Trattamento normativo Clausole campione

Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
Trattamento normativo. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Trattamento normativo. Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista avrà diritto allo stesso trattamento nor- mativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo. Le ore di insegnamento sono comprese nell’orario di lavoro. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs 26 marzo 2001 n.151. Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità previsti dall’art. 48 del presente contratto; detto periodo è considerato utile ai fini della decorrenza del periodo di cui all’art. 80 del presente contratto. Xxxx apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, pertanto essi potranno prestare lavoro straordinario e svolgere attività anche in orario notturno, festivo e festivo-notturno.
Trattamento normativo. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica nella quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento sono comprese nell’orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'apprendista e indicata come “ formazione retribuita”.
Trattamento normativo. 1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo. 2. Le ore di insegnamento di cui alla precedente lettera G) sono comprese nell'orario di lavoro.
Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Trattamento normativo. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente c.c.n.l. per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. E' ammesso il rapporto di lavoro a tempo parziale per gli apprendisti, con orario di lavoro in misura non inferiore al 50% del tempo pieno.
Trattamento normativo. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio; – Nel rapporto di apprendistato il lavoro a Tempo Parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’articolo 90 (Orario di Lavoro), fermo restando le ore di formazione di cui al precedente articolo 32 del presente Titolo; – Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) del precedente articolo sono comprese nell’orario di lavoro.
Trattamento normativo. 1. L''apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo. 2. Le ore di insegnamento di cui alla precedente lett. G), sono comprese nell'orario di lavoro. 3. Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente c.c.n.l. 4. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. n. 151/2001. 5. Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal presente contratto. 6. Xxxx apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 66/2003, pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.