Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone conviventi che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 167, comma 10 e previi opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso. 2. Al dipendente compete anche un’indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse di cui al comma 4. 3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. 4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità. 5. Il presente articolo non si applica al personale ausiliario, tecnico e di segreteria perdente posto della scuola.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone conviventi di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini affin i entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 16735, comma 10 11 e previi previ opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso.
2. Al dipendente compete anche un’indennità dirigente competono anche: - l’indennità di trasferta di cui all’art. 35, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio; - una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente dirigente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilitàfamiglia, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse base alle proprie disponibilità, previo confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 4all’art. 11.
3. Il dipendente dirigente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
5. Il presente articolo non si applica al personale ausiliario, tecnico e di segreteria perdente posto della scuola.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente dirigente trasferito ad altra sede dello stesse ente o agenzia, per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate seguente trattamento economico:
a) indennità di viaggio, vitto ed eventuale alloggio trasferta per sé e ed i familiari;
b) rimborso spese di viaggio per le persone conviventi che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado sé ed affini entro il 2° grado) i familiari nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio di mobili e masserizie;
c) rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 167, comma 10 e previi opportuni accordi da prendersi ;
d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con l’ente, secondo le condizioni d’usoautovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) indennità di prima sistemazione.
2. Al dipendente compete anche un’indennità Limitatamente all’applicazione del presente articolo, per l’importo dell’indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a fare riferimento all’art. 4, comma 2 del CCNL del 18 novembre 2004.
3. Il dipendente ha altresì diritto dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso dell’indennizzo delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimentoregistrato.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del dal presente articolo articolo, si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti o agenzie per tale specifica finalità.
5. Il presente articolo non si applica al personale ausiliario, tecnico e di segreteria perdente posto della scuola.
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Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente dirigente trasferito ad altra sede dello stesse ente o agenzia, per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate seguente trattamento economico:
a) indennità di viaggio, vitto ed eventuale alloggio trasferta per sé e ed i familiari;
b) rimborso spese di viaggio per le persone conviventi che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado sé ed affini entro il 2° grado) i familiari nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio di mobili e masserizie;
c) rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 167, comma 10 e previi opportuni accordi da prendersi ;
d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con l’ente, secondo le condizioni d’usoautovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) indennità di prima sistemazione.
2. Al dipendente compete anche un’indennità Limitatamente all'applicazione del presente articolo, per l'importo dell'indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse trasferta di cui al comma 1, lett. a) si continua a fare riferimento all'art. 4, comma 2 del CCNL del 18 novembre 2004.
3. Il dipendente ha altresì diritto dirigente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso dell’indennizzo delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimentoregistrato.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del dal presente articolo articolo, si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti o agenzie per tale specifica finalità.
5. Il presente articolo non si applica al personale ausiliario, tecnico e di segreteria perdente posto della scuola.
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Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente trasferito ad altra sede dell’Azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggioseguente trattamento economico: • trattamento economico compensativo da definirsi in accordo decentrato, vitto ed eventuale alloggio per sé e ed i familiari; • rimborso spese di viaggio per le persone conviventi che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado sé ed affini entro il 2° grado) i familiari nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio di mobili e masserizie; • rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 167, comma 10 e previi opportuni accordi da prendersi ; • indennità chilometrica nel caso di trasferimento con l’ente, secondo le condizioni d’usoautovettura di proprietà per sé ed i familiari; • indennità di prima sistemazione.
2. Al Il dipendente compete anche un’indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse versa nelle condizioni di cui al comma 4.
3. Il dipendente ha altresì diritto 1 ha, altresì, titolo al rimborso dell’indennizzo delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimentoregistrato.
43. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente dall'applicazione di questo articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalitànel bilancio dell’Azienda.
4. Per le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il trasferimento disposto su domanda del dipendente non comporta la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo.
6. Il trattamento disciplinato dal presente articolo non si applica al personale ausiliario, tecnico e decorre dall’entrata in vigore di segreteria perdente posto della scuolaquesto accordo.
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Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone conviventi di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 16761, comma 10 11 e previi previ opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso.
2. Al dipendente compete anche un’indennità dirigente competono anche: - l’indennità di trasferta di cui all’art. 61, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio; - una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente dirigente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilitàfamiglia, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse base alle proprie disponibilità, previo confronto con i soggetti sindacali di cui al comma 4all’art. 14.
3. Il dipendente dirigente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
5. Il presente articolo non si applica al personale ausiliario, tecnico e di segreteria perdente posto della scuola.
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Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone conviventi di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 16763, comma 10 12 e previi previ opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso.
2. Al dipendente compete anche un’indennità competono anche: - l’indennità di trasferta di cui all’art. 63, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio; - una indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse di cui al comma 4.
3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
5. Il presente articolo non si applica al personale ausiliario, tecnico e di segreteria perdente posto della scuola.
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Trattamento di trasferimento. 1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone conviventi che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 167170 (Trattamento di trasferta), comma 10 e previi opportuni accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso.
2. Al dipendente compete anche un’indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse di cui al comma 4.
3. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
5. Il presente articolo non si applica al personale ausiliario, tecnico e di segreteria perdente posto della scuola.
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