Ulteriori prestazioni in copertura Clausole campione

Ulteriori prestazioni in copertura. La Compagnia rimborsa, inoltre, le seguenti spese sostenute e documentate: La Compagnia rimborsa, entro i limiti del Massimale indicati nell’Allegato 1 “Massimali, limiti di Indennizzo e Scoperto”, le spese previste al punto 2.1.1 – Oggetto dell’Assicurazione per: - parto, con o senza xxxxxx xxxxxxx, in caso di Xxxxxxxx in un - parto presso il domicilio dell’Assicurato; - aborto spontaneo o terapeutico; - aborto conseguente a traumatologia del feto a seguito di atto violento nei confronti dell’Assicurata accertato da referto medico e denuncia presentata alle Autorità competenti; - aborto conseguente a traumatologia del feto a seguito di eventi accidentali occorsi all’Assicurata, quali ad esempio incidente stradale e cadute, accertato da referto medico; - interruzione volontaria di gravidanza solo se avvenuta a seguito di violenza sessuale nei confronti dell’Assicurata e accertata da referto medico e denuncia presentata alle Autorità competenti.
Ulteriori prestazioni in copertura a. Copertura per figli neonati La Compagnia estende gratuitamente ai figli neonati l’Assicurazione della madre, fino alla successiva scadenza e comunque non oltre 180 giorni dalla nascita, per le medesime garanzie e per il medesimo Massimale previsti per la madre al momento della loro nascita. L’estensione gratuita sarà operativa a condizione che la nascita avvenga dopo il 300esimo giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione della madre e, in tal caso, la copertura verrà prestata senza i termini di Carenza. Qualora il Contraente ne faccia richiesta e previa valutazione del Questionario anamnestico da parte della Compagnia, la garanzia per le sole spese previste al punto 2.2.1 si intende operante gratuitamente per i figli e/o i minori in affidamento preadottivo fino alla prima scadenza annua successiva al compimento dell’ottavo anno di età. Tale estensione si intende prestata a condizione che i bambini siano espressamente indicati in Polizza tra le persone assicurate insieme ad entrambi i genitori o affidatari risultanti dallo stato di famiglia, per le medesime spese contrattualmente indennizzabili. L’estensione gratuita è prevista anche in presenza di Nucleo familiare composto da un solo genitore espressamente indicato in Polizza e risultante dallo stato di famiglia, nei casi di decesso di un genitore, separazione legale, divorzio o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. Per il rinnovo successivo al periodo di gratuità, il Premio sarà comunicato dalla Compagnia sulla base della tariffa vigente.
Ulteriori prestazioni in copertura a. Parto e aborto

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).