Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Licenziamento. L'art. 36 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere al a Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui al 'art. 44, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addottata dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente al a comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Col egio arbitrale di cui al 'art. 31. Il Col egio arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato al a competente Organizzazione territoriale di MANAGERITALIA a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui al 'art. 44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dal a data di ricevimento del a comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione al 'anzianità di servizio globalmente prestato nel 'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; - 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; - 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio; - 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
6. Con ef etto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al a pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dal e mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'ef ettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dal e leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dal a relativa indennità, avrà decorrenza ...
Licenziamento. Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
Licenziamento. Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
1) assenze ingiustificate prolungate oltre i 4 giorni consecutivi;
2) assenze ingiustificate ripetute 4 volte in un anno del giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che implichino gli stessi pregiudizi;
4) inosservanza delle norme mediche per malattia;
5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;
7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli impianti;
8) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
9) alterchi con vie di fatto, xxxxxxxx, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all’interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;
10) furto nell’azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
11) trafugamento di schizzi o disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento che determinano una violazione dei segreti;
12) esecuzione di lavori nell’interno dell’azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso eccezion fatta per quanto previsto al punto 8 del comma e), ma comporta il riconoscimento a favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
Licenziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Licenziamento. Normativa – ex art. 2119 Cod. Civ.
Licenziamento. 1 La Società può risolvere il rapporto di lavoro:
2 La risoluzione del rapporto da parte della Società avviene con provvedimento avente forma scritta nel quale sono indicati i motivi che hanno portato all'emanazione del provvedimento.
Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
1. assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
2. assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
3. abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
4. inosservanza delle norme mediche per malattia;
5. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
6. danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
7. litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
8. furto nell’Istituto di beni a chiunque appartenenti;
9. esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
10. contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all’assunzione;
11. azioni in grave contrasto con i principi dell’Istituto;
12. gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L’elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.