Common use of Trattamento di malattia o infortunio Clause in Contracts

Trattamento di malattia o infortunio. 1. Nel caso d’interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi massimi: a) per anzianità fino a tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi 16; b) per anzianità oltre i tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi 24; Nel caso d’interruzione del servizio dovuto ad infortunio sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica. 2. Si considera prosecuzione del periodo di malattia e/o infortunio quella che intervenga non oltre i 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia e/o infortunio precedente. 3. Le aziende si impegnano ad esaminare, insieme alle rappresentanze sindacali aziendali e agli enti di patronato di assistenza dei lavoratori, criteri, modalità e termini per il godimento delle cure termali negli ambiti previsti dalla legge in materia. 4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28 febbraio 1953, n.86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l’obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell’art. 9 della legge 14.12.1970, n. 1088 - fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. 5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall’art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86/1953. 6. Durante il periodo di malattia o d’infortunio il lavoratore, oltre alle prestazioni economiche corrisposte dall’INPS e dall’INAIL, avrà diritto a un’indennità integrativa a carico dell’azienda. 7. Detta indennità integrativa sarà corrisposta a partire dal primo giorno di malattia e per un massimo di 12 mesi; essa dovrà essere tale da raggiungere, sommata alle prestazioni economiche degli istituti di cui al precedente comma, le seguenti misure massime: a) 100% della retribuzione globale per i primi 8 mesi; b) 50% della retribuzione globale per i successivi 4 mesi 8. Le prestazioni economiche a carico dell’INPS saranno anticipate dall’azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga, a conguagliare l’importo complessivo di dette prestazioni economiche con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stessa dalle aziende. 9. Le prestazioni economiche a carico dell’INAIL saranno anticipate dalle aziende alle quali il lavoratore è tenuto a fare avere gli assegni relativi a dette prestazioni non appena saranno a lui rimessi dall’INAIL stesso. 10. Alla scadenza dei termini massimi entro i quali è prevista dai commi 1°e 4°del presente articolo la conservazione del posto, l’azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore, riconoscendogli, oltre il trattamento di fine lavoro, anche l’indennità sostitutiva del preavviso. 11. Qualora, scaduti i termini suddetti, l’azienda, su richiesta del lavoratore ancora ammalato, non intenda avvalersi della facoltà di recesso prevista dal precedente comma e soprassieda al suo licenziamento per un ulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dall’azienda ad alcun titolo in tale periodo di attesa, durante il quale il rapporto resta sospeso a tutti gli effetti. Il periodo stesso sarà però considerato utile ai fini dell’anzianità in caso di prosecuzione del rapporto. 12. Fermo restando l’obbligo, in caso di malattia, da parte del lavoratore di avvertire l’azienda con le modalità e nei termini previsti dall’art. 16, lo stesso lavoratore, in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi, è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata il certificato di diagnosi o l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia all’INPS o alla struttura pubblica del SSN e all’azienda. 13. In ogni caso è in facoltà dell’azienda di far controllare in qualsiasi momento lo stato di infermità del lavoratore da un medico del servizio ispettivo dell’INPS. è altresì in facoltà dell’azienda di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore, all’atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN. 14. Il lavoratore dichiarato dall’istituto assicuratore in grado di riprendere il servizio dovrà farlo entro le 24 ore dall’accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove si verifichi tale legittimo comprovato impedimento, il lavoratore dovrà adempiere a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 16 del presente contratto. 15. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, l’azienda resta esonerata dall’obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che egli non abbia impugnato l’accertamento dell’istituto. 16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell’azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l’azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all’esterno dell’azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di malattia o infortunio. 1. Nel caso d’interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi massimi: a) per anzianità fino a tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi 16; b) per anzianità oltre i tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi 24; Nel caso d’interruzione del servizio dovuto ad infortunio sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica. 2. Si considera prosecuzione del periodo di malattia e/o infortunio quella che intervenga non oltre i 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia e/o infortunio precedente. 