Veicoli a motore Clausole campione
Veicoli a motore. 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai traspor- tati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del loca- tario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pub- blica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventual- mente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitual- mente.
Veicoli a motore. Sono compresi in garanzia i rischi derivanti da:
a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l’assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi trasportati all’insaputa dei genitori, in relazione all’eventuale azione di regresso svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto. E’ operante la franchigia di euro 500,00.
b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all’insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all’assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi in relazione all’eventuale azione di regresso svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto.
c) qualsiasi fatto conseguente all’utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all’autoveicolo stesso.
Veicoli a motore. 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la Responsabilità Civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 ▇.▇. ▇ ▇▇▇▇’▇▇▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Il regolamento, adot- tato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’Ivass, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pub- blico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai traspor- tati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del lo- catario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’art. 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Ci- vile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie even- tualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Veicoli a motore a) È assicurata la responsabilità civile in qualità di detentore del veicolo e derivante dall’uso di veicoli a motore e rimorchi
b) È assicurata anche la responsabilità civile derivante dall’uso di veicoli a motore immatricolati per lo svolgimento di lavori (ad es. utilizzo di un dispositivo di sollevamento), per i quali non sussiste alcun obbligo di assicurazione ai sensi della Legge federale svizzera sulla circolazione stradale e a condizione che il rischio lavorativo non sia coperto da un’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli a motore.
