TUTELA SINDACALE. 1. Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene riconosciuta la disponibilità di 3 (tre) ore annue per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente. 2. La segreteria nazionale del sindacato comunica alla SISAC, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma precedente. Entro il 31 dicembre, la SISAC trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC da parte del sindacato interessato. 3. Non può darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della SISAC alla Regione di appartenenza del rappresentante sindacale. 4. Le ore retribuite di cui al comma 1 sono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti che ne usufruiscono, come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente ACN, nel limite delle ore di incarico settimanale. Le assenze dal servizio per attività sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’interessato all’Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttività.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
TUTELA SINDACALE. 1. Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale sindacale, debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene riconosciuta la disponibilità di 3 (tre) ore annue per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente.
2. La segreteria nazionale del sindacato comunica alla SISAC, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma precedente.
3. Entro il 31 dicembre, la SISAC trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC da parte del sindacato interessato.
34. Non può darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della SISAC alla Regione di appartenenza del rappresentante sindacale.
45. Per tale attività l’Azienda riconosce al medico a ciclo di scelta, oltre all’ordinario trattamento economico, il diritto alla sostituzione nei limiti delle ore di disponibilità assegnate da ciascun sindacato maggiormente rappresentativo. Le ore retribuite di sostituzione non possono eccedere le ore di attività del medico e sono computate in misura pari a 41 (quarantuno) assistiti/ora.
6. I rappresentanti sindacali comunicano mensilmente alla propria Azienda il nominativo del sostituto e il numero delle ore di sostituzione effettuate giorno per giorno nel mese precedente. Entro il mese successivo l’Azienda provvede al pagamento di quanto dovuto, sulla base del compenso orario di cui all’articolo 42, comma 3, lettera A. Il compenso è direttamente liquidato al comma 1 sono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti sostituto dalla Azienda che ne usufruiscono, come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici amministra la posizione del rappresentante sindacale. La sostituzione è effettuata ai sensi dell’articolo 31 del presente ACN, ACN e non si configura come rapporto di lavoro continuativo.
7. Nel caso di medico a rapporto orario l’Azienda provvede al riconoscimento delle ore di disponibilità sindacale nel limite delle ore di incarico settimanale. Le assenze dal servizio per attività sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’interessato all’Azienda almeno 20 (venti) giorni prima dall'interessato all'Azienda presso cui opera opera, salvo motivate e documentate urgenze.
8. Con le risorse messe a disposizione dall’ACN 8 luglio 2010, come richiamato all’articolo 42, comma 2, lettera B, punto II, vengono garantite le ore di sostituzione di cui al comma 5. Le risorse economiche non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttivitàutilizzate confluiscono nella disponibilità per l’anno successivo. Le ore non utilizzate nell’anno in corso non integrano il monte ore dell’anno successivo.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
TUTELA SINDACALE. 1. Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendalinazionali e regionali, a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene riconosciuta la disponibilità di 3 5 (trecinque) ore annue per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio mese di dicembre dell’anno precedente.
2. La segreteria nazionale del sindacato comunica alla SISAC, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma precedente. Entro il 31 dicembre, la SISAC trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC da parte del sindacato interessato.
3. Non può darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della SISAC alla Regione di appartenenza del rappresentante sindacale.
4. Le ore retribuite di cui al comma 1 sono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti medici fiscali INPS che ne usufruiscono, come attività di servizio ed e hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici economici, con riferimento ai soli emolumenti fissi, del presente ACN, nel limite delle ore di incarico settimanale. Le relative assenze dal servizio per attività sindacale sindacale, incluse le trattative di rinnovo dell’ACN e le partecipazioni alle Commissioni Miste centrale e provinciali, sono comunicate con congruo preavviso dall’interessato all’Azienda dall'interessato al Responsabile dell’Ufficio medico legale della sede INPS presso cui opera opera, con preavviso non inferiore a giorni tre, salvo i casi di convocazioni sindacali urgenti che non consentano il preavviso di tre giorni.
3. In sede di prima applicazione e non producono effetto ai fini fino alla prima rilevazione delle statistiche annuali deleghe sindacali alle XX.XX. rappresentative sarà assegnato un numero di produttivitàore pari a 5 (cinque) per ogni medico fiscale iscritto, sulla base delle rilevazioni regolamentate dall’Accordo sulla rappresentatività sindacale dei medici fiscali per la sottoscrizione della prima convenzione di regolamentazione del rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale tra l’Inps e le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, sottoscritto in data 19 giugno 2019.
4. La Direzione generale INPS fornisce a ciascuna XX.XX. i dati circa le ore annue di permessi sindacali fruiti dai medici fiscali iscritti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Comunica altresì l’eventuale raggiungimento del limite in corso d’anno.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
TUTELA SINDACALE. 1. Per lo svolgimento durante l’attività l'attivita' di servizio dell’attività dell'attivita' sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene riconosciuta la disponibilità disponibilita' di 3 (tre) ore annue per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno dell'anno precedente.
2. La segreteria nazionale del sindacato comunica alla SISAC, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, i nominativi dei propri rappresentanti, l’Azienda l'Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma precedente. Entro il 31 dicembre, la SISAC trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d’anno d'anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC da parte del sindacato interessato.
3. Non può puo' darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della SISAC alla Regione di appartenenza del rappresentante sindacale.
4. Le ore retribuite di cui al comma 1 sono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti che ne usufruiscono, come attività attivita' di servizio ed hanno piena validità validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente ACN, nel limite delle ore di incarico settimanale. Le assenze dal servizio per attività attivita' sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’interessato all’Azienda dall'interessato all'Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttivitàproduttivita'.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale