Trattamento di malattia. 1. L’assenza per malattia deve essere comunicata nei termini di cui all’ art. 14, sia all’inizio che in caso di eventuale prosecuzione. In mancanza l’assenza si considera ingiustificata. 2. Il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico a richiesta della Società e ad osservare ogni altro obbligo di legge. 3. La Società ha diritto di far controllare la malattia da un medico degli istituti assistenziali competenti. Qualora il dipendente durante l’assenza debba per particolari motivi risiedere in luogo diverso da quello noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l’indirizzo dove potrà essere reperito. 4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi del punto 3 del presente articolo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie, come sopra definite, potrà essere verificata nell’ambito e nei limiti delle disposizioni di leggi vigenti. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui al precedente punto 3 ed al presente punto, comporta la perdita del trattamento di malattia. 5. Nel caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al lavoratore non in prova seguente trattamento: - per anzianità di servizio fino a 10 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell’intera retribuzione per 6 mesi e del 75% di essa per altri 6 mesi; - per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 14 mesi e corresponsione dell’intera retribuzione per 7 mesi e del 75% di essa per altri 7 mesi. 6. I periodi di assenza per infortunio non sono cumulabili con quelli per malattia a tutti gli effetti previsti dal presente articolo. 7. Per l’effettuazione delle cure termali concesse dagli Enti a proprio carico nei casi in cui sia consentito dalle leggi vigenti il ricorso al trattamento di malattia in luogo dell’utilizzo delle ferie, al lavoratore autorizzato, con motivata prescrizione, dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettivo esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell’anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato, per ogni residua giornata di assenza, il trattamento economico di malattia di cui al precedente punto 5 nella misura del 90% della retribuzione. La domanda alla Società dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del previsto periodo di cure, onde consentire al lavoratore di richiedere eventuali integrazioni all’accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l’Azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata all’Azienda. 8. Dal trattamento economico di malattia viene dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali. 9. Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini del computo dei periodi di conservazione del posto e dei conseguenti trattamenti economici di cui al punto 5 del presente articolo si terrà conto delle assenze complessivamente verificat esi nei 18 mesi precedenti ogni ultimo episodio morboso. 10. I lavoratori, una volta superati i limiti di conservazione del posto, potranno usufruire - a richiesta - di un periodo di aspettativa non retribuito di durata complessivamente non superiore a 4 mesi continuativi. Detto periodo non é valido ad alcun effetto contrattuale. 11. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove la Società proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fino rapporto ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. 12. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità ai soli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
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Trattamento di malattia. In caso di malattia, l'Assistente di Volo ha diritto al seguente trattamento:
A) Malattia dipendente da causa di servizio; infortunio dipendente da causa di servizio
1. L’assenza - In caso di malattia contratta per malattia deve essere comunicata nei termini causa di servizio, il personale ha diritto: - al rimborso delle spese di cura per quelle prestazioni che non fanno carico all'Ente che presta l'assistenza di malattia; - alla retribuzione di cui all’ al precedente art. 147 fino alla guarigione completa, sia all’inizio che in caso ma non oltre il periodo di eventuale prosecuzione. In mancanza l’assenza si considera ingiustificata12 mesi.
2. Il lavoratore è tenuto ad esibire - A decorrere dal 1.5.89, trascorso il certificato medico a richiesta della Società e ad osservare ogni altro obbligo periodo di legge.
3. La Società ha diritto di far controllare la malattia da un medico degli istituti assistenziali competenti. Qualora il dipendente durante l’assenza debba per particolari motivi risiedere in luogo diverso da quello noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l’indirizzo dove potrà essere reperito.
4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi del punto 3 del presente articolo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie, come sopra definite, potrà essere verificata nell’ambito e nei limiti delle disposizioni di leggi vigenti. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi 12 mesi di cui al precedente punto 3 ed al presente punto1) l'Assistente, comporta perdurando la perdita del trattamento di malattia.
5. Nel caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al lavoratore non in prova seguente trattamento: - per anzianità di servizio fino a 10 anni: , avrà diritto alla conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell’intera retribuzione per 6 mesi e del 75% di essa per altri 6 mesi; - per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 14 mesi e corresponsione dell’intera retribuzione per 7 mesi e del 75% di essa per altri 7 mesi.
6. I periodi di assenza per infortunio non sono cumulabili con quelli per malattia a tutti gli effetti previsti dal presente articolo.
7. Per l’effettuazione delle cure termali concesse dagli Enti a proprio carico nei casi in cui sia consentito dalle leggi vigenti il ricorso al trattamento di malattia in luogo dell’utilizzo delle ferie, al lavoratore autorizzato, con motivata prescrizione, dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettivo esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell’anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato, per ogni residua giornata di assenza, il trattamento economico di malattia di cui al precedente punto 5 nella misura del 90% della retribuzione. La domanda alla Società dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del previsto ulteriore periodo di cure12 mesi, onde consentire al lavoratore senza alcuna remunerazione. Al termine di richiedere eventuali integrazioni all’accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubblichequesto secondo periodo, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni senza che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l’Azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata all’Azienda.
8. Dal trattamento economico di malattia viene dedotto quanto il lavoratore l'Assistente abbia eventualmente diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali.
9. Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini del computo dei periodi di conservazione del posto e dei conseguenti trattamenti economici di cui al punto 5 del presente articolo si terrà conto delle assenze complessivamente verificat esi nei 18 mesi precedenti ogni ultimo episodio morboso.
10. I lavoratori, una volta superati i limiti di conservazione del posto, potranno usufruire - a richiesta - di un periodo di aspettativa non retribuito di durata complessivamente non superiore a 4 mesi continuativi. Detto periodo non é valido ad alcun effetto contrattuale.
11. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove la Società proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fino rapporto ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
12. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di potuto riprendere servizio, il lavoratore stesso può la Compagnia ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con l'Assistente corripondendogli le indennità di mancato preavviso e di licenziamento. Ove la malattia perdurasse oltre il primo periodo di 12 mesi, l'Assistente può presentare le proprie dimissioni, con diritto alla indennità di mancato preavviso e di licenziamento. Per la determinazione dell'anzianità si terrà conto anche del periodo di interruzione che precede immediatamente il licenziamento. (*) (*) Fino al solo 30.4.1989 restano in vigore le disposizioni di cui alla lettera A dell'art. 10 del cCNL 30.11.1984.
3. - Il trattamento di fine rapportocui sopra spetta all'Assistente di Volo anche durante il periodo di preavviso, purchè il rapporto di lavoro non sia stato risolto con il pagamento delle indennità eventualmente dovute. La malattia intervenuta prima della notificazione del licenziamento o durante il preavviso sospende la decorrenza del preavviso per tutta la durata della malattia stessa.
4. - In caso di contestazione sulla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, a richiesta di una delle due parti è ammesso il ricorso ad una commissione arbitrale, costituita da due sanitari designati dalle competenti Organizzazioni sindacali degli Imprenditori e dei Lavoratori e da un terzo sanitario, con funzioni di Presidente, designato di accordo dai predetti o, in mancanza di accordo, dall'Ordine Professionale dei Medici.
B) Malattia non dipendente da causa di servizio:
1. - A decorrere dal 1.5.1989, in caso di malattia non dipendente da cause di servizio, l'Assistente ha diritto alla corresponsione della retribuzione completa per i primi 8 mesi ed a metà della retribuzione completa per i successivi 4 mesi. (*)
2. - A decorrere dal 1.5.1989, trascorso il periodo di 12 mesi, di cui al precedente punto 1), l'Assistente, perdurando la malattia, avrà diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo di 12 mesi, senza alcuna remunerazione. Al termine di questo secondo periodo, senza che l'Assistente abbia potuto riprendere servizio, la Compagnia ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con l'Assistente corrispondendogli il trattamento di licenziamento e, in considerazione dei particolari motivi onde il contratto è risolto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove la malattia perdurasse oltre il primo periodo di 12 mesi, l'Assistente può presentare le proprie dimissioni, con diritto all'indennità di mancato preavviso e di licenziamento. (*) Qualora ciò non avvenga e la Società Compagnia non proceda al licenziamento licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo salva la decorrenza dell’anzianità ai soli dell'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto. Per la determinazione dell'anzianità utile si tiene anche conto del periodo di interruzione del servizio che precede immediatamente il licenziamento. (*) Fino al 30.4.1989 restano in Vigore le disposizioni di cui alla lettera A dell'art. 10 dei CCNL 30.11.1984.
3. - I diritti di cui sopra spettano al personale anche durante il periodo di preavviso, purché i rapporto di lavoro non sia stato risolto, con il pagamento delle indennità eventualmente dovute. La malattia intervenuta prima della notificazione del licenziamento o durante il preavviso sospende la decorrenza del preavviso per tutta la durata della malattia stessa.
C) Per le prestazioni di assistenza, dovute al personale nei casi di malattia di cui ai precedenti punti A) e del trattamento B), valgono le disposizioni di fine rapportolegge.
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Trattamento di malattia. 1. L’assenza L'assenza per malattia deve essere comunicata nei termini di cui all’ artall'art. 14, sia all’inizio all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione. In mancanza l’assenza l'assenza si considera ingiustificata.
2. Il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico a richiesta della Società e ad osservare ogni altro obbligo di legge.
