Utilizzo di mezzi elettronici. 1. Le Parti si impegnano, nei limiti del possibile, a utilizzare mezzi di comunicazio- ne elettronici per consentire un’efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti aggiudicatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discrimina- zione. 2. Qualora gestisca per via elettronica gli appalti disciplinati, l’ente aggiudicatore: (a) garantisce che l’appalto sia condotto utilizzando sistemi e programmi infor- matici, compresi quelli relativi all’autenticazione e alla crittografia, che sia- no comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e (b) predispone dispositivi atti a garantire l’integrità delle domande di partecipa- zione e delle offerte, compresa la registrazione del termine di ricevimento e la prevenzione dell’accesso indebito.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio, Accordo Di Libero Scambio
Utilizzo di mezzi elettronici. 1. Le Parti si impegnano, nei limiti del possibile, a utilizzare mezzi di comunicazio- ne elettronici per consentire un’efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti aggiudicatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discrimina- zione.
2. Qualora gestisca per via elettronica gli appalti disciplinati, l’ente aggiudicatore:
(a) garantisce che l’appalto sia condotto utilizzando sistemi e programmi infor- matici, compresi quelli relativi all’autenticazione e alla crittografia, che sia- no comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
(b) predispone dispositivi atti a garantire l’integrità delle domande di partecipa- zione e delle offerte, compresa la registrazione del termine di ricevimento e la prevenzione dell’accesso indebito.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Utilizzo di mezzi elettronici. 1. Le Parti si impegnano, nei limiti del possibile, a utilizzare mezzi di comunicazio- ne comunicazione elettronici per consentire un’efficace diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dagli enti aggiudicatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discrimina- zionediscriminazione.
2. Qualora gestisca per via elettronica gli appalti disciplinati, l’ente aggiudicatore:
(a) garantisce che l’appalto sia condotto utilizzando sistemi e programmi infor- maticiinformatici, compresi quelli relativi all’autenticazione e alla crittografia, che sia- no siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
(b) predispone dispositivi atti a garantire l’integrità delle domande di partecipa- zione partecipazione e delle offerte, compresa la registrazione del termine di ricevimento e la prevenzione dell’accesso indebito.
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