Utilizzo dell’Accordo. 1. Le Aziende Sanitarie utilizzano l’Accordo mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6. 2. L’ordinativo di fornitura dovrà essere emesso in favore di uno dei fornitori risultati nei primi 3 (tre) posti in graduatoria (“vincitori”). Solo in caso di particolari esigenze terapeutiche, debitamente motivate dal medico prescrittore, quali controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico, intolleranze o “ipersensibilità” a specifici eccipienti/conservanti, l’Azienda Sanitaria potrà emettere ordinativi di fornitura in favore dei fornitori risultati dopo i primi tre posti in graduatoria (“aggiudicatari”). Si evidenzia che la spesa per l’acquisto dei farmaci da tali ultimi fornitori non dovrà superare complessivamente il 10% dell’importo massimo spendibile, così come definito nel Disciplinare. 3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l’Accordo; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l’Accordo, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto dell’Accordo stesso.
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Utilizzo dell’Accordo. 1. Le Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale utilizzano l’Accordo mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. L’ordinativo di fornitura dovrà essere emesso in favore di uno dei fornitori risultati nei primi 3 (tre) posti Le Aziende Sanitarie dovranno approvvigionarsi presso l’operatore risultato primo in graduatoria (“vincitorivincitore”). Solo in caso ) e subordinatamente presso gli altri graduati (“aggiudicatari”) esclusivamente sulla base delle riscontrate necessità di particolari esigenze terapeutiche, governo dei casi di carenza segnalate alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Calabria dal “vincitore” stesso e dall’AIFA e/o di specifiche dichiarazioni cliniche di non sostituibilità debitamente motivate dal medico prescrittore, quali controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico, intolleranze o “ipersensibilità” a specifici eccipienti/conservanti, l’Azienda Sanitaria potrà emettere ordinativi di fornitura in favore dei fornitori risultati dopo i primi tre posti in graduatoria (“aggiudicatari”). Si evidenzia che la spesa per l’acquisto dei farmaci da tali ultimi fornitori non dovrà superare complessivamente il 10% dell’importo massimo spendibile, così come definito nel Disciplinare.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l’Accordo; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l’Accordo, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto dell’Accordo stesso.
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Utilizzo dell’Accordo. 1. Le Aziende Sanitarie utilizzano l’Accordo mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. L’ordinativo di fornitura dovrà essere emesso in favore di uno dei fornitori risultati nei primi 3 (tre) posti Le Aziende Sanitarie dovranno approvvigionarsi presso l’operatore risultato primo in graduatoria (“vincitorivincitore”) e subordinatamente presso gli altri graduati (“aggiudicatari”). Solo in caso , nelle modalità e per le percentuali riportate nel Capitolato D’Oneri/Lettera di particolari esigenze terapeuticheinvito, esclusivamente sulla base delle riscontrate necessità di governo dei casi di carenza segnalate alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio dal “vincitore” stesso e dall’AIFA e/o di specifiche dichiarazioni cliniche di non sostituibilità debitamente motivate dal medico prescrittore. Resta fermo che, quali controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico, intolleranze o “ipersensibilità” a specifici eccipienti/conservanti, l’Azienda Sanitaria potrà emettere ordinativi il valore complessivo degli Ordinativi di fornitura in favore dei fornitori risultati dopo i primi tre posti in graduatoria (“aggiudicatari”). Si evidenzia che la spesa per l’acquisto dei farmaci da tali ultimi fornitori non dovrà potrà superare complessivamente il 10% dell’importo valore massimo spendibile, così come definito nel Disciplinare.spendibile dell’Accordo Quadro
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l’Accordo; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l’Accordo, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto dell’Accordo stessostessa.
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Utilizzo dell’Accordo. 1. L’utilizzo dell’Accordo comporta la registrazione al Sito da parte dell’Azienda Sanitaria contraente, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano l’Accordo mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
23. L’ordinativo di fornitura dovrà essere emesso in favore di uno dei fornitori risultati nei primi 3 (tre) posti in graduatoria (“vincitori”). Solo in caso di particolari esigenze terapeutiche, debitamente motivate dal medico prescrittore, quali controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico, intolleranze o “ipersensibilità” a specifici eccipienti/conservanti, l’Azienda Sanitaria potrà emettere ordinativi di fornitura in favore dei fornitori risultati dopo i primi tre posti in graduatoria (“aggiudicatari”). Si evidenzia che la spesa per l’acquisto dei farmaci da tali ultimi fornitori non dovrà superare complessivamente il 1020% dell’importo massimo spendibile, così come definito nel Disciplinare. L’ordinativo di fornitura dovrà essere emesso in favore di uno dei fornitori risultati nei primi 3 (tre) posti in graduatoria (“vincitori”). Solo in caso di particolari esigenze terapeutiche, debitamente motivate dal medico prescrittore, quali controindicazione di uno specifico trattamento terapeutico, intolleranze o “ipersensibilità” a specifici eccipienti/conservanti, l’Azienda Sanitaria potrà emettere ordinativi di fornitura in favore dei fornitori risultati dopo i primi tre posti in graduatoria (“aggiudicatari”).
34. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l’Accordo; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l’Accordo, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto dell’Accordo stesso.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici E Biosimilari