Common use of Trattamento di malattia Clause in Contracts

Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di malattia o infortunio, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per 12 (dodici) mesi. I periodi di ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di essa per i successivi sei, con anzianità inferiore a 3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 12 ( dodici ) mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, la Struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di conservazione del posto. Qualora la continuazione della malattia oltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, potranno essere applicate, a domanda dell’interessato, le disposizioni previste dall’art. 21.

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Samples: www.cislpiemonte.it, www.cislscuola.it

Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- septies del D.LgsD.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di malattia o infortunioinfortunio non sul lavoro, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per 12 (dodici) mesimesi da conteggiare nel periodo dei 24 mesi dall’inizio dell’ultimo evento morboso. I periodi di ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro. Al lavoratoreAgli operatori/lavoratrice operatrici non in prova viene assicurato un trattamento economico ad integrazione dell’indennità di malattia a carico degli istituti preposti, se spettante pari a: - intera Intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di essa per i successivi sei, con anzianità inferiore a 3 anni; - intera , Intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera anni e inferiore a 6, Intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 di almeno 6 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 12 ( dodici ) mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, la Struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di conservazione del posto. Qualora la continuazione della malattia oltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, potranno essere applicate, a domanda dell’interessato, le disposizioni previste dall’art. 21.

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Samples: www.cisldeilaghi.it

Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- septies del D.LgsD.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di malattia o infortunio, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per 12 (dodici) mesi. I periodi di ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di essa per i successivi sei, con anzianità inferiore a 3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 12 ( dodici ) mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, la Struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di conservazione del posto. Qualora la continuazione della malattia oltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, potranno essere applicate, a domanda dell’interessato, le disposizioni previste dall’art. 21.

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Samples: www.fistelveneto.cisl.it

Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di malattia o infortunioinfortunio non sul lavoro, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per 12 (dodici) mesi. I periodi di ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di essa per i successivi sei, con anzianità inferiore a 3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 12 ( dodici ) mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, la Struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di conservazione del posto. Qualora la continuazione della malattia oltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, potranno essere applicate, a domanda dell’interessato, le disposizioni previste dall’art. 21.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura struttura Filca Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di malattia o infortunio, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per 12 (dodici) mesi. I periodi di ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di essa per i successivi sei, con anzianità inferiore a 3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 12 ( dodici (dodici) mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, la Struttura struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di conservazione del posto. Qualora la continuazione della malattia oltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, potranno essere applicate, a domanda dell’interessato, le disposizioni previste dall’art. 2120.

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Samples: www.filcacisl.it

Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di malattia o infortunioinfortunio non sul lavoro, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per 12 (dodici) mesi. I periodi di ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di essa per i successivi sei, con anzianità inferiore a 3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 12 ( dodici ) mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, la Struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di conservazione del posto. Qualora la continuazione della malattia oltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, potranno essere applicate, a domanda dell’interessato, le disposizioni previste dall’art. 2121 .

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

Trattamento di malattia. L’assenza per malattia e infortunio ovvero la sua eventuale prosecuzione, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere tempestivamente comunicata, in caso di mancata comunicazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore/lavoratrice di segnalare tempestivamente alla sua Struttura di appartenenza la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica al presente Regolamento quanto previsto dall’art. 55- 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore/lavoratrice di fornire, qualora espressamente richiesto dalla propria Struttura di appartenenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso la Struttura struttura Filca Cisl, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore/lavoratrice, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore/lavoratrice presenta tale documentazione alla propria Struttura struttura di appartenenza secondo le modalità tradizionali. Il lavoratore/lavoratrice può comunque presentare direttamente alla propria Struttura struttura copia dell’attestazione medica. In caso d’inadempienza ai doveri di cui sopra l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, e come tale assoggettata a trattenuta nonché, se del caso, alle sanzioni disciplinari. In caso di malattia o infortunio, l’operatore/operatrice non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per 12 (dodici) mesi. I periodi di ricovero ospedaliero non sono computati ai fini del mantenimento del posto di lavoro. Al lavoratore/lavoratrice non in prova viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di essa per i successivi sei, con anzianità inferiore a 3 anni; - intera retribuzione per 9 mesi e metà di essa per i successivi tre, con anzianità superiore a 3 anni; - intera retribuzione per 12 mesi con anzianità superiore a 10 anni. I periodi sopra indicati sono aumentati di 12 ( dodici (dodici) mesi retribuiti esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali. Inoltre, per gli effetti di quanto precede, la Struttura struttura potrà considerare altre gravissime patologie. Gli Assegni Nucleo Familiare verranno corrisposti sempre in misura intera per tutto il periodo di conservazione del posto. Qualora la continuazione della malattia oltre i termini indicati non consenta di riprendere servizio, potranno essere applicate, a domanda dell’interessato, le disposizioni previste dall’art. 2120.

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Samples: www.filcacisl.it