditta dovrà applicare Ditta appaltatrice presenta, su richiesta dell’Ente, la documentazione comprovante che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi presso i rispettivi Enti. Su richiesta dell’Ente, la Ditta appaltatrice esibisce gli estratti delle buste paga del personale impiegato nell’appalto in oggetto il contratto collettivo nazionale nei servizi e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulate dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, garantendo ai propri operatori il trattamento minimo salariale dello specifico settore di inquadramento, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La ditta è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali. La stessa è tenuta al pagamento modelli dei contributi posti a carico del datore di lavoro. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, infortunisticiprevidenziali ed assistenziali a dimostrazione di rispetto dei predetti adempimenti. L’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo sarà motivo di risoluzione del contratto di appalto, assistenziali previo incameramento della cauzione, e fatte salve tutte le azioni a tutela degli interessi dell’Ente. Del contenuto del presente articolo la Ditta appaltatrice deve dare notizia scritta a tutto il suo personale dipendente e/o previdenziali, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti delle Stazione Appaltante e di indennizzo da parte della medesima. Naturalmente quanto sopra vale non solo per la ditta aggiudicataria, ma anche per l’eventuale soggetto incaricato di subappalto o subfornitura. La S.A. si riserva la facoltà di operare tutti i controlli che riterrà opportuni per la verifica del rispetto degli obblighi suddettiai soci.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Trattamento del personale. Gli operatori avranno rapporti di lavoro solamente con Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione delle condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore. La ditta Ditta dovrà applicare al personale impiegato nell’appalto in oggetto il contratto collettivo nazionale Contratto Collettivo Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulate dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente ai sensi dell’artprevalente. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, garantendo La Ditta dovrà garantire ai propri operatori il trattamento minimo salariale dello specifico settore di inquadramento, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella localitànel territorio di competenza dell’Appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La ditta è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali. La stessa è tenuta al pagamento dei contributi posti a carico del datore di lavoro. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti delle Stazione Appaltante e di indennizzo da parte della medesima. Naturalmente quanto sopra vale non solo per la ditta aggiudicataria, ma anche per l’eventuale soggetto incaricato di subappalto o subfornitura. La S.A. si riserva la facoltà di operare tutti i controlli che riterrà opportuni per la verifica del rispetto degli obblighi suddetti.
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Trattamento del personale. Gli operatori avranno rapporti di lavoro solamente con la ditta aggiudicataria Fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli, per l’intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tem- po indeterminato che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione delle a tempo determinato, condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi inte- grativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggior- mente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del settore. La ditta dovrà applicare al personale impiegato nell’appalto in oggetto il contratto collettivo nazionale servizio e territoriale in vigore per il settore dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e per la zona nella località in cui si eseguono svolge il servizio, con applicazione delle specifiche Tabelle relative al costo del lavoro depositate presso il Mini- stero del Lavoro. Per le prestazioni Cooperative dovrà essere applicato il C.C.N.L. delle Cooperative sociali. Nel caso di lavoro stipulate dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, garantendo ai propri operatori il trattamento minimo salariale dello specifico settore di inquadramento, nonché Società Cooperative le condizioni risultanti da successive modifiche normative e integrazioni eretributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione eal rinnovo degli accordi succitati, se cooperative, anche nonché per le Cooperative So- ciali nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria il Concessionario anche nel caso in cui se non sia aderente alle associazioni stipulanti sti- pulanti o receda da esseesse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuri- dica, economica e sindacale. La ditta è tenuta all'esatta osservanza Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle norme legislative cooperative sociali. Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non as- sorbibili, qualora previsto dai contratti in essere. A tutto il personale si dovranno applicare le assicurazioni, la tutela e dei l'assistenza del per- sonale medesimo, restando pertanto a carico del Concessionario tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia materia. Non sono consentiti turni di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore. Il Concessionario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle assicurazioni socialiLeggi e dei Rego- lamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Comune, entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. La stessa Il Concessionario riconosce che il Comune di Castellino del Biferno risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il Concessionario ed il proprio personale di- pendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza del proprio personale che il Comune conce- dente è tenuta totalmente estraneo al pagamento dei contributi posti a carico del datore rapporto di lavoro. Tutti gli obblighi lavoro e gli oneri retributiviche non potranno essere avanzate, assicurativiin qualsiasi sede, infortunisticipretese, assistenziali azioni o previdenziali, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione ragioni di ogni diritto di rivalsa qualsiasi natura nei confronti delle Stazione Appaltante e di indennizzo da parte della medesima. Naturalmente quanto sopra vale non solo per la ditta aggiudicataria, ma anche per l’eventuale soggetto incaricato di subappalto o subfornitura. La S.A. si riserva la facoltà di operare tutti i controlli che riterrà opportuni per la verifica del rispetto degli obblighi suddettidell'Amministra- zione concedente.
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