Common use of Verifiche di conformità dei servizi Clause in Contracts

Verifiche di conformità dei servizi. Relativamente ai servizi di cui ai paragrafi 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3.2, 2.5.3.3 e 2.3.3.5, a partire dalla “Data di accettazione della fornitura” (per i servizi di cui ai paragrafi 2.5.1 e 2.5.3.2) e a partire dalla data riportata nella “lettera di avvio del servizio” (per i servizi di cui ai paragrafi 2.5.2, 2.5.3.3 e 2.3.3.5), ciascuna Amministrazione Contraente procederà - con cadenza trimestrale - ad effettuare la verifica di conformità. Tale verifica si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente capitolato. Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche di conformità dei servizi si intendono a carico del Fornitore. Per tutte le attività di verifica dovrà essere redatto un apposito verbale. Nel caso di esito positivo, la data del relativo verbale avrà valore di “Data di accettazione del servizio”. Nel caso di esito negativo, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica di conformità del servizio sia ripetuta e positivamente superata. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 delle Condizioni Generali, nonché dell’art. 1456 c.c.. Per i servizi a richiesta di cui ai paragrafi 2.5.4 e 2.5.5 le attività di verifica di conformità sono disciplinate nei rispettivi paragrafi.

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Samples: www.norme.marche.it

Verifiche di conformità dei servizi. Relativamente ai servizi opzionali di cui ai paragrafi 2.5.12.4.7, 2.5.22.4.9, 2.5.3.2, 2.5.3.3 2.4.10 e 2.3.3.52.4.11, a partire dalla “Data di accettazione della fornitura” (per i servizi di cui ai paragrafi 2.5.1 2.4.7 e 2.5.3.22.4.10) e a partire dalla data riportata nella “lettera di avvio del servizio” (per i servizi di cui ai paragrafi 2.5.2, 2.5.3.3 2.4.9 e 2.3.3.52.4.11), ciascuna Amministrazione Contraente procederà - con cadenza trimestrale - ad effettuare la verifica di conformità. Tale verifica si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente capitolato. Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche di conformità dei servizi si intendono a carico del Fornitore. Per tutte le attività di verifica dovrà essere redatto un apposito verbale. Nel caso di esito positivo, la data del relativo verbale avrà valore di “Data di accettazione del servizio”. Nel caso di esito negativo, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica di conformità del servizio sia ripetuta e positivamente superata. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 delle Condizioni Generali, nonché dell’art. 1456 c.c.. Per i servizi a richiesta di cui ai paragrafi 2.5.4 e 2.5.5 le attività di verifica di conformità sono disciplinate nei rispettivi paragraficontratto.

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Verifiche di conformità dei servizi. Relativamente ai servizi di cui ai paragrafi 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3.2, 2.5.3.3 2.5.2 e 2.3.3.52.5.3, a partire dalla “Data di accettazione della forniturafornitura ed avvio dei servizi(per i servizi di cui ai paragrafi 2.5.1 e 2.5.3.2) e a partire dalla data riportata nella “lettera di avvio del servizio” (per i servizi di cui ai paragrafi 2.5.2, 2.5.3.3 e 2.3.3.5), ciascuna Amministrazione Contraente procederà - con cadenza trimestrale - ad effettuare la verifica di conformità. Tale verifica si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente capitolatodocumento. Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche di conformità dei servizi si intendono a carico del Fornitore. Per tutte le attività di verifica dovrà essere redatto un apposito verbale. Nel caso di esito positivo, la data del relativo verbale avrà valore di “Data di accettazione del servizio”. Nel caso di esito negativo, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica di conformità del servizio sia ripetuta e positivamente superata. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 delle Condizioni Generali, nonché dell’art. 1456 c.c.. Per i servizi a richiesta di cui ai paragrafi 2.5.4 e 2.5.5 le attività di verifica di conformità sono disciplinate nei rispettivi paragrafi.

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Samples: www.consip.it

Verifiche di conformità dei servizi. Relativamente ai servizi opzionali di cui ai paragrafi 2.5.12.5.6, 2.5.22.5.8, 2.5.3.2, 2.5.3.3 2.5.9 e 2.3.3.52.5.10, a partire dalla “Data di accettazione della fornituraaccettazione” (per i servizi di cui ai paragrafi 2.5.1 2.5.6 e 2.5.3.22.5.9) e a partire dalla data riportata nella “lettera di avvio del servizio” (per i servizi di cui ai paragrafi 2.5.2, 2.5.3.3 2.5.8 e 2.3.3.52.5.10), ciascuna Amministrazione Contraente procederà - con cadenza trimestrale - ad effettuare la verifica di conformità. Tale verifica si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente capitolato. Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche di conformità dei servizi si intendono a carico del Fornitore. Per tutte le attività di verifica dovrà essere redatto un apposito verbale. Nel caso di esito positivo, la data del relativo verbale avrà valore di “Data di accettazione del servizio”. Nel caso di esito negativo, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica di conformità del servizio sia ripetuta e positivamente superata. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 delle Condizioni Generali15 dell’Allegato 4 Schema di Accordo Quadro, nonché dell’art. 1456 c.c.. Per i servizi a richiesta opzionali di cui ai paragrafi 2.5.4 2.5.5 e 2.5.5 2.5.7 le attività di verifica di conformità sono disciplinate nei rispettivi paragrafi.

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Samples: www.comune.roma.it