Composizione del seggio elettorale Clausole campione
Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un/a Presidente, nominato/a dalla Commissione elettorale.
Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 II parte e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.
Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte terza, del presente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
Composizione del seggio elettorale. Il seggio elettorale è composto dal presidente nominato dalla commissione elettorale di cui al pun- to 6 e dagli scrutatori di cui al punto 8.
Composizione del seggio elettorale. 1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’articolo 19 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore
Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'articolo 6 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.
Composizione del seggio elettorale. 1. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, tutti nominati dalla Commissione elettorale. Ne fanno parte lavoratrici e lavoratori non in prova, in forza presso l'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e/o rappresentanti territoriali delle Associazioni sindacali - con esclusione dei loro rappresentanti legali - che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano alle elezioni. E' facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. In ogni caso, la designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i Presidenti e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, dà luogo alla corresponsione della retribuzione globale.
Composizione del seggio elettorale. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 16, parte seconda, del presente accordo e da un