3. Le aziende si impegnano ad esaminare, insieme alle rappresentanze sindacali aziendali e agli enti di patronato di assistenza dei lavoratori, criteri, modalità e termini per il godimento delle cure termali negli ambiti previsti dalla legge in materia. 4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28 febbraio 195328/2/1953, n.86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l’obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell’art. 9 della legge 14.12.197014/12/1970, n. 1088 - fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. 5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall’art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86/1953. 6. Durante il periodo di malattia o d’infortunio il lavoratore, oltre alle prestazioni economiche corrisposte dall’INPS e dall’INAIL, avrà diritto a un’indennità integrativa a carico dell’azienda. 7. Detta indennità integrativa sarà corrisposta a partire dal primo giorno di malattia e per un massimo di 12 mesi; essa dovrà essere tale da raggiungere, sommata alle prestazioni economiche degli istituti di cui al precedente comma, le seguenti misure massime: a) 100% della retribuzione globale per i primi 8 6 mesi; b) 50% della retribuzione globale per i successivi 4 6 mesi 8. Le prestazioni economiche a carico dell’INPS saranno anticipate dall’azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga, a conguagliare l’importo complessivo di dette prestazioni economiche con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stessa dalle aziende. 9. Le prestazioni economiche a carico dell’INAIL dell'INAIL saranno anticipate dalle aziende alle quali il lavoratore è tenuto a fare avere gli assegni relativi a dette prestazioni non appena saranno a lui rimessi dall’INAIL stesso. 10. Alla scadenza dei termini massimi entro i quali è prevista dai commi 1°° e 4°° del presente articolo la conservazione del posto, l’azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore, riconoscendogliriconoscendo gli, oltre il trattamento di fine lavoro, anche l’indennità sostitutiva del preavviso. 11. Qualora, scaduti i termini suddetti, l’azienda, su richiesta del lavoratore ancora ammalato, non intenda avvalersi della facoltà di recesso prevista dal precedente comma e soprassieda al suo licenziamento per un ulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dall’azienda ad alcun titolo in tale periodo di attesa, durante il quale il rapporto resta sospeso a tutti gli effetti. Il periodo stesso sarà però considerato utile ai fini dell’anzianità in caso di prosecuzione del rapporto. 12. Fermo restando l’obbligo, in caso di malattia, da parte del lavoratore di avvertire l’azienda con le modalità e nei termini previsti dall’art. 16, lo stesso lavoratore, in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi, è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata il certificato di diagnosi o l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia all’INPS o alla struttura pubblica del SSN e all’azienda. 13. In ogni caso è in facoltà dell’azienda di far controllare in qualsiasi momento lo stato di infermità del lavoratore da un medico del servizio ispettivo dell’INPSdell'INPS. è altresì in facoltà dell’azienda di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore, all’atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN. 14. Il lavoratore dichiarato dall’istituto assicuratore in grado di riprendere il servizio dovrà farlo entro le 24 ore dall’accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove si verifichi tale legittimo comprovato impedimento, il lavoratore dovrà adempiere a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 16 del presente contratto. 15. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, l’azienda resta esonerata dall’obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che egli non abbia impugnato l’accertamento dell’istituto. 16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell’azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l’azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all’esterno dell’azienda. 17. Ai dipendenti colpiti da patologie oncologiche saranno concessi, su richiesta, permessi retribuiti allo scopo di sostenere terapie curative/riabilitative. Per i dipendenti affetti da malattie oncologiche, il trattamento di malattia sarà integrato a carico dell’azienda al 100% per i primi 365 giorni. 18. I permessi di cui al comma 17 saranno concessi in ordine cronologico di richiesta (corredata da documentazione e certificazione medica di supporto) entro il limite massimo di 10 ore mensili per dipendente avente diritto (anche cumulabili trimestralmente) con il limite massimo a livello aziendale pari a ore 2 per ciascun dipendente in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. 19. Al raggiungimento dei limiti di cui al comma precedente l’azienda concederà al dipendente ulteriori permessi non retribuiti con il limite massimo di ulteriori 10 ore mensili per ciascun dipendente avente diritto. 20. Per quanto attiene al congedo per cure invalidi si farà riferimento al D.Lgs. 119/2011 e successive modifiche.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali

