Common use of Verifiche del gruppo di misura e ricostruzione consumi Clause in Contracts

Verifiche del gruppo di misura e ricostruzione consumi. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura in contraddittorio, effettuandone richiesta scritta o telefonica. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato al Cliente dal Fornitore quando quest’ultimo ne avrà ricevuta notizia dal Distributore. Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno poste a carico del Cliente. Qualora il Gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del misuratore, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio. I consumi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica ovvero, qualora non fosse possibile l’accertamento dell’errore, con riferimento ai consumi storici del Cliente. Il Cliente ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Distributore e/o del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa; in mancanza, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti la ricostruzione dei consumi comunicata dal Distributore o Fornitore. Le disposizioni del presente articolo in tema di ricostruzione si applicano anche alle ipotesi di manomissione del gruppo di misura. In ogni caso il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato il gruppo di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura).

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Samples: Contratto Di Fornitura, www.axpo.com

Verifiche del gruppo di misura e ricostruzione consumi. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura in contraddittorio, effettuandone richiesta scritta o telefonica. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato al Cliente dal Fornitore quando quest’ultimo ne avrà ricevuta notizia dal Distributore. Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno poste a carico del Cliente. Qualora il Gruppo gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del misuratore, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio. I consumi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica ovvero, qualora non fosse possibile l’accertamento dell’errore, con riferimento ai consumi storici del Cliente. Il Cliente ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Distributore e/o del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa; in mancanza, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti la ricostruzione dei consumi comunicata dal Distributore o Fornitore. Le disposizioni del presente articolo in tema di ricostruzione si applicano anche alle ipotesi di manomissione del gruppo di misura. In ogni caso il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato il gruppo di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura), nonché al fine di eseguire gli interventi di sospensione e/o disalimentazione del Punto di Fornitura.

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Samples: axpoenergia.com

Verifiche del gruppo di misura e ricostruzione consumi. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura in contraddittorio, effettuandone richiesta scritta o telefonica. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato al Cliente dal Fornitore quando quest’ultimo ne avrà ricevuta notizia dal Distributore. Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno poste a carico del Cliente. Qualora il Gruppo gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del misuratore, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio. I consumi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica ovvero, qualora non fosse possibile l’accertamento dell’errore, con riferimento ai consumi storici del Cliente. Il Cliente ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Distributore e/o del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa; in mancanza, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti la ricostruzione dei consumi comunicata dal Distributore o Fornitore. Le disposizioni del presente articolo in tema di ricostruzione si applicano anche alle ipotesi di manomissione del gruppo di misura. In ogni caso il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato il gruppo di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura).

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Samples: Contratto Di Fornitura

Verifiche del gruppo di misura e ricostruzione consumi. Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento funzionamen to del gruppo di misura in contraddittorio, effettuandone richiesta scritta o telefonica. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato al Cliente dal Fornitore quando quest’ultimo ne avrà ricevuta notizia dal Distributore. Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal ClienteClient e, le spese di prova e degli interventi inter- venti necessari non saranno poste a carico del Cliente. Qualora il Gruppo gruppo di misura installato installa- to presso il Cliente, a seguito delle verifiche, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del misuratore, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio. I consumi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica ovvero, qualora non fosse possibile l’accertamento dell’errore, con riferimento ai consumi storici del Cliente. Il Cliente ha 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Distributore e/e/ o del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa; in mancanza, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti la ricostruzione dei consumi comunicata dal Distributore o Fornitore. Le disposizioni del presente articolo in tema di ricostruzione si applicano anche alle ipotesi di manomissione del gruppo di misura. In ogni caso il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato il gruppo di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura).

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Samples: img.gruppomol.it