Licenziamento Clausole campione
Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie; - abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati; - inosservanza delle norme mediche per malattia; - grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto; - danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata; - litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro; - furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti; - esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro; - contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; - azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa; - gravi comportamenti lesivi della dignità della persona. Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto. L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.
Licenziamento. Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da inadempimenti del lavoratore agli obblighi contrattuali (licenziamento per giustificato motivo soggettivo), ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo ) Rientra nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con preavviso, l’inidoneità sopravvenuta alla prestazione lavorativa, quali ad esempio l’acclarata inabilità fisica o psichica del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, oppure la mancata concessione o successiva revoca da parte della Prefettura o degli Organi competenti delle prescritte autorizzazioni al lavoro. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta, a pena l’inefficacia del recesso. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Licenziamento. 1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art. 32, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 34. Il Collegio Arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all’art. 32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: 6 mesi: fino a quattro anni di servizio; 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio; 10 mesi: da ▇▇▇▇ a dodici anni di servizio; 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dall’1/10/2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunica...
Licenziamento. Vi si incorre per quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro; a titolo puramente esemplificativo: • recidiva nell'inadempimento non grave delle obbligazioni di cui al precedente punto e, nonostante diffida, non abbia adeguato la propria condotta in conformità a quanto richiestogli; • compimento di gravi inadempienze, (quali ad esempio gravi irregolarità nello smaltimento dei rifiuti del proprio cantiere che presuppongono reati penali) delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dal rapporto mutualistico; • assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi e o le ferie; • inosservanza delle norme mediche per malattia; • contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione; • utilizzo degli automezzi di proprietà della Cooperativa senza patente o con patente ritirata e/o annullata; • utilizzo della multicard per effettuare rifornimenti per uso diverso da quello lavorativo consentito; • morosità, senza giustificato motivo, nel versamento delle quote Sociali sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; • violazione degli obblighi di non concorrenza previsti dallo statuto; • arreco di gravi danni alla Cooperativa o assunzione di comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell’oggetto Sociale; • diffusione a terzi di segreti aziendali sia in campo tecnico che commerciale o notizie comunque riservate riguardanti la Cooperativa e/o i suoi Soci; • compimento di atti gravi di insubordinazione nei confronti di coloro i quali hanno responsabilità dirigenziali o altre cariche direttive in seno alla Cooperativa; • arreco per colpevole negligenza sul lavoro di danni gravi ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della Cooperativa o di terzi; • sottrazione o danneggiamento volontario di materiali, mezzi ed attrezzature della Cooperativa o di terzi; • abbandono arbitrario del posto di lavoro; • abbandono del posto di lavoro causando grave pregiudizio all'incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti, che crei interruzioni o difficoltà nella regolare esecuzione del servizio, o rifiuto di prestare servizio a carattere straordinario senza giustificato motivo di impedimento; • presenza in servizio in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; • assenza dal lavoro senza giustificazio...
Licenziamento. Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
Licenziamento. Normativa – ex art. 2119 Cod. Civ.
Licenziamento. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Licenziamento. 1 La Società può risolvere il rapporto di lavoro:
2 La risoluzione del rapporto da parte della Società avviene con provvedimento avente forma scritta nel quale sono indicati i motivi che hanno portato all'emanazione del provvedimento.
Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
Licenziamento. 7.1. Licenziamento con preavviso In tale provvedimento incorre il dipendente che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del Licenziamento senza preavviso. In via esemplificativa e senza preclusione di altre mancanze non indicate ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
a) abuso di potere verso propri subordinati;
b) diverbio litigioso avvenuto sul luogo di lavoro o che turbi il normale andamento del lavoro;
c) assenza ingiustificata prolungata per 4 giorni consecutivi;
d) contravvenire al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso o possa provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
e) condanna penale del lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
f) utilizzo di sostanze alcoliche o psicotrope nell'esecuzione delle proprie mansioni;
g) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due Sospensioni nei ventiquattro mesi antecedenti;
h) divulgazione, con ogni mezzo, di immagini, e/o video e/o contenuti gravemente lesivi dell'immagine aziendale;
i) insubordinazione verso i superiori.
