VERIFICHE E CONTROLLI Clausole campione
VERIFICHE E CONTROLLI. 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo.
8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore.
8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza.
8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica.
8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio.
8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati da...
VERIFICHE E CONTROLLI. 1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.
VERIFICHE E CONTROLLI. L’Istituto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la ditta possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto. Attraverso proprio personale provvederà all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali la ditta dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore a pena dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23.
VERIFICHE E CONTROLLI. 1. Le 'sponsorizzazioni' sono soggette a periodiche verifiche da parte del Settore Interessato al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
VERIFICHE E CONTROLLI. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.
VERIFICHE E CONTROLLI. 12.01 Il responsabile del trattamento sottopone ad audit periodici il proprio sistema di gestione delle informazioni e piano di conformità alla privacy, di cui redige un rapporto scritto. Qualora ritenuto opportuno, lo stesso effettuerà anche audit di terze parti secondo standard internazionali e/best practice.
12.02 Al fine di dimostrare gli adempimenti al presente accordo, il responsabile del trattamento potrà anche esibire al CLIENTE, presso la propria sede, la documentazione di cui al comma precedente, senza estrazione di copia e verrà verbalizzata la verifica e gli esiti.
12.03 Resta salva la facoltà del CLIENTE di poter effettuare, a proprie spese, degli audit di terze parti al fine di verificare gli adempimenti al presente accordo, tramite proprio personale specializzato o professionisti di provata esperienza, in ogni caso vincolati per iscritto ad obblighi di riservatezza. CORETECH potrà opporsi alla nomina di professionisti che siano in conflitto di interesse, non sufficientemente qualificati o non indipendenti e in questo caso il CLIENTE dovrà proporre un diverso nominativo o svolgere direttamente l’audit. La relazione dell’audit, sarà messa a disposizione del responsabile del procedimento gratuitamente.
12.04 Le modalità di svolgimento dell’audit di cui al punto precedente saranno concordate dalle parti, e CORETECH comunicherà il costo orario del proprio personale incaricato di assistervi, comunque non inferiore alla tariffa oraria per l’assistenza tecnica.
12.05 Le attività di verifica che interessino eventuali sub-responsabili nominati da CORETECH saranno svolte secondo le modalità concordate con questi ultimi, nel rispetto delle loro politiche di conformità alla privacy.
VERIFICHE E CONTROLLI. 1. L’ASL e l’Erogatore verificano periodicamente l’andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate. L’ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR 28 ottobre 2013, n. 24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. L’Erogatore si impegna ad agevolare l’attività di vigilanza dell’apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell’ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all’espletamento delle attività stesse.
2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall’ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.
VERIFICHE E CONTROLLI. 1. Il Concedente si riserva di svolgere controlli periodici, anche senza preavviso, sul regolare svolgimento del servizio e sul rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, dai documenti di gare e dal presente contratto. Il Concessionario ha l’obbligo di cooperare all’efficace svolgimento dei controlli. Ad esito dei controlli le parti possono sottoscrivere apposito verbale.
2. Il Concedente si riserva di attivare apposite iniziative di rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi in concessione. Il Concessionario non può ostacolare in alcun modo tali rilevazioni. Gli esiti delle rilevazioni sono comunicati dal Concedente al Concessionario anche ai fini di eventuali contestazioni e delle relative conseguenze previste dalla legge, dai documenti di gara e dal presente contratto.
3. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento dell’allestimento dei locali funzionali all’esecuzione del servizio oggetto di concessione, il Concedente disporrà la verifica degli interventi realizzati dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato tecnico, dall’Offerta tecnica e dal presente contratto.
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato tecnico, dell’Offerta tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando l’applicazione delle penali, e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 18 nonché dell’art. 1456 c.c..
5. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Concedente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
VERIFICHE E CONTROLLI. La Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Contratto e/o nella singola richiesta di servizio e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Società appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato. La Società appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell’Appaltatore.
VERIFICHE E CONTROLLI. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte dell’Ufficio camerale competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per quanto attinenti ai contenuti tecnici, quantitativi, qualitativi e temporali. Le difformità emerse in sede di verifica vengono tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