3. La Società ha diritto di far controllare la malattia da un medico degli istituti assistenziali competenti. Qualora il dipendente durante l’assenza l'assenza debba per particolari motivi risiedere in luogo diverso da quello noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l’indirizzo l'indirizzo dove potrà essere reperito.
4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi del punto 3 del presente articolo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie, orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell’ambito nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di leggi vigenti. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui al precedente punto 3 ed al presente punto, comporta la perdita del trattamento di malattia.
5. Nel caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al lavoratore non in prova il seguente trattamento: - − per anzianità di servizio fino a 10 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell’intera dell'intera retribuzione per 6 mesi e del 75% di essa per altri 6 mesimesi ; - − per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 14 mesi e corresponsione dell’intera dell'intera retribuzione per 7 mesi e del dei 75% di essa per altri 7 mesi.
6. I periodi di assenza per infortunio non sono cumulabili con quelli per malattia a tutti gli effetti previsti dal presente articolo.
7. Per l’effettuazione delle cure termali concesse dagli Enti a proprio carico nei casi in cui sia consentito dalle leggi vigenti il ricorso al trattamento di malattia in luogo dell’utilizzo delle ferie, al lavoratore autorizzato, con motivata prescrizione, dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettivo effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell’anno nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato, per ogni residua giornata di assenza, il trattamento economico di malattia di cui al precedente punto 5 nella misura del 90% della retribuzione. La domanda alla Società dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all’inizio all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire al lavoratore di richiedere eventuali integrazioni all’accertamento all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l’Azienda l'Azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata all’Aziendaall'Azienda.
8. Dal trattamento economico di malattia viene dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali.
9. Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini del computo dei periodi di conservazione del posto e dei conseguenti trattamenti economici di cui al punto 5 del presente articolo si terrà conto delle assenze complessivamente verificat esi verificatesi nei 18 mesi precedenti ogni ultimo episodio morboso.
10. I lavoratori, una volta superati i limiti di conservazione del posto, potranno usufruire - a richiesta - di un periodo di aspettativa non retribuito di durata complessivamente non superiore a 4 mesi continuativi. Detto periodo non é è valido ad alcun effetto contrattuale.
11. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove la Società proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fino fine rapporto ivi compresa l’indennità l'indennità sostitutiva del preavviso.
12. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità dell'anzianità ai soli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
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Trattamento di malattia. 1. L’assenza L'assenza per malattia deve essere comunicata nei termini di cui all’ art. 14, già disciplinati per le assenze (per i lavoratori in turno almeno sei ore prima dell’inizio della prestazione) sia all’inizio che in caso di eventuale prosecuzione. In mancanza l’assenza l'assenza si considera ingiustificata.
2. Il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico medico, a richiesta della Società e ad del Consorzio, ed a osservare ogni altro obbligo di legge.
3. La Società Il Consorzio ha diritto di far controllare la malattia da un medico degli istituti assistenziali competenti. Qualora il dipendente durante l’assenza debba l'assenza debba, per particolari motivi motivi, risiedere in luogo diverso da quello noto alla Societàal Consorzio, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l’indirizzo l'indirizzo dove potrà essere reperito.
4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoroConsorzio, ai sensi del punto 3 del presente articolo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 10 alle ore 12.00 12 e dalle ore 17.00 17 alle ore 19.0019. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Azienda al Consorzio della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie, orarie come sopra definite, definite potrà essere verificata nell’ambito nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di leggi legge vigenti. Il mancato rispetto Ai sensi del comma 14 dell'art.5 del D.L. n.463/1983, il lavoratore assente alle visite di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da parte del lavoratore degli obblighi precedente visita di cui al precedente punto 3 ed al presente puntocontrollo, comporta la perdita del trattamento se assente ad una seconda visita di malattiacontrollo.
5. Nel caso di interruzione della prestazione dovuta a Il dipendente assente per malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al lavoratore non in prova seguente trattamento: - per anzianità di servizio fino a 10 anni: ha diritto alla conservazione del posto per 12 un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
6. Superato il periodo previsto dal comma 5, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
7. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 6, su richiesta del dipendente l'Amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e corresponsione dell’intera retribuzione per 6 mesi e del 75% permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
8. Superati i periodi di essa per altri 6 mesi; - per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 14 mesi previsti dai commi 5 e corresponsione dell’intera retribuzione per 7 mesi e 6, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del 75% di essa per altri 7 mesicomma 7, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
69. I periodi di assenza per infortunio malattia, salvo quelli previsti dal comma 6 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli per malattia interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti previsti dal presente articoloeffetti.
710. Per l’effettuazione delle cure termali concesse dagli Enti Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a proprio carico nei casi in cui sia consentito dalle leggi vigenti tutela degli affetti da TBC.
