Trattamento di malattia. In caso di assenza per malattia, il personale di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento: 1) mantenimento del posto di lavoro per un periodo massimo di malattia, anche dovuta a più eventi morbosi, di 180 giorni nell’anno solare. 2) In caso di superamento di tale periodo il lavoratore, in caso di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, può richiedere, dopo aver esaurito il periodo di comporto ai sensi del punto 1 che precede, un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni nell’anno solare, dietro presentazione di certificazione medica. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto. In caso di superamento del periodo di comporto, l’Ente ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro con il preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda il trattamento della malattia e dell’infortunio, l‘Ente corrisponde al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 100% della retribuzione ordinaria individuale per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenza, o comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Aziendale, Contratto Collettivo Nazionale Aziendale
Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di assenza malattia o infortunio, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per malattia, il personale 12 (dodici) mesi. I periodi di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento:
1) ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per un periodo massimo i primi sei mesi e metà di malattiaessa per i successivi sei, anche dovuta con anzianità inferiore a più eventi morbosi3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 180 giorni nell’anno solare.
212 ( dodici ) In caso di superamento di tale periodo il lavoratore, in caso mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o temporaneamente invalidanti qualisclerosi multipla gravemente invalidanti, a mero titolo esemplificativotrapianti di organi vitali. Inoltre, emodialisi o chemioterapiaper gli effetti di quanto precede, può richiedere, dopo aver esaurito la Struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di comporto ai sensi conservazione del punto 1 che precede, un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni nell’anno solare, dietro presentazione di certificazione medicaposto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto. In caso di superamento del periodo di comporto, l’Ente ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro con il preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda il trattamento Qualora la continuazione della malattia e dell’infortuniooltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, l‘Ente corrisponde al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 100% della retribuzione ordinaria individuale per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenza, o comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà potranno essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti qualiapplicate, a mero titolo esemplificativodomanda dell’interessato, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionatale disposizioni previste dall’art. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato21.
Appears in 2 contracts
Samples: Regolamento, Regolamento
Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- septies del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di assenza malattia o infortunio, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per malattia, il personale 12 (dodici) mesi. I periodi di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento:
1) ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per un periodo massimo i primi sei mesi e metà di malattiaessa per i successivi sei, anche dovuta con anzianità inferiore a più eventi morbosi3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 180 giorni nell’anno solare.
212 ( dodici ) In caso di superamento di tale periodo il lavoratore, in caso mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o temporaneamente invalidanti qualisclerosi multipla gravemente invalidanti, a mero titolo esemplificativotrapianti di organi vitali. Inoltre, emodialisi o chemioterapiaper gli effetti di quanto precede, può richiedere, dopo aver esaurito la Struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di comporto ai sensi conservazione del punto 1 che precede, un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni nell’anno solare, dietro presentazione di certificazione medicaposto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto. In caso di superamento del periodo di comporto, l’Ente ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro con il preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda il trattamento Qualora la continuazione della malattia e dell’infortuniooltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, l‘Ente corrisponde al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 100% della retribuzione ordinaria individuale per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenza, o comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà potranno essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti qualiapplicate, a mero titolo esemplificativodomanda dell’interessato, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionatale disposizioni previste dall’art. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato21.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento
Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di assenza malattia o infortunio non sul lavoro, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per malattia, il personale 12 (dodici) mesi. I periodi di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento:
1) ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per un periodo massimo i primi sei mesi e metà di malattiaessa per i successivi sei, anche dovuta con anzianità inferiore a più eventi morbosi3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 180 giorni nell’anno solare.
212 ( dodici ) In caso di superamento di tale periodo il lavoratore, in caso mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o temporaneamente invalidanti qualisclerosi multipla gravemente invalidanti, a mero titolo esemplificativotrapianti di organi vitali. Inoltre, emodialisi o chemioterapiaper gli effetti di quanto precede, può richiedere, dopo aver esaurito la Struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di comporto ai sensi conservazione del punto 1 che precede, un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni nell’anno solare, dietro presentazione di certificazione medicaposto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto. In caso di superamento del periodo di comporto, l’Ente ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro con il preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda il trattamento Qualora la continuazione della malattia e dell’infortuniooltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, l‘Ente corrisponde al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 100% della retribuzione ordinaria individuale per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenza, o comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà potranno essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti qualiapplicate, a mero titolo esemplificativodomanda dell’interessato, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionatale disposizioni previste dall’art. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato21.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento
Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di assenza malattia o infortunio non sul lavoro, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per malattia, il personale 12 (dodici) mesi. I periodi di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento:
1) ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per un periodo massimo i primi sei mesi e metà di malattiaessa per i successivi sei, anche dovuta con anzianità inferiore a più eventi morbosi3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 180 giorni nell’anno solare.
