TREDICESIMA MENSILITA’. I giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui agli artt. 3, 4 e 6 hanno diritto nel mese di dicembre ad una 13a mensilità pari a trenta/ventiseiesimi della retribuzione mensile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il giornalista avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1 gennaio alla data di risoluzione del rapporto.
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