11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il ricorso al trattamento seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile con esclusione di malattia in luogo dell’utilizzo delle ferieogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, al lavoratore autorizzatodipendente competono, con motivata prescrizionese ed in quanto dovute, dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettivo esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, anche le indennità espressamente previste dalle norme contrattuali secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo i criteri di cure idrotermali nell’anno (per un massimo di 2 settimaneerogazione in dette norme previsti.
b) sarà applicato, per ogni residua giornata di assenza, il trattamento economico di malattia di cui al precedente punto 5 nella misura del 90% della retribuzione. La domanda retribuzione di cui alla Società dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all’inizio lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del previsto periodo di cure, onde consentire al lavoratore di richiedere eventuali integrazioni all’accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l’Azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata all’Azienda.
8. Dal trattamento economico di malattia viene dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali.
9. Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini del computo dei periodi di conservazione del posto e dei conseguenti trattamenti economici previsto nel comma 5;
d) i periodi di cui al punto 5 del presente articolo si terrà conto delle assenze complessivamente verificat esi nei 18 mesi precedenti ogni ultimo episodio morboso.
10. I lavoratori, una volta superati i limiti di conservazione del posto, potranno usufruire - a richiesta - di un periodo di aspettativa assenza previsti dal comma 6 non retribuito di durata complessivamente non superiore a 4 mesi continuativi. Detto periodo non é valido ad alcun effetto contrattuale.
11. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove la Società proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fino rapporto ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavvisosono retribuiti.
12. Qualora Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione da parte dell'Organo Tutorio, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 5. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la prosecuzione normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore per quanto attiene alle modalità di riprendere servizioretribuzione, fatto salvo il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità ai soli effetti alla conservazione del preavviso e del trattamento di fine rapportoposto ove più favorevole.
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Samples: Regolamento
Trattamento di malattia. 1. L’assenza L'assenza per malattia deve essere comunicata nei termini di cui all’ artall'art. 14, sia all’inizio all'inizio che in caso di eventuale prosecuzione. In mancanza l’assenza l'assenza si considera ingiustificata.
2. Il lavoratore è tenuto ad esibire il certificato medico a richiesta della Società e ad osservare ogni altro obbligo di legge.
3. La Società ha diritto di far controllare la malattia da un medico degli istituti assistenziali competenti. Qualora il dipendente durante l’assenza l'assenza debba per particolari motivi risiedere in luogo diverso da quello noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione precisando l’indirizzo l'indirizzo dove potrà essere reperito.
4. Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, ai sensi del punto 3 del presente articolo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione all’Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie, orarie come sopra definite, potrà essere verificata nell’ambito nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di leggi vigenti. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui al precedente punto 3 ed al presente punto, comporta la perdita del trattamento di malattia.
5. Nel caso di interruzione della prestazione dovuta a malattia non determinata da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore viene accordato al lavoratore non in prova il seguente trattamento: - − per anzianità di servizio fino a 10 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell’intera dell'intera retribuzione per 6 mesi e del 75% di essa per altri 6 mesimesi ; - − per anzianità di servizio oltre 10 anni: conservazione del posto per 14 mesi e corresponsione dell’intera dell'intera retribuzione per 7 mesi e del dei 75% di essa per altri 7 mesi.
6. I periodi di assenza per infortunio non sono cumulabili con quelli per malattia a tutti gli effetti previsti dal presente articolo.
7. Per l’effettuazione delle cure termali concesse dagli Enti a proprio carico nei casi in cui sia consentito dalle leggi vigenti il ricorso al trattamento di malattia in luogo dell’utilizzo delle ferie, al lavoratore autorizzato, con motivata prescrizione, dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettivo effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell’anno nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato, per ogni residua giornata di assenza, il trattamento economico di malattia di cui al precedente punto 5 nella misura del 90% della retribuzione. La domanda alla Società dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all’inizio all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire al lavoratore di richiedere eventuali integrazioni all’accertamento all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l’Azienda l'Azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata all’Aziendaall'Azienda.
8. Dal trattamento economico di malattia viene dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente diritto a percepire da istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali.
9. Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini del computo dei periodi di conservazione del posto e dei conseguenti trattamenti economici di cui al punto 5 del presente articolo si terrà conto delle assenze complessivamente verificat esi verificatesi nei 18 mesi precedenti ogni ultimo episodio morboso.
101. I lavoratori, una volta superati i limiti di conservazione del posto, potranno usufruire - a richiesta - di un periodo di aspettativa non retribuito di durata complessivamente non superiore a 4 mesi continuativi. Detto periodo non é è valido ad alcun effetto contrattuale.
112. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove la Società proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fino fine rapporto ivi compresa l’indennità l'indennità sostitutiva del preavviso.
123. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità dell'anzianità ai soli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
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