212 ( dodici ) In caso di superamento di tale periodo il lavoratore, in caso mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o temporaneamente invalidanti qualisclerosi multipla gravemente invalidanti, a mero titolo esemplificativotrapianti di organi vitali. Inoltre, emodialisi o chemioterapiaper gli effetti di quanto precede, può richiedere, dopo aver esaurito la Struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di comporto ai sensi conservazione del punto 1 che precede, un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni nell’anno solare, dietro presentazione di certificazione medicaposto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto. In caso di superamento del periodo di comporto, l’Ente ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro con il preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda il trattamento Qualora la continuazione della malattia e dell’infortuniooltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, l‘Ente corrisponde al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 100% della retribuzione ordinaria individuale per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenza, o comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà potranno essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti qualiapplicate, a mero titolo esemplificativodomanda dell’interessato, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionatale disposizioni previste dall’art. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato21 .
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento
Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la struttura Filca Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di assenza malattia o infortunio, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per malattia, il personale 12 (dodici) mesi. I periodi di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento:
1) ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: • intera retribuzione per un periodo massimo i primi sei mesi e metà di malattiaessa per i successivi sei, anche dovuta con anzianità inferiore a più eventi morbosi3 anni; • intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; • intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 180 giorni nell’anno solare.
212 (dodici) In caso di superamento di tale periodo il lavoratore, in caso mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o temporaneamente invalidanti qualisclerosi multipla gravemente invalidanti, a mero titolo esemplificativotrapianti di organi vitali. Inoltre, emodialisi o chemioterapiaper gli effetti di quanto precede, può richiedere, dopo aver esaurito la struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di comporto ai sensi conservazione del punto 1 che precede, un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni nell’anno solare, dietro presentazione di certificazione medicaposto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto. In caso di superamento del periodo di comporto, l’Ente ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro con il preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda il trattamento Qualora la continuazione della malattia e dell’infortuniooltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, l‘Ente corrisponde al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 100% della retribuzione ordinaria individuale per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenza, o comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà potranno essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti qualiapplicate, a mero titolo esemplificativodomanda dell’interessato, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionatale disposizioni previste dall’art. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato20.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento
Trattamento di malattia. In caso di assenza L’assenza per malattia, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore all’azienda all’inizio della propria attività lavorativa. In mancanza della comunicazione l’assenza verrà considerata ingiustificata salvo casi di forza maggiore. Il lavoratore deve inoltre trasmettere a mezzo raccomandata o recapitare, entro due giorni successivi la data del rilascio, all’azienda il personale certificato medico attestante la malattia, salvo il caso di giustificato impedimento. Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Son fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonchè per le visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda. Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al presente Contratto ha diritto precedente comma, non sia reperito al seguente trattamento:
1) mantenimento del posto domicilio comunicato al datore di lavoro per un periodo massimo durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia, anche dovuta a più eventi morbosi, malattia secondo quanto previsto dalle vigenti norme di 180 giorni nell’anno solare.
2) In caso legge. Ogni mutamento di superamento indirizzo di tale periodo il lavoratore, in caso di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, può richiedere, dopo aver esaurito reperibilità durante il periodo di comporto ai sensi del punto 1 che precede, un periodo malattia deve essere tempestivamente comunicato all’azienda. Costituisce giustificato motivo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo licenziamento lo svolgimento di ulteriori 120 giorni nell’anno solare, dietro presentazione di certificazione medica. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effettoattività lavorative durante l’assenza per malattia. In caso di superamento interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi. L’obbligo di conservazione del posto per l’azienda cesserà comunque, ove nell’arco di 36 mesi si raggiungano i limiti di 15 mesi, anche con più periodi di malattia. Il lavoratore ha diritto, ad integrazione di quanto erogato dall’Istituto previdenziale, laddove l’Istituto stesso eroghi la relativa indennità di malattia (*), all’intera retribuzione ordinaria netta (compresi i primi 3 giorni) per i primi 6 mesi; per i successivi 6 mesi ad un importo pari alla metà della retribuzione ordinaria netta ed alla conservazione del posto senza retribuzione per gli ulteriori tre mesi. (*) In base alle vigenti disposizioni di legge agli impiegati dipendenti da Aziende classificate nel settore industriale (nel caso: industria dello spettacolo), non provvedendo l’Inps all’assistenza economica di malattia, il trattamento economico è erogato direttamente e integralmente dalle Aziende. Nel caso di infortunio sul lavoro, l’azienda integrerà per tutti i lavoratori il trattamento erogato dall’istituto assicuratore fino al cento per cento della retribuzione netta, dal primo giorno fino all’abilitazione al lavoro. Eguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Superato il termine di comportoconservazione del posto, l’Ente ha l’azienda potrà risolvere in pieno diritto di recedere dal il rapporto di lavoro con il preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda corrispondendo al lavoratore il trattamento della malattia e dell’infortunioprevisto dal presente contratto per il licenziamento, l‘Ente corrisponde al dipendente una integrazione tale che compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. Il periodo di conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non potrà eccedere il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 10050% della retribuzione ordinaria individuale per durata dello stesso contratto fino ad un limite massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenza, o 3 mesi e comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestatosuperare la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
Appears in 1 contract
Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- septies del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di assenza malattia o infortunio non sul lavoro, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per malattia, il personale 12 mesi da conteggiare nel periodo dei 24 mesi dall’inizio dell’ultimo evento morboso. I periodi di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento:
1) ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro lavoro. Agli operatori/operatrici non in prova viene assicurato un trattamento economico ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli istituti preposti, se spettante pari a: Intera retribuzione per un periodo massimo i primi sei mesi e metà di malattiaessa per i successivi sei, anche dovuta con anzianità inferiore a più eventi morbosi3 anni, Intera retribuzione per 9 mesi e metà di 180 giorni nell’anno solare.
