Verifiche e monitoraggio Clausole campione

Verifiche e monitoraggio. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Accordo quadro. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattualiil presente Accordo quadro. Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà comunque a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo quadro ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Accordo quadro. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.X...
Verifiche e monitoraggio. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. In conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione. L’attività di monitoraggio dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere svolta da Soresa utilizzando i seguenti strumenti: I.verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;
Verifiche e monitoraggio. Con riferimento al singolo Contratto Specifico, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei beni e servizi oggetto dell’Appalto Specifico; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni e servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità effettuata in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Le Amministrazioni Contraenti e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di inadempimenti contrattuali che abbiano determinato l’applicazione di penali, le Amministrazioni dovranno dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui agli articoli successivi. La Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, eseguirà per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei relativi Appalti Specifici le attività di monitoraggio come previste all’art.15 del Capitolato Tecnico.
Verifiche e monitoraggio. 1. Con riferimento al singolo Contratto Specifico, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei beni e servizi oggetto dell’Appalto Specifico; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici.
Verifiche e monitoraggio. 1. il Fornitore si obbliga a consentire all'INVALSI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli specifici contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Verifiche e monitoraggio. 1. Ai sensi dell’art. 312 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla Soresa, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Verifiche e monitoraggio. La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere all’Appaltatore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato di Appalto, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica riguardanti tra l'altro: − i Beneficiari per i quali sono in corso di erogazione i servizi di cui ai Contratti Attuativi; − i Contratti Attuativi e i relativi Piani Dettagliati delle Attività suddivisi per Beneficiario; − la data del Contratto Attuativo; − i valori dei Contratti Attuativi e gli importi fatturati suddivisi per Beneficiario. Il monitoraggio di tutte le attività relative all’Accordo Quadro è effettuato dalla Regione mediante l’uso del sistema informativo individuato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, in attuazione della Programmazione FSC 2014/2020, della delibera CIPE 54/2016 e del Xx.Xx.Xx. del PO Infrastrutture approvato dal MIT stesso. A tal fine, l’Appaltatore si obbliga a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. L’Appaltatore si obbliga a fornire bimestralmente alla Regione alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, secondo tracciato e modalità fissati dalla Regione.
Verifiche e monitoraggio. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Soresa, si riserva di risolvere la Convenzione. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione alla Soresa per gli adempimenti di cui al comma successivo. La Soresa., ove in relazione al singolo contratto di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione. La Soresa potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzioni e a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Soresa, con periodicità semestrale, i dati ai fini reportistici che verranno ...
Verifiche e monitoraggio. 1. Anche ai sensi dell’art. 312, D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, a cura e spese del Fornitore medesimo, della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Verifiche e monitoraggio. Le verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto sono eseguite per conto del A.O.U. Xxxxx dal Direttore dell’esecuzione contrattuale individuato nel Dott. Il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga inoltre a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione. L’A.O.U Ruggi, nel corso dell’esecuzione contrattuale, è tenuta ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura, manutenzione ed assistenza full risk delle apparecchiature, così come dal Fornitore stesso offerte e comunque rispettando i dettami del Capitolato tecnico. L’A.O.U Ruggi, ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte potrà risolvere accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Contratto.