VERIFICHE E CONTROLLI Clausole campione

VERIFICHE E CONTROLLI. 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati da...
VERIFICHE E CONTROLLI. 1. Le sponsorizzazioni e le collaborazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. 2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.
VERIFICHE E CONTROLLI. L’Istituto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la ditta possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto. Attraverso proprio personale provvederà all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali la ditta dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore a pena dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23.
VERIFICHE E CONTROLLI. 1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte degli uffici competenti per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. 2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
VERIFICHE E CONTROLLI. L’Istituto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel C.S.A.. Attraverso proprio personale provvederà all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo ed ispezione presso le strutture. Le ispezioni saranno svolte da personale dell’Inpdap. Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta, presso le strutture ospitanti. A titolo meramente esemplificativo, dovranno essere disponibili i documenti relativi all’idoneità della struttura, alla conformità dei processi alimentari al protocollo HACCP, i curricula di tutto il personale, a qualsiasi impiegato, ecc. Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali, per il cui trattamento da parte dell’INPDAP sarà acquisito, a cura dell’aggiudicatario, ove necessario, il relativo consenso. Gli osservatori e ispettori dell’Istituto potranno documentare eventuali criticità anche a mezzo di riprese fotografiche e video. Per ciascun turno e per ciascuna struttura ospitante, dovrà essere prevista la presenza di un osservatore, individuato dall’Istituto, cui dovrà essere garantita, con costi a carico del soggetto affidatario, l’organizzazione del viaggio, l’ospitalità in camera singola di qualità adeguata, all’interno della struttura, la partecipazione alle attività organizzate, il vitto per l’intero soggiorno oltre l’uso di un box office ove svolgere le funzioni richieste (uso del telefono, del fax, di un personal computer, con stampante e connessione internet). Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente capitolato, l’osservatore notificherà l’inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni mezzo all’appaltatore; quest’ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni. Analoga facoltà di notifica di inadempimento, con formulazione di eventuali prescrizioni, è attribuita agli ispettori dell’Istituto.
VERIFICHE E CONTROLLI. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.
VERIFICHE E CONTROLLI. 1. L’ASL e l’Erogatore verificano periodicamente l’andamento della produzione e la sua coerenza in relazione alle prestazioni contrattate. L’ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli, nel rispetto della DGR 28 ottobre 2013, n. 24-6579 e delle ulteriori disposizioni in materia. L’Erogatore si impegna ad agevolare l’attività di vigilanza dell’apposita Commissione ASL, nonché le ulteriori attività esercitate nell’ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all’espletamento delle attività stesse. 2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall’ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 15 giorni, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.
VERIFICHE E CONTROLLI. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte dell’Ufficio camerale competente, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per quanto attinenti ai contenuti tecnici, quantitativi, qualitativi e temporali. Le difformità emerse in sede di verifica vengono tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
VERIFICHE E CONTROLLI. L’Amministrazione svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità dei servizi oggetto della concessione, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali ed organizzativi definiti. L’Amministrazione può, in particolare, svolgere controlli specifici: - sull’effettuazione delle prestazioni e sull’esecuzione degli obblighi contrattuali, in relazione a quanto previsto dagli articoli precedenti; - sulla soddisfazione degli adempimenti a garanzie dell’esecuzione del contratto; - su eventuali azioni o comportamenti della società o di suoi dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dei servizi; L’Amministrazione può, in particolare, svolgere verifiche: - in ordine alla funzionalità complessiva della gestione del complesso delle attività e delle singole tipologie di servizi per esse realizzati; - in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per i servizi offerti da parte dei fruitori, anche mediante rilevazioni e interviste specifiche. Il concessionario può comunque riportare all’Amministrazione risultati ed indicazioni emergenti da proprie verifiche tecniche-valutative. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l’efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere contrattuale, nonché la violazione di norma di legge o regolamenti, il Comune contesterà gli addebiti al Concessionario e Gestore mediante raccomandata A.R. a cui il Concessionario dovrà dare risposta formale entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento.
VERIFICHE E CONTROLLI. La Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Contratto e/o nella singola richiesta di servizio e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Società appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato. La Società appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell’Appaltatore.