Unità centrale Clausole campione

Unità centrale. L’apparecchiatura oggetto del capitolato deve possedere i seguenti requisiti: • Microprocessore di architettura X86 a 64 bit di tipo Mobile con tecnologia di power management; • Controllore grafico in grado di supportare il monitor opzionale offerto alla risoluzione massima; • Scheda audio stereo.
Unità centrale. L’unità centrale deve soddisfare le seguenti specifiche minime: chipset capace di supportare una quantità di memoria pari ad almeno 16 GB; almeno 4 alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM; controller dell’hard-disk drive conforme al protocollo S-ATA; set di istruzioni a livello hardware in grado di supportare la funzionalità “XP Mode” del Sistema Operativo Microsoft Windows 7; almeno 3 alloggiamenti fisici nella scheda madre di cui 2 per gli hard disk ed 1 per qualsiasi dispositivo 5,25’’ accessibile dall’esterno (al netto di quelli occupati dai dispositivi per soddisfare la configurazione base); disponibilità di almeno 2 interfacce S-ATA sulla scheda madre; scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (Wake On Lan); supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN); almeno 1 slot di espansione di tipo PCI o altre tecnologie PCI con banda superiore, al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base; disponibilità di interfacce audio sia in ingresso che in uscita; funzionalità hardware, integrata alla scheda madre o attraverso un controllore aggiuntivo, che implementi un’architettura RAID almeno di tipo 0/1/5; interfacce esterne: 6 porte USB (v.2.0 o superiore), di cui almeno 2 devono essere posizionate sul lato frontale del PC.
Unità centrale. L’unità centrale deve soddisfare le seguenti specifiche minime: microprocessore con architettura x86 a 32 o 64 bit di tipo Mobile con tecnologia di power management; set di istruzioni hardware specifiche in grado di supportare la funzionalità “XP mode”del sistema operativo Windows 7;

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Garanzie aggiuntive A) Sicurezza sul Lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 C) Smaltimento Rifiuti Solidi – Xxxxx Xxxxxx: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 D) Tutela Della Privacy X.Xxx. 196/2003 – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato – Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, purché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67. F) Sanzioni Amministrative di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA Lo schema di Accordo Quadro e lo schema “Atto Clausole Penali” sono allegati al presente Bando (Allegato n. 1). Gli allegati allo schema di Accordo Quadro, valevoli ai fini della gara, sono disponibili in visione, previ accordi telefonici, presso: Eventuali informazioni circa la consultazione della documentazione di cui sopra (la documentazione richiamata nello Schema di Accordo Quadro e l'ulteriore documentazione a base di gara), precisazioni e chiarimenti in ordine all’appalto, possono essere acquisite presso il suddetto indirizzo. Eventuali informazioni circa i rischi ambientali di lavoro, di cui all’articolo 26 D.Lgs. 81/2008, possono essere acquisite presso ITALFERR S.p.A. – U.O. Sicurezza Ambiente e Qualità - Via X.X. Xxxxxx 00, 00155 Roma – 06-49752636. Gli allegati allo schema di Accordo Quadro sono, inoltre, disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/, nella sezione “Allegati allo Schema di Accordo Quadro”. Sono altresì allegati al presente Bando, tra gli altri: - Schemi di domanda, Documento di Gara Unico Europeo (d’ora in avanti “DGUE”) e schemi di dichiarazione dei requisiti [Allegati 7a), 7b), 7c), 7d)]. - Schema di Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario di cui alla Delibera CIPE 15/2015 (Allegato 8). Lo Schema di Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario dovrà essere restituito, all’atto della presentazione dell’offerta, firmato dal Concorrente in segno di accettazione. Il concorrente è in condizione di adempiere agli oneri dichiarativi prescritti dal presente Bando compilando i suddetti schemi di domanda e di dichiarazione, nonché il DGUE (quest’ultimo limitatamente alle parti più avanti specificate: v. successivo punto 9.1). Si rappresenta che i documenti presenti sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/ nella sezione “Allegati allo Schema di Accordo Quadro”, non hanno valore negoziale e non determinano in capo al Concorrente il sorgere di diritti e pretese di sorta nei confronti di ITALFERR S.p.A. per eventuali omissioni, incompletezze, imprecisioni ovvero per eventuali anomalie che dovessero manifestarsi per qualsiasi motivo durante la connessione al sito internet xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/ in quanto, ai fini della gara, valgono esclusivamente gli atti depositati presso l'indirizzo precedentemente indicato. Dette rettifiche ed integrazioni saranno oggetto di pubblicazione da parte di ITALFERR sul proprio sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/, nella sezione “RETTIFICHE E INTEGRAZIONI”, entro e non oltre sei giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Costituisce onere dei soggetti interessati a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o integrazioni. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede ed assumeranno portata vincolante per ITALFERR e per i Concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nel sito e nella sezione su indicati.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).