Trattamento di malattia o infortunio. 1. Nel caso d’interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi massimi:(Vedi accordo di rinnovo in nota) a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a tre 5 anni di servizio effettivamente prestato: mesi 16compiuti; b) 8 mesi per anzianità di servizio oltre i tre 5 anni di servizio effettivamente prestato: mesi 24; Nel caso d’interruzione del servizio dovuto ad infortunio sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica. 2. Si considera prosecuzione del periodo di malattia e/o infortunio quella che intervenga non oltre i 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia e/o infortunio precedente. 3. Le aziende si impegnano ad esaminare, insieme alle rappresentanze sindacali aziendali e agli enti di patronato di assistenza dei lavoratori, criteri, modalità e termini per il godimento delle cure termali negli ambiti previsti dalla legge in materia. 4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28 febbraio 1953, n.86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l’obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessacompiuti. Per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell’art. 9 della legge 14.12.1970, n. 1088 - fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. 5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall’art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86/1953. 6. Durante il periodo di malattia o d’infortunio il lavoratore, oltre alle prestazioni economiche corrisposte dall’INPS e dall’INAIL, avrà diritto a un’indennità integrativa a carico dell’azienda. 7. Detta indennità integrativa sarà corrisposta a partire dal primo giorno di malattia e per un massimo di 12 mesi; essa dovrà essere tale da raggiungere, sommata alle prestazioni economiche degli istituti anzianità di cui al precedente comma, le seguenti misure massime: punto a) 100% della ); intera retribuzione globale per i primi 8 2 mesi; ; metà per i 4 successivi; per le anzianità di cui al punto b) 50% della ); intera retribuzione globale per i successivi 4 primi 3 mesi; metà retribuzione per i 5 mesi successivi. L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro al lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti. Il lavoratore soggetto all'assunzione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto: 81) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; 2) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore. Le prestazioni economiche a carico dell’INPS saranno anticipate dall’azienda che provvede, Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla fine scadenza del preavviso stesso. Per l'eventuale periodo d'infortunio e di ciascun periodo malattia professionale eccedente quello di paga, a conguagliare l’importo complessivo di dette prestazioni economiche con quello dei contributi cui ai punti a) e delle altre somme dovute all’INPS stessa dalle aziende. 9. Le prestazioni economiche a carico dell’INAIL saranno anticipate dalle aziende alle quali b) il lavoratore è tenuto a fare avere gli assegni relativi a dette prestazioni percepirà il normale trattamento assicurativo. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti non appena saranno a lui rimessi dall’INAIL stesso. 10consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento. Alla scadenza dei termini massimi entro Ove ciò avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità per licenziamento. Per l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia o infortunio per i quali è prevista dai commi 1°lavoratori valgono le norme regolanti la materia. Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento più favorevole. Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria. L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, l’azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore, riconoscendogli, oltre il trattamento non interrompe la maturazione dell'anzianità di fine lavoro, anche l’indennità sostitutiva del preavviso. 11. Qualora, scaduti i termini suddetti, l’azienda, su richiesta del lavoratore ancora ammalato, non intenda avvalersi della facoltà di recesso prevista dal precedente comma e soprassieda al suo licenziamento per un ulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dall’azienda ad alcun titolo in tale periodo di attesa, durante il quale il rapporto resta sospeso servizio a tutti gli effettieffetti (indennità di anzianità per licenziamento, per dimissioni, xxxxx, tredicesima mensilità, ecc.). Il periodo stesso sarà però considerato utile ai fini dell’anzianità in caso N.d.R.: L'accordo di prosecuzione del rapporto. 12. Fermo restando l’obbligo, in caso di malattia, da parte del lavoratore di avvertire l’azienda con le modalità e nei termini previsti dall’art. 16, lo stesso lavoratore, in conformità con rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto previsto dalle vigenti leggi, è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata il certificato di diagnosi o l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia all’INPS o alla struttura pubblica del SSN e all’azienda. 13. In ogni caso è in facoltà dell’azienda di far controllare in qualsiasi momento lo stato di infermità del lavoratore da un medico del servizio ispettivo dell’INPS. è altresì in facoltà dell’azienda di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore, all’atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN. 14. Il lavoratore dichiarato dall’istituto assicuratore in grado di riprendere il servizio dovrà farlo entro le 24 ore dall’accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove si verifichi tale legittimo comprovato impedimento, il lavoratore dovrà adempiere a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 16 del presente contratto. 15. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, l’azienda resta esonerata dall’obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che egli non abbia impugnato l’accertamento dell’istituto. 16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell’azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l’azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all’esterno dell’azienda.segue:

