Common use of Varianti progettuali in sede di offerta Clause in Contracts

Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.

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Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva dir. 2004/18; art. 36, direttiva dir. 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' è quello dell'offerta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' nonché le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' anziché un appalto pubblico di servizi.

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Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva dir. 2004/18; art. 36, direttiva dir. 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' è quello dell'offerta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti appal- tanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazioneindica- zione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' nonché le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato au- torizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamenterispetti- vamente, o un appalto di servizi anziche' anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' anziché un appalto pubblico di servizi.

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Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.

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Varianti progettuali in sede di offerta. (art. Articolo 24, direttiva 2004/18; art. Articolo 36, direttiva 2004/17; art. Articolo 20, d.lgs. n. 358/1992; art. Articolo 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' è quello dell'offerta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' nonché le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' anziché un appalto pubblico di servizi. SEZIONE IV SEZIONE IV

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Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' é quello dell'offerta dellʹofferta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri dʹoneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' nonché le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' anziché un appalto pubblico di servizi.

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Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' é quello dell'offerta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' nonché le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' anziché un appalto pubblico di servizi.

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Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva 2004/18/CE; art. 36, direttiva 2004/17/CE; art. 20, d.lgsD.Lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgsD.Lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' è quello dell'offerta dell’offerta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' nonché le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' anziché un appalto pubblico di servizi.

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Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgsd. lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' è quello dell'offerta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' nonché le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' anziché un appalto pubblico di servizi.

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Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' è quello dell'offerta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' nonchè le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' anzichè un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' anzichè un appalto pubblico di servizi.

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Samples: Codice Degli Appalti

Varianti progettuali in sede di offerta. (art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995) 1. Quando il criterio di aggiudicazione e' è quello dell'offerta economicamente piu' più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. 2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate. 3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' nonché le modalita' modalità per la loro presentazione. 4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. 5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziche' anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' anziché un appalto pubblico di servizi.

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