Ufficio elettorale Clausole campione

Ufficio elettorale. Le elezioni vengono preparate ed effettuate da un uf- ficio elettorale. Il Consiglio di fondazione nomina i membri dell’ufficio elettorale, che vengono selezionati tra i dipendenti della gerente. Sono esclusi i membri stessi del Con- siglio di fondazione. Prima di ogni elezione del Consiglio di fondazione l'uf- ficio elettorale redige una breve istruzione elettorale, la quale viene recapitata ai rappresentanti dei dipen- denti aventi diritto al voto, assieme alla documenta- zione elettorale. L'intera procedura elettorale potrà essere sostenuta tramite Internet.
Ufficio elettorale. 1. Con provvedimento del Direttore Generale, presso la Direzione Generale, viene istituito l’Ufficio Elettorale con il compito di: a) predisporre - tenendo conto della struttura di appartenenza - le liste degli elettori assegnati a ciascun seggio, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto; b) aggiornare le liste degli elettori su comunicazione scritta dei competenti uffici, di cui al successivo comma 2, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente di seggio interessato; c) ricevere le candidature, ove previste, e le accettazioni di candidatura presentate in forma scritta o in liste concorrenti; d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati, ove previsti; e) rendere pubbliche le candidature, ove previste, riscontrate regolari, nei termini e nelle forme prescritte nel bando di indizione; f) ricevere, nei termini stabiliti nel bando di indizione, le nomine dei rappresentanti di lista da accreditare presso i seggi elettorali, e nella Commissione Elettorale Centrale; g) pubblicare sul portale dell’Università gli elenchi degli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti nel bando di indizione, perché ciascun elettore possa prenderne visione; h) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta, copia degli elenchi degli aventi diritto al voto. L’ Ufficio Elettorale svolge, altresì, gli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dal bando di indizione. 2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, redatti a cura degli uffici competenti con l’indicazione dei dati anagrafici di ciascun elettore e, per i soli studenti, anche del numero di matricola, devono essere ripartiti, secondo le indicazioni dell’Ufficio Elettorale. Gli aventi diritto che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà - entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi - di proporre ricorso scritto al Direttore Generale, che decide in merito.
Ufficio elettorale. Sono stati predisposti i modelli per le elezioni comunali del 20 settembre 2020 e per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.