Common use of Variazioni del progetto Clause in Contracts

Variazioni del progetto. 1. Il Soggetto Attuatore può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dall’Unità di Missione del Dipartimento. 2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 3. Il Dipartimento si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto Attuatore. 4. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione. 5. Le variazioni proposte dal Soggetto Attuatore potranno riguardare: a) il cronogramma dell’intervento; b) la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell’operazione, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso e l’impossibilità di aumento del costo totale dell’intervento e dell’ammontare del contributo concesso; c) altre modifiche, diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 6. Il Soggetto Attuatore inoltra al Dipartimento l’istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche. Il Dipartimento valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso. 7. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell’operazione e l’esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Soggetto Attuatore. 8. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento, della richiesta di variazione. 9. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, il Dipartimento si riserva la facoltà di decidere la revoca del finanziamento, ovvero di non riconoscere spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 10. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell’Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell’Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso, il parziale raggiungimento degli obiettivi previste. 11. Nei casi di cui al comma precedente il Dipartimento, previo contraddittorio con il Soggetto Attuatore, procederà alla revoca parziale del finanziamento. 12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 si applicano anche ai casi di rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla revoca totale.

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Samples: Financing Agreement, Financing Agreement, Financing Agreement

Variazioni del progetto. 1. Il Soggetto Attuatore attuatore può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dall’Unità di Missione del Dipartimento. 2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 3. Il Dipartimento si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto Attuatoreattuatore. 4. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione. 5. Le variazioni proposte dal Soggetto Attuatore potranno riguardare: a) il cronogramma dell’intervento; b) la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell’operazione, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso e l’impossibilità di aumento del costo totale dell’intervento e dell’ammontare del contributo concesso; c) altre modifiche, diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 6. Il Soggetto Attuatore inoltra al Dipartimento Dipartimento, l’istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche. Il Dipartimento valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso. 7. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell’operazione e l’esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Soggetto Attuatore. 8. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento, della richiesta di variazione. 9. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, il Dipartimento si riserva la facoltà di decidere la revoca del finanziamento, ovvero di non riconoscere spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 10. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell’Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell’Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso, il parziale raggiungimento degli obiettivi previste. 11. Nei casi di cui al comma precedente il Dipartimento, previo contraddittorio con il Soggetto Attuatore, procederà alla revoca parziale del finanziamento. 12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 si applicano anche ai casi di rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla revoca totale.

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Samples: Financing Agreement, Financing Agreement

Variazioni del progetto. 1. Il Soggetto Attuatore attuatore può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dall’Unità di Missione del Dipartimento. 2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle variazionidelle attività del progetto non autorizzate. 3. Il Dipartimento si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto Attuatoreattuatore. 4. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione. 5. Le variazioni proposte dal Soggetto Attuatore potranno riguardare: a) il cronogramma dell’intervento; tali variazioni dovranno comunque rispettare i termini previsti per la conclusione degli interventi; b) la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell’operazione, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso e l’impossibilità di aumento del costo totale dell’intervento e dell’ammontare del contributo concesso; c) altre modifiche, diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 65. Il Soggetto Attuatore inoltra al Dipartimento Dipartimento, l’istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche. Il Dipartimento valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso. 76. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell’operazione e l’esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Soggetto Attuatore. 87. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento, della richiesta di variazione. 98. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, il Dipartimento si riserva la facoltà di decidere la revoca del finanziamento, ovvero di non riconoscere spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 109. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell’Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell’Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso, il parziale raggiungimento degli obiettivi previste. 1110. Nei casi di cui al comma precedente il Dipartimento, previo contraddittorio con il Soggetto Attuatore, procederà alla revoca parziale del finanziamento. 1211. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 e 11 si applicano anche ai casi di rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla revoca totale.

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Samples: Financing Agreement