Common use of Trattamento economico durante l'assenza Clause in Contracts

Trattamento economico durante l'assenza. Operai: - dal 1° al 3° giorno il 50% della retribuzione normale di fatto; - dal 4° al 20° giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 21° al 180° giorno il 100% della retribuzione netta di fatto. Per malattie di durata superiore ai 21 giorni, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto a decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'Inps l'azienda rico- noscerà un'indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo di malattia eccedente il 6° mese compiuto e fino a termine della conservazione del posto di lavoro. - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

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Samples: CCNL 15/10/2015 Per Gli Addetti All'industria Chimica, Chimico Farmaceutica, Fibre Chimiche, Abrasivi, Cere E Lumini, Detergenza, Dielettrici, Dattilografici, Elettrodi Di Carbone, Lubrificanti E GPL

Trattamento economico durante l'assenza. Operai: In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali, a integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale di fatto; - dal 4° al 20° giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 21° al 180° giorno il 100% della retribuzione netta di fatto. Per malattie di durata superiore ai 21 giornimalattia, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto fatto. In aggiunta a decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'Inps mutualistico INPS, l'azienda rico- noscerà un'indennità riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto fatto, per il periodo i periodi di malattia eccedente eccedenti il 6° mese compiuto e fino a termine della conservazione del posto di lavoro. - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesicompiuto.

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Trattamento economico durante l'assenza. OperaiIn caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno il di malattia: 50% della retribuzione normale di fattonormale; - dal 4° al 20° giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 21° al 180° giorno il di malattia: 100% della retribuzione netta di fattonormale. Per malattie di durata superiore ai 21 giorniIn aggiunta a quanto sopra, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto a decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'Inps dell'INPS, l'azienda rico- noscerà un'indennità riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo i periodi di malattia eccedente eccedenti il 6° mese compiuto e fino a al termine della del periodo di conservazione del posto di lavoro. Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 6 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

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Trattamento economico durante l'assenza. OperaiIn caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno il di malattia: 50% della retribuzione normale di fattonormale; - dal 4° al 20° giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 21° al 180° giorno il di malattia: 100% della retribuzione netta di fattonormale. Per malattie di durata superiore ai 21 giorniIn aggiunta a quanto sopra, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto a decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'Inps dell'INPS, l'azienda rico- noscerà un'indennità riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo i periodi di malattia eccedente eccedenti il 6° mese compiuto e fino a al termine della del periodo di conservazione del posto di lavoro. Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

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Samples: CCNL 15/10/2015 Per Gli Addetti All'industria Chimica, Chimico Farmaceutica, Fibre Chimiche, Abrasivi, Cere E Lumini, Detergenza, Dielettrici, Dattilografici, Elettrodi Di Carbone, Lubrificanti E GPL

Trattamento economico durante l'assenza. OperaiIn caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno il di malattia: 50% della retribuzione normale di fattonormale; - dal 4° al 20° giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 21° al 180° giorno il di malattia: 100% della retribuzione netta di fattonormale. Per malattie di durata superiore ai 21 giorniIn aggiunta a quanto sopra, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto a decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'Inps dell'INPS, l'azienda rico- noscerà un'indennità riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo i periodi di malattia eccedente eccedenti il 6° mese compiuto e fino a al termine della del periodo di conservazione del posto di lavoro. - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

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