Common use of Trattamento di malattia Clause in Contracts

Trattamento di malattia. Per quanto riguarda il trattamento di malattia, si applica la specifica disciplina di cui alla 1^ nota a verbale dell’art. 36 del presente C.C.N.L. Le Parti convengono, in attuazione della deroga accordata dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 368/2001, di applicare a tutti i contratti a termine di cui all’articolo 1 del citato decreto e dei casi esplicitati precedentemente, intervalli temporali ridotti di 5 giorni per i rapporti a termine con durata a 6 mesi e di 10 giorni se superiori a 6 mesi, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima del 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. 76/2013). Inoltre, le Parti convengono l’assenza di intervalli temporali in caso di successione di contratti a tempo determinato acausali, di cui ai casi riportati in precedenza, e nel caso di contratti di assunzione a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in meternità, ferie, malattia, ecc.. In applicazione dei commi da 4 bis a 4 sexies dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di malattia. Per quanto riguarda il trattamento di malattia, si applica la specifica disciplina di cui alla 1^ nota a verbale dell’art. 36 del presente C.C.N.L. CCNL Le Parti convengono, in attuazione della deroga accordata dall’art. 521, comma 32, del D.Lgs. 368/2001n. 81/2015, di applicare a tutti i contratti a termine di cui all’articolo 1 del citato decreto e dei casi esplicitati precedentemente, intervalli temporali ridotti di 5 giorni per i rapporti a termine con durata a 6 mesi e di 10 giorni se superiori a 6 mesi, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima del 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013). Inoltre, le Parti convengono l’assenza di intervalli temporali nei casi riportati in caso di successione di contratti a tempo determinato acausali, precedenza di cui ai casi riportati in precedenzapunti 10 e 11, e nel caso di contratti di assunzione a termine effettuate effettuati per ragioni di carattere sostitutivo ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici e lavoratori in meternitàmaternità, ferie, malattia, ecc.. In applicazione dei commi da 4 bis a 4 sexies dell’art. 5 di quanto previsto rispettivamente dall’articolo 19, comma 3, dall’articolo 21, comma 2 e dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 368/200181/2015, in materia di durata massima del contatto di lavoro a tempo determinato, proroga e rinnovo dei contratti a termine e diritti di precedenza, si regolamenta quanto segue:

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Samples: www.flai.it

Trattamento di malattia. Per quanto riguarda il trattamento di malattia, si applica la specifica disciplina di cui alla 1^ nota a verbale dell’art. 36 del presente C.C.N.L. Durata massima – deroghe ‐ precedenze Le Parti convengono, in attuazione della deroga accordata dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 368/2001, di applicare a tutti i contratti a termine di cui all’articolo 1 del citato decreto e dei casi esplicitati precedentemente, intervalli temporali ridotti di 5 giorni per i rapporti a termine con durata a 6 mesi e di 10 giorni se superiori a 6 mesi, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima del 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. 76/2013). Inoltre, le Parti convengono l’assenza di intervalli temporali in caso di successione di contratti a tempo determinato acausali, di cui ai casi riportati in precedenza, e nel caso di contratti di assunzione a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in meternità, ferie, malattia, ecc.. In applicazione dei commi da 4 bis a 4 sexies dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di malattia. Per quanto riguarda il trattamento di malattia, si applica la specifica disciplina di cui alla 1^ nota a verbale dell’art. 36 del presente C.C.N.L. Le Parti convengono, in attuazione della deroga accordata dall’art. 521, comma 32, del D.Lgs. 368/2001n. 81/2015, di applicare a tutti i contratti a termine di cui all’articolo 1 del citato decreto e dei casi esplicitati precedentemente, intervalli temporali ridotti di 5 giorni per i rapporti a termine con durata a 6 mesi e di 10 giorni se superiori a 6 mesi, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima del 28 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013). Inoltre, le Parti convengono l’assenza di intervalli temporali nei casi riportati in caso di successione di contratti a tempo determinato acausali, precedenza di cui ai casi riportati in precedenzapunti 10 e 11, e nel caso di contratti di assunzione a termine effettuate effettuati per ragioni di carattere sostitutivo ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici e lavoratori in meternitàmaternità, ferie, malattia, ecc.. In applicazione dei commi da 4 bis a 4 sexies dell’art. 5 di quanto previsto rispettivamente dall’articolo 19, comma 3, dall’articolo 21, comma 2 e dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 368/200181/2015, in materia di durata massima del contatto di lavoro a tempo determinato, proroga e rinnovo dei contratti a termine e diritti di precedenza, si regolamenta quanto segue:

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