Valutazione e misura dei lavori. 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità al decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IX capo 1 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. 2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opere. 3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 6. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento della rata di saldo a meno che gli Enti competenti non abbiano comunicato all’Amministrazione, eventuali inadempienze. 7. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, co. 1, comprendono tutti gli oneri previsti nel piano di sicurezza e coordinamento e tutti quelli previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; comprendono altresì gli oneri per la sicurezza delle piccole opere di finitura dopo l’ultimazione dei lavori. 8. Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore. 9. Verranno contabilizzate solamente le quantità poste in opera che saranno pertanto comprensive degli sfridi di lavorazione. 10. Per le opere da eseguire si intendono incluse nei singoli prezzi tutte le opere accessorie necessarie alla perfetta realizzazione delle stesse incluse forniture, trasporti sollevamenti armature di servizio e protezione oneri per la manodopera ecc. 11. Le modalità di misurazione delle opere, ove non specificato diversamente nell'allegato Elenco Prezzi Unitari sono le seguenti: A) SCAVI IN GENERE – Oltre agli oneri particolari relativi agli articoli di elenco l' Appaltatore, con i prezzi per gli scavi si deve ritenere compensato : - per il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici e per il generale decespugliamento dell'area. - per il taglio e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi consistenza, sia asciutta che bagnata ed in presenza di acqua. - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o in reinterro o a rifiuto alle pubbliche discariche incluso l'onere di discarica. - per la regolarizzazione di scarpate e di pareti, per il perfetto spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo reinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d' acqua e condotte in genere, sopra fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto. - per le puntellazioni, sbadacchiature ed armature di qualsiasi tipo importanza o genere - per l'allontanamento delle acque riscontrate o di provenienza meteorica. - per la chiusura di eventuali cavità carsiche ritrovate durante gli scavi stessi. - per ogni altra spesa necessaria all'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi avverrà nella seguente maniera: • gli scavi di sbancamento con il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate in contraddittorio • gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali. Tutti i rilevati e rinterri necessari si intendono compresi nei prezzi relativi alle opere di scavo, così pure il riempimento di vespai con materiale roccioso derivante dallo scavo stesso. Sono pure compresi nei prezzi di scavo tutti gli oneri derivati da ritrovamento di servizi del sottosuolo, il cui spostamento e modifica sarà esclusivo onere dell'impresa esecutrice.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Pubblici, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
Valutazione e misura dei lavori. 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità al decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto la contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IX capo 1 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l’appaltatore l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opere.
3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori a misura s’intende s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’appalto d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dall'elenco dei prezzi unitari.
6. Ai sensi dell’artdell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’osservanza dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull’importo sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento della rata di saldo a meno che gli Enti competenti non abbiano comunicato all’Amministrazioneall'Amministrazione, eventuali inadempienze.
7. Gli oneri per la sicurezza di cui all’artall'art. 2, co. 1, comprendono tutti gli oneri previsti nel piano di sicurezza e coordinamento e tutti quelli previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; comprendono altresì gli oneri per la sicurezza delle piccole opere di finitura dopo l’ultimazione l'ultimazione dei lavori.
8. Le misure in cantiere verranno rilevate dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore.
9. Verranno contabilizzate solamente le quantità poste in opera che saranno pertanto comprensive degli sfridi di lavorazione.
10. Per le opere da eseguire si intendono incluse nei singoli prezzi tutte le opere accessorie necessarie alla perfetta realizzazione delle stesse incluse forniture, trasporti sollevamenti armature di servizio e protezione oneri per la manodopera ecc.
11. Le modalità di misurazione delle opere, ove non specificato diversamente nell'allegato Elenco Prezzi Unitari sono le seguenti:
A) SCAVI IN GENERE – Oltre agli oneri particolari relativi agli articoli di elenco l' Appaltatore, con i prezzi per gli scavi si deve ritenere compensato : - per il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici e per il generale decespugliamento dell'area. - per il taglio e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi consistenza, sia asciutta che bagnata ed in presenza di acqua. - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o in reinterro o a rifiuto alle pubbliche discariche incluso l'onere di discarica. - per la regolarizzazione di scarpate e di pareti, per il perfetto spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo reinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d' acqua e condotte in genere, sopra fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto. - per le puntellazioni, sbadacchiature ed armature di qualsiasi tipo importanza o genere - per l'allontanamento delle acque riscontrate o di provenienza meteorica. - per la chiusura di eventuali cavità carsiche ritrovate durante gli scavi stessi. - per ogni altra spesa necessaria all'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi avverrà nella seguente maniera: • gli scavi di sbancamento con il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate in contraddittorio • gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali. Tutti i rilevati e rinterri necessari si intendono compresi nei prezzi relativi alle opere di scavo, così pure il riempimento di vespai con materiale roccioso derivante dallo scavo stesso. Sono pure compresi nei prezzi di scavo tutti gli oneri derivati da ritrovamento di servizi del sottosuolo, il cui spostamento e modifica sarà esclusivo onere dell'impresa esecutrice.
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