Utili di capitale. 1. Gli utili derivanti ad un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di beni immobili, così come definiti all'articolo 6, e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni m1111obili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili derivanti ad un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di beni immobili, così come definiti immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6, e situati nell'altro sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono imponibili in detto altro Statosituati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente, compresi gli utili provenienti derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni m1111obili mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso beni diversi da quelli indicati nei ai paragrafi 1, 2 e 3, 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili derivanti ad un residente di uno provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dall'alienazione di dove detti beni immobili, così come definiti all'articolo 6, e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Statosituati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un il residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professionedelle sue attività professionali, compresi inclusi gli utili provenienti derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro tassabili in questo altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni m1111obili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso diversi da quelli indicati nei paragrafi 1, 1 e 2 e 3, sono imponibili tassabili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili derivanti ad un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di beni immobili, così come definiti immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6, e situati nell'altro o dall'alienazione di azioni di una società i cui beni consistono principalmente in detta proprietà, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono imponibili in detto altro Statosituati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente, compresi gli utili provenienti derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni m1111obili mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso beni diversi da quelli indicati nei ai paragrafi 1, 2 e 3, 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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Utili di capitale. 1. Gli utili derivanti ad che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili, così come definiti immobili di cui all'articolo 6, e 6 situati nell'altro Stato contraente contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professioneprofessione indipendente, compresi gli utili provenienti derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o da internazionale, nonché dei beni m1111obili adibiti al loro eserciziomobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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