Parto E Aborto. Parto cesareo 8.000 di cui sopra.
Parto E Aborto. Parto cesareo
Parto E Aborto. In caso di parto cesareo o di aborto indennizzabili a termini di polizza, Società rimborsa le spese sostenute per le prestazioni previste al punto A.3.1 lett. b) “Intervento chirurgico”, c) “Assistenza medica, medicinali e cure”, g) “Post- ricovero”, nel limite di € 5.000, previa applicazione di scopertie franchigie previsti per il regime di ricovero al successivo punto A.3.9. In caso di parto naturale avvenuto in istituto di cura, le suddette spese sono rimborsate nel limitedi € 5.000, senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Parto E Aborto a. Parto cesareo.
b. Parto naturale e aborto terapeutico.
c. Parto domiciliare.
Parto E Aborto a) In caso di parto cesareo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui all’art. 3 “Ricovero / day hospital / intervento chirurgico ambulatoriale in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”, lett. b), c) d), e), g), e h) con i relativi limiti in essi indicati. La copertura è prestata fino ad un massimo di € 10.000,00 per anno e per nucleo familiare, in strutture non convenzionate, mentre nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con la Compagnia non è previsto alcun limite.
b) In caso di parto non cesareo e aborto terapeutico o spontaneo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui all’art. 3 “Ricovero / day hospital / intervento chirurgico ambulatoriale in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lett. b), c) e d); relativamente alle prestazioni “post-ricovero” vengono garantite due visite di controllo effettuate nel periodo successivo al parto nei limiti previsti all’art. 3 “Ricovero / day hospital / intervento chirurgico ambulatoriale in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”, lett. g) e h) con i relativi limiti in essi indicati. La copertura è prestata fino ad un massimo di € 5.000,00 per anno e per nucleo familiare, in strutture non convenzionate, mentre nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con la Compagnia non è previsto alcun limite.
Parto E Aborto. In caso di ricovero per parto con taglio cesareo, per aborto spontaneo o terapeutico o post-traumatico, la Società rimborsa, sino alla concorrenza di 60 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”, le spese sostenute dall’Assicurato, previ- ste all’Art. 1.1 lettere B), C), D), E) nonché le spese per assistenza medica durante il ricovero. In caso di parto senza taglio cesareo, anche se avvenuto a domicilio, l’assicurazione vale per il rimborso, sino alla concorrenza di 20 volte la somma riportata sul modulo di polizza nella casella “PARAMETRO”, delle spese sostenute dall’Assicurato, previste previste all’Art. 1.1 lettera B) nonché le spese per assistenza medica durante il ricovero o per i primi 5 giorni successivi al parto domiciliare.
Parto E Aborto a) Parto cesareo
b) Xxxxx non cesareo, ABORTO TERAPEUTICO o spontaneo In caso di RICOVERO per parto non cesareo, ABORTO TERAPEUTICO o SPONTANEO effettuato sia in STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA (Assistenza diretta) sia in struttura non convenzionata (Assistenza indiretta), UNISALUTE provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: - Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera b); - Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera c); - Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera d) senza applicazione dei limiti previsti per tale prestazione; - Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera e) senza applicazione dei limiti previsti per tale prestazione; - Art. 22 - RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, lettera g) con l’estensione di 2 (due) visite di controllo nel periodo successivo al parto sempre nei termini dei 120 (centoventi) giorni successivi; - Art. 23 - Trasporto sanitario; Per tali prestazioni l’ASSICURAZIONE è prestata fino a un massimo di € 4.000,00 (quattromila) per annualità assicurativa e per ciascun ASSICURATO.
Parto E Aborto a. Parto cesareo 8.000 di cui sopra.
b. Parto naturale e aborto terapeutico
Parto E Aborto. PARTO CESAREO
Parto E Aborto a) In caso di parto cesareo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui all’art. 3 “Ricovero / day hospital / intervento chirurgico ambulatoriale in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”, lett. b), c) d), e), g), e h) con i relativi limiti in essi indicati. La copertura è prestata fino ad un massimo di € 10.000,00 per anno e per nucleo familiare in regime di assistenza indiretta e quindi in strutture non convenzionate o nel caso in cui non sia stata attivata l’assistenza diretta; nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con la Compagnia - e quindi in regime di assistenza diretta - non è previsto alcun limite, purchè sia stata ottenuta la previa autorizzazione da parte della Centrale operativa e risulti essere convenzionata oltrechè la struttura anche l’equipe medico chirurgica.
b) In caso di parto non cesareo e aborto terapeutico o spontaneo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui all’art. 3 “Ricovero / day hospital / intervento chirurgico ambulatoriale in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio” lett. b), c) e d); relativamente alle prestazioni “post-ricovero” vengono garantite due visite di controllo effettuate nel periodo successivo al parto nei limiti previsti all’art. 3 “Ricovero / day hospital / intervento chirurgico ambulatoriale in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio”, lett. g) e h) con i relativi limiti in essi indicati. La copertura è prestata fino ad un massimo di € 5.000,00 per anno e per nucleo familiare in regime di assistenza indiretta e quindi in strutture non convenzionate o nel caso in cui non sia stata attivata l’assistenza diretta; nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con la Compagnia - e quindi in regime di assistenza diretta - non è previsto alcun limite, purchè sia stata ottenuta la previa autorizzazione da parte della Centrale operativa e risulti essere convenzionata oltrechè la struttura anche l’equipe medico chirurgica.