Ufficio elettorale Clausole campione

Ufficio elettorale. Le elezioni vengono preparate ed effettuate da un uf- ficio elettorale. Il Consiglio di fondazione nomina i membri dell’ufficio elettorale, che vengono selezionati tra i dipendenti della gerente. Sono esclusi i membri stessi del Con- siglio di fondazione. Prima di ogni elezione del Consiglio di fondazione l'uf- ficio elettorale redige una breve istruzione elettorale, la quale viene recapitata ai rappresentanti dei dipen- denti aventi diritto al voto, assieme alla documenta- zione elettorale. L'intera procedura elettorale potrà essere sostenuta tramite Internet.
Ufficio elettorale. Sono stati predisposti i modelli per le elezioni comunali del 20 settembre 2020 e per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.
Ufficio elettorale. 1. Con provvedimento del Direttore Generale, presso la Direzione Generale, viene istituito l’Ufficio Elettorale con il compito di: a) predisporre - tenendo conto della struttura di appartenenza - le liste degli elettori assegnati a ciascun seggio, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto; b) aggiornare le liste degli elettori su comunicazione scritta dei competenti uffici, di cui al successivo comma 2, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente di seggio interessato; c) ricevere le candidature, ove previste, e le accettazioni di candidatura presentate in forma scritta o in liste concorrenti; d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati, ove previsti; e) rendere pubbliche le candidature, ove previste, riscontrate regolari, nei termini e nelle forme prescritte nel bando di indizione; f) ricevere, nei termini stabiliti nel bando di indizione, le nomine dei rappresentanti di lista da accreditare presso i seggi elettorali, e nella Commissione Elettorale Centrale; g) pubblicare sul portale dell’Università gli elenchi degli aventi diritto al voto, nei termini stabiliti nel bando di indizione, perché ciascun elettore possa prenderne visione; h) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta, copia degli elenchi degli aventi diritto al voto. L’ Ufficio Elettorale svolge, altresì, gli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dal bando di indizione. 2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto, redatti a cura degli uffici competenti con l’indicazione dei dati anagrafici di ciascun elettore e, per i soli studenti, anche del numero di matricola, devono essere ripartiti, secondo le indicazioni dell’Ufficio Elettorale. Gli aventi diritto che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà - entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi - di proporre ricorso scritto al Direttore Generale, che decide in merito.

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  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.