Trattamento economico durante l'assenza. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4° al 180° giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.
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Trattamento economico durante l'assenza. Operai: In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad assistenziali, a integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privatiriconosciuta dall'INPS, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia: , il 50% della retribuzione normalenormale di fatto; - dal 4° al 180° giorno di malattia: , il 100% della retribuzione netta normalenormale di fatto. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPSmutualistico INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto, per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesicompiuto.
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Trattamento economico durante l'assenza. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4° al 180° giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.
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Trattamento economico durante l'assenza. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimiOperai: - dal 1° al 3° giorno di malattia: il 50% della retribuzione normalenormale di fatto; - dal 4° al 20° giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 21° al 180° giorno di malattia: il 100% della retribuzione netta normaledi fatto. In aggiunta Per malattie di durata superiore ai 21 giorni, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto a quanto sopra, all'operaio ammalato, decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'INPS, dell'Inps l'azienda riconoscerà una indennità rico- noscerà un'indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per i periodi il periodo di malattia eccedenti eccedente il 6° mese compiuto e fino al a termine del periodo di della conservazione del posto Intermedi e Impiegati: di lavoro. - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.
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Trattamento economico durante l'assenza. In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale; - dal 4° al 180° giorno di malattia: 100% della retribuzione netta normale. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto Intermedi e Impiegati: - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 6 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.
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