Common use of Trattamento di trasferimento Clause in Contracts

Trattamento di trasferimento. 1. Il datore di lavoro, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente in altra città, con un preavviso scritto di un mese in caso di trasferimento entro 75 chilometri, di due mesi entro 250, di quattro mesi oltre 250. Nel disporre i trasferimenti terrà conto, altresì, dell’anzianità aziendale e dei carichi di famiglia dei dipendenti. 2. Previo consenso del lavoratore interessato il datore di lavoro può disporre, altresì, il trasferimento all’estero in caso di apertura di sedi secondarie o di rappresentanza. In tal caso i termini di preavviso, il rimborso delle spese di viaggio e la misura dell’indennità, nonché la determinazione della somma di cui al successivo comma 7, sono concordati con il lavoratore interessato. 3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano il rispetto dei termini di cui al comma 1, il dipendente viene considerato in trasferta fino alla scadenza dei termini medesimi. 4. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate del viaggio per sé e per i familiari conviventi, nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con il datore di lavoro. 5. Al dipendente competono anche: a) l’indennità di trasferta di cui all’art. 64, comma 2, per i primi trenta giorni; b) una indennità di trasferimento, variabile in funzione del carico di famiglia, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, da stabilire in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, calcolate con riferimento alla retribuzione individuale mensile, con esclusione dell’elemento distinto della retribuzione. 6. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. 7. Al dipendente che, a seguito del trasferimento, abbia trasferito la residenza è riconosciuta, per un anno, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato. 8. Il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna indennità o rimborso qualora il trasferimento avvenga a domanda del lavoratore. In tal caso vengono riconosciuti giorni di permesso retribuito, secondo criteri da definire in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 10, comma 2, per effettuare il trasloco ove il lavoratore si trasferisce con la famiglia. 9. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo attribuiti al lavoratore trasferito sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di trasferimento. 1. Il datore di lavoro, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente in altra città, con un preavviso scritto di un mese in caso di trasferimento entro 75 chilometri, di due mesi entro 250, di quattro mesi oltre 250. Nel disporre i trasferimenti terrà conto, altresì, dell’anzianità aziendale e dei carichi di famiglia dei dipendenti. 2. Previo consenso del lavoratore interessato il datore di lavoro può disporre, altresì, il trasferimento all’estero in caso di apertura di sedi secondarie o di rappresentanza. In tal caso i termini di preavviso, il rimborso delle spese di viaggio e la misura dell’indennità, nonché la determinazione della somma di cui al successivo comma 7, sono concordati con il lavoratore interessato. 3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano il rispetto dei termini di cui al comma 1, il dipendente viene considerato in trasferta fino alla scadenza dei termini medesimi. 4. Al dipendente dirigente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate del viaggio di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per i familiari conviventile persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, mobilio bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi del comma 12 dell'articolo precedente e previ opportuni accordi da prendersi con il datore di lavorol'ente. 52. Al dipendente dirigente competono anche: a) l’indennità l'indennità di trasferta di cui all’artall'art. 6441, comma 2, per i primi trenta giornilimitatamente alla durata del viaggio; b) una indennità di trasferimento, variabile in funzione del carico di il cui importo, maggiore nel caso che il dirigente si trasferisca con la famiglia, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilitàviene determinato dal CONI in base alle proprie disponibilità, da stabilire in sede di contrattazione integrativa previo confronto con i soggetti sindacali di cui all’artall'art. 1012, comma 2, calcolate con riferimento alla retribuzione individuale mensile, con esclusione dell’elemento distinto della retribuzione. 63. Il dipendente dirigente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato registrato, quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. 74. Al dipendente che, a seguito del trasferimento, In caso di trasferimento in sedi considerate disagiate al dirigente che abbia trasferito la residenza è riconosciuta, per un annotre anni, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente dirigente interessato. 8. Il datore Le sedi disagiate vengono individuate dal CONI sulla base di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna indennità o rimborso qualora il trasferimento avvenga a domanda del lavoratore. In tal caso vengono riconosciuti giorni di permesso retribuito, secondo criteri da definire in sede di contrattazione integrativa definiti previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’artall'art. 1012, comma 2, per effettuare il trasloco ove il lavoratore si trasferisce con la famigliadel presente contratto. 95. I Le indennità ed i rimborsi e le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dirigente deceduto in attività di servizio, per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o del convivente stabile, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ed un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità si perde comunque entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio. 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo attribuiti al lavoratore trasferito sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio dell'ente per tutti gli istituti contrattuali e di leggetale specifica finalità.

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Trattamento di trasferimento. 1. Il datore (Vedi accordo di lavoro, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente rinnovo in altra città, con un preavviso scritto di un mese in caso di trasferimento entro 75 chilometri, di due mesi entro 250, di quattro mesi oltre 250. Nel disporre i trasferimenti terrà conto, altresì, dell’anzianità aziendale e dei carichi di famiglia dei dipendenti. 2. Previo consenso del lavoratore interessato il datore di lavoro può disporre, altresì, il trasferimento all’estero in caso di apertura di sedi secondarie o di rappresentanza. In tal caso i termini di preavviso, il rimborso delle spese di viaggio e la misura dell’indennità, nonché la determinazione della somma di cui al successivo comma 7, sono concordati con il lavoratore interessato. 3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano il rispetto dei termini di cui al comma 1, il dipendente viene considerato in trasferta fino alla scadenza dei termini medesimi. 4. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate del viaggio per sé e per i familiari conviventi, nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.nota), previ opportuni accordi da prendersi con il datore di lavoro. 5. Al dipendente competono anche: a) l’indennità l'indennità di trasferta di cui all’artall'art. 64, comma 2, per i primi trenta giorni; b) una indennità di trasferimento, variabile in funzione del carico di famiglia, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, da stabilire in sede di contrattazione integrativa di cui all’artall'art. 10, comma 2, calcolate con riferimento alla retribuzione individuale mensile, con esclusione dell’elemento dell'Elemento distinto della retribuzione. 6. Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento. 7. Al dipendente che, a seguito del trasferimento, abbia trasferito la residenza è riconosciuta, per un anno, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato. 8. Il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna indennità o rimborso qualora il trasferimento avvenga a domanda del lavoratore. In tal caso vengono riconosciuti giorni di permesso retribuito, secondo criteri da definire in sede di contrattazione integrativa di cui all’artall'art. 10, comma 2, per effettuare il trasloco ove il lavoratore si trasferisce con la famiglia. 9. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo attribuiti al lavoratore trasferito sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge. N.d.R.: L'accordo 17 dicembre 2012 prevede quanto segue: Art. 1 (Integrazioni della disciplina del trattamento di trasferimento) 1. Il trasferimento d'ufficio del dipendente, conseguente al processo di riorganizzazione dell'articolazione territoriale del CONI, rappresenta la misura ultima a cui fare ricorso nel caso in cui non sia possibile utilizzare il pendolarismo di giornata in ragione delle distanze e/o dei tempi di percorrenza indicati all'art. 2 e non risultino adottabili le altre soluzioni previste con il presente accordo. A tal fine saranno prese in considerazione prioritariamente le domande di trasferimento volontario anche verso Comitati regionali diversi da quello dove il dipendente attualmente presta servizio, ad eccezione delle regioni ove il fabbisogno organizzativo risulti già soddisfatto.

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