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Trattamento di malattia o infortunio. 1. Nel caso d’interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi massimi: a) per anzianità fino aa) per anzianità fino a tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi 16; b) per anzianità oltre i tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi 24; Nel caso d’interruzione del servizio dovuto ad infortunio sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica. 2. Si considera prosecuzione del periodo di malattia e/o infortunio quella che intervenga non oltre i 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia e/o infortunio precedente. 3. Le aziende si impegnano ad esaminare, insieme alle rappresentanze sindacali aziendali e agli enti di patronato di assistenza dei lavoratori, criteri, modalità e termini per il godimento delle cure termali negli ambiti previsti dalla legge in materia. 4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28 febbraio 1953, n.86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l’obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell’art. 9 della legge 14.12.1970, n. 1088 - fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. 5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall’art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86/1953. 6. Durante il periodo di malattia o d’infortunio il lavoratore, oltre alle prestazioni economiche corrisposte dall’INPS e dall’INAIL, avrà diritto a un’indennità integrativa a carico dell’azienda. 7. Detta indennità integrativa sarà corrisposta a partire dal primo giorno di malattia e per un massimo di 12 mesi; essa dovrà essere tale da raggiungere, sommata alle prestazioni economiche degli istituti di cui al precedente comma, le seguenti misure massime: a) 100% della retribuzione globale per i primi 8 mesi; b) 50% della retribuzione globale per i successivi 4 mesi 8. Le prestazioni economiche a carico dell’INPS saranno anticipate dall’azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga, a conguagliare l’importo complessivo di dette prestazioni economiche con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stessa dalle aziende. 9. Le prestazioni economiche a carico dell’INAIL saranno anticipate dalle aziende alle quali il lavoratore è tenuto a fare avere gli assegni relativi a dette prestazioni non appena saranno a lui rimessi dall’INAIL stesso. 10. Alla scadenza dei termini massimi entro i quali è prevista dai commi 1°° e 4°° del presente articolo la conservazione del posto, l’azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore, riconoscendogli, oltre il trattamento di fine la10. Alla scadenza dei termini massimi entro i quali è prevista dai commi 1° e 4° del presente articolo la conservazione del posto, l’azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore, riconoscendogli, oltre il trattamento di fine lavoro, anche l’indennità sostitutiva del preavviso. 11. Qualora, scaduti i termini suddetti, l’azienda, su richiesta del lavoratore ancora ammalato, non intenda avvalersi della facoltà di recesso prevista dal precedente comma e soprassieda al suo licenziamento per un ulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dall’azienda ad alcun titolo in tale periodo di attesa, durante il quale il rapporto resta sospeso a tutti gli effetti. Il periodo stesso sarà però considerato utile ai fini dell’anzianità in caso di prosecuzione del rapporto. 12. Fermo restando l’obbligo, in caso di malattia, da parte del lavoratore di avvertire l’azienda con le modalità e nei termini previsti dall’art. 16, lo stesso lavoratore, in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi, è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata il certificato di diagnosi o l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia all’INPS o alla struttura pubblica del SSN e all’azienda. 13. In ogni caso è in facoltà dell’azienda di far controllare in qualsiasi momento lo stato di infermità del lavoratore da un medico del servizio ispettivo dell’INPS. è altresì in facoltà dell’azienda di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore, all’atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN. 14. Il lavoratore dichiarato dall’istituto assicuratore in grado di riprendere il servizio dovrà farlo entro le 24 ore dall’accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove si verifichi tale legittimo comprovato impedimento, il lavoratore dovrà adempiere a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 16 del presente contratto. 15. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, l’azienda resta esonerata dall’obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che egli non abbia impugnato l’accertamento dell’istituto. 16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell’azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l’azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all’esterno dell’azienda.

