Common use of Trattamento economico durante l'assenza Clause in Contracts

Trattamento economico durante l'assenza. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4° al 180° giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

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Trattamento economico durante l'assenza. Operai: In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad assistenziali, a integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privatiriconosciuta dall'INPS, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia: , il 50% della retribuzione normalenormale di fatto; - dal 4° al 180° giorno di malattia: , il 100% della retribuzione netta normalenormale di fatto. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPSmutualistico INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto, per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesicompiuto.

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Trattamento economico durante l'assenza. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4° al 180° giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

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Trattamento economico durante l'assenza. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimiOperai: - dal 1° al 3° giorno di malattia: il 50% della retribuzione normalenormale di fatto; - dal 4° al 20° giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 21° al 180° giorno di malattia: il 100% della retribuzione netta normaledi fatto. In aggiunta Per malattie di durata superiore ai 21 giorni, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto a quanto sopra, all'operaio ammalato, decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'INPS, dell'Inps l'azienda riconoscerà una indennità rico- noscerà un'indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per i periodi il periodo di malattia eccedenti eccedente il 6° mese compiuto e fino al a termine del periodo di della conservazione del posto Intermedi e Impiegati: di lavoro. - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

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Trattamento economico durante l'assenza. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4° al 180° giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 6 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.

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