Common use of Verifiche periodiche degli Enti ispettivi Clause in Contracts

Verifiche periodiche degli Enti ispettivi. Ai sensi dell’art. 13 del dpr 162/99, verranno effettuate con cadenza biennale le verifiche periodiche degli Enti Ispettivi ed in tale occasione sarà onere dell’Appaltatore, fornire adeguata assistenza agli Enti medesimi. Nel caso di verbale con esito negativo, l’Appaltatore dovrà darne urgentemente notizia al Responsabile della corretta esecuzione del contratto; nel caso di riscontro di una condizione di pericolo per gli utenti, l’impianto dovrà essere disattivato immediatamente. Qualora le cause del mancato mantenimento in servizio riscontrate dall’Ente verificatore siano da imputarsi all’Appaltatore a motivo di insufficiente o inadeguata manutenzione o per altre cause riconducibili all’Appaltatore stesso, saranno applicate ad esso le sanzioni e penali di cui all’Art. 19 del presente Capitolato. Se gli interventi prescritti costituiscono prestazioni di manutenzione ordinaria, o riguardino comunque componenti degli impianti oggetto di manutenzione (ad es. sostituzione di funi, pulegge, limitatori, cavi flessibili, operatori porte, attacchi funi, pattini, gruppi di manovra, ecc, ed ogni altro componente) sarà onere dell’Appaltatore la realizzazione degli stessi senza pretendere alcun onere aggiuntivo. Le competenze spettanti agli stessi Enti verificatori saranno a carico del Committente ad esclusione delle visite straordinarie rese necessarie a seguito di lavori prescritti dagli Enti ispettivi a causa di carenze manutentive o altre cause riconducibili all’Appaltatore.

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Verifiche periodiche degli Enti ispettivi. Ai sensi dell’art. 13 del dpr DPR 162/99, verranno effettuate con cadenza biennale le verifiche periodiche degli Enti Ispettivi ed in tale occasione sarà onere dell’Appaltatore, fornire adeguata assistenza agli Enti medesimi. Nel caso di verbale con esito negativo, l’Appaltatore dovrà darne urgentemente notizia al Responsabile della corretta esecuzione del contrattoCommittente; nel caso di riscontro di una condizione di pericolo per gli utenti, l’impianto dovrà essere disattivato immediatamente. Qualora le cause del mancato mantenimento in servizio riscontrate dall’Ente verificatore siano da imputarsi all’Appaltatore a motivo di insufficiente o inadeguata manutenzione o per altre cause riconducibili all’Appaltatore stesso, saranno applicate ad esso le sanzioni e penali di cui all’Art. 19 16 del presente Capitolato. Se gli interventi prescritti costituiscono prestazioni di manutenzione ordinaria, o riguardino comunque componenti degli impianti oggetto di manutenzione (ad es. sostituzione di funi, pulegge, limitatori, cavi flessibili, operatori porte, attacchi funi, pattini, gruppi di manovra, ecc., ed ogni altro componente) sarà onere dell’Appaltatore la realizzazione degli stessi senza pretendere alcun onere aggiuntivo. Le competenze spettanti agli stessi Enti verificatori saranno a carico del Committente ad esclusione delle visite straordinarie rese necessarie a seguito di lavori prescritti dagli Enti ispettivi a causa di carenze manutentive o altre cause riconducibili all’Appaltatorealla condotta dell’Appaltatore.

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Verifiche periodiche degli Enti ispettivi. Ai sensi dell’art. 13 del dpr 162/99, verranno effettuate con cadenza biennale le verifiche periodiche degli Enti Ispettivi ed in tale occasione sarà onere dell’Appaltatore, fornire adeguata assistenza agli Enti medesimi. Nel caso di verbale con esito negativo, l’Appaltatore dovrà darne urgentemente notizia al Responsabile della corretta esecuzione Direttore dell’esecuzione del contratto; nel caso di riscontro di una condizione di pericolo per gli utenti, l’impianto dovrà essere disattivato immediatamente. Qualora le cause del mancato mantenimento in servizio riscontrate dall’Ente verificatore siano da imputarsi all’Appaltatore a motivo di insufficiente o inadeguata manutenzione o per altre cause riconducibili all’Appaltatore stesso, saranno applicate ad esso le sanzioni e penali di cui all’Art. 19 16 del presente Capitolato. Se gli interventi prescritti costituiscono prestazioni di manutenzione ordinaria, o riguardino comunque componenti degli impianti oggetto di manutenzione (ad es. sostituzione di funi, pulegge, limitatori, cavi flessibili, operatori porte, attacchi funi, pattini, gruppi di manovra, ecc, ed ogni altro componente) sarà onere dell’Appaltatore la realizzazione degli stessi senza pretendere alcun onere aggiuntivo. Le competenze spettanti agli stessi Enti verificatori saranno a carico del Committente ad esclusione delle visite straordinarie rese necessarie a seguito di lavori prescritti dagli Enti ispettivi a causa di carenze manutentive o altre cause riconducibili all’Appaltatore.

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Verifiche periodiche degli Enti ispettivi. Ai sensi dell’art. 13 del dpr D.P.R. 162/99, verranno effettuate con cadenza biennale le verifiche periodiche degli Enti Ispettivi ed in tale occasione sarà onere dell’Appaltatore, dell’Appaltatore fornire adeguata assistenza agli Enti medesimi. Nel caso di verbale con esito negativo, negativo l’Appaltatore dovrà darne urgentemente notizia al Responsabile della corretta esecuzione Direttore dell’Esecuzione del contrattoContratto; nel caso di riscontro di una condizione di pericolo per gli utenti, l’impianto dovrà essere disattivato immediatamente. Qualora le cause del mancato mantenimento in servizio riscontrate dall’Ente verificatore siano da imputarsi all’Appaltatore a motivo seguito di insufficiente o inadeguata manutenzione o per altre cause riconducibili all’Appaltatore stesso, saranno applicate ad esso le sanzioni e penali di cui all’Art. 19 17 del presente CapitolatoCapitolato Tecnico. Se gli interventi prescritti costituiscono prestazioni di manutenzione ordinaria, o riguardino comunque componenti degli impianti oggetto di manutenzione (ad es. sostituzione di funi, pulegge, limitatori, cavi flessibili, operatori porte, attacchi funi, pattini, gruppi di manovra, ecc., ed ogni altro componente) sarà onere dell’Appaltatore la realizzazione degli stessi senza pretendere alcun onere aggiuntivo. Le competenze spettanti agli stessi Enti verificatori saranno a carico del Committente ad esclusione delle visite straordinarie rese necessarie a seguito di lavori prescritti dagli Enti ispettivi a causa di carenze manutentive o altre cause riconducibili all’Appaltatore.

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