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Trattamento di malattia o infortunio. 1. Nel caso d’interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi massimi: a) per anzianità fino a tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi 16; b) per anzianità oltre i tre anni di servizio effettivamente prestato: mesi 24; Nel caso d’interruzione del servizio dovuto ad infortunio sul lavoro , il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica. 2. Si considera prosecuzione del periodo di malattia e/o infortunio quella che intervenga non oltre i 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia e/o infortunio precedente. 3. Le aziende si impegnano ad esaminare, insieme alle rappresentanze sindacali aziendali e agli enti di patronato di assistenza dei lavoratori, criteri, modalità e termini per il godimento delle cure termali negli ambiti previsti dalla legge in materia. 4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28 febbraio 1953, n.86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l’obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell’art. 9 della legge 14.12.1970, n. 1088 - fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione. 5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall’art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86/1953. 6. Durante il periodo di malattia o d’infortunio il lavoratore, oltre alle prestazioni economiche corrisposte dall’INPS e dall’INAIL, avrà diritto a un’indennità integrativa a carico dell’azienda. 7. Detta indennità integrativa sarà corrisposta a partire dal primo giorno di malattia e per un massimo di 12 mesi; essa dovrà essere tale da raggiungere, sommata alle prestazioni economiche degli istituti di cui al precedente comma, le seguenti misure massime: a) 100% della retribuzione globale per i primi 8 6 mesi; b) 50% della retribuzione globale per i successivi 4 6 mesi 8. Le prestazioni economiche a carico dell’INPS saranno anticipate dall’azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga, a conguagliare l’importo complessivo di dette prestazioni economiche con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stessa dalle aziende. 9. Le prestazioni economiche a carico dell’INAIL saranno anticipate dalle aziende alle quali il lavoratore è tenuto a fare avere gli assegni relativi a dette prestazioni non appena saranno a lui rimessi dall’INAIL stesso. 10. Alla scadenza dei termini massimi entro i quali è prevista dai commi 1°° e 4°° del presente articolo la conservazione del posto, l’azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore, riconoscendogli, oltre il trattamento di fine lavoro, anche l’indennità sostitutiva del preavviso. 11. Qualora, scaduti i termini suddetti, l’azienda, su richiesta del lavoratore ancora ammalato, non intenda avvalersi della facoltà di recesso prevista dal precedente comma e soprassieda al suo licenziamento per un ulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dall’azienda ad alcun titolo in tale periodo di attesa, durante il quale il rapporto resta sospeso a tutti gli effetti. Il periodo stesso sarà però considerato utile ai fini dell’anzianità in caso di prosecuzione del rapporto. 12. Fermo restando l’obbligo, in caso di malattia, da parte del lavoratore di avvertire l’azienda con le modalità e nei termini previsti dall’art. 16, lo stesso lavoratore, in conformità con quanto previsto dalle vigenti leggi, è tenuto, entro 2 giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata il certificato di diagnosi o l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia all’INPS o alla struttura pubblica del SSN e all’azienda. 13. In ogni caso è in facoltà dell’azienda di far controllare in qualsiasi momento lo stato di infermità del lavoratore da un medico del servizio ispettivo dell’INPS. è altresì in facoltà dell’azienda di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore, all’atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN. 14. Il lavoratore dichiarato dall’istituto assicuratore in grado di riprendere il servizio dovrà farlo entro le 24 ore dall’accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove si verifichi tale legittimo comprovato impedimento, il lavoratore dovrà adempiere a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 16 del presente contratto. 15. Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, l’azienda resta esonerata dall’obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che egli non abbia impugnato l’accertamento dell’istituto. 16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell’azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l’azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all’esterno dell’azienda. 17. Ai dipendenti colpiti da patologie oncologiche saranno concessi, su richiesta, permessi retribuiti allo scopo di sostenere terapie curative/riabilitative. Per i dipendenti affetti da malattie oncologiche, il trattamento di malattia sarà integrato a carico dell’azienda al 100% per i primi 365 giorni. 18. I permessi di cui al comma 17 saranno concessi in ordine cronologico di richiesta (corredata da documentazione e certificazione medica di supporto) entro il limite massimo di 10 ore mensili per dipendente avente diritto (anche cumulabili trimestralmente) con il limite massimo a livello aziendale pari a ore 2 per ciascun dipendente in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. 19. Al raggiungimento dei limiti di cui al comma precedente l’azienda concederà al dipendente ulteriori permessi non retribuiti con il limite massimo di ulteriori 10 ore mensili per ciascun dipendente avente diritto. 20. Per quanto attiene al congedo per cure invalidi si farà riferimento al D.lgs 119/2011 e successive modifiche.

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