2) In caso essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni e inferiore a 6, Intera retribuzione per 12 mesi con anzianità di superamento di tale periodo il lavoratore, almeno 6 anni. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in caso di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, può richiedere, dopo aver esaurito misura intera per tutto il periodo di comporto ai sensi conservazione del punto 1 che precede, un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni nell’anno solare, dietro presentazione di certificazione medicaposto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto. In caso di superamento del periodo di comporto, l’Ente ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro con il preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda il trattamento Qualora la continuazione della malattia e dell’infortuniooltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, l‘Ente corrisponde al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 100% della retribuzione ordinaria individuale per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenza, o comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà potranno essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti qualiapplicate, a mero titolo esemplificativodomanda dell’interessato, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionatale disposizioni previste dall’art. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato21.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento
Trattamento di malattia. 2.19.1 L’assenza per infermità da malattia/infortunio deve essere comunicata all’Azienda (ente di appartenenza o gestione del personale) non appena insorga lo stato di infermità sia all'inizio sia in caso di eventuale prosecuzione.
2.19.2 Il dipendente è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro due giorni dall’inizio della malattia o della sua eventuale prosecuzione.
2.19.3 In caso di inosservanza di quanto previsto in ciascuno dei precedenti punti, l’assenza si considera ingiustificata, ed è sanzionabile con applicazione di provvedimento disciplinare.
2.19.4 L’Azienda ha il diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora il dipendente durante l’assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello noto all’Azienda, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l’indirizzo dove potrà essere reperito.
2.19.5 Il dipendente assente per malattia/infortunio è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato all'Azienda, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia. Conseguentemente il dipendente che per eventuali e comprovate necessità o per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi debba lasciare il domicilio, e non possa osservare le fasce orarie previste, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda della fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie previste potrà essere verificata nell’ambito e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.
2.19.6 In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi ed alla corresponsione dell’intera retribuzione mensile per i primi sei mesi e del 50% della retribuzione stessa per i successivi sei mesi. Trascorso il periodo di 12 mesi di cui sopra, senza che il dipendente abbia potuto riprendere servizio, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l’indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto.
2.19.7 In caso di assenza per malattianon continua che, il personale di cui al presente Contratto ha diritto al seguente trattamento:
1) mantenimento del posto di lavoro per un periodo massimo indipendentemente dalla durata dei singoli periodi di malattia, anche dovuta a più eventi morbosi, raggiunga il limite di 180 giorni nell’anno solare.
2) In caso 12 mesi di superamento di tale periodo il lavoratore, in caso di patologie gravi tali da richiedere terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, può richiedere, dopo aver esaurito il periodo di comporto ai sensi del punto 1 che precede, un periodo di aspettativa senza retribuzione fino ad un assenza entro l’arco massimo di ulteriori 120 giorni nell’anno solare36 mesi consecutivi, dietro presentazione di certificazione medica. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto. In caso di superamento l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del periodo di comporto, l’Ente ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro con il corrispondendo al dipendente l’indennità di mancato preavviso di cui all’art. 53. Ferme restando le norme di legge per quanto riguarda ed il trattamento della di fine rapporto.
2.19.8 Dal trattamento economico di malattia e dell’infortunio, l‘Ente corrisponde o infortunio verrà detratto quanto spetti al dipendente una integrazione tale che il lavoratore percepisca durante la malattia o l’infortunio il 100% della retribuzione ordinaria individuale per un massimo da parte di 180 giorni nell’anno solare. Il dipendente assente per malattia è tenuto ad informare l’Ufficio del personale della propria sede al più tardi entro le ore 10.00 del primo giorno di assenzaistituti assicurativi, o comunque entro l’ora successiva al normale orario di entrata del dipendente. Per giustificare un’assenza di malattia certificata, ogni periodo di assenza dovrà essere accompagnato da un certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, che specifichi il periodo cui il certificato stesso si riferisce. Il lavoratore non potrà essere assente per malattia senza presentare il certificato medico. L’assenza senza certificato medico verrà considerata ingiustificata. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il lavoratore ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestatoprevidenziali ed assistenziali.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Aziendale