Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 50, comma 7; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 52, comma 8, lettera b) nei limiti massimi ivi previsti. 3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero. 5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertatastato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'artdall’art. 5023, comma 76 del CCNL del 1 settembre 1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario dell’orario di lavoro, con l'applicazione l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa dell’aspettativa di cui all'artall’art. 5212, comma 8, lettera blett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione l’azienda dispone, con le modalità previste dalle disposizioni norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
6. È disapplicato l’art. 22 del DPR 384/1990.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Ai lavoratori portatori di handicap si applicano le vigenti disposizioni in materia previste dalla legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le specifiche norme del presente articolo.
2. Allo scopo di favorire la riabilitazione e ed il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertataattestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, vigenti la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutturestrutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del progetto di recuperoricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'articolo 48 comma 4, con corresponsione compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del trattamento economico previsto dall'art. 50, comma 7; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuitiricovero;
b) concessione di permessi giornalieri e orari retribuiti nel limite massimo di due ore, ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recuperoprogetto;
d) assegnazione utilizzazione del lavoratore a compiti diversi dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
23. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado oL'Azienda, in mancanzaattuazione delle vigenti normative, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato adotta tutte le misure idonee a dare attuazione al progetto favorire l'integrazione delle attività lavorative dei dipendenti portatori di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 52, comma 8, lettera b) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativahandicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data La persona handicappata maggiorenne in situazione di completamento del progetto gravità può usufruire dei permessi di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992 ed ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articoloaltra sede, senza il suo consenso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertataaccertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'artdall’art. 5047 (Assenza per malattia), comma 7; , i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario dell’orario di lavoro, con l'applicazione l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa dell’aspettativa di cui all'artall’art. 5249 (Aspettative), comma 8, lettera lett. b) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione l’amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
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Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertataaccertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 5049 (assenza per malattia), comma 7; , i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario dell’orario di lavoro, con l'applicazione l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa dell’aspettativa di cui all'artall’art. 5251 (aspettative), comma 8, lettera b) lett. c), nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione l’Agenzia dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione l’Agenzia nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
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Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Allo In attuazione dell'art.18 del D.P.R.23 agosto 1988, n.395 e dell'art.26 del D.P.R.3 agosto 1990, n.333, allo scopo di favorire la riabilitazione e ed il recupero dei di dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertataattestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutturestrutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del progetto di recupero, ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con corresponsione retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del trattamento economico previsto dall'art. 50, comma 7; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuitiricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recuperoprogetto;
d) assegnazione utilizzazione del lavoratore a compiti diversi dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, o in mancanza, mancanza entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 precedente ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 52, comma 8, lettera b) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento l'esecuzione del progetto di recupero.
5recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Durante la realizzazione L'Ente, in attuazione delle vigenti normative, adotta tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nelle attività lavorative dei progetti dipendenti portatori di recupero i benefici previsti dalla handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche. S'applicano, inoltre, le disposizioni dell'art.33 della legge 104/1992 5 febbraio 1992, n.104 ai fini di particolari agevolazioni in tema materia di permessi non si cumulano con quelli previsti astensione facoltativa dal presente articolo.lavoro, di sede di lavoro, ecc..
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Samples: Regolamento Di Assunzione
Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico tera- peutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'artdall’art. 50, comma 7; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario dell’orario di lavoro, con l'applicazione l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto rap- porto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recuperorecu- pero, possono fruire dell'aspettativa dell’aspettativa di cui all'artall’art. 52, comma 8, lettera b) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione l’Amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione l’Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento com- pletamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 in tema di permessi per- messi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
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Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Ai lavoratori portatori di handicap si applicano le vigenti disposizioni in materia previste dalla legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Allo scopo di favorire la riabilitazione e ed il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertataattestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, vigenti la condizione di portatore di handicap e handicap, che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutturestrutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del progetto di recuperoricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'articolo 47 comma 4, con corresponsione compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del trattamento economico previsto dall'art. 50, comma 7; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuitiricovero;
b) concessione di permessi giornalieri e orari retribuiti nel limite massimo di due ore, ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recuperoprogetto;
d) assegnazione utilizzazione del lavoratore a compiti diversi dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
23. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado oL'Azienda, in mancanzaattuazione delle vigenti normative, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato adotta tutte le misure idonee a dare attuazione al progetto favorire l'integrazione delle attività lavorative dei dipendenti portatori di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 52, comma 8, lettera b) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativahandicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data La persona handicappata maggiorenne in situazione di completamento del progetto gravità può usufruire dei permessi di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992 in tema ed ha diritto di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articoloscegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
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Tutela dei dipendenti portatori di handicap. 1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertatastato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 5023, comma 76, del CCNL del 1º settembre 1995; i periodi eccedenti i 18 diciotto mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all'art. 5212, comma 8, lettera b) c), nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti – - su segnalazione della struttura che segue il progetto – - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'Amministrazione l'azienda dispone, con le modalità previste dalle disposizioni norme vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione l'azienda nei 15 quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge n. 104/1992 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
6. È disapplicato l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo