Trattamento tributario. La Parte Xxxxxxxxxx si impegna ad assumere a proprio carico tutte le imposte e gli oneri fiscali (incluse le imposte di bollo, di registro e le altre imposte o tasse di natura simile eventualmente applicabili in relazione alla stipulazione, l’esecuzione o l’escussione del finanziamento, nonché incluse eventuali penali o altri oneri, compresi quelli moratori, dovuti in relazione al ritardato pagamento di imposte o tasse), alle quali il finanziamento possa essere attualmente o in futuro soggetto. La Parte Mutuataria dovrà pertanto, su richiesta della Banca, manlevare o, a seconda del caso, indennizzare integralmente la Banca stessa per qualsiasi pretesa avanzata, spesa, passività e perdita derivante da qualsiasi mancato o ritardato pagamento di tali imposte da parte della Parte mutuataria. [OPZIONE 1 – REGIME ORDINARIO] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di non esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014. [OPZIONE 2 - IMPOSTA SOSTITUTIVA] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014.
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Trattamento tributario. 1. La Parte Xxxxxxxxxx si impegna ad assumere a proprio carico tutte le imposte e gli oneri fiscali (incluse le imposte di bollo, di registro e le altre imposte o tasse di natura simile eventualmente applicabili in relazione alla stipulazione, l’esecuzione o l’escussione del finanziamento, nonché incluse eventuali penali o altri oneri, compresi quelli moratori, dovuti in relazione al ritardato pagamento di imposte o tasse), alle quali il finanziamento possa essere attualmente o in futuro soggetto. La Parte Mutuataria dovrà pertanto, su richiesta della Banca, manlevare o, a seconda del caso, indennizzare integralmente la Banca stessa per qualsiasi pretesa avanzata, spesa, passività e perdita derivante da qualsiasi mancato o ritardato pagamento di tali imposte da parte della Parte mutuataria. [OPZIONE 1 – REGIME ORDINARIO] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di non esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014. [OPZIONE 2 - IMPOSTA SOSTITUTIVA] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014.
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Trattamento tributario. 1. La Parte Xxxxxxxxxx Mutuataria si impegna ad assumere a proprio carico tutte le imposte e gli oneri fiscali (incluse le imposte di bolloxxxxx, di registro e le altre imposte o tasse di natura simile eventualmente applicabili in relazione alla stipulazione, l’esecuzione o l’escussione del finanziamento, nonché nonché incluse eventuali penali o altri oneri, compresi quelli moratori, dovuti in relazione al ritardato pagamento di imposte o tasse), alle quali il finanziamento possa essere attualmente o in futuro soggetto. La Parte Mutuataria dovrà pertanto, su richiesta della Banca, manlevare o, a seconda del caso, indennizzare integralmente la Banca stessa per qualsiasi pretesa avanzata, spesa, passività e perdita derivante da qualsiasi mancato o ritardato pagamento di tali imposte da parte della Parte mutuataria. [OPZIONE 1 – REGIME ORDINARIO] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di non esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014. [OPZIONE 2 - IMPOSTA SOSTITUTIVA] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014.
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