Versamenti Integrativi e modalità di investimento Clausole campione

Versamenti Integrativi e modalità di investimento. Rientra nella piena facoltà del Contraente, effettuare Versamenti Integrativi in qualsiasi momento fino a quando il prodotto sarà in collocamento. Tali Versamenti Integrativi non potranno essere di importo inferiore a 250,00 Euro e dovranno essere corrisposti all’atto della sottoscrizione del relativo modulo, disponibile presso l’Intermediario. Il cumulo degli importi dei Versamenti Integrativi per ciascuna annualità di polizza non potrà essere superiore a 3 volte il Premio Unico Ricorrente annuo in vigore. In ogni caso la somma dei premi versati (Premi Unici Ricorrenti ed eventuali Versamenti Integrativi) non potrà essere superiore a 300.000,00 Euro. Non sono ammessi versamenti integrativi in caso di cessazione del collocamento del prodotto. La Compagnia informerà, in caso di sospensione od interruzione del collocamento della tariffa, tramite apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale xxx.xxx.xx. La Data di Investimento di ciascun Versamento Integrativo sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, del relativo modulo di Versamento Integrativo a condizione che il pagamento sia regolarmente pervenuto all’Impresa. Qualora la data di ricevimento coincida con un Giovedì, il Versamento Integrativo decorrerà il Giovedì della settimana successiva. I Versamenti Integrativi potranno essere ripartiti indifferentemente sia nei Fondi Assicurativi Interni che nella Gestione Interna Separata, in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all’atto della sottoscrizione del relativo modulo. Sulla Gestione Interna Separata potrà essere investita una percentuale sino al 100% del Versamento Integrativo. Qualora si investa su più Fondi Assicurativi Interni contemporaneamente, è prevista una percentuale minima di investimento del 10% per ognuno di essi. A seguito della corresponsione del Versamento Integrativo e dell’avvenuto investimento, l’Impresa invierà al Contraente una lettera di conferma contenente le medesime informazioni previste al precedente articolo 1.4.