VARIAZIONE DI RISCHIO. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni modifica delle circostanze che comportino una variazione del rischio. In assenza di tale comunicazione il pagamento dell’Indennizzo, fatti salvi i diritti dei terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come previsto dagli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile.
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